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Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 37078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37078 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AU nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37078 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da DI ME avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, aveva - nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico cli LI RC - rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione del motociclo Husquavarna Te 300, tg. EK79876, confermando il provvedimento impugnato e disponendo la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di ME chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 1188, 1326, 1388 e 1399 cod. civ., nonché il travisamento della prova. Richiamata la documentazione prodotta, ivi incluso il certificato del P.R.A. attestante la permuta del 28.02.2020, il ricorrente evidenzia che la ricostruzione dei fatti avallata nel provvedimento impugnato ha omesso di considerare che il contratto, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., si conclude al momento in cui il proponente a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, indipendentemente dall'eventuale incapacità sopravvenuta del proponente, mentre, ai sensi dell'art. 1330 cod. civ., il contratto concluso dal rappresentante produce i suoi effetti nei confronti del rappresentato, il quale può in ogni caso ratificare il contratto concluso dal rappresentante senza poteri, con l'ulteriore specificazione, fondata sull'art. 1188 cod. civ., che il pagamento fatto al rappresentante del creditore libera il debitore, se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato. Posto ciò, secondo la difesa, i giudici di appello hanno violato i suddetti principi di diritto ritenendo che non fosse stata conclusa una compravendita tra le parti in data certa, laddove la proposta di acquisto suindicata, le quietanze di pagamento delle somme pattuite e il certificato attestante l'avvenuta permuta del mezzo di proprietà di ME identificato nella proposta di acquisto, con la consegna a quest'ultimo del certificato sostitutivo della carta di circolazione, costituivano atti dimostrativi in modo inequivocabile del perfezionamento del contratto di acquisto in suo favore del motociclo poi sequestrato. Pertanto, le conclusioni a cui è approdata la Corte di appello costituiscono, per il ricorrente, un'ingiustificata negazione - sfociante nel travisamento - della valenza dimostrativa della documentazione acquisita. 3. Il Procuratore generale ha formulato parere nel senso dell'inammissibilità del ricorso, osservando che, trattandosi di ricorso ammesso per sola violazione di 2 legge, l'impugnazione ha dedotto censure della motivazione del provvedimento della Corte di appello, pur se formalmente veicolate con la prospettazione della violazione delle norme del codice civile e della motivazione travisata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia tale da superare il vaglio di ammissibilità. 2. Va, ad ogni fine, segnalato che a fondamento del decreto impugnato la Corte di appello ha osservato che il bene oggetto dell'istanza di revoca, rigettata dal Tribunale, aveva formato oggetto del sequestro di prevenzione emesso a carico di LI RC il 9.04.2020, in quanto esso era risultato in proprietà della Valia Srl, di cui era titolare RC, per cui il Tribunale, con il provvedimento del 14.02.2022, aveva correttamente rigettato l'istanza di restituzione formulata da ME richiamando un altro, pregresso provvedimento reiettivo, fondato sulla mancata produzione da parte dell'interessato del contratto di acquisito del motociclo avente data certa e di elementi comprovanti il pagamento certo del prezzo, e rilevando che gli elementi documentali posti a sostegno dell'stanza nuova non valeva a superare il rilevato deficit dimostrativo: non era emerso alcun documento contabile tale da confermare l'effettuazione del dedotto pagamento da parte di ME a beneficio della società proprietaria del motoveicolo;
trattandosi di un bene mobile registrato, non poteva farsi valere il principio secondo cui il possesso vale titolo;
non risultava prodotto il libretto di circolazione con l'annotazione del contratto di vendita dedotto come stipulato da ME, né era emersa l'avvenuta procura a vendere da parte della Valia Srl in favore della RC Moto, sicché non era provata la legittimazione di coloro che aveva rilasciato le tre ricevute di pagamento esibite da ME, Pertanto, nella carenza della produzione del contratto di acquisto e della documentazione relativa al pagamento, a fronte delle dettagliate relazioni dell'amministratore giudiziario, è risultato indimostrato il dedotto trasferimento della proprietà del motociclo all'istante e si è ritenuta ingiustificata la condotta di ME, persistente detentore senza titolo del bene sequestrato. 3. Posto quanto precede, occorre rilevare, in via pregiudiziale e dirimente, che ME, soggetto terzo rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale cautelare del sequestro, non era, né è legittimato a impugnare il provvedimento stesso. 3 Richiamando e facendo proprie le persuasive indicazioni ermeneutiche fornite da alcuni arresti di legittimità (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01; Sez. 1, n. 20457 del 13/01/2022, Aiello, non mass.), il Collegio ritiene che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, dopo la modificazione dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposta dall'art. 6 legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro - non essendo incluso nel novero di quelli appellabili - sia inoppugnabile, con l'effetto che lo stesso ricorso per cassazione, erroneamente proposto, non può nemmeno essere convertito in - o qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. 3.1. Nel procedimento di prevenzione, come regolato dal d.lgs. n. 159 del 2011, sono applicabili i principi generali dettati nel codice di procedura penale in materia di impugnazioni, rilevando, in particolare, l'art. 10, comma 4, d.lgs. cit., il quale stabilisce che, salvo ciò che risult‘disposto nello stesso d.lgs., per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza. Deve considerarsi, quindi, richiamata, m forma indiretta ma univoca, la disciplina dettata dall'art. 680 cod. proc. pen.,, norma che, al comma 3, istituisce, a sua volta, la relatio regolatrice con le disposizioni generali sulle impugnazioni di cui agli artt. da 568 a 592 cod. proc. pen. Il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni - apiolicabili in quanto non derogate dalla disciplina recata nello stesso d.lgs. n.159 del 2011 - determina l'effetto che trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassatività delle impugnazioni, nonché di legittimazione e di interesse a impugnare (art. 568 cod. proc. pen.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571, comma 3, cod. proc. pen.), di forma dell'atto di impugnazione, con necessità, fra l'altro, dell'enunciazione di motivi specifici (art. 581 cod. proc. pen.), di modalità di presentazione dell'impugnazione (art. 582 cod. proc. pen.), di rinunzia al mezzo impugnatorio (art. 589 cod. proc. pen.) di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 cod. proc. pen.) e di regolamento delle spese del giudizio impugnatorio (art. 592 cod. proc. pen.). In particolar modo, da tale inquadramento discende che le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione trovano regolamentazione espressa nel testo dell'articolo 591, in relazione all'art. 568, cod. proc. pen. L'applicabilità del principio di tassatività dei 'casi' e dei 'mezzi' di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.) anche al procedimento di prevenzione impone di dover ritenere che il legislatore abbia individuato detti 4 fti casi e detti mezzi, nel cui ambito resta, peraltro, ferma la possibilità per l'interprete (v. amplius Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 - 01, con particolare riferimento alla ritenuta impugnabilità, con ricorso alla corte di appello anche per il merito, il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione abbia negato l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011) di enucleare, nei limiti di ciò che risulti strettamente necessario e consentaneo al quadro complessivo, onde escluderne aspetti di irrazionalità, le aporie nel tessuto dettato dal legislatore, ovviabili mediante il ricorso all'interpretazione in via analogica o, comunque, sistematica. 3.2. Più specificamente va ora osservato che, attraverso le modificazioni apportate con la legge n. 161 del 2017, che ha novellato il testo dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati indicati in modo espresso i provvedimenti impugnabili nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali. La linea giurisprudenziale elaborata prima della vigenza del d.lgs. n. 159 del 2011 - e tenuta ferma fino alla riforma introdotta con la legge n. 161 del 2017 - mirava a rendere riesaminabile, attraverso l'esegesi estensiva delle disposizioni in tema• di incidente di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l'avvenuta formazione del giudicato), anzitutto il provvedimento genetico costituito dal sequestro dei beni in sede di prevenzione, provvedimento oggi, invece, autonomamente impugnabile, al pari degli altri indicati dall'art. 27 cit., mediante la proposizione dell'appello. Invero, nella vigenza del testo originario dell'art. 27 d.lgs. cit., in materia di confisca, l'impugnazione risultava circoscritta ai provvedimenti con i quali il tribunale disponeva la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Posta tale limitazione fissata dalla norma, la giurisprudenza di legittimità aveva avallato un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata e volta ad evitare una lettura che, pur formalmente coerente con il testo della norma, conduceva ad un esito irrazionale, del numerus clausus dei provvedimenti impugnabili. In questa direzione le Sezioni Unite avevano, in particolare, affermato l'impugnabilità con appello del decreto di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269590 - 01). 3.3. Proprio l'esigenza della precisa ricognizione dei provvedimenti afferenti al procedimento contemplante il sequestro e la confisca di prevenzione suscettibili di autonoma impugnazione ha indotto il legislatore della novella di cui alla legge n. 161 del 2017 a ridefinire il catalogo dei provvedimenti impugnabili. 5 È stato così stabilito che sono suscettibili di essere impugnati, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 d.lgs. cit., i provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca, anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro, ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia. 4. Alla stregua di questa rinnovata e specifica definizione del catalogo dei provvedimenti impugnabili, la giurisprudenza ha, in prima analisi, escluso l'impugnabilità dei decreti di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, in quanto non ricompresi nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 27 (Sez. 2, n. 4279 del 16/01/2018, Parra, RV. 272084 - 01): soluzione che si condivide, in quanto è giustificata dalla diversa, e più limitata, portata della decisione reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro. Essa, invero, non incide direttamente, in un senso o nell'altro, sulla situazione giuridica proprietaria modificando lo status quo ente, come invece avviene, ad esempio, nelle ipotesi di sequestro, revoca di sequestro o confisca, né si traduce in una statuizione tendenzialmente definitiva, secondo quanto accade nell'ipotesi di rigetto della richiesta di confisca. Tale provvedimento determina, per contro, esclusivamente la protrazione di un vincolo, intervenuto quale effetto di un precedente provvedimento di sequestro, autonomamente impugnabile (e, al caso, impugnato senza successo dalla parte attinta da esso); effetto che, peraltro, può protrarsi, nel sistema vigente, soltanto fino alla conclusione del giudizio di prevenzione patrimoniale, assoggettata a stringenti termini di efficacia. Da tale rilievo si trae che l'interpretazione conforme alla lettera della legge non comporta in questo caso, il rischio di addivenire a un'irragionevole disparità di trattamento, a cagione di un'ingiustificata lacuna nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nel procedimento applicativo della misura di prevenzione. In tale prospettiva, dunque, occorre assumere come dato non contestabile quello per cui fra i provvedimenti impugnabili ex art. 27 cit. non è ricompreso quello di diniego della revoca del sequestro di prevenzione, laddove, come si è visto, risultano essere stati autonomamente impugnabili„ con il mezzo dell'appello, il provvedimento applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro e il provvedimento di revoca del sequestro stesso. 4.1. Ciò posto, nella succitata interpretazione di questa disciplina (Sez. 2, n. 4729 del 2018, cit.), oltre ad affermarsi la non impugnabilità del provvedimento 6 con cui il tribunale respinge la domanda di revoca del sequestro, si aggiunge tuttavia che l'eventuale impugnazione avverso tale provvedimento va convertita (o diversamente qualificata), ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., come opposizione rivolta al medesimo giudice, così da attivare la sequenza di cui al disposto dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e, quindi, dell'art. 666 cod. proc. pen., con portata rivalutativa del provvedimento emesso a conclusione della fase di opposizione, provvedimento a sua volta ricorribile per cassazione, ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., sia pure per la sola violazione di legge (atteso il corrispondente limite previsto in via generale per il procedimento di prevenzione), per tal via riproponendosi l'orientamento, maturato prima dell'innovazione di cui alla legge n. 161 del :2017, secondo il quale, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione, omisso medio (Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, Rv. 266892 - 01). 4.2. Però, mentre la prima affermazione operata dalla riferita linea esegetica (inerente alla non previsione dell'impugnabilità del diniego di revoca del sequestro) è senz'altro da sottoscriversi, la seconda affermazione - relativa all'opponibilità del provvedimento di diniego della revoca del sequestro di prevenzione - non può essere condivisa, alla stregua delle indicate coordinate esegetiche. Al contrario, appare corretto sottolineare, traendone le necessarie conseguenze, che la ratio ispiratrice dell'interpretazione ante legge n. 161 del 2017 era rappresentata, essenzialmente, dall'avvertita necessità di un controllo giurisdizionale avente ad oggetto la determinazione impositiva del vincolo cautelare: ratio ora non trasponibile, in relazione alla nuova disciplina, al provvedimento che - definita la fase di disposizione del sequestro - viene finalizzato esclusivamente a mantenerne, sempre in via provvisoria, l'efficacia, senza immutazioni dello status quo, provvedimento tale da assumere una valenza obiettivamente diversa dall'atto istitutivo del vincolo. In questo senso, determinante appare invece, in ordine al diniego di revoca del sequestro, la specifica constatazione dell'assenza di impugnabilità dello stesso, diretta proiezione del principio di tassatività delle impugnazioni, essendo da escludere che la mancata previsione della proponibilità dell'appello avverso questo provvedimento possa essere considerata - nell'organico inquadramento configurato dall'art. 27 cit. post legge n. 161 del 2017 - una mera svista del legislatore, suscettibile di legittimare un'interpretazione correttiva del disposto normativo: la tutela degli interessi delle parti attinte dal sequestro risulta dalla citata disciplina affidata essenzialmente alla previsione dell'autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, dato costituente l'effettiva novità introdotta con la modifica del 2017. Assicurata l'esigenza di tutela giurisdizionale avverso quella misura di prevenzione patrimoniale provvisoria, per il resto, nulla osta ovviamente che - nella pendenza del giudizio di primo grado il soggetto interessato solleciti la revoca del sequestro, ma, secondo quanto si è già puntualizzato, l'eventuale provvedimento negativo emesso dal tribunale si risolve in un mantenimento sempre temporaneo del vincolo di indisponibilità, ritenuto dall'indicata disciplina non suscettibile di autonoma impugnazione, proprio perché avente natura provvisoria, in vista della pronunzia sulla domanda di confisca, la cui eventuale applicazione sarà a sua volta impugnabile. Ciò consente di ritenere che la determinazione di espungere il provvedimento di diniego di revoca del sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili sia il frutto del legittimo dispiegamento della discrezionalità legislativa, esercitata all'esito di una, non censurabile, ponderazione degli interessi sottesi alla corrispondente disciplina. Assodato quanto precede, va necessariamente rimeditata, nel segno dell'osservanza dell'indicata scelta normativa, la tesi della possibilità di qualificazione o conversione in opposizione dell'atto impugnatorio proposto dal soggetto che abbia chiesto la revoca del sequestro e si sia visto rigettare l'istanza: dovendo muoversi dall'assunto che, dopo la riforma del 2017, il provvedimento giurisdizionale in esame non è impugnabile per precisa e non censurabile opzione normativa, la conclusione a cui conduce l'applicazione delle disposizioni generali in tema di impugnazioni è ineludibilmente ed esclusivamente quella dell'inammissibilità dell'atto impugnatorio, sia che venga proposto appello, sia che venga proposto ricorso per cassazione. 5. Questo approdo determina il corollario per cui ME, vistosi rigettare (nuovamente) l'istanza di revoca del sequestro di prevenzione„ non aveva titolo a proporre alcun gravame. In questa situazione, in via assorbente, il ricorrente non si profila avere alcun interesse a impugnare il provvedimento confermativo del diniego di revoca di cui si tratta, non avendone specificamente enucleato alcuno che fosse diverso da quello della rimozione del provvedimento, che si è stabilito essere invece inoppugnabile. L'impugnazione proposta da DI ME risulta, pertanto, inammissibile. 8 Il Presidente Alla corrispondente pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2023 Il Corsi pere est nsore
lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37078 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da DI ME avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, aveva - nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico cli LI RC - rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione del motociclo Husquavarna Te 300, tg. EK79876, confermando il provvedimento impugnato e disponendo la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di ME chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 1188, 1326, 1388 e 1399 cod. civ., nonché il travisamento della prova. Richiamata la documentazione prodotta, ivi incluso il certificato del P.R.A. attestante la permuta del 28.02.2020, il ricorrente evidenzia che la ricostruzione dei fatti avallata nel provvedimento impugnato ha omesso di considerare che il contratto, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., si conclude al momento in cui il proponente a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, indipendentemente dall'eventuale incapacità sopravvenuta del proponente, mentre, ai sensi dell'art. 1330 cod. civ., il contratto concluso dal rappresentante produce i suoi effetti nei confronti del rappresentato, il quale può in ogni caso ratificare il contratto concluso dal rappresentante senza poteri, con l'ulteriore specificazione, fondata sull'art. 1188 cod. civ., che il pagamento fatto al rappresentante del creditore libera il debitore, se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato. Posto ciò, secondo la difesa, i giudici di appello hanno violato i suddetti principi di diritto ritenendo che non fosse stata conclusa una compravendita tra le parti in data certa, laddove la proposta di acquisto suindicata, le quietanze di pagamento delle somme pattuite e il certificato attestante l'avvenuta permuta del mezzo di proprietà di ME identificato nella proposta di acquisto, con la consegna a quest'ultimo del certificato sostitutivo della carta di circolazione, costituivano atti dimostrativi in modo inequivocabile del perfezionamento del contratto di acquisto in suo favore del motociclo poi sequestrato. Pertanto, le conclusioni a cui è approdata la Corte di appello costituiscono, per il ricorrente, un'ingiustificata negazione - sfociante nel travisamento - della valenza dimostrativa della documentazione acquisita. 3. Il Procuratore generale ha formulato parere nel senso dell'inammissibilità del ricorso, osservando che, trattandosi di ricorso ammesso per sola violazione di 2 legge, l'impugnazione ha dedotto censure della motivazione del provvedimento della Corte di appello, pur se formalmente veicolate con la prospettazione della violazione delle norme del codice civile e della motivazione travisata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia tale da superare il vaglio di ammissibilità. 2. Va, ad ogni fine, segnalato che a fondamento del decreto impugnato la Corte di appello ha osservato che il bene oggetto dell'istanza di revoca, rigettata dal Tribunale, aveva formato oggetto del sequestro di prevenzione emesso a carico di LI RC il 9.04.2020, in quanto esso era risultato in proprietà della Valia Srl, di cui era titolare RC, per cui il Tribunale, con il provvedimento del 14.02.2022, aveva correttamente rigettato l'istanza di restituzione formulata da ME richiamando un altro, pregresso provvedimento reiettivo, fondato sulla mancata produzione da parte dell'interessato del contratto di acquisito del motociclo avente data certa e di elementi comprovanti il pagamento certo del prezzo, e rilevando che gli elementi documentali posti a sostegno dell'stanza nuova non valeva a superare il rilevato deficit dimostrativo: non era emerso alcun documento contabile tale da confermare l'effettuazione del dedotto pagamento da parte di ME a beneficio della società proprietaria del motoveicolo;
trattandosi di un bene mobile registrato, non poteva farsi valere il principio secondo cui il possesso vale titolo;
non risultava prodotto il libretto di circolazione con l'annotazione del contratto di vendita dedotto come stipulato da ME, né era emersa l'avvenuta procura a vendere da parte della Valia Srl in favore della RC Moto, sicché non era provata la legittimazione di coloro che aveva rilasciato le tre ricevute di pagamento esibite da ME, Pertanto, nella carenza della produzione del contratto di acquisto e della documentazione relativa al pagamento, a fronte delle dettagliate relazioni dell'amministratore giudiziario, è risultato indimostrato il dedotto trasferimento della proprietà del motociclo all'istante e si è ritenuta ingiustificata la condotta di ME, persistente detentore senza titolo del bene sequestrato. 3. Posto quanto precede, occorre rilevare, in via pregiudiziale e dirimente, che ME, soggetto terzo rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale cautelare del sequestro, non era, né è legittimato a impugnare il provvedimento stesso. 3 Richiamando e facendo proprie le persuasive indicazioni ermeneutiche fornite da alcuni arresti di legittimità (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01; Sez. 1, n. 20457 del 13/01/2022, Aiello, non mass.), il Collegio ritiene che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, dopo la modificazione dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposta dall'art. 6 legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro - non essendo incluso nel novero di quelli appellabili - sia inoppugnabile, con l'effetto che lo stesso ricorso per cassazione, erroneamente proposto, non può nemmeno essere convertito in - o qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. 3.1. Nel procedimento di prevenzione, come regolato dal d.lgs. n. 159 del 2011, sono applicabili i principi generali dettati nel codice di procedura penale in materia di impugnazioni, rilevando, in particolare, l'art. 10, comma 4, d.lgs. cit., il quale stabilisce che, salvo ciò che risult‘disposto nello stesso d.lgs., per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza. Deve considerarsi, quindi, richiamata, m forma indiretta ma univoca, la disciplina dettata dall'art. 680 cod. proc. pen.,, norma che, al comma 3, istituisce, a sua volta, la relatio regolatrice con le disposizioni generali sulle impugnazioni di cui agli artt. da 568 a 592 cod. proc. pen. Il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni - apiolicabili in quanto non derogate dalla disciplina recata nello stesso d.lgs. n.159 del 2011 - determina l'effetto che trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassatività delle impugnazioni, nonché di legittimazione e di interesse a impugnare (art. 568 cod. proc. pen.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571, comma 3, cod. proc. pen.), di forma dell'atto di impugnazione, con necessità, fra l'altro, dell'enunciazione di motivi specifici (art. 581 cod. proc. pen.), di modalità di presentazione dell'impugnazione (art. 582 cod. proc. pen.), di rinunzia al mezzo impugnatorio (art. 589 cod. proc. pen.) di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 cod. proc. pen.) e di regolamento delle spese del giudizio impugnatorio (art. 592 cod. proc. pen.). In particolar modo, da tale inquadramento discende che le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione trovano regolamentazione espressa nel testo dell'articolo 591, in relazione all'art. 568, cod. proc. pen. L'applicabilità del principio di tassatività dei 'casi' e dei 'mezzi' di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.) anche al procedimento di prevenzione impone di dover ritenere che il legislatore abbia individuato detti 4 fti casi e detti mezzi, nel cui ambito resta, peraltro, ferma la possibilità per l'interprete (v. amplius Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 - 01, con particolare riferimento alla ritenuta impugnabilità, con ricorso alla corte di appello anche per il merito, il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione abbia negato l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011) di enucleare, nei limiti di ciò che risulti strettamente necessario e consentaneo al quadro complessivo, onde escluderne aspetti di irrazionalità, le aporie nel tessuto dettato dal legislatore, ovviabili mediante il ricorso all'interpretazione in via analogica o, comunque, sistematica. 3.2. Più specificamente va ora osservato che, attraverso le modificazioni apportate con la legge n. 161 del 2017, che ha novellato il testo dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati indicati in modo espresso i provvedimenti impugnabili nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali. La linea giurisprudenziale elaborata prima della vigenza del d.lgs. n. 159 del 2011 - e tenuta ferma fino alla riforma introdotta con la legge n. 161 del 2017 - mirava a rendere riesaminabile, attraverso l'esegesi estensiva delle disposizioni in tema• di incidente di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l'avvenuta formazione del giudicato), anzitutto il provvedimento genetico costituito dal sequestro dei beni in sede di prevenzione, provvedimento oggi, invece, autonomamente impugnabile, al pari degli altri indicati dall'art. 27 cit., mediante la proposizione dell'appello. Invero, nella vigenza del testo originario dell'art. 27 d.lgs. cit., in materia di confisca, l'impugnazione risultava circoscritta ai provvedimenti con i quali il tribunale disponeva la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Posta tale limitazione fissata dalla norma, la giurisprudenza di legittimità aveva avallato un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata e volta ad evitare una lettura che, pur formalmente coerente con il testo della norma, conduceva ad un esito irrazionale, del numerus clausus dei provvedimenti impugnabili. In questa direzione le Sezioni Unite avevano, in particolare, affermato l'impugnabilità con appello del decreto di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269590 - 01). 3.3. Proprio l'esigenza della precisa ricognizione dei provvedimenti afferenti al procedimento contemplante il sequestro e la confisca di prevenzione suscettibili di autonoma impugnazione ha indotto il legislatore della novella di cui alla legge n. 161 del 2017 a ridefinire il catalogo dei provvedimenti impugnabili. 5 È stato così stabilito che sono suscettibili di essere impugnati, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 d.lgs. cit., i provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca, anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro, ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia. 4. Alla stregua di questa rinnovata e specifica definizione del catalogo dei provvedimenti impugnabili, la giurisprudenza ha, in prima analisi, escluso l'impugnabilità dei decreti di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, in quanto non ricompresi nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 27 (Sez. 2, n. 4279 del 16/01/2018, Parra, RV. 272084 - 01): soluzione che si condivide, in quanto è giustificata dalla diversa, e più limitata, portata della decisione reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro. Essa, invero, non incide direttamente, in un senso o nell'altro, sulla situazione giuridica proprietaria modificando lo status quo ente, come invece avviene, ad esempio, nelle ipotesi di sequestro, revoca di sequestro o confisca, né si traduce in una statuizione tendenzialmente definitiva, secondo quanto accade nell'ipotesi di rigetto della richiesta di confisca. Tale provvedimento determina, per contro, esclusivamente la protrazione di un vincolo, intervenuto quale effetto di un precedente provvedimento di sequestro, autonomamente impugnabile (e, al caso, impugnato senza successo dalla parte attinta da esso); effetto che, peraltro, può protrarsi, nel sistema vigente, soltanto fino alla conclusione del giudizio di prevenzione patrimoniale, assoggettata a stringenti termini di efficacia. Da tale rilievo si trae che l'interpretazione conforme alla lettera della legge non comporta in questo caso, il rischio di addivenire a un'irragionevole disparità di trattamento, a cagione di un'ingiustificata lacuna nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nel procedimento applicativo della misura di prevenzione. In tale prospettiva, dunque, occorre assumere come dato non contestabile quello per cui fra i provvedimenti impugnabili ex art. 27 cit. non è ricompreso quello di diniego della revoca del sequestro di prevenzione, laddove, come si è visto, risultano essere stati autonomamente impugnabili„ con il mezzo dell'appello, il provvedimento applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro e il provvedimento di revoca del sequestro stesso. 4.1. Ciò posto, nella succitata interpretazione di questa disciplina (Sez. 2, n. 4729 del 2018, cit.), oltre ad affermarsi la non impugnabilità del provvedimento 6 con cui il tribunale respinge la domanda di revoca del sequestro, si aggiunge tuttavia che l'eventuale impugnazione avverso tale provvedimento va convertita (o diversamente qualificata), ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., come opposizione rivolta al medesimo giudice, così da attivare la sequenza di cui al disposto dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e, quindi, dell'art. 666 cod. proc. pen., con portata rivalutativa del provvedimento emesso a conclusione della fase di opposizione, provvedimento a sua volta ricorribile per cassazione, ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., sia pure per la sola violazione di legge (atteso il corrispondente limite previsto in via generale per il procedimento di prevenzione), per tal via riproponendosi l'orientamento, maturato prima dell'innovazione di cui alla legge n. 161 del :2017, secondo il quale, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione, omisso medio (Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, Rv. 266892 - 01). 4.2. Però, mentre la prima affermazione operata dalla riferita linea esegetica (inerente alla non previsione dell'impugnabilità del diniego di revoca del sequestro) è senz'altro da sottoscriversi, la seconda affermazione - relativa all'opponibilità del provvedimento di diniego della revoca del sequestro di prevenzione - non può essere condivisa, alla stregua delle indicate coordinate esegetiche. Al contrario, appare corretto sottolineare, traendone le necessarie conseguenze, che la ratio ispiratrice dell'interpretazione ante legge n. 161 del 2017 era rappresentata, essenzialmente, dall'avvertita necessità di un controllo giurisdizionale avente ad oggetto la determinazione impositiva del vincolo cautelare: ratio ora non trasponibile, in relazione alla nuova disciplina, al provvedimento che - definita la fase di disposizione del sequestro - viene finalizzato esclusivamente a mantenerne, sempre in via provvisoria, l'efficacia, senza immutazioni dello status quo, provvedimento tale da assumere una valenza obiettivamente diversa dall'atto istitutivo del vincolo. In questo senso, determinante appare invece, in ordine al diniego di revoca del sequestro, la specifica constatazione dell'assenza di impugnabilità dello stesso, diretta proiezione del principio di tassatività delle impugnazioni, essendo da escludere che la mancata previsione della proponibilità dell'appello avverso questo provvedimento possa essere considerata - nell'organico inquadramento configurato dall'art. 27 cit. post legge n. 161 del 2017 - una mera svista del legislatore, suscettibile di legittimare un'interpretazione correttiva del disposto normativo: la tutela degli interessi delle parti attinte dal sequestro risulta dalla citata disciplina affidata essenzialmente alla previsione dell'autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, dato costituente l'effettiva novità introdotta con la modifica del 2017. Assicurata l'esigenza di tutela giurisdizionale avverso quella misura di prevenzione patrimoniale provvisoria, per il resto, nulla osta ovviamente che - nella pendenza del giudizio di primo grado il soggetto interessato solleciti la revoca del sequestro, ma, secondo quanto si è già puntualizzato, l'eventuale provvedimento negativo emesso dal tribunale si risolve in un mantenimento sempre temporaneo del vincolo di indisponibilità, ritenuto dall'indicata disciplina non suscettibile di autonoma impugnazione, proprio perché avente natura provvisoria, in vista della pronunzia sulla domanda di confisca, la cui eventuale applicazione sarà a sua volta impugnabile. Ciò consente di ritenere che la determinazione di espungere il provvedimento di diniego di revoca del sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili sia il frutto del legittimo dispiegamento della discrezionalità legislativa, esercitata all'esito di una, non censurabile, ponderazione degli interessi sottesi alla corrispondente disciplina. Assodato quanto precede, va necessariamente rimeditata, nel segno dell'osservanza dell'indicata scelta normativa, la tesi della possibilità di qualificazione o conversione in opposizione dell'atto impugnatorio proposto dal soggetto che abbia chiesto la revoca del sequestro e si sia visto rigettare l'istanza: dovendo muoversi dall'assunto che, dopo la riforma del 2017, il provvedimento giurisdizionale in esame non è impugnabile per precisa e non censurabile opzione normativa, la conclusione a cui conduce l'applicazione delle disposizioni generali in tema di impugnazioni è ineludibilmente ed esclusivamente quella dell'inammissibilità dell'atto impugnatorio, sia che venga proposto appello, sia che venga proposto ricorso per cassazione. 5. Questo approdo determina il corollario per cui ME, vistosi rigettare (nuovamente) l'istanza di revoca del sequestro di prevenzione„ non aveva titolo a proporre alcun gravame. In questa situazione, in via assorbente, il ricorrente non si profila avere alcun interesse a impugnare il provvedimento confermativo del diniego di revoca di cui si tratta, non avendone specificamente enucleato alcuno che fosse diverso da quello della rimozione del provvedimento, che si è stabilito essere invece inoppugnabile. L'impugnazione proposta da DI ME risulta, pertanto, inammissibile. 8 Il Presidente Alla corrispondente pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2023 Il Corsi pere est nsore