CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27992 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Gennaro Lepre e avv. Saverio Senese, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato, come giudice di rinvio, il provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere adottato in data 9 aprile 2022 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti di CI GI, quale persona gravemente indiziata di fare parte, in posizione di vertice, della associazione camorristica denominata clan CI, a partire dal settembre 2013 sino all'anno 2019. L'ordinanza impugnata fa seguito a un precedente provvedimento, di analogo segno, oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 1 n. 47130 del 03/11/2022). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27992 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 09/05/2023 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, con due separati atti, l'uno depositato il 27 gennaio 2023 e l'altro depositato il 30 gennaio 2023, a firma dei propri difensori di fiducia. 2.1. Secondo il ricorrente, in forza dell'ad. 297, comma 3, cod. proc. pen, la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare applicata con l'ordinanza del 9 aprile 2022 dovrebbe essere retrodatato al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (datata 5 gennaio 2018 ed eseguita il 23 gennaio 2018) afferente al medesimo reato associativo riferito al periodo dal 2000 sino all'agosto 2013. Per effetto della retrodatazione, il termine massimo di fase sarebbe ampiamente decorso. 2.2. I motivi proposti nei due atti, pur scanditi in maniera diversa, sono, nella sostanza sovrapponibili. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: mancato rispetto del vincolo derivante dal rinvio ex art. 627, cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; erronea individuazione degli elementi rilevanti ai fini della sussistenza delle condizioni di operatività della regola sulla c.d. contestazione a catena;
travisamento della prova sul tema del carattere di novità delle circostanze riferite dal collaboratore EL IO. 2.3. Sul requisito del rapporto cronologico tra i fatti-reato oggetto delle diverse ordinanze, il ricorrente formula le osservazioni critiche che seguono. 2.3.1. Atto depositato il 27 gennaio 2023. La sentenza rescindente aveva rilevato che si vedeva in un caso di ordinanze cautelari relative a fatti diversi tra loro connessi in successione e, per tale ragione, aveva incaricato il giudice di rinvio di verificare la desumibilità del secondo reato dagli atti a disposizione del pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio in ordine al primo reato. Il giudice di rinvio ha disatteso il mandato conferitogli, poiché ha ritenuto dirimente l'assenza del requisito di anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima, senza occuparsi del tema devoluto. 2.3.2. Atto depositato il 30 gennaio 2023 (primo e secondo motivo). L'ordinanza impugnata si sarebbe sottratta all'obbligo, stabilito dalla sentenza rescindente, di indicare gli elementi concreti dai quali dedurre il protrarsi della condotta associativa di CI GI anche nel periodo successivo al gennaio 2018, quando lo stesso si trovava in carcere. 2 Il giudice di rinvio, disattendendo le contrarie emergenze evidenziate nella memoria difensiva, avrebbe fatto ricorso a una presunzione di permanenza della associazione, meramente affermata senza elementi a sostegno 2.4. Circa il requisito della desumibilità dagli atti, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata: - si è limitata ad affermare, in maniera assertiva come già aveva fatto il primo giudice con l'ordinanza censurata dalla Corte di cassazione, che l'informativa finale, depositata a marzo 2019, non avesse carattere meramente riepilogativo o ricognitivo, senza verificare se da quella informativa emergessero davvero circostanze nuove rispetto a quelle già acquisite, come dedotto e dimostrato nella memoria difensiva cui erano allegate le informative depositate dall'aprile 2016 sino al 2017; - non ha considerato che la stessa sentenza di annullamento dava atto che gli elementi indiziari erano tutti precedenti alla esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare;
- non ha tenuto conto delle articolate deduzioni contenute nella memoria depositata in sede di giudizio di rinvio che "costituisce parte integrante de/predetto ricorso"; - ha riconosciuto valenza decisiva alle dichiarazioni rese da IO EL che ha iniziato a collaborare nell'anno 2020; dichiarazioni che, però, da un lato sono estranee al quadro indiziario posto a sostegno della ordinanza di custodia cautelare e, dall'altro, non presentano carattere di novità poiché si riferiscono a fatti antecedenti all'arresto del collaboratore (avvenuto nel 2017), fatti che si collocano, quindi, in epoca anteriore al 23 gennaio 2018, data di esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare. Sotto quest'ultimo profilo il ricorso depositato il 30 gennaio 2023 evidenzia: - l'erroneità della metodologia applicata alle propalazioni del collaboratore IO EL (terzo motivo), valorizzate per l'epoca in cui sono state rese (2020) piuttosto che per l'epoca dei fatti narrati (2017); - la circostanza che il collaboratore non ha riferito di una espansione imprenditoriale del clan che rappresenterebbe l'elemento di novità secondo i giudici di merito e che il giudice di rinvio non ha indicato alcuna specifica condotta, successiva al 2017, attribuita da IO a CI;
- il dato, ricavabile dalla stessa ordinanza cautelare, per cui a CI GI è ascritto il solo reato associativo e non anche i numerosi reati scopo (riciclaggio, reimpiego, ecc.) oggetto di addebito provvisorio a carico di altri e il fatto che il capo di incolpazione "chiude" la contestazione nel 2019 anziché nel 2020. 3 2.5. Il ricorrente sostiene, infine, che l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. emergerebbe, in modo "plastico", dalla circostanza che il giudice di rinvio ha dichiarato di condividere la motivazione della ordinanza del 19 maggio 2022, vale a dire di un provvedimento viziato che la Corte di cassazione aveva annullato. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Anzitutto occorre individuare l'oggetto del presente giudizio e stabilirne i confini. 2.1. Il provvedimento impugnato, adottato in sede di rinvio dal Tribunale del Riesame di Napoli, ha confermato l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di CI GI, quale persona gravemente indiziata di fare parte, in posizione di vertice, della associazione camorristica denominata clan CI, a partire dal settembre 2013 sino all'anno 2019. 2.1.1. L'ordinanza del 9 aprile 2022 era già stata confermata dal Tribunale di Napoli con un provvedimento assunto il 19 maggio 2022, annullato dalla Corte di cassazione (sentenza Sez. 1 n. 47130 del 03/11/2022) che aveva accolto uno dei motivi di ricorso (quello afferente all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) ritenendo assorbiti "e non preclusi" tutti gli altri, precipuamente volti a contestare la gravità indiziaria (cfr. paragrafo 2.2. del ritenuto in fatto, pag. 3; paragrafo 4 del considerato in diritto, pagina 8 sentenza rescindente). Ergo il giudice di rinvio è stato investito della piena cognizione sulla ordinanza cautelare, non limitata alla disamina della questione sulla c.d. "contestazione a catena". Per tale ragione detto giudice, dopo aver escluso l'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (pagg. 16-57) e delle esigenze cautelari (pagg. 57-58). 2.1.2. Questi ultimi punti della decisione non risultano attinti da motivi specifici e, pertanto, non possono ritenersi devoluti al giudice di legittimità con i nuovi ricorsi che concernono esclusivamente la retrodatazione della misura cautelare. 4 Solo l'atto depositato il 27 gennaio 2023 fa un generico cenno alla parte dell'ordinanza che ha ripreso il contenuto del primo provvedimento annullato, ma la deduzione si limita a contestare una simile modalità argomentativa, senza ulteriori critiche. Al riguardo è sufficiente osservare che l'ordinanza impugnata ha condiviso, recependole in toto, le valutazioni espresse dalla ordinanza annullata in merito ai requisiti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e un simile incidere argomentativo non si espone a vizi, poiché riproduce, facendole proprie, considerazioni non censurate dal giudice di legittimità. 2.1.3. Consegue che il presente giudizio si incentra esclusivamente sull'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e che i dati in rilievo sono i seguenti: - con una prima ordinanza del 5 gennaio 2018, eseguita il 23 gennaio 2018, CI GI è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale componente, in posizione di vertice, del clan camorristico dei CI dal 2000 all'agosto 2013; - in relazione a tale condotta CI GI è stato rinviato a giudizio il 17 luglio 2018; - con l'ordinanza oggetto di questo procedimento, adottata il 9 aprile 2022, CI GI è stato colpito da un nuovo provvedimento di custodia cautelare quale componente, in posizione di vertice, del clan camorristico dei CI dal settembre 2013 sino all'anno 2019. 2.2. Al riguardo la sentenza rescindente ha stabilito che: - la seconda ordinanza è stata emessa in procedimento diverso da quello nel quale era stata emessa la prima (paragrafo 3.1.); - le ordinanze cautelari, riguardando un reato associativo con contestazione "chiusa", si riferiscono a reati diversi e tra loro connessi (paragrafo 3.2.); - si tratta di reati permanenti con "contestazione chiusa" sicché la cessazione della condotta criminosa viene a coincidere con la data finale indicata nella imputazione (paragrafo 3.2.); - i fatti oggetto delle due ordinanze custodiali sono stati commessi in successione «e, precisamente, stando alla formulazione della seconda imputazione, sino a data successiva all'esecuzione della prima ordinanza custodia/e». 2.2.1. Pertanto la prima sezione della Corte di cassazione ha dato per assodato (e sarebbe arduo negarlo) che il fatto oggetto della seconda ordinanza (reato associativo con contestazione "chiusa" dal settembre 2013 al 2019) è stato commesso in data successiva a quello interessato dalla prima ordinanza (reato associativo con contestazione "chiusa" dal 2000 ad agosto 2013). 5 Ciò comporta che sono inammissibili, perché afferenti a un punto già deciso in senso opposto e non oggetto di rinvio, tutte le censure sollevate in ricorso in merito alla perimetrazione cronologica (ante gennaio 2018) della condotta qui oggetto di addebito. 2.2.2. La medesima sentenza di annullamento, però, non si è arrestata a questo profilo — di per sé astrattamente ostativo alla applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; tra le ultimissime Sez. 6, n. 17570 del 22/03/2023, Porcaro, n.m.) — ma ha imposto al giudice di merito una verifica sulla desumibilità del secondo reato dagli atti a disposizione del pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio per il primo reato. A detta verifica il giudice di rinvio non può sottrarsi, atteso che il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto innmodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno» (Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, cleri 2021, Di Leo, Rv. 280213 - 01). 3. Sono infondati i motivi di ricorso che investono il punto in discussione. 3.1. Come detto, in base alla pronuncia rescindente, l'unico profilo necessitante di un ulteriore scrutinio è quello della desumibilità dagli atti: - «Sul punto la motivazione resa è solo apparente. Infatti, a fronte delle deduzioni svolte dalla difesa con la menzionata memoria, laddove erano state documentate le diverse comunicazioni della polizia giudiziaria, tutte anteriori all'emissione della prima ordinanza custodiale, il Tribunale si limita ad evidenziare che l'informativa condusiva della polizia giudiziaria era stata depositata nel marzo 2019, senza precisare se quella informativa conclusiva avesse fatto emergere circostanze nuove rispetto a quelle già acquisite e decisive nel dare al quadro indiziario quella caratteristica di gravità che, concorrendo le esigenze cautelari, giustifica la misura cautelare»; - «in ordine alla decisiva questione relativa alla desumibilità, o meno, del compendio indiziario di accusa, posto a fondamento della seconda misura, dagli atti di indagine disponibili alla data della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per il primo reato l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni della difesa e ha quindi giustificato H proprio accertamento, negativo, in termini solo apparenti» (così paragrafo 3.3., ultima proposizione, sentenza rescindente). 3.2. Il giudice di rinvio ha assolto il compito assegnatogli. 6 3.2.1. Va ricordato che: - la desumibilità, per essere rilevante ai fini della operatività del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale", tale da consentire di dare luogo, in presenza di concrete esigenze, alla richiesta e all'adozione di una misura cautelare (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 1, n. 8839 del 08/01/2010, Fontana, Rv. 246380; Sez. 5, n. 20084 del 21/02/2013, Foti, Rv. 255639; tra le ultime Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351); - la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari costituisce quaestio facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829). 3.2.2. La motivazione offerta dal giudice di rinvio risulta congrua e immune da vizi logici. Anzitutto il Tribunale ha chiarito che la gran parte degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza cautelare sono stati acquisiti soltanto nel marzo 2019 (dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza) con il deposito della informativa del ROS, nella quale è compendiata la mole degli esiti della attività captativa svolta negli ultimi tre anni di indagine. L'affermazione apparentemente apodittica contenuta a pagina 15 va posta in correlazione con l'analisi delle fonti di prova, ricavate da detta informativa, successivamente condotta in maniera puntuale. Inoltre il medesimo Tribunale ha posto in risalto il carattere assolutamente nuovo delle informazioni fornite da IO EL che ha iniziato la sua collaborazione nel 2020 (verbali del 4 febbraio 2020 e del 4 marzo 2020). Ha precisato che quanto riferito da IO nel 2020, pacificamente non disponibile e quindi non desumibile alla data del rinvio a giudizio (17 luglio 2018), ha assunto particolare pregnanza sul piano della gravità indiziaria valutata dalla seconda ordinanza cautelare, poiché il collaboratore rappresenta un "cardine" del clan CI — tanto da essere annoverato tra le fila dei "senatori" (vale a dire "esponenti storici del clan, preposti al controllo di una o più entità territoriali sottoposte al potere egemonico del clan -Agragola, Casoria, Arzano, Cardito, 7 Caivano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore-" pag. 19) — e ha riferito che IG CI (con AN CI e TT PO) erano e sono i capi del clan CI «dal 1997 ad oggi». 3.3. A fronte di tanto, il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle deduzioni contenute nella memoria difensiva che, però, non illustra in maniera specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo alla memoria allegata. Inoltre, le critiche sul travisamento della prova offerta dal collaboratore IO EL non rispondono ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di autosufficienza, decisività e limiti (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). La censura sui dati rilevanti ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. soffre di un errore di prospettiva. Invero nell'ottica della desumibilità dagli atti — la sola residuata dopo la pronuncia di annullamento— le dichiarazioni di IO, ricevute nel 2020 costituiscono un elemento di novità rispetto al materiale probatorio disponibile alla data del rinvio a giudizio per il primo fatto. Al riguardo i parametri temporali di riferimento sono rappresentati da: la data di rinvio a giudizio nel primo procedimento (17 luglio 2018); la data, successiva alla prima, in cui queste dichiarazioni vengono rilasciate (verbali del 4 febbraio 2020 e del 4 marzo 2020). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Gennaro Lepre e avv. Saverio Senese, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato, come giudice di rinvio, il provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere adottato in data 9 aprile 2022 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti di CI GI, quale persona gravemente indiziata di fare parte, in posizione di vertice, della associazione camorristica denominata clan CI, a partire dal settembre 2013 sino all'anno 2019. L'ordinanza impugnata fa seguito a un precedente provvedimento, di analogo segno, oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 1 n. 47130 del 03/11/2022). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27992 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 09/05/2023 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, con due separati atti, l'uno depositato il 27 gennaio 2023 e l'altro depositato il 30 gennaio 2023, a firma dei propri difensori di fiducia. 2.1. Secondo il ricorrente, in forza dell'ad. 297, comma 3, cod. proc. pen, la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare applicata con l'ordinanza del 9 aprile 2022 dovrebbe essere retrodatato al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (datata 5 gennaio 2018 ed eseguita il 23 gennaio 2018) afferente al medesimo reato associativo riferito al periodo dal 2000 sino all'agosto 2013. Per effetto della retrodatazione, il termine massimo di fase sarebbe ampiamente decorso. 2.2. I motivi proposti nei due atti, pur scanditi in maniera diversa, sono, nella sostanza sovrapponibili. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: mancato rispetto del vincolo derivante dal rinvio ex art. 627, cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; erronea individuazione degli elementi rilevanti ai fini della sussistenza delle condizioni di operatività della regola sulla c.d. contestazione a catena;
travisamento della prova sul tema del carattere di novità delle circostanze riferite dal collaboratore EL IO. 2.3. Sul requisito del rapporto cronologico tra i fatti-reato oggetto delle diverse ordinanze, il ricorrente formula le osservazioni critiche che seguono. 2.3.1. Atto depositato il 27 gennaio 2023. La sentenza rescindente aveva rilevato che si vedeva in un caso di ordinanze cautelari relative a fatti diversi tra loro connessi in successione e, per tale ragione, aveva incaricato il giudice di rinvio di verificare la desumibilità del secondo reato dagli atti a disposizione del pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio in ordine al primo reato. Il giudice di rinvio ha disatteso il mandato conferitogli, poiché ha ritenuto dirimente l'assenza del requisito di anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima, senza occuparsi del tema devoluto. 2.3.2. Atto depositato il 30 gennaio 2023 (primo e secondo motivo). L'ordinanza impugnata si sarebbe sottratta all'obbligo, stabilito dalla sentenza rescindente, di indicare gli elementi concreti dai quali dedurre il protrarsi della condotta associativa di CI GI anche nel periodo successivo al gennaio 2018, quando lo stesso si trovava in carcere. 2 Il giudice di rinvio, disattendendo le contrarie emergenze evidenziate nella memoria difensiva, avrebbe fatto ricorso a una presunzione di permanenza della associazione, meramente affermata senza elementi a sostegno 2.4. Circa il requisito della desumibilità dagli atti, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata: - si è limitata ad affermare, in maniera assertiva come già aveva fatto il primo giudice con l'ordinanza censurata dalla Corte di cassazione, che l'informativa finale, depositata a marzo 2019, non avesse carattere meramente riepilogativo o ricognitivo, senza verificare se da quella informativa emergessero davvero circostanze nuove rispetto a quelle già acquisite, come dedotto e dimostrato nella memoria difensiva cui erano allegate le informative depositate dall'aprile 2016 sino al 2017; - non ha considerato che la stessa sentenza di annullamento dava atto che gli elementi indiziari erano tutti precedenti alla esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare;
- non ha tenuto conto delle articolate deduzioni contenute nella memoria depositata in sede di giudizio di rinvio che "costituisce parte integrante de/predetto ricorso"; - ha riconosciuto valenza decisiva alle dichiarazioni rese da IO EL che ha iniziato a collaborare nell'anno 2020; dichiarazioni che, però, da un lato sono estranee al quadro indiziario posto a sostegno della ordinanza di custodia cautelare e, dall'altro, non presentano carattere di novità poiché si riferiscono a fatti antecedenti all'arresto del collaboratore (avvenuto nel 2017), fatti che si collocano, quindi, in epoca anteriore al 23 gennaio 2018, data di esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare. Sotto quest'ultimo profilo il ricorso depositato il 30 gennaio 2023 evidenzia: - l'erroneità della metodologia applicata alle propalazioni del collaboratore IO EL (terzo motivo), valorizzate per l'epoca in cui sono state rese (2020) piuttosto che per l'epoca dei fatti narrati (2017); - la circostanza che il collaboratore non ha riferito di una espansione imprenditoriale del clan che rappresenterebbe l'elemento di novità secondo i giudici di merito e che il giudice di rinvio non ha indicato alcuna specifica condotta, successiva al 2017, attribuita da IO a CI;
- il dato, ricavabile dalla stessa ordinanza cautelare, per cui a CI GI è ascritto il solo reato associativo e non anche i numerosi reati scopo (riciclaggio, reimpiego, ecc.) oggetto di addebito provvisorio a carico di altri e il fatto che il capo di incolpazione "chiude" la contestazione nel 2019 anziché nel 2020. 3 2.5. Il ricorrente sostiene, infine, che l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. emergerebbe, in modo "plastico", dalla circostanza che il giudice di rinvio ha dichiarato di condividere la motivazione della ordinanza del 19 maggio 2022, vale a dire di un provvedimento viziato che la Corte di cassazione aveva annullato. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Anzitutto occorre individuare l'oggetto del presente giudizio e stabilirne i confini. 2.1. Il provvedimento impugnato, adottato in sede di rinvio dal Tribunale del Riesame di Napoli, ha confermato l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di CI GI, quale persona gravemente indiziata di fare parte, in posizione di vertice, della associazione camorristica denominata clan CI, a partire dal settembre 2013 sino all'anno 2019. 2.1.1. L'ordinanza del 9 aprile 2022 era già stata confermata dal Tribunale di Napoli con un provvedimento assunto il 19 maggio 2022, annullato dalla Corte di cassazione (sentenza Sez. 1 n. 47130 del 03/11/2022) che aveva accolto uno dei motivi di ricorso (quello afferente all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) ritenendo assorbiti "e non preclusi" tutti gli altri, precipuamente volti a contestare la gravità indiziaria (cfr. paragrafo 2.2. del ritenuto in fatto, pag. 3; paragrafo 4 del considerato in diritto, pagina 8 sentenza rescindente). Ergo il giudice di rinvio è stato investito della piena cognizione sulla ordinanza cautelare, non limitata alla disamina della questione sulla c.d. "contestazione a catena". Per tale ragione detto giudice, dopo aver escluso l'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (pagg. 16-57) e delle esigenze cautelari (pagg. 57-58). 2.1.2. Questi ultimi punti della decisione non risultano attinti da motivi specifici e, pertanto, non possono ritenersi devoluti al giudice di legittimità con i nuovi ricorsi che concernono esclusivamente la retrodatazione della misura cautelare. 4 Solo l'atto depositato il 27 gennaio 2023 fa un generico cenno alla parte dell'ordinanza che ha ripreso il contenuto del primo provvedimento annullato, ma la deduzione si limita a contestare una simile modalità argomentativa, senza ulteriori critiche. Al riguardo è sufficiente osservare che l'ordinanza impugnata ha condiviso, recependole in toto, le valutazioni espresse dalla ordinanza annullata in merito ai requisiti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e un simile incidere argomentativo non si espone a vizi, poiché riproduce, facendole proprie, considerazioni non censurate dal giudice di legittimità. 2.1.3. Consegue che il presente giudizio si incentra esclusivamente sull'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e che i dati in rilievo sono i seguenti: - con una prima ordinanza del 5 gennaio 2018, eseguita il 23 gennaio 2018, CI GI è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale componente, in posizione di vertice, del clan camorristico dei CI dal 2000 all'agosto 2013; - in relazione a tale condotta CI GI è stato rinviato a giudizio il 17 luglio 2018; - con l'ordinanza oggetto di questo procedimento, adottata il 9 aprile 2022, CI GI è stato colpito da un nuovo provvedimento di custodia cautelare quale componente, in posizione di vertice, del clan camorristico dei CI dal settembre 2013 sino all'anno 2019. 2.2. Al riguardo la sentenza rescindente ha stabilito che: - la seconda ordinanza è stata emessa in procedimento diverso da quello nel quale era stata emessa la prima (paragrafo 3.1.); - le ordinanze cautelari, riguardando un reato associativo con contestazione "chiusa", si riferiscono a reati diversi e tra loro connessi (paragrafo 3.2.); - si tratta di reati permanenti con "contestazione chiusa" sicché la cessazione della condotta criminosa viene a coincidere con la data finale indicata nella imputazione (paragrafo 3.2.); - i fatti oggetto delle due ordinanze custodiali sono stati commessi in successione «e, precisamente, stando alla formulazione della seconda imputazione, sino a data successiva all'esecuzione della prima ordinanza custodia/e». 2.2.1. Pertanto la prima sezione della Corte di cassazione ha dato per assodato (e sarebbe arduo negarlo) che il fatto oggetto della seconda ordinanza (reato associativo con contestazione "chiusa" dal settembre 2013 al 2019) è stato commesso in data successiva a quello interessato dalla prima ordinanza (reato associativo con contestazione "chiusa" dal 2000 ad agosto 2013). 5 Ciò comporta che sono inammissibili, perché afferenti a un punto già deciso in senso opposto e non oggetto di rinvio, tutte le censure sollevate in ricorso in merito alla perimetrazione cronologica (ante gennaio 2018) della condotta qui oggetto di addebito. 2.2.2. La medesima sentenza di annullamento, però, non si è arrestata a questo profilo — di per sé astrattamente ostativo alla applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; tra le ultimissime Sez. 6, n. 17570 del 22/03/2023, Porcaro, n.m.) — ma ha imposto al giudice di merito una verifica sulla desumibilità del secondo reato dagli atti a disposizione del pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio per il primo reato. A detta verifica il giudice di rinvio non può sottrarsi, atteso che il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto innmodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno» (Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, cleri 2021, Di Leo, Rv. 280213 - 01). 3. Sono infondati i motivi di ricorso che investono il punto in discussione. 3.1. Come detto, in base alla pronuncia rescindente, l'unico profilo necessitante di un ulteriore scrutinio è quello della desumibilità dagli atti: - «Sul punto la motivazione resa è solo apparente. Infatti, a fronte delle deduzioni svolte dalla difesa con la menzionata memoria, laddove erano state documentate le diverse comunicazioni della polizia giudiziaria, tutte anteriori all'emissione della prima ordinanza custodiale, il Tribunale si limita ad evidenziare che l'informativa condusiva della polizia giudiziaria era stata depositata nel marzo 2019, senza precisare se quella informativa conclusiva avesse fatto emergere circostanze nuove rispetto a quelle già acquisite e decisive nel dare al quadro indiziario quella caratteristica di gravità che, concorrendo le esigenze cautelari, giustifica la misura cautelare»; - «in ordine alla decisiva questione relativa alla desumibilità, o meno, del compendio indiziario di accusa, posto a fondamento della seconda misura, dagli atti di indagine disponibili alla data della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per il primo reato l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni della difesa e ha quindi giustificato H proprio accertamento, negativo, in termini solo apparenti» (così paragrafo 3.3., ultima proposizione, sentenza rescindente). 3.2. Il giudice di rinvio ha assolto il compito assegnatogli. 6 3.2.1. Va ricordato che: - la desumibilità, per essere rilevante ai fini della operatività del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale", tale da consentire di dare luogo, in presenza di concrete esigenze, alla richiesta e all'adozione di una misura cautelare (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 1, n. 8839 del 08/01/2010, Fontana, Rv. 246380; Sez. 5, n. 20084 del 21/02/2013, Foti, Rv. 255639; tra le ultime Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351); - la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari costituisce quaestio facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829). 3.2.2. La motivazione offerta dal giudice di rinvio risulta congrua e immune da vizi logici. Anzitutto il Tribunale ha chiarito che la gran parte degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza cautelare sono stati acquisiti soltanto nel marzo 2019 (dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza) con il deposito della informativa del ROS, nella quale è compendiata la mole degli esiti della attività captativa svolta negli ultimi tre anni di indagine. L'affermazione apparentemente apodittica contenuta a pagina 15 va posta in correlazione con l'analisi delle fonti di prova, ricavate da detta informativa, successivamente condotta in maniera puntuale. Inoltre il medesimo Tribunale ha posto in risalto il carattere assolutamente nuovo delle informazioni fornite da IO EL che ha iniziato la sua collaborazione nel 2020 (verbali del 4 febbraio 2020 e del 4 marzo 2020). Ha precisato che quanto riferito da IO nel 2020, pacificamente non disponibile e quindi non desumibile alla data del rinvio a giudizio (17 luglio 2018), ha assunto particolare pregnanza sul piano della gravità indiziaria valutata dalla seconda ordinanza cautelare, poiché il collaboratore rappresenta un "cardine" del clan CI — tanto da essere annoverato tra le fila dei "senatori" (vale a dire "esponenti storici del clan, preposti al controllo di una o più entità territoriali sottoposte al potere egemonico del clan -Agragola, Casoria, Arzano, Cardito, 7 Caivano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore-" pag. 19) — e ha riferito che IG CI (con AN CI e TT PO) erano e sono i capi del clan CI «dal 1997 ad oggi». 3.3. A fronte di tanto, il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle deduzioni contenute nella memoria difensiva che, però, non illustra in maniera specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo alla memoria allegata. Inoltre, le critiche sul travisamento della prova offerta dal collaboratore IO EL non rispondono ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di autosufficienza, decisività e limiti (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). La censura sui dati rilevanti ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. soffre di un errore di prospettiva. Invero nell'ottica della desumibilità dagli atti — la sola residuata dopo la pronuncia di annullamento— le dichiarazioni di IO, ricevute nel 2020 costituiscono un elemento di novità rispetto al materiale probatorio disponibile alla data del rinvio a giudizio per il primo fatto. Al riguardo i parametri temporali di riferimento sono rappresentati da: la data di rinvio a giudizio nel primo procedimento (17 luglio 2018); la data, successiva alla prima, in cui queste dichiarazioni vengono rilasciate (verbali del 4 febbraio 2020 e del 4 marzo 2020). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/05/2023