Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di computo di durata delle misure cautelari, nella ipotesi di "contestazioni a catena", ai fini della applicazione della regola della retrodatazione dei termini di decorrenza della ordinanza cautelare, i diversi titoli di custodia cautelare devono avere ad oggetto una serie di fatti contemporaneamente conosciuti dal pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione contenuta nell'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. alla ipotesi di notizia di reato concernente i fatti relativi alla seconda ordinanza completata e portata a conoscenza del pubblico ministero ai fini della contestazione solo successivamente alla adozione del primo titolo custodiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20084 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/02/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 397
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 49882/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOCI SM N. IL 07/06/1988;
avverso l'ordinanza n. 1118/2012 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 30/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar: rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione OC MI avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 30 luglio 2012, con la quale è stato rigettato l'appello presentato contro quella del Gip di Novara in data 12 maggio 2012, reiettiva di un'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase.
Al Gip era stato richiesto di riconoscere la retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa il 14 ottobre 2011, con riferimento ad ipotesi di commercio di sostanza stupefacente, estorsione e violazione della legge sulle armi - alla data della emissione di una precedente ordinanza di custodia cautelare.
Quest'ultima era stata adottata il 18 marzo 2011, a seguito di convalida dell'arresto in flagranza disposto nei confronti del OC per i reati di atti persecutori in danno della fidanzata CA SI nonché di lesioni personali volontarie.
La retrodatazione del secondo titolo custodiale, ai sensi dell'art.297 c.p.p., era stata richiesta alla luce del principio espresso dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 14535 del 19 dicembre 2006, secondo cui quella è dovuta quando il secondo titolo cautelare sia emesso, nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui è stata adottata la prima misura, per fatti diversi e non legati da connessione qualificata a quelli oggetto di quest'ultima, però antecedenti ad essa e già desumibili dagli atti al momento di tale prima ordinanza: sempre che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere il frutto di una scelta del pubblico ministero.
Invero, aveva sottolineato la difesa come la notizia di reato fosse stata unica, essendo stata costituita dalle dichiarazioni accusatorie della CA formalizzate il 15 marzo 2011 e che, nella peggiore delle ipotesi, la seconda ordinanza cautelare avrebbe dovuto essere emessa non oltre il 5 maggio 2011, quando era pervenuta al Pubblico Ministero la formale notizia di reato da parte dei Carabinieri di Borgomanero.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice osservando che il principio di retrodatazione non opera nel caso di specie nel quale, essendo state emesse le ordinanze cautelari in distinti procedimenti e senza che i fatti oggetto delle stesse fossero legati da vincoli di connessione qualificata, non poteva comunque affermarsi che, all'atto della emissione della prima ordinanza, l'autorità giudiziaria potesse desumere dagli atti in suo possesso tutti gli elementi capaci di "vestire "una completa notizia di reato, valorizzabile, sul piano indiziario, per sostenere la ulteriore contestazione nella stessa misura di custodia cautelare. Gli stessi giudici hanno anche escluso che il principio di retrodatazione possa essere esteso fino a comportare la individuazione di una data di decorrenza diversa da quella della prima ordinanza emessa.
Deduce la difesa la violazione degli artt. 297 e 303 c.p.p.. In particolare evidenzia ancora una volta che, da un lato, deve ritenersi dimostrata in atti la conoscenza, da parte del medesimo Pubblico ministero procedente, di tutti gli elementi indiziari capaci di sostenere sia la prima che la seconda misura cautelare, a far data dalla acquisizione della denuncia della CA, e cioè dal marzo 2011.
In via subordinata, rilevando il carattere, a suo parere, arbitrario, del ritardo con il quale il Pubblico Ministero, nell'ottobre del 2011, ha richiesto l'adozione della seconda misura cautelare pur avendo espletato l'intera attività di indagine necessaria entro il mese di aprile 2011, la difesa chiede un'interpretazione dell'art.297 c.p.p. costituzionalmente orientata nel senso di ritenere che tale norma consenta la retrodatazione del nuovo titolo custodiale alla data della completa acquisizione del materiale indiziario. In alternativa, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale sul punto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La soluzione alle questioni poste dalla difesa tanto dinanzi al Tribunale del riesame quanto, negli stessi termini, nel ricorso per cassazione, è quella correttamente individuata dal Tribunale di Torino e desunta dall'inequivoco tenore della sentenza delle SSUU n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007 ) Rv. 235909 , secondo cui in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali ... non sussiste la suddetta connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. E lo stesso supremo Collegio ha posto in evidenza come, tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, la regola della retrodatazione concerna normalmente misure adottate nello stesso procedimento e possa applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate. Il detto principio va completato con quello, parimenti condiviso dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare (v. tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 31441 del 24/04/2012 Cc. (dep. 01/08/2012) Rv. 253236).
Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, ponendo in evidenza come, al momento dell'adozione della prima ordinanza, era ancora incompleta la notizia di reato concernente le ipotesi criminose che hanno formato oggetto, in seguito, della nuova ordinanza di custodia cautelare. Ed invero, la notizia originaria era costituita dalle dichiarazioni della fidanzata dell'indagato, CA, e tali dichiarazioni riguardavano l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nonché episodi di estorsione che, però, è stato necessario precisare, sul piano indiziario, attraverso le opportune indagini, espletate attraverso la acquisizione delle dichiarazioni delle persone a vario titolo coinvolte nei fatti illustrati dalla CA stessa. Una simile attestazione da parte del Tribunale, convalidata dal rilievo che quelle dichiarazioni sono state verbalizzate fino al mese di aprile 2011 e che la complessiva informativa di reato è stata redatta dalla polizia giudiziaria il 5 maggio 2011, vale a giustificare in termini ineccepibili la ragione per la quale non ricorreva alcuna delle ipotesi di doverosa retrodatazione del nuovo titolo custodiale emesso nei confronti di un soggetto già raggiunto da una precedente ordinanza dello stesso tipo;
e segnatamente non ricorreva l'ipotesi peculiare sopra descritta (riguardante l'adozione di misure cautelari in due distinti procedimenti pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, in assenza di connessione qualificata fra i fatti oggetto dei due titoli), perché la notizia di reato concernente i reati oggetto della seconda ordinanza è stata completata e resa tale ai fini della contestazione, solo successivamente alla adozione del primo titolo. Non ricorre, d'altra parte, neppure la possibilità della lettura dell'art. 297 nei termini proposti dalla parte atteso che la norma sui cd. mandati a catena vale a configurare il diritto dell'indagato a vedere emesso un unico titolo di custodia cautelare o comunque a vedere affermata un'unica decorrenza dei termini di custodia cautelare afferenti ai due titoli distintamente emessi, quando questi abbiano ad oggetto - per quanto riguarda l'ipotesi qui d'interesse - una serie di fatti contemporaneamente conosciuti dal pubblico ministero e quindi tali da consentire ed anzi imporre che il sacrificio della libertà personale sia disposto in un'unica soluzione e senza artificiose diluizioni. È evidente che la ratio di tale norma non viene in considerazione quando non si sia in presenza del presupposto unificante sopra indicato e cioè la contemporanea conoscenza, da parte del pubblico ministero, delle diverse notizie di reato che giustificano l'adozione dei titoli custodiali.
Ed infatti, la conoscenza differita di distinte notizie di reato, in diversi procedimenti, per fatti non legati da connessione qualificata, non comporta vincoli ai sensi dell'art. 297 c.p.p. con riferimento alla questione qui in esame.
Nel caso appena descritto, infatti, la disposizione della nuova misura custodiale è correlata e dipende dalla completezza delle indagini concernenti la nuova notizia di reato, acquisita nei tempi tecnici necessari all'ufficio del pubblico ministero per richiedere la misura custodiale, in relazione ai nuovi indizi e alle nuove esigenze cautelari emersi.
Nè si rinviene nell'ordinamento un diritto con copertura costituzionale, alla adozione della misura cautelare in termini ravvicinati rispetto alla emersione del quadro indiziario completo, tenuto conto che il mancato rispetto di tale, pur opportuno, principio, trova una peculiare sanzione già nel codice di rito e segnatamente nell'art. 292 c.p.p. che prevede, a pena di nullità della ordinanza, rilevabile anche d'ufficio, l'indicazione e la spiegazione delle esigenze cautelari "tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato".
In altri termini, il codice di rito dimostra di considerare come condizionante l'emissione dell'ordinanza cautelare il tempo trascorso non già dalla emersione del quadro indiziario fino alla emissione del titolo coercitivo quanto, piuttosto, la distanza temporale fra la realizzazione del fatto penalmente rilevante e l'ordinanza di custodia, per il possibile scemare delle esigenze cautelari. Ogni altro tema riguarda le capacità organizzative dell'ufficio del pubblico ministero e non requisiti di legittimità del titolo custodiale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013