Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2009, n. 30980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30980 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
M 30980/09 1.1209Sentenza n. Registro generale n. 43308 del 2008
Camera di consiglio del 16 giugno 2009 (n. 2 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Adolfo Di Virginio Presidente
Nicola Milo Consigliere Arturo Cortese Consigliere
Francesco Ippolito Consigliere Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'NN PA, n. a Valledolmo il 25.6.1920 quale persona offesa nel procedimento a carico di NI BI
avverso il decreto in data 8 marzo 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Fatto e diritto
Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione relativamente al procedimento a carico di BI NI, persona sottoposta a indagini in ordine al reato di cui all'art. 371-bis c.p.
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Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione quale persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, PA
D'NN, che in data 23 giugno 2006 aveva presentato denunzia a carico della Raponi.
Il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, e in particolare per violazione del contraddittorio, non avendo il
G.i.p. provveduto a fissare l'udienza prevista dall'art. 409 c.p.p. nonostante la tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione ed essendosi illegittimamente fatte valutazioni circa la rilevanza delle indagini suppletive richieste.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel delitto di false dichiarazioni di cui all'art. 371-bis c.p., al pari di quello di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa esclusivamente 10 Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 371-bis c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato (v. di recente, tra le altre, Sez. VI, 27 maggio 2008, Castellano), né potendo il privato danneggiato dalle false dichiarazioni dirsi, sia pure implicitamente, titolare ° contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito.
Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p
. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616
c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro 500 indella favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 16 giugno 2009.
Il Consigliere estensore In Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27 LUG 2009
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IL CANCELLIERE C1 SUPER H
Lidia Scalia
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