Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
05-245 /03 REPUBBLIC IN NOME DEL PO ZO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R. G. N. 13230/00 Cron. 11683 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.1443 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Aniello NAPPI Consigliere od.20/11/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: D'AN DR, D'AN DD, D'AN LI, LL EM, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE PARIOLI 124, presso l'avvocato LUIGI FERRARI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO CIMADOMO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MAESTRANZE LEBOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L, in persona de legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA PZIAZA CAVOUR, presso CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI 2002 LA CANCELLERIA 2104 CASSAZIONE, rappresentate ė difese dall'Avvocato -1- VINCENZO MONTAGNA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 77/99 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente 1'Avvocato Montagna che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DET. PROCESSO Con atto di 'tazione notificato in data 30.9.1983 e sorelle AN, ED E I dia D'LA conché MM LI ved. D'LA convenivano avan a' Tribunale di Lagonegro la Socie à Cooperativa ન r.l. "Maestranze Lebcle", assumendo che, nell'ambito delle arec acquisite per la realizzazione nel Comune di Matora de piano per popolare approvato con L'edilizia economica 27.7.1976, 1 Consiglio D. F.G.R. г.10Z2 de Comunale con delibera n.340 del 27.9.1976 aveva Individuato ed assegnato a cesta Cooperativa alcuni immobili di loro proprietà (distinti al 11. 32 partt. 353, 354, 356, 358, 359 e 547), cost triti in parle da terreni a destinazione agricola ed in parte da Zaboricali rurali, per la realizzazionic di alcuni alloggi, delegandola a procedere al relativo espropric. Aggiungevano che con D.P.G.R. n.1346 del 29.11.1976 00 era stata disposta l'occupazione d'urgenza, che 995e istanti avevano rifictato _'indennità provvisoria ritenendola incongrua e che, a seguito della emissione in data 20.12.1979 del decreto di esproprio, cra stato ordinato 1 22.12.1982 il deposilo presso La Cassa DD.FE. dell'indennità definitiva doterminala dall'U.T.E., 3 al quale la Cooperativa non aveva però provveduto. Chiedevanc pertanto, prev a disapp icazione de! decreto di espropric in quanto emes 50 restituzione degliassoluta carenza di potere, 1 a immobili illegittimamente occupati 0 in caso di irreversibila trasformazione degli Lessi, la condarna della convenuta a pagamento di una Somma pari loro valoro di mercato, in subordine il risarcimento dei danni per il marcalo deposito via dell'indennità esproprio ed, di ulteriormente subordinata, la determinazione 4 tale dennità ai sensi degli art . 39 e 40 celia Legge 2359 del 1865 con rifusione, in ogni caso, dello spase. 31 costituiva la Cooperativa che, deducendo in ogni caso 1 a piena legillimità del decreto di exproprio, eccepiva preliminarmonte la propria carenza di legittimazione passiva ed indicava qualc legittimato il Comune di Matera in nome e por conto cel quale aveva promosso Ja procedura incompetenza delexpropriativa;
occepiva ancora Tribunale a conoscere della domanda subordinata di opposizione alla stima UTE Ё chiedeva infine one riconosciute Ta congruità de l 'indennitàvo sse definitiva de cul deposito avrebbe of forto 1 ✓ prova in corso di causa. Con sealenza de 12.10.1908 il Tribunale escludeva che il decreto di esproprio fosse stato emesso in carenza di potere e dichiarava il difetto di g iadizione do]]'A.G.
0. a conoscere della domanda principale in quanto a posizione giuridica falla valero aveva consistenza di interesso legittimo. Riteneva proc_uso l'esame delle domando subordinato di risarcimento per marcato c zilardat.o deposito del 'indennità e di opposizione aile stima perchè condizionate a l rige to nel merito, non della domanda principale. Per evorificalos', ritoneva prealuso l'esame de la stesse ragioni richiesta della conve volta ad accertare che all'indennità, come giàera dovuto oltre doterminata, ed agli interessi. Proponevano impugnazione le sorelle D'LA e la LI ed all'esilo del giudio, rel quale si costituiva la Cooperativa che ne chiedeva rgetic spiegando anche domanda riconvenzionale per sentire dichiararo la legittimità della procedura mministrativa ed il diritto della controparte solo all'indennità di espropriazione come detorminata d'Appello di Polerza con call , la Corte definitiva 0.168 dell'] .
9.1991 senler za 5 dichiaravá: n relazione alia doma ca principale di restituzione de! beni cocupati o di risarcimento del danno, che sussistova la giurisdizione nonché, tacendosi ugualmento caricodell'A.G.O. anche Cella decisione 1 taie richiesta, lä legittimazione passiva delia Cooparativa ir virtù della delogo conferitale cal Comune, da ricondursi Hello schema della delegazione amministrativa intersoggettiva ma the era da escludere che decrelo di esproprio Cosso stato emesso Hella caronza assoluta di potere, con la conseguenza che La domanda doveva essere rigettata;
relazione alla domanda subordinata opposizione alla stima, che 15 stossa era stata proposta avanti gludice incompetente, essondo competente la Corte d'Appello in unico grado e non invece, come ecz stata investita, in qualità di ciudice d'appello; in relazione alla domanda di risarcirerto de! danno per 1 ritardo nel deposito dell'indennità definitiva, che Late danno era da commisurarsi all'interesse logale sul relativo Importo dalla dala dell'esproprio (20.12.1979 alla data del deposito (30.1.1984), condannandone la G Cooperativa al deposito presso la Cassa DD.EP.. Con a to di citazione in rlassunzione 26.2.1992 Te Stesse attricimotificaLo 1 la..a convenivano avan1. Alla stessa Corte d'Appello la Cooperativa per sentiro determinare, in accogliment¢ dell'opposizione alla stima gid proposla 001 l'atto introduttivo, 1'indennità di occupazione o di coproprio in relazione alla natura edificato la dei Lerreni, unicamente ai soprassuoli ed ai frutti perdenti, con i criteri di cui agli aril.. 39 e 40 della Legge 2359 del 1865 nonché per sont irla condannare al versamento de le maggiori somre presso la Cassa DD.PP., oltre agli interessi, anche anatocistici, ed al Taggior danno di cui all'art. 1221 comma 2 C.C.. Ia Cooperativa, costituendosi, eccepiva 1 difetto di legittimazione passiva e chiedeva, 1 TI subordine, il rigetto della domanda, attesa 1a congruità dell'indennità già liquidata. доро 1'espletamento de la C.¯.G. per determinazione della natura e del valore del suolo capropriato, la Corte d'Appello, deciderdo in ordine a detta riassunzione, con sentenza 1.77/99 del 23.12.1998-24.5.1999 riget Lava Ja domanda, compensando integralmente fra le parti le spese del 7 qludizio. Ritonendo ci dover affrontare preliminarmente la questione relativa alla legittimazione possiva della Cooperativa in ordine domanda a opposizione alla stima di cui era stata investita, oscludeva in primo go 1a sussistenza di preclusione da giudicato derivante dalle precedente santerza staluizion! adoltate con delia Corte n.168/91 sul rilievo che la pronuncia in ordine alla legiiLimazione aveva riguardato solo io specifico profilo risarcitorio o restitutorio e non avova assunto carattere "panprocessuale", [10 risultando il contrario é da 101 esame Lotterale della decisione da elementi logico-sistemal.ici in quanto la Corte nulla aveva affermato in ordine :1 cale problema relativamente al giudizio di :opposizione alia stima, essendesi Imitatu od una pronuncia di incompetenza che, per SUA natura, preclude ogni ulteriore decisione suscettibile di giudicato. Escludeva alaresi che una preclusione potesse dorivare dall'affermazione circa la sussistenza di un'ipotesi di delecazione intersoggettiva amministrativa SQ Cui stato basato 1. riconoscimento della legittimazione ambito 8 risarcitorio, in quanto, non avendo la Cooperativa, vittoriosa 91:1 punto, Irteresse diretto ad impugnare, la decisione sulla legi timazione non intograva in серо autonomo dolla domanda ÷ non condizionava la pronuncia di rigotto. Aile stesse conclusioni perveniva per quanto riguarda la risarcitoria in via gradata relativa aldomanda ritardato deposito dell'indennità, cn zisultando BC la condanna pronunciata dalla sentenza Ion definitiva Icsse stata considerata come conseguenza Qi un mero comportamento materia e della Cooperativa ovvero scaturila dalla delegazione intersoggel...iva e mancarde quindi un'onunciazione espressa suscettibile d' passare in giudicato, Esclusa quindi la preclusione de? giudicato Formatosi in relazione al a domanda risarcitoria, richiamava 11 principic In base al quaie le son enze che statuiscono sulla compelter za [come quella pronunciata nel caso in езале sull'opposizione alla stima: no- sono suscettibili di passare in Dosa giudicata aostanziale neanche quando decidono su questioni preliminari di merito, con la consequenza che il giudice individuato come Competente Mon Je vincolato e 'applicazione delle norme di diritio sostanziale anche quando la Q soluzione invocata possa contrastaro Co le premesne della se Lonza sulla competerza. Affrontava quindi il problema della legit imazione passiva, richiamando 1'ulteriore principio per i! quale, allorchè un 80gge 1.0 pubblico o privato curi la procedura espropriativa in nome e per conto cell'ente beneficiario del_'espropriazione, è a cust'ultimo che apetta la legit imazione pessiva nel giudizio di opposizione alla stima, есте nel caso dell'espropriazione di ecoromica c popolare in cuiscoli per l'edilizia beneficiaric resta i_ Comune anche quando #obia consentito Ac aliro soggetto di procedere a_la acquisizione delle aree al sensi degli artt. 60 della Legge 865/71 a 9 della Legge 247/74. Rilevava infire che eatranee a presente gludizio eranc le Ligure giuridiche del concessionario o del sostituto nel compimento degli anti della procedura espropriativa per lc quali saroobe stata giustificata una diversa soluzione. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione AN, OD e DI D'LA nonchè MM LI ved. D'LA, deducendo sei molivi di censura illustrati anche con memoria. la Società Resiste (0)11 controricorso 10 Cooperativa a 7.1. Maestranze Lebole. MOTIVI DELIA DECISIONE Con il primo molivo di ricorso AN, FO e DI LA nonché MM LI ved. D'LA denunciano violazione е falsa applicazione degli artt. 324 C.P.C. e 2909 C.C.. Lamontano cho lå Corte d'Appello abbia escluso che con la procedente definitiva n.169/91 la stessa CortesentenZZ non Av0850 affermato la sussistenza del La legittimazione passiva della Cooperativa in crdine 1 tutte Le domande proposte con conseguente passaggic in giudicato della relativa pronuncia, Sonza considerare che la precedente sentenza, nell'eserinare la domanda principale poi copinta me marito, si e a necessariamente pronunciata arche sulla questione relativa alla legillimazione passiva con riferimento alla "conduzione" della procedura in tutte le fasi. Con 1 secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 324 C.P.C. nonché A insufficiente 2 contraddittoria motivazione. dclia sentenza impugnat.aSostangono l'erroncit laddove ha rilevato che la statuizione relativa alia leg Limazione passiva I n potesse Ossere invocala fel giudizio di opposizione alla stima 11 perché resa S con riferimento alla specifica O T O risarcitoria nella quale la questione era domanda stata dibattuta in cuanto non ha considerato che la o ve la aveva negato la propria legitzimazione su tutto le domande e che la pronuncia sul punto non poteva che riguardare l'intera controversia. Je due censure, da esaminarsi congiuntamento per la loro intima connessione legica e giuridica, sono in fondate. AL di 1. à delle considerazioni espresse da_1'impugnata sentenza in ordine all'inesistenza di un giudicato sulla legittimazione passiva delia Cooperativa con riferimento alla comanda ci opposizione alla stima ed alla precedente sentenza della stessa Corte d'Appello (n. 168/91), si osserva che ir presenza di LI giudicato interno, quale quello in esaik conseguente alla "traslatio iudicii" per effetto della pronuncia di incompetenza, questa Corle ha il potere di accertare con cognizione piera l'esistenza به la altraverso 1日 portata de? giudicato medesino di rotta valutazione degli att processuali. A I! On diverge conclusioni del JOBLO si. perverrebbe nell'ipotesi di giudicato esterno sulla base della più recente giurisprudenza (Cass. 12 valorizzando il 735/02; Sez. Cn. 226/011 cho, rilevabilità d'ufficio delle principio della eccezioni e del a necessi à di un'istanza di parte SO_C in presenza di ила specifica previsione normativa, equipara il giudicato interno a quello CS O пе determinazione dei poteri esercitabili dal giudice di legittimità in quanto entrambi i casi eLesisto stessa finalità costituita dall'esigenza di eliminare le situaziori di incertezza. CL premesso, r_liono il Collegio di condividere, in basc alla lettura della citata sentenza n.169/91, le conclusioni cui è pervenula la Corte d'Appello con 1'impugnata decisione. Доро aver richiamoto ± 1 contenuto della domaica сопprincipale avanzata originariamente l'atto introduttivo del giudizio con cui era stata chiesla la restituzicnc del beni occupati od 11 risarcimento dei danni sul presupposto della legittimità della procedura amministrativa di riconosciuto, espropriazione е depo aver laalversamente do quanto affermato dal Tribunale, giurisdi ione dell'A.G.O., la Corto d'Appello si ora posta il problema della legittimità di tale procedura er nell'ampi o della valutazione che ne 13 cra sequita con esito positivo e che aveva impedito di disapplicare il decreto di espropriazione, aveva la questione della legittimazioneaffrontato passiva della Cooperativa. Indipendertemente dalla correttezza delle considerazioni svolle a Line sul a configurabilità del ist tuto della delegazione amministrativa intersoggettiva che è stata fatta discende re dalla previsione dell'art. 60 della Tegge 865/71, di cui si discuterà in seguito, è indubbio pertanto che giudizio sulla 4logittimazione passiva è stato espresso all'interno del problema affrontato con la domanda principale riguardante la valutazione della legittimità della procedura amministrativa ai fini della restituzione dei ber o del risarcimento del dunno, son o aloun riferimento alla domanda di opposizione alla stima la quale è stata affrontata separatamerle ed "in via gradata" come proposta, senza alcun richiamo, esplicito cd implicilc, alle questioni Sulla legittimazione precedentemente trattate. Né è di ostacolo a tale interpretazione della sentenza a condanna al pagamento degli interessi Logali prorunciata per il ritardato deposito della indennità definitiva liquidata in sede 14 trattandosi anche qui di domanda amministrativa, 1 avendo la Corte d'Appello risarcitoria e Cooperativa dovesse indicato а quale titolo la risponderne = cioè Se per In 5:10 spocitico comportamento od in conseguenza della egintimazione da riconoscersi in vis generale in materia di opposizione alla stima. Deve escludersi pertanto che la questione relativa alia Carenz4 di legittimazione passiva occepita dalla Cooperativa sia preclusa Del presente qiudizio di opposizione alla stima dal f giudicato Formatosi con la precedente sentenza 0.168/91 della stessa Corte d'Appello di Potenza, essendone rimas.o, sotto ale profilo, estranea. Con quarto motivo le ricorrenti denunciano viclazione degli art . 324 C.P.C. C 2909 C.C. insufficiente motivazione in ordine allanonchè ritenuta insussistenza ai 11[! giudicato sull'esistenza di un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva in quanto, una volta accertato Ja ricorrenza di tale delega di poteri, Sogget c delegato no poteva che ritenersi passivamente legittimato arche in ordine alla successiva domanda di corresponsione dell'indennità domanda di d' espropric е che incltre sia la 15 risarcimento por occupazione senza titolo e sia. La concann dalia Cooperativa al pagament.o degli interessi di. Mora si baseno sull'esistenza delia delegazione. Trattandosi di questione legata alla tesi del giudicato, appare opportuno sul piano logico affrontare tale censura prima del terzo motivo che riguarda 1'autonoma valutazione della sentenza,legintimaziore oceruta dall'impugnata indipendentemente dal giudicato. Acche Lale consuza è infondata. Analogho considerazioni valgono infatti per l'ulteriore profilc della tesi del giudicato prospettata con il presente motivo con riferimento alla figura deila deiegazione amministrativa intersoggettiva che la son enza n.168/91 ha riloruto di ravvisare nella delega data al Comune ai sensi dell'art. 60 della Legge 865/71 a sostegno dell'assunto circa la presenza della legittimozione passiva della Cooperativa. Infatti, prescindende per il nomento, come già gi à avuto modo di premettere, dalla validità di una tale tosi sulla natura cella dolega o rinviando ogni valutazione al riguardo all'esame del terzo e de seslo motivo, Ilon v'è dubbio cne le esposle 16 deduzioni si limitano sostanzialmente a richiamare le considerazioni giuridiche poste a base dell'inquadramento che la Corto d'Appello ha inteso attribuire ન detta delega per giungere aile conclusioni cui è pervenuta, ma non consentono, per af primi لعلاقةle ragioni esposle in relazione motivi, di estenderle alla domanda di opposizione alla s ina Ji cei, sotto tale profile, 100 occupata. Né Va_e considerare, cone invece hanno fatto ricorrenti. Con iL presente motivo, che le le sul a figura de a delegazioneaffermazioni amministrativa intersoggettiva e sulle consequenze sul piano della legittimazione non potrebbero ΠΟΤΙ riflettersi, indipendentemente da ogni esplicito richiamo, anche in ordine a la diversa domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione. Con calo ulteriore prospettazione 10 ricorrenti deduccno sostanzialmente infatti L'esistenza di un giudicato implicito quale però non può trovare riconoscimento per la particolarità cella pronuncia resa in ordine all'opposizione alla stira sia perché Lral Lasi di istituto поп assini abile all'ipotesi di accessione inverlila per la diversità della sua natura giuridica e degli 17 € sia perché, avendo cffelli che пе derivano riguardato> ale pronuncia 1 a 80.a competenza, la ogni questione sui la decisione esulava da legittimazione, Con 19 consequenza che поп пе potova costituire il presupposto logico indefe tibile. Con il quinto motivo e ricorrenti denunciano ancora violazione dell'arl. 324 C.P.C. Ilonché contraddi-torietà della insufficienza Totivazione. Lamentaro che la Corte d'Appello abbia richiamato il principio della iridoneila a giudicato della pronuncia sulla competenza anche quando decide su questioni preliminari al solo line di individuare 0 negare la competenza, senza considerare che la sentenza ai è pronunciata anche ncl merito. Lo osservazioni fin qui esposte in ordine alla insussistenza di un giudicato, sia osso esplicito oc implicito, sulla questione preliminare in esame relativamenle alla domanda di pagamento dell'indennità assorbono l'ulteriore considera>'ono opera a dalla Corte d'Appello 000 i a sentenza Impugnata sul illevo della inidoneità al giudicato della pronuncia sulla coupolenza anche in relazione allo questioni preliminari decise soli 18 della competenza. appena il Caso tullavia di rilevare E 1'estrema genericità della Censurd dedotta al riguardo, addovo si sostiene cho ia pronuncia riguardava tutte le domande formulate, essendo stato in tal mode dalo per ammessC con ura petizione di principio ciè cha invece andava dimostrato e che соп le esposte considerazioni svolle in relazione ai precedenti motivi di ricorso è stato disactoso. Con 11 terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 100 C.P.C.. Sostengono che sussisteva la legit imazione passiva della Cooperativo in quanto, essendo stata delegata dal Comune all'espletamento delle procedure di occupazione e di esproprio, si era determinata una scissiono della qualità di espropriante de quello di beneficiario. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano in ordine a_la ritenuta omessa motivazione di un'ipotesi di delegazione ireussistorza intersoggettiva risultante an inistral' va Gail'apposita convenzione stipulata Lra il Comune e la Cooperativa, lamentando che la Corte d'Appello abbia deciso astratto senza svolgere alcune 19 concreta indagine ou! la quantità e qualità dei poteri ant ibdizile, facendo riferimento alla delega di cui all'art. 60 della Legge 865/71 cho esale dal caso in esame in cui la Cooperativa, in virtù della delega arministrativa, ha aglio in nome proprio. Puro al due censure devono essero esaminate congiuntamente, riguardando entrambe i 1 problema giuridico della Jegittimazione passiva del_a Cooperativa, indipendentemento da ogni preclusione da giudicato. sono infondate, dovendosi Anch'esse condividere argomentazioni giuridiche svolte 1 dallo Corte d'Appe' lo in applicazione del consolidati principi in materia. Riscita da l' mpugnata sentenza che La individuazione delle aree e 1 loro assegnazione alla Cooperativa Ediliz'a "Maestrar.ze Lebole", delegata а procedere anche alla relativa espropriazione at sersi dell'art. 60 della Legge 865/71, sono avvenuta per la costruzione di alloggi di edilizio economica e popolare. Ora in tole contesto ber diverso call'ipotesi in cui vengono trasferite nzioni e dell'ente espropriante al potestà proprie 20 concessionario od all'appaltatore dell'opera pubblica che agisce in lal ceso "in rome proprio" quale organo indiretto dell'Amministrazione e divione così l'unico titolare delle obbligazion che discendoro dal rapporto espropriaLivo bencficiario de l'espropriazione quale proprietario delle aree espropriate, a sens' dell'art. 35 della logge 865/70 € consequentemente obbligato al pagamenLo della relativa indennità Ĉ il Comune, dovendosi rite cre, anche quando in virl de] richiamato art. 60 della citala Legge 865/71 gji atl! espropriativi siano delegati ad istituzi O cooperative, che l'attività dej delegati ві esaurisca nel compimento nel nome e per conto dell'ente territoriale degli atti necessari a conseguire 1. provvedimento ablatorio giurisprudenza consolidata;
fra 10 tante: Cass. 6880/99; Cass. 467/00; Cass. 7014/00). A tali principi Si ispirata la Corte d'Appello, cui peraltro non può essere fondalamento INLOSSO il rilievo, operato con il sesto motivo di ricorso, con Qui si sostiene che problema sia stato risolto in astral to senza àחנן concreta indagine sul caso in esame. i riferimento alla Legge 865/71 e .'esplicita 21 precisazione che l'espropriazione, come è stato già sottolineato, è avvenuta por la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare sulla base della celega conferita alla Cooperativa ai sensi dell'art. 60 costituiscono elementi sufficienti per ritencre che la Corto d'Appello abbia Catto corretta applicazione dei principi esposti, ΠΟΤΙ potendosi 3 tale delega altribuire diverso חב! contenulo. La occuliarità della fattispecie е la complessità de: problemi giuridici che De sorli g Lstificano а totale compensazione fra le parti delle spese relative a presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rige ta il ricorso compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 20.11.2002 Consigliere st. 11 Presidente, Fully mis Rivande Mg. CORTE SUPREMA CAOSATION IL CANCELLIERE Prims Sexf Depositato ncelleria Andrea Blanchi ELLIERE 22