CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l'avvocato Acciardi Gianluca, difensore di ER OR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa in data 2 agosto 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OR per il reato di associazione mafiosa con il ruolo di capo e organizzatore, nonché Penale Sent. Sez. 6 Num. 17570 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/03/2023 per plurimi reati di estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, truffe e concorrenza illecita. Con l'istanza di riesame si dà atto che il ricorrente ha dedotto una sola questione correlata alla richiesta di scarcerazione per decorrenza termini previa retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 31 dicembre 2019 a seguito di convalida del fermo eseguito in data 13 dicembre 2019 per plurimi reati di estorsione, usura, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, nell'ambito del separato procedimento n. 430/19 RGNR (operazione denominata "Testa di Serpente"), tutti reati aggravati ai sensi dell'art. 416.bis.1 cod. pen. dall'aver agevolato la consorteria mafiosa di appartenenza denominata Lanzino/Ruà/CC, confederata con quella degli "zingari", operante in Cosenza. In detto procedimento il OR accedeva al giudizio abbreviato in data 11 dicembre 2020, definito con sentenza di condanna, ora pendente in grado di appello. Il Tribunale ha rilevato l'assenza dei presupposti per la retrodatazione, sotto plurimi profili. Innanzitutto per difetto del requisito dell'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'emissione della prima, con riferimento al reato associativo contestato al OR a partire dall'anno 2012 ma con condotte protrattasi nell'attualità. In secondo luogo per difetto del rapporto di connessione qualificata tra í reati oggetto delle due ordinanze (non potendosi ravvisare il nesso teleologico o il vincolo della continuazione tra l'associazione e gli addebiti relativi ai reati-fine), ed infine, perché non risulta assolto l'onere di provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, ER OR chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo per vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deducendosi che nei confronti del OR sono state applicate, a distanza di tre anni, due misure custodiali in carcere per fatti connessi, commessi anteriormente alla prima ordinanza. Il Tribunale non ha tenuto conto del rapporto di connessione qualificata tra i reati ed ha escluso l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza sulla base della contestazione aperta del reato associativo senza elementi di prova concreti attestanti la prosecuzione di detto reato dopo l'esecuzione della prima ordinanza in data 13 dicembre 2019, in assenza di elementi da cui desumere un contributo operativo fornito dall'imputato durante la sua detenzione in carcere agli 2 scopi del sodalizio (si cita Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, Rv. 228789; Sez. 6 del 17/01/2013, Rv. 227710). Sul punto si rappresenta che non è provato che la moglie del OR, tenuto conto della accertata separazione di fatto per l'inizio di una nuova relazione da parte del OR, possa aver effettivamente corrisposto al predetto lo stipendio assicurato dall'associazione di appartenenza per gli affiliati detenuti, e che rispetto alle condotte di usura di cui al capo 29), contestate fino ad agosto 2020, come anche per quelle di cui ai capi 20) e 147), relative la prima ad un abusiva attività finanziaria contestata con condotta perdurante e, la seconda, ad una truffa aggravata consumata fino al aprile 2020, risultino elementi di prova del contributo offerto dal OR alla consumazione di detti reati dopo l'inizio della sua detenzione. Si rappresenta che la nuova ordinanza è stata emessa sulla base di una informativa datata 19 ottobre 2020, quindi antecedente all'ammissione del giudizio abbreviato dell'il_ dicembre 2020 relativa ai reati oggetto della prima ordinanza cautelare, dovendosi tenere conto della connessione esistente tra detti reati correlati alla stessa associazione mafiosa che rende applicabile il riferimento alla desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, cui va equiparato l'incardinamento del giudizio abbreviato. Inoltre, l'anticipazione dell'emissione del primo titolo cautelare conseguente al fermo adottato dal Pubblico Ministero è per esplicita ammissione dovuta alla necessità di evitare che il OR, di cui era già nota la veste di capo dell'associazione mafiosa, potesse rimanere libero in concomitanza della scarcerazione di altro rilevante esponente della stessa associazione mafiosa, CE CC, perché ciò avrebbe potuto creare un conflitto tra i due. Quindi solo per una scelta del Pubblico Ministero è stato operato lo stralcio delle risultanze nell'ambito di una indagine sostanzialmente unitaria, per l'urgenza di anticipare l'applicazione di un titolo cautelare, sebbene già al momento della prima ordinanza sussistessero gli elementi per ravvisare la gravità indiziaria per il reato di associazione, in particolare le dichiarazioni di ben tredici collaboratori di giustizia che sono gli stessi valorizzati nella nuova ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi come questa Corte abbia chiarito più volte che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099), quanto la desumibilità dagli 3 atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829), come anche l'accertamento della consumazione del reato in epoca antecedente alla emissione della prima ordinanza, costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo cui la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n, 14535 del 19/12/2006, dep.2007, Librato, Rv. 235910; Sez.2, n.16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 2. Alla stregua di quanto precede, il percorso argonnentativo seguito dal Tribunale del riesame per negare la sussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente deve ritenersi del tutto adeguato e condivisibile con riferimento alla verificata prosecuzione delle condotte di reato durante e dopo l'inizio della detenzione in forza della prima ordinanza, in relazione alla perdurante adesione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso, condizione che assume carattere assorbente rispetto agli altri profili evidenziati nell'ordinanza. Già solo l'inesistenza del presupposto dell'anteriorità della commissione dei reati posti a fondamento della nuova ordinanza cautelare rispetto alla data di emissione della prima esclude l'operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Se è pur vero che la partecipazione richiede un contributo operoso all'esistenza ed alle finalità del sodalizio, sicchè lo stato detentivo, neutralizzando la disponibilità del soggetto agli scopi dell'organizzazione, può comportare la cessazione della consumazione del reato, tuttavia la condizione restrittiva non elimina in ogni caso tale contributo allorchè nonostante lo stato detentivo siano proseguiti i contatti con il clan, grazie all'opera di mediazione svolta dagli stretti congiunti che si facciano carico di veicolare all'esterno i messaggi provenienti dal detenuto. 4 Il Tribunale ha messo in evidenza plurimi elementi di fatto utili a confermare come il vincolo associativo del OR rispetto al sodalizio mafioso di riferimento non sia venuto meno durante il suo stato di detenzione, essendo rimasti fermi i legami con il clan di appartenenza attraverso la periodica erogazione di somme di denaro ricollegate alla ripartizione dei profitti illeciti tra gli affiliati grazie all'opera di supplenza svolta dalla moglie GU Silvia, incaricata di fare da tramite per comunicare all'esterno i messaggi provenienti dal marito durante i loro colloqui in carcere. Le censure del ricorrente su tali profili fattuali appaiono infondate non evidenziando vizi logici della motivazione, ma prospettando solo delle letture alternative la cui valutazione non può essere affidata al giudizio di legittimità. Le considerazioni sulla nuova relazione sentimentale intrattenuta dal OR con una diversa compagna non costituiscono un valido argomento per superare il dato probatorio, costituito dalle intercettazioni, da cui è stato desunto non solo il ruolo di supplenza svolto dalla moglie del OR durante la detenzione in carcere del proprio coniuge, ma anche la fedele esecuzione delle sue direttive nonostante la loro crisi coniugale. In tale senso assumono rilevanza i riferimenti alla riscossione dei ratei usurari collegati all'imputazione contestata al capo 29) per l'esplicito richiamo all'interesse di OR nella vicenda, rappresentato nell'occasione da altro affiliato (CC), nonché all'elargizione delle somme di denaro provenienti dalla cosiddetta "bacinella comune" del Clan, a titolo di stipendio, che la moglie si faceva carico di riscuotere per conto del marito detenuto. Peraltro, va rammentato che la distribuzione del denaro provento dei delitti posti in essere dal sodalizio criminale anche tra gli associati in stato di detenzione cementa il vincolo di solidarietà tra gli affiliati liberi e quelli detenuti e contribuisce a rafforzarne la vitalità e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305, in tema di aggravante della finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), di guisa che anche la percezione del c.d. stipendio da parte dell'affiliato detenuto non consente di ritenere cessata la partecipazione al sodalizio, integrando una forma di condivisione del programma criminoso e di supporto agli scopi dell'associazione anche in pendenza di detenzione (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 26912). A fronte di tali risultanze le deduzioni del ricorrente circa l'assenza di una prova della effettiva percezione di somme di denaro da parte del OR appaiono prive di pregio perché si pongono in contrasto con le emergenze evidenziate dal Tribunale (vedi pag. 30 dell'ordinanza) a dimostrazione della puntuale e fedele 5 osservanza da parte della moglie del ruolo di supplenza del marito detenuto, indipendentemente dalle sorti della loro relazione coniugale. Non essendo in questa sede consentita una rivalutazione del compendio probatorio posto a fondamento della ritenuta permanenza della condotta associativa posta a base della seconda e successiva ordinanza custodiale emessa nei confronti di OR, devono ritenersi assorbite le altre questioni dedotte dal ricorrente in tema di desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare diversi proyvedimenti cautelari, considerato .che l'operatività della retrodatazione presuppone quale prima condizione l'anteriorità della commissione dei reati posti a fondamento della nuova ordinanza cautelare rispetto alla data di emissione della prima. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l'avvocato Acciardi Gianluca, difensore di ER OR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa in data 2 agosto 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OR per il reato di associazione mafiosa con il ruolo di capo e organizzatore, nonché Penale Sent. Sez. 6 Num. 17570 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/03/2023 per plurimi reati di estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, truffe e concorrenza illecita. Con l'istanza di riesame si dà atto che il ricorrente ha dedotto una sola questione correlata alla richiesta di scarcerazione per decorrenza termini previa retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 31 dicembre 2019 a seguito di convalida del fermo eseguito in data 13 dicembre 2019 per plurimi reati di estorsione, usura, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, nell'ambito del separato procedimento n. 430/19 RGNR (operazione denominata "Testa di Serpente"), tutti reati aggravati ai sensi dell'art. 416.bis.1 cod. pen. dall'aver agevolato la consorteria mafiosa di appartenenza denominata Lanzino/Ruà/CC, confederata con quella degli "zingari", operante in Cosenza. In detto procedimento il OR accedeva al giudizio abbreviato in data 11 dicembre 2020, definito con sentenza di condanna, ora pendente in grado di appello. Il Tribunale ha rilevato l'assenza dei presupposti per la retrodatazione, sotto plurimi profili. Innanzitutto per difetto del requisito dell'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'emissione della prima, con riferimento al reato associativo contestato al OR a partire dall'anno 2012 ma con condotte protrattasi nell'attualità. In secondo luogo per difetto del rapporto di connessione qualificata tra í reati oggetto delle due ordinanze (non potendosi ravvisare il nesso teleologico o il vincolo della continuazione tra l'associazione e gli addebiti relativi ai reati-fine), ed infine, perché non risulta assolto l'onere di provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, ER OR chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo per vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deducendosi che nei confronti del OR sono state applicate, a distanza di tre anni, due misure custodiali in carcere per fatti connessi, commessi anteriormente alla prima ordinanza. Il Tribunale non ha tenuto conto del rapporto di connessione qualificata tra i reati ed ha escluso l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza sulla base della contestazione aperta del reato associativo senza elementi di prova concreti attestanti la prosecuzione di detto reato dopo l'esecuzione della prima ordinanza in data 13 dicembre 2019, in assenza di elementi da cui desumere un contributo operativo fornito dall'imputato durante la sua detenzione in carcere agli 2 scopi del sodalizio (si cita Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, Rv. 228789; Sez. 6 del 17/01/2013, Rv. 227710). Sul punto si rappresenta che non è provato che la moglie del OR, tenuto conto della accertata separazione di fatto per l'inizio di una nuova relazione da parte del OR, possa aver effettivamente corrisposto al predetto lo stipendio assicurato dall'associazione di appartenenza per gli affiliati detenuti, e che rispetto alle condotte di usura di cui al capo 29), contestate fino ad agosto 2020, come anche per quelle di cui ai capi 20) e 147), relative la prima ad un abusiva attività finanziaria contestata con condotta perdurante e, la seconda, ad una truffa aggravata consumata fino al aprile 2020, risultino elementi di prova del contributo offerto dal OR alla consumazione di detti reati dopo l'inizio della sua detenzione. Si rappresenta che la nuova ordinanza è stata emessa sulla base di una informativa datata 19 ottobre 2020, quindi antecedente all'ammissione del giudizio abbreviato dell'il_ dicembre 2020 relativa ai reati oggetto della prima ordinanza cautelare, dovendosi tenere conto della connessione esistente tra detti reati correlati alla stessa associazione mafiosa che rende applicabile il riferimento alla desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, cui va equiparato l'incardinamento del giudizio abbreviato. Inoltre, l'anticipazione dell'emissione del primo titolo cautelare conseguente al fermo adottato dal Pubblico Ministero è per esplicita ammissione dovuta alla necessità di evitare che il OR, di cui era già nota la veste di capo dell'associazione mafiosa, potesse rimanere libero in concomitanza della scarcerazione di altro rilevante esponente della stessa associazione mafiosa, CE CC, perché ciò avrebbe potuto creare un conflitto tra i due. Quindi solo per una scelta del Pubblico Ministero è stato operato lo stralcio delle risultanze nell'ambito di una indagine sostanzialmente unitaria, per l'urgenza di anticipare l'applicazione di un titolo cautelare, sebbene già al momento della prima ordinanza sussistessero gli elementi per ravvisare la gravità indiziaria per il reato di associazione, in particolare le dichiarazioni di ben tredici collaboratori di giustizia che sono gli stessi valorizzati nella nuova ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi come questa Corte abbia chiarito più volte che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099), quanto la desumibilità dagli 3 atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829), come anche l'accertamento della consumazione del reato in epoca antecedente alla emissione della prima ordinanza, costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo cui la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n, 14535 del 19/12/2006, dep.2007, Librato, Rv. 235910; Sez.2, n.16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 2. Alla stregua di quanto precede, il percorso argonnentativo seguito dal Tribunale del riesame per negare la sussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente deve ritenersi del tutto adeguato e condivisibile con riferimento alla verificata prosecuzione delle condotte di reato durante e dopo l'inizio della detenzione in forza della prima ordinanza, in relazione alla perdurante adesione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso, condizione che assume carattere assorbente rispetto agli altri profili evidenziati nell'ordinanza. Già solo l'inesistenza del presupposto dell'anteriorità della commissione dei reati posti a fondamento della nuova ordinanza cautelare rispetto alla data di emissione della prima esclude l'operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Se è pur vero che la partecipazione richiede un contributo operoso all'esistenza ed alle finalità del sodalizio, sicchè lo stato detentivo, neutralizzando la disponibilità del soggetto agli scopi dell'organizzazione, può comportare la cessazione della consumazione del reato, tuttavia la condizione restrittiva non elimina in ogni caso tale contributo allorchè nonostante lo stato detentivo siano proseguiti i contatti con il clan, grazie all'opera di mediazione svolta dagli stretti congiunti che si facciano carico di veicolare all'esterno i messaggi provenienti dal detenuto. 4 Il Tribunale ha messo in evidenza plurimi elementi di fatto utili a confermare come il vincolo associativo del OR rispetto al sodalizio mafioso di riferimento non sia venuto meno durante il suo stato di detenzione, essendo rimasti fermi i legami con il clan di appartenenza attraverso la periodica erogazione di somme di denaro ricollegate alla ripartizione dei profitti illeciti tra gli affiliati grazie all'opera di supplenza svolta dalla moglie GU Silvia, incaricata di fare da tramite per comunicare all'esterno i messaggi provenienti dal marito durante i loro colloqui in carcere. Le censure del ricorrente su tali profili fattuali appaiono infondate non evidenziando vizi logici della motivazione, ma prospettando solo delle letture alternative la cui valutazione non può essere affidata al giudizio di legittimità. Le considerazioni sulla nuova relazione sentimentale intrattenuta dal OR con una diversa compagna non costituiscono un valido argomento per superare il dato probatorio, costituito dalle intercettazioni, da cui è stato desunto non solo il ruolo di supplenza svolto dalla moglie del OR durante la detenzione in carcere del proprio coniuge, ma anche la fedele esecuzione delle sue direttive nonostante la loro crisi coniugale. In tale senso assumono rilevanza i riferimenti alla riscossione dei ratei usurari collegati all'imputazione contestata al capo 29) per l'esplicito richiamo all'interesse di OR nella vicenda, rappresentato nell'occasione da altro affiliato (CC), nonché all'elargizione delle somme di denaro provenienti dalla cosiddetta "bacinella comune" del Clan, a titolo di stipendio, che la moglie si faceva carico di riscuotere per conto del marito detenuto. Peraltro, va rammentato che la distribuzione del denaro provento dei delitti posti in essere dal sodalizio criminale anche tra gli associati in stato di detenzione cementa il vincolo di solidarietà tra gli affiliati liberi e quelli detenuti e contribuisce a rafforzarne la vitalità e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305, in tema di aggravante della finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), di guisa che anche la percezione del c.d. stipendio da parte dell'affiliato detenuto non consente di ritenere cessata la partecipazione al sodalizio, integrando una forma di condivisione del programma criminoso e di supporto agli scopi dell'associazione anche in pendenza di detenzione (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 26912). A fronte di tali risultanze le deduzioni del ricorrente circa l'assenza di una prova della effettiva percezione di somme di denaro da parte del OR appaiono prive di pregio perché si pongono in contrasto con le emergenze evidenziate dal Tribunale (vedi pag. 30 dell'ordinanza) a dimostrazione della puntuale e fedele 5 osservanza da parte della moglie del ruolo di supplenza del marito detenuto, indipendentemente dalle sorti della loro relazione coniugale. Non essendo in questa sede consentita una rivalutazione del compendio probatorio posto a fondamento della ritenuta permanenza della condotta associativa posta a base della seconda e successiva ordinanza custodiale emessa nei confronti di OR, devono ritenersi assorbite le altre questioni dedotte dal ricorrente in tema di desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare diversi proyvedimenti cautelari, considerato .che l'operatività della retrodatazione presuppone quale prima condizione l'anteriorità della commissione dei reati posti a fondamento della nuova ordinanza cautelare rispetto alla data di emissione della prima. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2023 Il consigliere estensore