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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 08 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al nr. 13215/2024 R.G. promosso da
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e residente in [...], 1209, appartamento 34, San Paolo/SP, C.F._1
CEP 04285-001, Brasile,
, nata in [...] il [...], cod. Parte_2
fisc. , e residente in [...]. Clementino, 456, appartamento C.F._2
204 B - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._3
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
, nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._4
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Stafficci presso il cui Studio, in Corso
Vannucci n. 47 di Perugia, hanno eletto domicilio,
ATTORE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024 parte attrice, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_1
ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 07.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
08.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 25.09.2025 riportandosi al ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: A) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sig.ri
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e residente in [...], 1209, appartamento 34, San C.F._1
Paolo/SP, CEP 04285-001, Brasile, , nata in [...]
Brasile il 17 aprile 1994, cod. fisc. , e residente in [...]. C.F._2
Clementino, 456, appartamento 204 B - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile, nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._3
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile, Parte_4
, nato in [...] il [...], cod. fisc. , e residente in
[...] C.F._4
Rua Dr. Clementino, 320, blocco 1, appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-
030, Brasile, quali indicati ed identificati nei documenti prodotti, sono cittadini
Italiani; e per l'effetto B) ORDINARE al e per esso all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato civile di Calci (PI), quale Comune di nascita dell'antenato italiano, e comunque all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ritenuto competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti. Salvis iuribus. Con riserva di integrazione delle richieste istruttorie. Con il favore delle spese di lite.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati tempestivamente tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che
L'avo econdo Natale) dopo essere emigrato in Brasile in epoca Per_1 Per_1
non precisata, contraeva nozze con la sig.ra italiana, e dalla loro unione Persona_2
nasceva in Brasile in data 06 gennaio 1902, che ha vissuto in Persona_3
Brasile sino alla data del decesso avvenuta il 16 maggio 1986;
Dalla unione tra con avvenuta in data 28 Persona_3 Persona_4
giugno 1919, nasceva in data 21 dicembre 1934 Persona_5
Dalla unione tra con nascevano Persona_6 Persona_7
nata il [...] Parte_1
, nato il [...], che in data 15 febbraio 1984 contraeva Parte_3
matrimonio con . Persona_8 Dalla unione tra e nascevano i ricorrenti Parte_3 Persona_8
, nato il [...] Parte_4
nato il [...] Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano Persona_1
che ha tramesso la cittadinanza alla figlia sposatasi in Brasile Persona_3
con cittadino straniero e da quest'ultima al figlio dai quali Persona_5
discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlia di Persona_3 [...]
così come deve ritenersi aver conservato la Per_1 Persona_3
cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di e Persona_3 Persona_1 Persona_2
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, sino ad arrivare all'odierna ricorrente.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_1
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese. La documentazione allegata ai nr. 12-14 è in realtà dei moduli scaricati da internet senza alcuna compilazione e senza che siano inviati al . Né risultano essere depositati, in CP_1
vista della udienza, istanze al . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia dei convenuti;
Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
che
, Parte_1
, Parte_2
Parte_3
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 08 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 08 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al nr. 13215/2024 R.G. promosso da
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e residente in [...], 1209, appartamento 34, San Paolo/SP, C.F._1
CEP 04285-001, Brasile,
, nata in [...] il [...], cod. Parte_2
fisc. , e residente in [...]. Clementino, 456, appartamento C.F._2
204 B - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._3
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
, nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._4
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile,
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Stafficci presso il cui Studio, in Corso
Vannucci n. 47 di Perugia, hanno eletto domicilio,
ATTORE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024 parte attrice, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_1
ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 07.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
08.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 25.09.2025 riportandosi al ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: A) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sig.ri
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e residente in [...], 1209, appartamento 34, San C.F._1
Paolo/SP, CEP 04285-001, Brasile, , nata in [...]
Brasile il 17 aprile 1994, cod. fisc. , e residente in [...]. C.F._2
Clementino, 456, appartamento 204 B - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile, nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e residente in [...]. Clementino, 320, blocco 1, C.F._3
appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-030, Brasile, Parte_4
, nato in [...] il [...], cod. fisc. , e residente in
[...] C.F._4
Rua Dr. Clementino, 320, blocco 1, appartamento 251 - San Paolo/SP, CEP 03059-
030, Brasile, quali indicati ed identificati nei documenti prodotti, sono cittadini
Italiani; e per l'effetto B) ORDINARE al e per esso all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato civile di Calci (PI), quale Comune di nascita dell'antenato italiano, e comunque all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ritenuto competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti. Salvis iuribus. Con riserva di integrazione delle richieste istruttorie. Con il favore delle spese di lite.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati tempestivamente tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che
L'avo econdo Natale) dopo essere emigrato in Brasile in epoca Per_1 Per_1
non precisata, contraeva nozze con la sig.ra italiana, e dalla loro unione Persona_2
nasceva in Brasile in data 06 gennaio 1902, che ha vissuto in Persona_3
Brasile sino alla data del decesso avvenuta il 16 maggio 1986;
Dalla unione tra con avvenuta in data 28 Persona_3 Persona_4
giugno 1919, nasceva in data 21 dicembre 1934 Persona_5
Dalla unione tra con nascevano Persona_6 Persona_7
nata il [...] Parte_1
, nato il [...], che in data 15 febbraio 1984 contraeva Parte_3
matrimonio con . Persona_8 Dalla unione tra e nascevano i ricorrenti Parte_3 Persona_8
, nato il [...] Parte_4
nato il [...] Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano Persona_1
che ha tramesso la cittadinanza alla figlia sposatasi in Brasile Persona_3
con cittadino straniero e da quest'ultima al figlio dai quali Persona_5
discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlia di Persona_3 [...]
così come deve ritenersi aver conservato la Per_1 Persona_3
cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di e Persona_3 Persona_1 Persona_2
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, sino ad arrivare all'odierna ricorrente.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_1
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese. La documentazione allegata ai nr. 12-14 è in realtà dei moduli scaricati da internet senza alcuna compilazione e senza che siano inviati al . Né risultano essere depositati, in CP_1
vista della udienza, istanze al . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia dei convenuti;
Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
che
, Parte_1
, Parte_2
Parte_3
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 08 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale