Sentenza 12 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) dall'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli artt. 444, comma primo, cod. proc. pen. (novellato ex art. 1 legge n. 134 del 2003) e 445, comma primo, cod. proc. pen., quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Commentari • 4
- 1. Espulsione automatica e patteggiamento: la Cassazione ribadisce il dovere di motivare la pericolosità sociale dello straniero (Cass. pen. n. 20088/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 20088 del 16 maggio 2025 (dep. 29 maggio 2025), la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di un cittadino straniero, ribadendo l'obbligo per il giudice di motivare in modo concreto e individualizzato la pericolosità sociale dell'imputato. 2. Il caso L'imputato Da.Mo., straniero incensurato e stabilmente occupato in Italia da oltre un decennio, era stato condannato con rito ex art. 444 c.p.p. a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
- 3. Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza del 18 marzo 2014, n. 12741https://www.asgi.it/ · 17 marzo 2014
- 4. Espulsione a titolo di misura di sicurezzaAsgi · https://www.asgi.it/ · 29 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2006, n. 34438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34438 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/06/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 844
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 040772/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AS, N. IL 07/07/1975;
2) UA LG, N. IL 26/11/1976;
3) MA OT, N. IL 05/03/1968;
avverso SENTENZA del 03/05/2005 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Angelo DI POPOLO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo 3 maggio 2005 n. 451, con la quale è stata loro applicata su richiesta la pena concordata dal P.M. per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso dall'AD in diversi paesi della provincia di
Bergamo dalla fine del 2003 al 26 ottobre 2004 e dai due BO in diversi paesi delle province di Bergamo, Brescia e Milano dalla fine del 2003 al 26 ottobre 2004 - BO YA, AN AD e AN BO hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- tutti;
- vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, perché l'espulsione dello straniero non può prescindere dall'accertamento della sua effettiva pericolosità:
- l'AD:
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) in quanto si è proceduto al sequestro, oltre che degli involucri contenenti probabilmente sostanza stupefacente e di pezzetti di plastica, di due autoradio e di quattro cellulari. In tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto - non sussistendo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 1995 la presunzione assoluta di pericolosità - la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato (Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2002 n. 35953, ric. PG in proc. Saldiva e altro;
Sez. 6^, 6 maggio 2004 n. 26096, ric. P.G. in proc. Veizi).
L'espulsione dello straniero può essere applicata anche con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli artt. 444 c.p.p., comma 1, (novellato L. n. 134 del 2003, ex art. 1) e art. 445 c.p.p., comma 1, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria, ma pure in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte Costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Cass., Sez. 4^, 8 giugno 2004 n. 42317, ric. Kola. P.M. Veneziano GA. (Conf.)
Nella specie la sentenza impugnata ha offerto una specifica motivazione del pericolo di reiterazione che ha giustificato il provvedimento di espulsione degli imputati, sulla base della recidiva specifica reiterata, sottolineando l'insensibilità e la pericolosità dei soggetti, la cui condotta esprimeva la persistenza di stimoli criminogeni e di una perdurante inclinazione al delitto, esprimendo un giudizio prognostico negativo pienamente giustificato. Pertanto il vizio di motivazione, dedotto col motivo comune a tutti gli imputati, è palesemente insussistente.
È, invece, fondato il motivo del ricorso di AD AN. Con la sentenza impugnata è stata ordinata genericamente la confisca di quanto in sequestro, senza alcuna specificazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne hanno giustificato l'applicazione anche ai cellulari e ai televisori, per cui la corretta applicazione del provvedimento non risulta dimostrata. Pertanto, in accoglimento del motivo predetto, la sentenza stessa dev'essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Bergamo perché indichi le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del relativo provvedimento agli oggetti sopra menzionati.
Il ricorso, per il resto, dev'essere rigettato.
I ricorsi di YA BO e AN BO devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AD AN limitatamente al capo relativo alla confisca e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuova determinazione sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili gli altri due ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 (duemila) ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006