Sentenza 10 ottobre 2000
Massime • 1
La costruzione di un manufatto pertinenziale, se avviene in zona vincolata, richiede la concessione edilizia, giacché, in tal caso, non è applicabile il regime più favorevole dell'autorizzazione gratuita disciplinato dall'art.7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n.94.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2000, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO - Presidente - del 10/10/2000
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3145
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 20294/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LL ZI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 19.3.2000 dal tribunale di Roma, sezione per il riesame. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza del 19.3.1000 il tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo che il g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto su tre fabbricati costruiti all'interno di un maneggio ippico gestito da ZI GI, indagato per i reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 e all'art. 1 sexies legge 431/1985. In sostanza, il tribunale ha rilevato in linea di fatto che in loco (sottoposto a vincolo paesaggistico) preesistevano tre fabbricati;
che l'intervento era consistito nella demolizione delle vecchie tamponature in legno e nella sostituzione con tamponature in blocchetti di cemento, conservando la preesistente travatura metallica;
che i fabbricati così modificati erano stati adibiti a box per i cavalli.
In diritto, il tribunale ha ritenuto che erano stati realizzati organismi edilizi "del tutto nuovi per tipologia e materiali impiegati", sicché - anche se non era aumentata la cubatura - era necessaria la concessione edilizia, mai richiesta dal GI. Ricorreva quindi il fumus dei reati ipotizzati.
2 - Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Col primo lamenta violazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione, giacché il tribunale, dopo aver dato atto che le opere edilizie erano terminate, ha ritenuto tuttavia sussistenti le esigenze cautelari.
Col secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione delle norme incriminatrici, giacché, in ordine al fumus dei reati, il tribunale non ha considerato che si trattava di fabbricati pertinenziali, nonché di un intervento di recupero abitativo e risanamento conservativo.
Motivi della decisione
3 - In ordine al fumus delicti, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare difettosa laddove sembra escludere la qualificazione dell'intervento come restauro e risanamento conservativo, pur riconoscendo che esso non aveva aumentato la cubatura dei manufatti preesistenti, ma aveva semplicemente sostituito la tamponatura in legno con una tamponatura in blocchetti di cemento. Invero, una siffatta sostituzione del materiale di tamponatura, con conservazione della intelaiatura metallica di sostegno, non può configurarsi come alterazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio preesistente.
Peraltro, va osservato che la zona di cui trattasi è pacificamente soggetta a vincolo ambientale. Ne deriva che per le opere edilizie realizzate nella zona non è applicabile il più favorevole regime autorizzatorio previsto per le pertinenze dall'art. 7 del D.L. 23.1.1982 n. 9 e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo dal combinato disposto dello stesso art. 7 e degli artt. 31 lett. c) e 48 legge 5.8.1978 n. 457. Invero, l'art. 7, secondo comma, del D.L. 9/1982, convertito in legge 25/3/1982 n. 94, assoggetta alla mera autorizzazione gratuita - e non alla concessione edilizia - le opere costituenti pertinenze (lett. a), "purché (...) non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497" (ora trasfuse nel T.U. sui beni culturali e ambientali approvato col D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490). In altri termini, la costruzione di un manufatto pertinenziale, se avviene in zona vincolata, richiede la concessione edilizia, giacché in tal caso non è applicabile il regime più favorevole dell'autorizzazione gratuita. Inoltre, è vero che il menzionato art. 7, al primo comma, prevede per gli interventi di recupero abitativo di cui alla lettera c) dell'art. 31 legge 5.8.1978 n. 457 l'applicazione del regime autorizzatorio di cui all'art. 48 di quest'ultima legge. Ma è anche vero che, in virtù dell'ultimo comma dello stesso art. 48, il regime autorizzatorio non è applicabile "per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497", (ora trasfuse nel citato T.U. sui beni culturali e ambientali).
Infine, tutta la disciplina della legge 457/1978 si riferisce espressamente all'edilizia residenziale abitativa (come si desume chiaramente dalla intestazione della legge e dal contenuto dell'art. 1) e anche il citato primo comma dell'art. 7 D.L. n. 9 del 1982 fa esplicito riferimento al recupero "abitativo" di edifici preesistenti. Ne deriva che anche il regime autorizzatorio previsto dall'art. 48 legge 457/1978 e richiamato dall'art. 7, primo comma, è applicabile solo all'edilizia abitativa, e non può essere applicato a edifici destinati a usi diversi da quelli abitativi (commerciali, sportivi, industriali, e simili).
Per queste ragioni, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto, anche se deve essere rettificata sul punto la motivazione del giudice del riesame (ai sensi dell'art. 619 c.p.p.): nel caso di specie la concessione edilizia era necessaria non perché il rifacimento dei box esulasse dal mero restauro o risanamento conservativo, ma perché la zona era soggetta a vincolo ambientale e i manufatti non erano destinati a usi abitativi.
4 - Anche il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza prevalente e più recente di questa corte ha ormai chiarito che le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata. E infatti la misura cautelare è prevista quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Orbene, anche dopo che è cessata la condotta tipica, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso. Quest'ultima possibilità ricorre sia per i reati c.d. di evento, sia per i reati di mera condotta (quali sono ad esempio i reati urbanistici o ambientali ipotizzati nel caso concreto), posto che le conseguenze che la norma processuale vuole prevenire non coincidono solo con l'evento naturalistico del reato, ma comprendono tutte quelle conseguenze della condotta che, direttamente o indirettamente, possono ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale (che per i reati urbanistici e ambientali consiste nella corretta gestione del territorio e nella integrità dell'ambiente).
5 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2000