Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN014 30 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 8181/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.3131 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 22/11/00 ConsigliereDott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L el sul ricorso proposto da: 2 2001 CANCELLIERE -- IL MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7 PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI i GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
ITALIANE SPA, in POSTE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, rappresentato e difeso CG408121 dall'avvocato MARRARI CONCETTA, giusta delega in atti;
CG40809 controricorrente2000 CG408096 4805 avverso la sentenza n. 706/98 del Tribunale di -1- CORTE SUPREMA DI CASALI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig.RAMADORI BOLZANO, depositata il 07/10/98 R.G.N. 589/98; per diritti L. udita la relazione della causa svolta nella pubblica il 19 FEB. 2001. IL CANCELLIERECANCE udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato MARRARI g. Lanzinger;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U CO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. d AMATI per diritti L. il 22.2.04 IL CANCELLIERE LIKE 3000 CANCELLERIA CG073202 LR 3000. CANCELLERIA CG073203 LIRE 3000 CANCELLERIA CG073209 -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 28 maggio 1997, TO GR premesso che nato il [...] ed - assunto dalla Amministrazione delle Poste e Telegrafi 1'11 dicembre 1961 con inquadramento tra i dirigenti a partire dall'anno 1984, era stato in data 7 aprile 1997, a seguito di comunicazione del Presidente delle Poste, collocato a riposo ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva chiedeva al Pretore di Bolzano che l'Ente - Poste venisse condannato a corrispondergli l'indennità di mancato preavviso in lire 111.450.000, nonchè l'indennità GU Nicke supplementare di cui all'art. 19 del medesimo c.c.n.l. in lire 188.607.694 e, in subordine, al risarcimento del danno per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, quantificato in lire 107.326.866, con i relativi accessori, il tutto previa dichiarazione di nullità ed illegittimità del recesso operato dalle Poste italiane e previa disapplicazione o di dichiarazione di nullità) degli artt. 21,22 e 23 del contratto collettivo stipulato il 1 agosto 1995 ed applicabile al suo rapporto lavorativo. Il Pretore di Bolzano accoglieva la domanda attrice limitatamente alla indennità sostitutiva di preavviso in lire 111.450.000 con accessori, ponendo a carico delle 1 Poste i tre quarti delle spese processuali. A seguito di gravame da parte della s.p.a. Poste Italiane, il Tribunale di Bolzano con sentenza del 7 ottobre 1998, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte dal GR, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la clausola di automatica risoluzione al raggiungimento della massima contribuzione è estranea al disposto dell'art. 2118 C.C. in quanto questa norma attiene al recesso del contratto a tempo indeterminato e dunque ad un atto unilaterale laddove la clausola in esame è di natura contrattuale e configura la GU Video risoluzione del rapporto al verificarsi di una condizione obiettiva,predeterminata e concordata. Le due fattispecie differiscono anche in termine di ratio perchè il recesso del datore di lavoro pone il lavoratore di fronte all'esigenza di reperimento di nuova occupazione, la risoluzione automatica per conseguimento della massima contribuzione utile fa invece immediatamente conseguire al dirigente il massimo trattamento pensionistico non suscettibile di incremento neppure in ipotesi di protrazione del rapporto di lavoro. Aggiungeva ancora il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità aveva con pronunziecostantemente ritenuto ammissibile - 2 cheafferenti ad ipotesi di stabilità relativa ma riflettono un presupposto di recedibilità ad nutum comune al rapporto dirigenziale l'apposizione al contratto di lavoro a tempo indeterminato di una clausola di automatica estinzione del rapporto al momento del raggiungimento dell'età pensionabile con esonero del lavoro dall'obbligo di preavviso O datore di dell'indennità sostitutiva a condizione però che tale clausola fosse espressa e risultasse in modo inequivoco. Deduceva infine il giudice d'appello che la clausola di risoluzione automatica era da condurre alla ipotesi della GU Value condizione e dunque sfuggiva al divieto di cui alla legge Коли 18 aprile 1962 n. 230 di apposizione di termine al contratto di lavoro, il quale gode della presunzione generale del contratto a tempo indeterminato. Avverso tale sentenza TO GR propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la s.p.a Poste Italiane. Il GR ha depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118,2119 C.C. con riferimento all'art. 1418 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di cessazione del rapporto di lavoro nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della 3 controversia ( art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare deduce che la soluzione seguita dall'impugnata sentenza collideva con una corretta ermeneutica contrattuale e con i principi normativi che disciplinano la risoluzione del rapporto individuale di lavoro. Ed invero, da un lato non sono opponibili al lavoratore accordi stipulati in sede collettiva contenenti disposizioni peggiorative della precedente disciplina atteso che l'estensione della sua efficacia a lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti confligge con i principi di libertà e di associazione sindacale. Dall'altro lato poi la clausola di risoluzione automatica deve ritenersi nulla ex art. Garbolden anche in relazione al rapporto dei dirigenti1448 c.c. - per potersi il rapporto di lavoro risolversi solo per licenziamento, dimissioni, mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18 stat. lav. e non essendo consentito negare ai dirigenti il diritto al preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. e dall'art. 23 del contratto collettivo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo sotto altro profilo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene più specificamente che l'argomento del Tribunale che, a sostegno della sue conclusioni aveva fatto riferimento 4 alla diversa ratio tra il risoluzionerecesso e la automatica, non poteva essere condivisa, dal momento che anche detta forma di risoluzione anticipata rispetto ai limiti di anzianità non era meno penosa per il lavoratore del recesso atteso che impone un arresto all'attività lavorativa e sul piano economico comportava un condizioni economiche perchè la peggioramento delle pensione sia pure goduta nel massimo era sempre inferiore alla retribuzione. Per di più un siffatto assunto non poteva far dimenticare l'eccezionalità delle ipotesi di esclusione dell'obbligo di preavviso e l'indirizzo Guits VickenJuil giurisprudenziale che per i rapporti di lavoro di diritto privato, diversamente da quanto accade per quelli di diritto pubblico, non può operare l'automaticità del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ' occorrendo sempre il preavviso tanto da risultare nulla una clausola contrattuale diretta ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligo del preavviso. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. con riferimento all'art. 1353 e 1354 c.c. ed alla 1. 18 aprile 1962 n. 230 nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare non poteva condividersi l'assunto secondo cui nel caso in esame il recesso non doveva considerarsi illegittimo perchè il 5 raggiungimento della massima anzianità contributiva non fungeva da termine ma bensì da condizione. Ed invero, il raggiungimento della detta anzianità non poteva considerarsi un evento incerto, essendo un fatto del tutto prevedibile e persino in anticipo certificabile. In ogni caso, detto evento non poteva mai considerarsi una condizione automaticamente risolutiva perchè richiedeva una comunicazione scritta da parte del datore di lavoro di volere risolvere il rapporto di lavoro, per cui doveva trovare anche in questo caso applicazione il disposto dell'art. 2218 C.C. Anche a volere, infine, ritenere una condizione configurabile nel caso di specie Gerolden risolutiva, detta condizione si sarebbe venuta a porsi in contrasto con norme imperative ex art. 1354 c.c. in quanto deliberata in violazione degli artt. 2118 e 2119 C.C. e della legge n. 300 del 1970. 2. L'esame dei motivi suddetti va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche mosse alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte, che giustifichi in maniera esaustiva la decisione.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") in virtù - 6 di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 a partire dalla data di efficacia dei - decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del Gunboblen decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.
1. n. 487/1993, come modificato dall'art. della legge 23 dicembre 1996, n. 662 27,2, comma (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997,pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro,proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende 1 d. 1. 6 maggio inapplicabile il disposto dell'art. 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di 7 conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata Gunolololen in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica compatibile con unadi un rapporto è perfettamente disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare.
6. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus Gaulden della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della 9 fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere,sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto -siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici о da società a partecipazione pubblica l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio - Gunbolden 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative O integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. contrattualizzati ) amministrazioni pubbliche, il cui rapporto didelle lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro 10' pubblico e lavoro privato (vedi Corte Cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non 11 incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di Guobolden lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del 12 rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione in chiave di derogaprevidenziale esclusivamente all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, མིངའི་སྙིང་པ al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di 13 maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, individuale digli effetti integrativi del contratto lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione Gandsleden individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un' esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività 11. lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero iuris adoperato dalle parti e delle relative nomen pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel 14 contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori Grundololan dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 C.C. о condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere o di consentito, attraverso la pattuizione di termini risolutive, di sottrarsi alla disciplina condizioni limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, 15 sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici ) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 Gundoboken e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta civilistica, di carattere inderogabile, normativa contrattuale collettiva recante l'esonero la clausola dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass.dal 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita 16 dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche le argomentazioni dirette a sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al Gurholden quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso consentito contemplare pattiziamente l'estinzione è automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come 17 scadenza di un termine о come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i C.C., dell'elementocasi di nullità, ex art. 1418 accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella analoghe, concernentidefinizione di controversie Gundobelen specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n.5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16. Una volta escluso che il contratto di lavoro di diritto comune possa risolversi subordinato automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito 18 dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. Al riguardo appare pertinente il richiamo 17. dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di termine illegittimamente stipulato e di lavoro a comunicazione (da parte del datore di lavoro) della disdetta, non -sono applicabili tenuto conseguente conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta licenziamento, ma come Guobolde all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del azione (imprescrittibile) di nullità parziale del né la norma dell'art. 6 della legge n. 604 contratto 1966, relativa alla decadenza del lavoratore del dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto ildi riprendere il suo posto e di ottenere risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di 19 lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un e proprio licenziamento nel presuppostovero dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono nella prima, le parti si limitano ad adeguare idue: comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione Goodde automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. Ma, nel giudizio in esame si evince che l'azienda 18. postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la 20 data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 C.C., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. 19. Pertanto, l'alternativa cui innanzi si è fatto riferimento in concreto non sussisteva, sicché non può qualificarsi recesso, in violazione del principio di Gandobolen precisato, la mera partecipazione,diritto come innanzi in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva. 20. Un erroneo inquadramento della fattispecie è poi suscettibile di determinare improprie conseguenze. L'art. 18 1. 300/1970, nel teso novellato dalla 1. 108/1990., in tema di licenziamento illegittimo una detta disciplina ampiamente derogatoria delle regole comuni della responsabilità contrattuale, con la previsione dell'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e di un danno forfettariamente determinato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione (che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti della 21 colpa e del danno: cfr. Corte Cost., sentenza n. 420 del 1998), oltre il danno ulteriore commisurato al mancato pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione (cfr. Cass. 21 settembre 1998, n. 9464); lo stesso art. 18 attribuisce al dipendente, vittorioso nel giudizio, il diritto potestativo di scegliere fra la reintegrazione ed il pagamento di un'indennità. 21. Notevolmente divergenti, come già osservato, sono le regole da applicare quando, come nella fattispecie, non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non pecivololly del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si diversamente da quanto prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). Alla luce di quanto sinora detto in tema di globale22. 22 ricostruzione della vicenda, e tenuto altresì presente che la controversia in oggetto è ora limitata all'esame della fondatezza della sola domanda del GR all'indennità confermata la sentenza sostitutiva di preavviso, va impugnata per avere la stessa correttamente negato al GR la suddetta indennità. Ed invero, nella non essendo giuridicamentefattispecie in esame configurabile un recesso non può competere il diritto al preavviso, che necessariamente presuppone che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di estinguere il rapporto e di procedere, cioè, al licenziamento. 23. Va, dunque, ribadito che l'inconfigurabilità nella Gundodh fattispecie di un licenziamento rivela l'infondatezza di tutte le questione che presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto. 24. Per concludere, il ricorso va rigettato e la impugnata sentenza va confermata per le ragioni innanzi esposte. 25. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 2000.Così deciso in Roma, il 22 novembre 23 Il PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE The Merazio n Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLIINA Depositata in Cancelleria oggi, 2 FEB. 2001 DI CANCELAFull IL COLLABORATOR A I S D S 3 , A 3 0 T O 1 , 5 L . L A . T S O E R N B P A I S ' 3 D I L 7 L N - A E G 8 T - D S O 1 I O 1 S A P N D M E E E I S , G I A O G D R A E T L E S O I T T G N A T E I L E R R S L I E E D D O 2 24 4