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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1854 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 opponente
E
(C.F./P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Reale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, alla piazza Vittorio Emanuele n. 44 opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la convenendo in Parte_1 giudizio la ha proposto Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/2022, emesso il 27.09.2022 dal Tribunale di Campobasso, mediante il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 437.393,90, oltre accessori e spese, corrispondente ai costi sostenuti dalla Società per i rinnovi contrattuali (oneri C.C.N.L.) in favore del proprio personale dipendente, addetto ai servizi di per gli anni 2015, 2016, Pt_2
2017, 2018 e 2019, chiedendone la revoca, con declaratoria di inammissibilità, improponibilità, manifesta infondatezza della pretesa azionata.
Ha nello specifico eccepito:
1 - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett a) n. 2), c.p.a., considerata la pertinenza della questione all'esecuzione di contratti pubblici sostitutivi di provvedimento (concessorio);
- che la pretesa della controparte non avrebbe fondamento legale, in quanto le risorse inerenti alla c.d. compartecipazione al gettito delle accise, in virtù della riforma apportata dal d.l. 95/2012, art. 16 bis, confluiscono ora in un Fondo Unico destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale, ma senza uno specifico vincolo di destinazione alla copertura dei maggiori oneri contrattuali derivanti dai CCNL relativi al personale dipendente, con la conseguenza per cui sarebbe venuto meno il diritto delle singole imprese alla distribuzione automatica, come “partita di giro”, di emolumenti aggiuntivi da parte delle Regioni;
- che con riferimento al costo del personale, nel contratto di servizio del 2011 sarebbero state recepite le risultanze del c.d. “ , nel quale Parte_3 sarebbe stato determinato il costo orario sviluppando la parte economica del CCNL aggiornata con gli incrementi decorrenti dal 1.05.2009 (data di decorrenza del rinnovo contrattuale del 30.04.2009), valevole sino al 31.10.2015;
- che l'art. 9 del contratto di servizio del 2011, richiamato dalla controparte, non prescriverebbe l'obbligo in capo alla di corrispondere, Parte_1 oltre alla compensazione chilometrica a fronte dei servizi svolti, anche ulteriori importi per la copertura degli oneri relativi al rinnovo contrattuale;
- che l'impresa non opererebbe, come prescritto da norme di fonte europea, statale e regionale, in regime di separazione contabile, tanto è vero che all'esito della revisione contabile 2008/2012 sarebbe emerso un significativo credito della nei suoi confronti, derivante dalla _1 utilizzazione del contributo regionale per altre attività private, ed un utile d'impresa di molto superiore a quello ammesso dal Regolamento n. 1370/2007;
- la compensazione del preteso credito della controparte con il maggior credito regionale, riferito al periodo 2008/2012;
- la carenza di prova in merito al quantum richiesto;
- che il contratto di servizio stipulato tra le parti sarebbe qualificabile come concessione di servizi, e che quindi – non essendo tale contratto contemplato dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 163/2006, paradigma di riferimento del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. – non rientrerebbe nella previsione di contratti riconducibili alle “transazioni commerciali” ex d.lgs. 231/2002, che quindi risulterebbe inapplicabile al caso di specie.
2 Si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Ha rappresentato di essere affidataria per la dei servizi di Parte_1 Parte trasporto pubblico locale (“ ) extraurbano di passeggeri, e che il rapporto tra lei e la controparte è disciplinato dal contratto di servizio del 07.11.2011, che prevederebbe espressamente l'obbligo della di corrisponderle – oltre al _1 corrispettivo chilometrico a fronte dei servizi effettuati – ogni altro onere a copertura del costo effettivo di esercizio, tra cui quello relativo alla «compartecipazione (al) gettito accise», ragion per cui l'Amministrazione sarebbe tenuta a pagare integralmente anche gli importi da lei versati ai dipendenti addetti ai servizi di a titolo di rinnovi del CCNL. Parte_4
Ha precisato che con la D.G.R. n. 644/11 - con cui è stato approvato il contratto di servizio fra le parti - la avrebbe recepito, al fine della Parte_1 quantificazione dell'equo corrispettivo da riconoscere contrattualmente, gli esiti di uno studio commissionato dalla ai propri consulenti di fiducia (c.d. _1
, dal quale emergerebbe l'obbligo per la di corrispondere Parte_3 _1 in via autonoma, anno per anno, alle Imprese esercenti i servizi, l'intero importo derivante dalla compartecipazione al gettito delle accise, destinato a finanziare il rinnovo contrattuale per il settore T.P.L., atteso che tale voce, in quanto spesa variabile, sarebbe stata detratta dal totale dei costi quantificati al fine della determinazione del costo chilometrico.
Ha aggiunto che il pagamento da parte della degli importi già versati per i _1 rinnovi del CCNL sarebbe previsto anche ex lege, a seguito del trasferimento della gestione delle somme dovute a titolo di compartecipazione al gettito delle accise e predestinate al rimborso degli oneri per i rinnovi del CCNL per il trasporto pubblico locale, dallo Stato alle Regioni (cfr. art. 23, comma 1, del D.L. 24.12.2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2004, n. 47, s.m.i. – cfr. art. 16-bis del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135). In particolare, alle (e, dunque, anche alla _1 _1
) sarebbe stata affidata la gestione del «fondo nazionale per il concorso
[...] finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale» alimentato dalla «compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina» (cfr. art. 16-bis del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135), le cui somme sarebbero destinate alla copertura di costi derivanti dai rinnovi del C.C.N.L. per il settore del T.P.L.
Ha altresì precisato che la in passato, sino all'anno 2014, avrebbe _1 sempre riconosciuto e regolarmente corrisposto in suo favore i rimborsi relativi alle somme versate al personale dipendente a titolo di rinnovi del CCNL di settore.
Ha quindi specificamente contestato tutti i motivi di opposizione articolati dalla in questa sede. Parte_1
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata quindi istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24.03.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
3 - parte opponente: riportandosi a tutte le difese, istanze, eccezioni e conclusioni versate nell'atto di opposizione a D.I. e nelle successive memorie e note;
- parte opposta: rappresentando che, in corso di giudizio, la Parte_1 ha riconosciuto con appositi atti amministrativi la legittimità del debito nei suoi confronti, ed ha conseguentemente pagato, senza apporre alcuna riserva all'intervenuto pagamento, tutte le somme che costituiscono l'oggetto dell'odierno contenzioso. Ha dunque chiesto in via principale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, fatta salva la liquidazione delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto soltanto in corso di causa, alla luce dei principi che regolamentano la soccombenza c.d. virtuale;
in via subordinata ha invece richiamato le conclusioni già formulate nei precedenti atti e scritti difensivi.
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale la ha contestato l'avversa Parte_1 richiesta di definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, rappresentando di aver effettuato il pagamento in modo tutt'altro che spontaneo, solo in ottemperanza al provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà del d.i. e sotto la pressione della minaccia di esecuzione, possibile in ogni momento.
***
Le questioni che vengono in rilievo nel caso di specie devono essere affrontate secondo il loro ordine logico-giuridico.
I. Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Deve essere prioritariamente esaminata, trattandosi di questione pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla _1
.
[...]
L'eccezione è infondata.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il suo petitum sostanziale, il quale deve essere identificato soprattutto in funzione della causa pretendi, che deve essere individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. 04 n. 08211 del 27/12/2004; Cassazione Civile Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).
Ciò posto, si rileva che parte opposta ha agito in via monitoria invocando, quale fonte del suo diritto di credito, un contratto di servizio sottoscritto con la _1
: questo giudice è dunque chiamato a verificare l'esistenza di un rapporto
[...] obbligatorio tra le parti, derivante dal contratto stesso, e di conseguenza l'esistenza di un diritto soggettivo di credito, in capo alla
[...]
che trova origine in quel contratto. Controparte_1
4 Deve affermarsi dunque, sotto tale profilo, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
In via generale si osserva infatti che, con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l'asse della giurisdizione sia spostata dall'adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell'alveo di un rapporto ormai paritetico (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018).
Si richiama anche, in tema di riparto di giurisdizione, la pronuncia del Consiglio di Stato Sez. VI, 10/07/2002, n. 3856, per cui “in tema di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute al Giudice amministrativo, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi;
per converso, se l'erogazione del beneficio stesso viene disposta con deliberazione idonea a costituire un rapporto obbligatorio tra pubblica Amministrazione e beneficiario, ed a fondare, quindi, il rivendicato diritto soggettivo della concessionaria, la giurisdizione si radica in capo al Giudice ordinario”.
Per tutte le ragioni suesposte si ritiene sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.
II. La cessazione della materia del contendere
Si è sopra visto che parte opposta ha chiesto, in via principale, la definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, essendo sopravvenuto in corso di causa il pagamento in suo favore, da parte della delle Parte_1 somme di cui al d.i. opposto.
Sono in atti la D.G.R. n. 237/2023 del 02.08.2023 e la Determinazione Dirigenziale n. 4986 del 13.10.2023 (entrambe emesse e pubblicate dalla _1
dopo il decorso dei termini previsti per il deposito delle memorie ex art.
[...]
183, sesto comma, c.p.c.), comprovanti l'intervenuto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, la liquidazione e il successivo pagamento, senza l'apposizione di riserva alcuna o di condizioni, da parte della Parte_1 ed in favore della di tutte le somme dovute per i titoli e le Controparte_1 causali dedotte n ngiunzione di pagamento n. 476/2022, nel precetto e nel presente giudizio di opposizione a d.i. n. 1854/2022, a titolo di sorte capitale, interessi di mora e spese legali.
La ha tuttavia espressamente contestato l'avversa richiesta di Parte_1 definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, rappresentando di aver effettuato il pagamento in modo tutt'altro che spontaneo, solo in ottemperanza al provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà
5 del d.i. e sotto la pressione della minaccia di esecuzione, possibile in ogni momento.
Ciò posto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione della ragione del contendere tra le parti, che facciano dunque venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile (Cass. 11931/06; Cass. 4714/06).
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese (cfr. Cass. 14775/04: Cass. 271/2006).
Ebbene, nel caso di specie non appaiono sussistenti le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso che non vi è accordo tra loro sulla portata delle vicende sopraggiunte (ossia sull'interpretazione da attribuire al pagamento posto in essere dalla in _1 corso di causa).
Né appare essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto tra le parti, ragion per cui non può affermarsi la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla naturale conclusione del giudizio.
III. Il quadro normativo
Ai fini del corretto inquadramento delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie è opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo con il quale è necessario confrontarsi.
L'art. 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) aveva riconosciuto alle regioni a statuto ordinario, al comma 295, la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (tributo erariale), al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale.
Il successivo comma 297 aveva previsto, inoltre, che tale compartecipazione sostituisse e, dall'anno 2011, integrasse, una serie di risorse, tra cui quelle di cui alla lett. d) del medesimo co. 297, ossia i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58), all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).
Tuttavia i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni sono stati abrogati dalla lett. b del comma 2 dell'art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, a decorrere dal 22 agosto 2013, contestualmente all'istituzione, a decorrere dal 2013, del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri di TPL, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. 6 Orbene, come di recente chiarito in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23/08/2019, n. 5804), rimeditando le posizioni precedentemente espresse in alcune più risalenti pronunce (cfr. ad esempio Consiglio di Stato n. 6205/2014), con l'istituzione del Fondo Unico di cui all'art. 16 bis D.L. 95/2012 sono venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, e le Regioni (almeno quelle ordinarie, non applicandosi la disciplina in esame a quelle a statuto speciale) ormai ricevono risorse per la compartecipazione senza alcuna distinzione di sorta, e senza alcuno specifico vincolo destinatorio.
Nella citata pronuncia viene sottolineata anche la ratio legis dell'intervento normativo di cui al d.l. n. 95/2012: indirizzare le Regioni verso comportamenti sempre più virtuosi sotto il profilo dell'efficienza dei servizi resi. Ciò spiegherebbe la ragione per cui sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a regime, un contributo statale ai rinnovi contrattuali, attesa l'evidente finalità di “fiscalizzare la quota delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e di far confluire in un unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi che, in precedenza, erano sparse in diversi provvedimenti normativi”.
Dunque, sarebbe allo stato priva di fondamento normativo la pretesa alla corresponsione in via separata del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali, da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale.
Non sarebbe dirimente, a dire del Supremo Consesso, la circostanza per cui “la modifica della copertura dell'onere di cui si tratta (consistente dapprima in contributi statali, successivamente nella istituzione del fondo nazionale trasporti alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise) non avrebbe inciso sulla disciplina sostanziale del rapporto. In effetti, siffatta disciplina sostanziale andrebbe ancorata - a volerne ritenere la perdurante operatività, anche all'esito della modifica dei meccanismi di trasferimento - ad un obbligo di contribuzione statale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali che, per le Regioni a Statuto ordinario, è, per l'appunto, venuto meno quantomeno a partire dal 2012, con l'abrogazione delle previsioni contenute nell'art. 1 comma 295 - 299 della L. 244/2007 (cfr., ancora, il citato art. 16 bis, comma 2, lett. 'b' del D.L. n. 95/2012). Del resto, le previgenti disposizioni normative che disciplinavano espressamente detto contributo statale (D.L. n. 255/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ne commisuravano l'entità alla consistenza del personale rispetto a date volta a volta concretamente e specificamente individuate (30 novembre 2004; 30 ottobre 2006; cfr. art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2005 e art. 1, comma 1230, della L. n. 296/2006): per contro, non si vede come possa argomentarsi la perdurante vigenza di identico regime, in assenza di ancoraggio al periodo di riferimento (ovvia essendo l'incongruità della cristallizzazione al 30 ottobre 2006 - ultimo riferimento normativo disponibile, giusta la l. n. 296/2006 - trattandosi di parametro risalente, incerto e privo di giustificazioni).
In diversa direzione non può militare la mancata abrogazione formale delle disposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione per cui è causa (D.L. n. 355/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ovvero della previsione contenuta nell'art. 1, comma 633, della L. n. 208/2015 (che quantifica per il 2016 e
7 a decorrere dal 2017 le risorse destinate dallo Stato al cofinanziamento del rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del TPL)”.
Dunque il Legislatore ha inteso, con il D.L. n. 95/2012, ampliare i margini di discrezionalità dell'amministrazione regionale relativamente alle modalità di assegnazione dei finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale (ormai tutti confluiti nel fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis), ai rinnovi contrattuali.
Né possono trarsi argomenti di segno contrario dal comma 8 dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 cit., in base al quale "le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario": anche su tale punto questo Giudice condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, considerato che il dato testuale è chiaro nel riconoscere una destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale solo in relazione al trasporto pubblico locale complessivamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali, che, del resto, non vengono in alcun modo menzionati.
Molto chiara in merito alle questioni in esame è anche la giurisprudenza successiva, orientata nello stesso senso.
Si veda ad esempio la pronuncia del T.A.R. NA (Campania) sez. I, 12/08/2020, n. 3595, nella quale viene affermato nettamente che alla luce della sopravvenienza normativa del 2012 (art. 16 bis del d.l. n. 95/2012) sono venuti meno i contributi destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, e che ormai le Regioni ricevono risorse per la compartecipazione senza alcuna distinzione di sorta, con abrogazione delle disposizioni che prevedevano, a regime, un contributo statale ai rinnovi contrattuali, attesa l'evidente finalità di fiscalizzare la quota delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e di far confluire in un unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi che, in precedenza, erano sparse in diversi provvedimenti normativi.
Dunque “l'obbligo di contribuzione statale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali è da considerarsi non più esistente nel mondo del diritto, a seguito dell'espunzione dall'ordinamento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 295 a 299, l. n. 244 del 2007”, con conseguente “infondatezza della pretesa volta alla corresponsione in via separata e partita del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali”.
L'orientamento sino a questo momento richiamato è stato altresì di recente condiviso, richiamando le medesime motivazioni sinora esposte, da diverse pronunce di merito del giudice ordinario (si veda in tal senso Tribunale L'Aquila n. 759-760-761/2022).
Occorre dunque prendere atto del nuovo dettato normativo, e della chiara scelta legislativa - manifestata con l'istituzione di un fondo unico, senza vincoli di destinazione, ove confluiscono i contributi statali - di rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione regionale la programmazione e la destinazione delle risorse finanziarie nel settore del trasporto pubblico locale.
8 Non può dirsi dunque più sussistente, quantomeno ex lege, un obbligo della di rimborso delle somme erogate dalla società opposta ai propri Parte_1 dipendenti, a titolo di adeguamento del CCNL.
IV. Il fondamento contrattuale dell'obbligo Parte Emerge dagli atti che la parte opposta svolge il servizio di per la _1
, sulla scorta dell'allegato contratto di servizio del 07.11.2011.
[...]
Tale contratto non può essere considerato come titolo idoneo a fondare la pretesa avanzata dall'opposta in via monitoria, atteso che esso non contiene alcuna pattuizione relativa all'obbligazione di pagamento, da parte della Parte_1 dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti del CCNL, in via separata e ulteriore rispetto alla “generica” e, invero, omnicomprensiva obbligazione della di corrisponderle “a compensazione per tutti gli obblighi e i costi Parte_1 scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato” il compenso previsto dall'art. 9, co. 1, del citato contratto, ossia “l'importo chilometrico di euro 1,503 + IVA di legge (…)”.
Non si vede per quale ragione, dunque, i costi per il CCNL dovrebbero essere esclusi dal computo dei costi di cui all'art. 9 co. 1 e dovrebbero, invece, essere compensati all'azienda dalla separatamente e a fine esercizio. _1
Né a diverse conclusioni è possibile giungere all'esito della lettura del c.d. “ Pt_3
, in atti, richiamato da entrambe le parti.
[...]
Dallo stesso evince, infatti, che l'equo corrispettivo (compensazione) di cui all'art. 9 co. 1 del contratto di servizio si compone di tre voci (voci che, quindi, già ricomprende), e cioè: costi di esercizio, margine di utile ragionevole, imposte.
Dalla lettura del medesimo studio, si evince, altresì, che tra i costi di esercizio rientrano anche i costi sostenuti per il personale, i quali, peraltro, risultano essere stati calcolati “sviluppando direttamente la parte economica del CCNL, aggiornata con gli incrementi decorrenti dal 1° maggio 2009 (data di decorrenza del rinnovo contrattuale del 30 aprile 2009)” (cfr. pag. 12 dello studio), e che in tale sottovoce di costo rientrano, a loro volta, le seguenti sottovoci (cfr. pag. 13 dello studio): “retribuzione fissa”; “retribuzione variabile costituita da indennità di presenza, indennità agente unico, maggiorazione per accordo II livello (contrattazione decentrata ipotizzata nella misura del 20% della retribuzione fissa annua), ticket pasto e diarie”; “oneri previdenziali, assistenziali e fiscali”; “TFR, rivalutazione e fondo Priamo”.
E' chiaro dunque che la compensazione cd. chilometrica di cui all'art. 9 co. 1 del contratto del 2011 già ricomprende non solo, in generale, i costi del personale, ma anche, nello specifico, i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce del chiarimento reso dal citato studio d'Abate a pag. 32, laddove espressamente si dice che dall'equo corrispettivo (determinato come sopra) sono stati sottratti anche “gli importi dovuti a titolo di acconto per la compartecipazione del gettito accise ex art. 1, co. 295 e ss., della l. n. 244/2007”.
9 Come visto nel paragrafo n. III, la norma appena citata è stata abrogata, ed è venuto meno anche il vincolo di destinazione degli importi dovuti per la compartecipazione del gettito delle accise a una serie di spese, tra cui quelle relative ai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
È evidente, dunque, che la previsione contrattuale e il chiarimento fornito dallo studio d'Abate, nel precisare che dovevano restare fuori dal computo dell'equo corrispettivo gli importi dovuti per la compartecipazione del gettito accise, solo indirettamente, e per il tramite di una previsione di legge oggi abrogata, faceva riferimento ai rinnovi del CCNL.
Non vi è infatti alcuna equivalenza tra gli importi dovuti per la compartecipazione del gettito accise e le somme richieste per gli adeguamenti dei CCNL.
Dunque, abrogati gli artt. 1, co. 295 e ss. della l. n. 244/2007 e venuto meno il vincolo di destinazione delle risorse statali (anche) ai rinnovi dei contratti di lavoro – come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata – e in assenza di un'espressa previsione contrattuale di segno contrario, tale equivalenza non è più giustificata.
Ciò posto, si richiama altresì la previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 del citato contratto di servizio, per cui la compensazione di cui al comma 1 dovrà essere rideterminata “in misura maggiore/minore in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi (proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise) che saranno effettivamente conseguiti e documentati dall'Impresa”.
Si richiama altresì la delibera della n. 644/2011 (in atti), ove si Parte_1 legge che:
- “per le aziende che svolgono servizi per meno di 300.000 bus km, la verifica del bilancio deve tenere conto – come previsto dal contratto di servizio – non solo degli introiti da traffico, ma di tutti i costi sostenuti (movimento, personale, manutenzione, energia, etc.) per lo svolgimento del servizio” (cfr. pag. 9 della delibera);
- “per le aziende con una percorrenza annua superiore ai 300.000 bus km, il controllo deve essere effettuato sui ricavi da traffico e le tessere di libera circolazione (cfr. art. 9 del contratto di servizio) dal momento che tutti gli altri costi sono stati calcolati a priori e posti alla base della compensazione, accettata dalle aziende con la firma del contratto di servizio” (cfr. pag. 9 della delibera).
Dunque, considerato che la Controparte_1 rientra tra quelle con una percorrenza annua superiore ai 300.000 bus km, le uniche voci che esulano dalla predeterminazione dell'equo compenso di cui all'art. 9, co. 1, in quanto non determinabili a priori e, pertanto, soggette a “conguaglio” da effettuare alla fine di ogni esercizio, sono appunto quelle derivanti dai ricavi da traffico e dalle tessere di libera circolazione, mentre tutti gli altri costi sono stati calcolati, come si legge nella delibera, “a priori e posti alla base della compensazione”, ossia – deve intendersi – ricompresi nell'equo compenso di cui al co. 1.
*** 10 Per tutto quanto sinora osservato, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Si dichiara assorbita ogni ulteriore questione.
V. Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle obiettive incertezze della materia e delle riscontrate oscillazioni giurisprudenziali, evidenziate da entrambe le parti in causa.
Solo in tempi recenti (ed in ogni caso successivi rispetto all'introduzione del presente giudizio) il Tribunale di Campobasso ha peraltro adottato una differente interpretazione, rispetto a quella in precedenza seguita, relativamente alle questioni che qui vengono in rilievo.
Sussistono dunque senza dubbio nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2022 del Tribunale di Campobasso;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 13 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1854 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 opponente
E
(C.F./P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Reale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, alla piazza Vittorio Emanuele n. 44 opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la convenendo in Parte_1 giudizio la ha proposto Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/2022, emesso il 27.09.2022 dal Tribunale di Campobasso, mediante il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 437.393,90, oltre accessori e spese, corrispondente ai costi sostenuti dalla Società per i rinnovi contrattuali (oneri C.C.N.L.) in favore del proprio personale dipendente, addetto ai servizi di per gli anni 2015, 2016, Pt_2
2017, 2018 e 2019, chiedendone la revoca, con declaratoria di inammissibilità, improponibilità, manifesta infondatezza della pretesa azionata.
Ha nello specifico eccepito:
1 - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett a) n. 2), c.p.a., considerata la pertinenza della questione all'esecuzione di contratti pubblici sostitutivi di provvedimento (concessorio);
- che la pretesa della controparte non avrebbe fondamento legale, in quanto le risorse inerenti alla c.d. compartecipazione al gettito delle accise, in virtù della riforma apportata dal d.l. 95/2012, art. 16 bis, confluiscono ora in un Fondo Unico destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale, ma senza uno specifico vincolo di destinazione alla copertura dei maggiori oneri contrattuali derivanti dai CCNL relativi al personale dipendente, con la conseguenza per cui sarebbe venuto meno il diritto delle singole imprese alla distribuzione automatica, come “partita di giro”, di emolumenti aggiuntivi da parte delle Regioni;
- che con riferimento al costo del personale, nel contratto di servizio del 2011 sarebbero state recepite le risultanze del c.d. “ , nel quale Parte_3 sarebbe stato determinato il costo orario sviluppando la parte economica del CCNL aggiornata con gli incrementi decorrenti dal 1.05.2009 (data di decorrenza del rinnovo contrattuale del 30.04.2009), valevole sino al 31.10.2015;
- che l'art. 9 del contratto di servizio del 2011, richiamato dalla controparte, non prescriverebbe l'obbligo in capo alla di corrispondere, Parte_1 oltre alla compensazione chilometrica a fronte dei servizi svolti, anche ulteriori importi per la copertura degli oneri relativi al rinnovo contrattuale;
- che l'impresa non opererebbe, come prescritto da norme di fonte europea, statale e regionale, in regime di separazione contabile, tanto è vero che all'esito della revisione contabile 2008/2012 sarebbe emerso un significativo credito della nei suoi confronti, derivante dalla _1 utilizzazione del contributo regionale per altre attività private, ed un utile d'impresa di molto superiore a quello ammesso dal Regolamento n. 1370/2007;
- la compensazione del preteso credito della controparte con il maggior credito regionale, riferito al periodo 2008/2012;
- la carenza di prova in merito al quantum richiesto;
- che il contratto di servizio stipulato tra le parti sarebbe qualificabile come concessione di servizi, e che quindi – non essendo tale contratto contemplato dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 163/2006, paradigma di riferimento del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. – non rientrerebbe nella previsione di contratti riconducibili alle “transazioni commerciali” ex d.lgs. 231/2002, che quindi risulterebbe inapplicabile al caso di specie.
2 Si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Ha rappresentato di essere affidataria per la dei servizi di Parte_1 Parte trasporto pubblico locale (“ ) extraurbano di passeggeri, e che il rapporto tra lei e la controparte è disciplinato dal contratto di servizio del 07.11.2011, che prevederebbe espressamente l'obbligo della di corrisponderle – oltre al _1 corrispettivo chilometrico a fronte dei servizi effettuati – ogni altro onere a copertura del costo effettivo di esercizio, tra cui quello relativo alla «compartecipazione (al) gettito accise», ragion per cui l'Amministrazione sarebbe tenuta a pagare integralmente anche gli importi da lei versati ai dipendenti addetti ai servizi di a titolo di rinnovi del CCNL. Parte_4
Ha precisato che con la D.G.R. n. 644/11 - con cui è stato approvato il contratto di servizio fra le parti - la avrebbe recepito, al fine della Parte_1 quantificazione dell'equo corrispettivo da riconoscere contrattualmente, gli esiti di uno studio commissionato dalla ai propri consulenti di fiducia (c.d. _1
, dal quale emergerebbe l'obbligo per la di corrispondere Parte_3 _1 in via autonoma, anno per anno, alle Imprese esercenti i servizi, l'intero importo derivante dalla compartecipazione al gettito delle accise, destinato a finanziare il rinnovo contrattuale per il settore T.P.L., atteso che tale voce, in quanto spesa variabile, sarebbe stata detratta dal totale dei costi quantificati al fine della determinazione del costo chilometrico.
Ha aggiunto che il pagamento da parte della degli importi già versati per i _1 rinnovi del CCNL sarebbe previsto anche ex lege, a seguito del trasferimento della gestione delle somme dovute a titolo di compartecipazione al gettito delle accise e predestinate al rimborso degli oneri per i rinnovi del CCNL per il trasporto pubblico locale, dallo Stato alle Regioni (cfr. art. 23, comma 1, del D.L. 24.12.2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2004, n. 47, s.m.i. – cfr. art. 16-bis del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135). In particolare, alle (e, dunque, anche alla _1 _1
) sarebbe stata affidata la gestione del «fondo nazionale per il concorso
[...] finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale» alimentato dalla «compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina» (cfr. art. 16-bis del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135), le cui somme sarebbero destinate alla copertura di costi derivanti dai rinnovi del C.C.N.L. per il settore del T.P.L.
Ha altresì precisato che la in passato, sino all'anno 2014, avrebbe _1 sempre riconosciuto e regolarmente corrisposto in suo favore i rimborsi relativi alle somme versate al personale dipendente a titolo di rinnovi del CCNL di settore.
Ha quindi specificamente contestato tutti i motivi di opposizione articolati dalla in questa sede. Parte_1
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata quindi istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24.03.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
3 - parte opponente: riportandosi a tutte le difese, istanze, eccezioni e conclusioni versate nell'atto di opposizione a D.I. e nelle successive memorie e note;
- parte opposta: rappresentando che, in corso di giudizio, la Parte_1 ha riconosciuto con appositi atti amministrativi la legittimità del debito nei suoi confronti, ed ha conseguentemente pagato, senza apporre alcuna riserva all'intervenuto pagamento, tutte le somme che costituiscono l'oggetto dell'odierno contenzioso. Ha dunque chiesto in via principale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, fatta salva la liquidazione delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto soltanto in corso di causa, alla luce dei principi che regolamentano la soccombenza c.d. virtuale;
in via subordinata ha invece richiamato le conclusioni già formulate nei precedenti atti e scritti difensivi.
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale la ha contestato l'avversa Parte_1 richiesta di definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, rappresentando di aver effettuato il pagamento in modo tutt'altro che spontaneo, solo in ottemperanza al provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà del d.i. e sotto la pressione della minaccia di esecuzione, possibile in ogni momento.
***
Le questioni che vengono in rilievo nel caso di specie devono essere affrontate secondo il loro ordine logico-giuridico.
I. Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Deve essere prioritariamente esaminata, trattandosi di questione pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla _1
.
[...]
L'eccezione è infondata.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il suo petitum sostanziale, il quale deve essere identificato soprattutto in funzione della causa pretendi, che deve essere individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. 04 n. 08211 del 27/12/2004; Cassazione Civile Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).
Ciò posto, si rileva che parte opposta ha agito in via monitoria invocando, quale fonte del suo diritto di credito, un contratto di servizio sottoscritto con la _1
: questo giudice è dunque chiamato a verificare l'esistenza di un rapporto
[...] obbligatorio tra le parti, derivante dal contratto stesso, e di conseguenza l'esistenza di un diritto soggettivo di credito, in capo alla
[...]
che trova origine in quel contratto. Controparte_1
4 Deve affermarsi dunque, sotto tale profilo, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
In via generale si osserva infatti che, con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l'asse della giurisdizione sia spostata dall'adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell'alveo di un rapporto ormai paritetico (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018).
Si richiama anche, in tema di riparto di giurisdizione, la pronuncia del Consiglio di Stato Sez. VI, 10/07/2002, n. 3856, per cui “in tema di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute al Giudice amministrativo, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi;
per converso, se l'erogazione del beneficio stesso viene disposta con deliberazione idonea a costituire un rapporto obbligatorio tra pubblica Amministrazione e beneficiario, ed a fondare, quindi, il rivendicato diritto soggettivo della concessionaria, la giurisdizione si radica in capo al Giudice ordinario”.
Per tutte le ragioni suesposte si ritiene sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.
II. La cessazione della materia del contendere
Si è sopra visto che parte opposta ha chiesto, in via principale, la definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, essendo sopravvenuto in corso di causa il pagamento in suo favore, da parte della delle Parte_1 somme di cui al d.i. opposto.
Sono in atti la D.G.R. n. 237/2023 del 02.08.2023 e la Determinazione Dirigenziale n. 4986 del 13.10.2023 (entrambe emesse e pubblicate dalla _1
dopo il decorso dei termini previsti per il deposito delle memorie ex art.
[...]
183, sesto comma, c.p.c.), comprovanti l'intervenuto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, la liquidazione e il successivo pagamento, senza l'apposizione di riserva alcuna o di condizioni, da parte della Parte_1 ed in favore della di tutte le somme dovute per i titoli e le Controparte_1 causali dedotte n ngiunzione di pagamento n. 476/2022, nel precetto e nel presente giudizio di opposizione a d.i. n. 1854/2022, a titolo di sorte capitale, interessi di mora e spese legali.
La ha tuttavia espressamente contestato l'avversa richiesta di Parte_1 definizione della causa con declaratoria di cessata materia del contendere, rappresentando di aver effettuato il pagamento in modo tutt'altro che spontaneo, solo in ottemperanza al provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà
5 del d.i. e sotto la pressione della minaccia di esecuzione, possibile in ogni momento.
Ciò posto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione della ragione del contendere tra le parti, che facciano dunque venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile (Cass. 11931/06; Cass. 4714/06).
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese (cfr. Cass. 14775/04: Cass. 271/2006).
Ebbene, nel caso di specie non appaiono sussistenti le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso che non vi è accordo tra loro sulla portata delle vicende sopraggiunte (ossia sull'interpretazione da attribuire al pagamento posto in essere dalla in _1 corso di causa).
Né appare essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto tra le parti, ragion per cui non può affermarsi la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla naturale conclusione del giudizio.
III. Il quadro normativo
Ai fini del corretto inquadramento delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie è opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo con il quale è necessario confrontarsi.
L'art. 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) aveva riconosciuto alle regioni a statuto ordinario, al comma 295, la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (tributo erariale), al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale.
Il successivo comma 297 aveva previsto, inoltre, che tale compartecipazione sostituisse e, dall'anno 2011, integrasse, una serie di risorse, tra cui quelle di cui alla lett. d) del medesimo co. 297, ossia i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58), all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).
Tuttavia i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni sono stati abrogati dalla lett. b del comma 2 dell'art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, a decorrere dal 22 agosto 2013, contestualmente all'istituzione, a decorrere dal 2013, del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri di TPL, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. 6 Orbene, come di recente chiarito in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23/08/2019, n. 5804), rimeditando le posizioni precedentemente espresse in alcune più risalenti pronunce (cfr. ad esempio Consiglio di Stato n. 6205/2014), con l'istituzione del Fondo Unico di cui all'art. 16 bis D.L. 95/2012 sono venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, e le Regioni (almeno quelle ordinarie, non applicandosi la disciplina in esame a quelle a statuto speciale) ormai ricevono risorse per la compartecipazione senza alcuna distinzione di sorta, e senza alcuno specifico vincolo destinatorio.
Nella citata pronuncia viene sottolineata anche la ratio legis dell'intervento normativo di cui al d.l. n. 95/2012: indirizzare le Regioni verso comportamenti sempre più virtuosi sotto il profilo dell'efficienza dei servizi resi. Ciò spiegherebbe la ragione per cui sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a regime, un contributo statale ai rinnovi contrattuali, attesa l'evidente finalità di “fiscalizzare la quota delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e di far confluire in un unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi che, in precedenza, erano sparse in diversi provvedimenti normativi”.
Dunque, sarebbe allo stato priva di fondamento normativo la pretesa alla corresponsione in via separata del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali, da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale.
Non sarebbe dirimente, a dire del Supremo Consesso, la circostanza per cui “la modifica della copertura dell'onere di cui si tratta (consistente dapprima in contributi statali, successivamente nella istituzione del fondo nazionale trasporti alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise) non avrebbe inciso sulla disciplina sostanziale del rapporto. In effetti, siffatta disciplina sostanziale andrebbe ancorata - a volerne ritenere la perdurante operatività, anche all'esito della modifica dei meccanismi di trasferimento - ad un obbligo di contribuzione statale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali che, per le Regioni a Statuto ordinario, è, per l'appunto, venuto meno quantomeno a partire dal 2012, con l'abrogazione delle previsioni contenute nell'art. 1 comma 295 - 299 della L. 244/2007 (cfr., ancora, il citato art. 16 bis, comma 2, lett. 'b' del D.L. n. 95/2012). Del resto, le previgenti disposizioni normative che disciplinavano espressamente detto contributo statale (D.L. n. 255/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ne commisuravano l'entità alla consistenza del personale rispetto a date volta a volta concretamente e specificamente individuate (30 novembre 2004; 30 ottobre 2006; cfr. art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2005 e art. 1, comma 1230, della L. n. 296/2006): per contro, non si vede come possa argomentarsi la perdurante vigenza di identico regime, in assenza di ancoraggio al periodo di riferimento (ovvia essendo l'incongruità della cristallizzazione al 30 ottobre 2006 - ultimo riferimento normativo disponibile, giusta la l. n. 296/2006 - trattandosi di parametro risalente, incerto e privo di giustificazioni).
In diversa direzione non può militare la mancata abrogazione formale delle disposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione per cui è causa (D.L. n. 355/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ovvero della previsione contenuta nell'art. 1, comma 633, della L. n. 208/2015 (che quantifica per il 2016 e
7 a decorrere dal 2017 le risorse destinate dallo Stato al cofinanziamento del rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del TPL)”.
Dunque il Legislatore ha inteso, con il D.L. n. 95/2012, ampliare i margini di discrezionalità dell'amministrazione regionale relativamente alle modalità di assegnazione dei finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale (ormai tutti confluiti nel fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis), ai rinnovi contrattuali.
Né possono trarsi argomenti di segno contrario dal comma 8 dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 cit., in base al quale "le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario": anche su tale punto questo Giudice condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, considerato che il dato testuale è chiaro nel riconoscere una destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale solo in relazione al trasporto pubblico locale complessivamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali, che, del resto, non vengono in alcun modo menzionati.
Molto chiara in merito alle questioni in esame è anche la giurisprudenza successiva, orientata nello stesso senso.
Si veda ad esempio la pronuncia del T.A.R. NA (Campania) sez. I, 12/08/2020, n. 3595, nella quale viene affermato nettamente che alla luce della sopravvenienza normativa del 2012 (art. 16 bis del d.l. n. 95/2012) sono venuti meno i contributi destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, e che ormai le Regioni ricevono risorse per la compartecipazione senza alcuna distinzione di sorta, con abrogazione delle disposizioni che prevedevano, a regime, un contributo statale ai rinnovi contrattuali, attesa l'evidente finalità di fiscalizzare la quota delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e di far confluire in un unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi che, in precedenza, erano sparse in diversi provvedimenti normativi.
Dunque “l'obbligo di contribuzione statale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali è da considerarsi non più esistente nel mondo del diritto, a seguito dell'espunzione dall'ordinamento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 295 a 299, l. n. 244 del 2007”, con conseguente “infondatezza della pretesa volta alla corresponsione in via separata e partita del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali”.
L'orientamento sino a questo momento richiamato è stato altresì di recente condiviso, richiamando le medesime motivazioni sinora esposte, da diverse pronunce di merito del giudice ordinario (si veda in tal senso Tribunale L'Aquila n. 759-760-761/2022).
Occorre dunque prendere atto del nuovo dettato normativo, e della chiara scelta legislativa - manifestata con l'istituzione di un fondo unico, senza vincoli di destinazione, ove confluiscono i contributi statali - di rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione regionale la programmazione e la destinazione delle risorse finanziarie nel settore del trasporto pubblico locale.
8 Non può dirsi dunque più sussistente, quantomeno ex lege, un obbligo della di rimborso delle somme erogate dalla società opposta ai propri Parte_1 dipendenti, a titolo di adeguamento del CCNL.
IV. Il fondamento contrattuale dell'obbligo Parte Emerge dagli atti che la parte opposta svolge il servizio di per la _1
, sulla scorta dell'allegato contratto di servizio del 07.11.2011.
[...]
Tale contratto non può essere considerato come titolo idoneo a fondare la pretesa avanzata dall'opposta in via monitoria, atteso che esso non contiene alcuna pattuizione relativa all'obbligazione di pagamento, da parte della Parte_1 dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti del CCNL, in via separata e ulteriore rispetto alla “generica” e, invero, omnicomprensiva obbligazione della di corrisponderle “a compensazione per tutti gli obblighi e i costi Parte_1 scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato” il compenso previsto dall'art. 9, co. 1, del citato contratto, ossia “l'importo chilometrico di euro 1,503 + IVA di legge (…)”.
Non si vede per quale ragione, dunque, i costi per il CCNL dovrebbero essere esclusi dal computo dei costi di cui all'art. 9 co. 1 e dovrebbero, invece, essere compensati all'azienda dalla separatamente e a fine esercizio. _1
Né a diverse conclusioni è possibile giungere all'esito della lettura del c.d. “ Pt_3
, in atti, richiamato da entrambe le parti.
[...]
Dallo stesso evince, infatti, che l'equo corrispettivo (compensazione) di cui all'art. 9 co. 1 del contratto di servizio si compone di tre voci (voci che, quindi, già ricomprende), e cioè: costi di esercizio, margine di utile ragionevole, imposte.
Dalla lettura del medesimo studio, si evince, altresì, che tra i costi di esercizio rientrano anche i costi sostenuti per il personale, i quali, peraltro, risultano essere stati calcolati “sviluppando direttamente la parte economica del CCNL, aggiornata con gli incrementi decorrenti dal 1° maggio 2009 (data di decorrenza del rinnovo contrattuale del 30 aprile 2009)” (cfr. pag. 12 dello studio), e che in tale sottovoce di costo rientrano, a loro volta, le seguenti sottovoci (cfr. pag. 13 dello studio): “retribuzione fissa”; “retribuzione variabile costituita da indennità di presenza, indennità agente unico, maggiorazione per accordo II livello (contrattazione decentrata ipotizzata nella misura del 20% della retribuzione fissa annua), ticket pasto e diarie”; “oneri previdenziali, assistenziali e fiscali”; “TFR, rivalutazione e fondo Priamo”.
E' chiaro dunque che la compensazione cd. chilometrica di cui all'art. 9 co. 1 del contratto del 2011 già ricomprende non solo, in generale, i costi del personale, ma anche, nello specifico, i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce del chiarimento reso dal citato studio d'Abate a pag. 32, laddove espressamente si dice che dall'equo corrispettivo (determinato come sopra) sono stati sottratti anche “gli importi dovuti a titolo di acconto per la compartecipazione del gettito accise ex art. 1, co. 295 e ss., della l. n. 244/2007”.
9 Come visto nel paragrafo n. III, la norma appena citata è stata abrogata, ed è venuto meno anche il vincolo di destinazione degli importi dovuti per la compartecipazione del gettito delle accise a una serie di spese, tra cui quelle relative ai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
È evidente, dunque, che la previsione contrattuale e il chiarimento fornito dallo studio d'Abate, nel precisare che dovevano restare fuori dal computo dell'equo corrispettivo gli importi dovuti per la compartecipazione del gettito accise, solo indirettamente, e per il tramite di una previsione di legge oggi abrogata, faceva riferimento ai rinnovi del CCNL.
Non vi è infatti alcuna equivalenza tra gli importi dovuti per la compartecipazione del gettito accise e le somme richieste per gli adeguamenti dei CCNL.
Dunque, abrogati gli artt. 1, co. 295 e ss. della l. n. 244/2007 e venuto meno il vincolo di destinazione delle risorse statali (anche) ai rinnovi dei contratti di lavoro – come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata – e in assenza di un'espressa previsione contrattuale di segno contrario, tale equivalenza non è più giustificata.
Ciò posto, si richiama altresì la previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 del citato contratto di servizio, per cui la compensazione di cui al comma 1 dovrà essere rideterminata “in misura maggiore/minore in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi (proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise) che saranno effettivamente conseguiti e documentati dall'Impresa”.
Si richiama altresì la delibera della n. 644/2011 (in atti), ove si Parte_1 legge che:
- “per le aziende che svolgono servizi per meno di 300.000 bus km, la verifica del bilancio deve tenere conto – come previsto dal contratto di servizio – non solo degli introiti da traffico, ma di tutti i costi sostenuti (movimento, personale, manutenzione, energia, etc.) per lo svolgimento del servizio” (cfr. pag. 9 della delibera);
- “per le aziende con una percorrenza annua superiore ai 300.000 bus km, il controllo deve essere effettuato sui ricavi da traffico e le tessere di libera circolazione (cfr. art. 9 del contratto di servizio) dal momento che tutti gli altri costi sono stati calcolati a priori e posti alla base della compensazione, accettata dalle aziende con la firma del contratto di servizio” (cfr. pag. 9 della delibera).
Dunque, considerato che la Controparte_1 rientra tra quelle con una percorrenza annua superiore ai 300.000 bus km, le uniche voci che esulano dalla predeterminazione dell'equo compenso di cui all'art. 9, co. 1, in quanto non determinabili a priori e, pertanto, soggette a “conguaglio” da effettuare alla fine di ogni esercizio, sono appunto quelle derivanti dai ricavi da traffico e dalle tessere di libera circolazione, mentre tutti gli altri costi sono stati calcolati, come si legge nella delibera, “a priori e posti alla base della compensazione”, ossia – deve intendersi – ricompresi nell'equo compenso di cui al co. 1.
*** 10 Per tutto quanto sinora osservato, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Si dichiara assorbita ogni ulteriore questione.
V. Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle obiettive incertezze della materia e delle riscontrate oscillazioni giurisprudenziali, evidenziate da entrambe le parti in causa.
Solo in tempi recenti (ed in ogni caso successivi rispetto all'introduzione del presente giudizio) il Tribunale di Campobasso ha peraltro adottato una differente interpretazione, rispetto a quella in precedenza seguita, relativamente alle questioni che qui vengono in rilievo.
Sussistono dunque senza dubbio nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2022 del Tribunale di Campobasso;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 13 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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