Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Non integra il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui la condotta di chi fa ingresso, pur senza autorizzazione, ma per una necessità individuabile in qualunque motivo che, secondo il comune sentire, risponde ad una esigenza il cui soddisfacimento non comporti uno sproporzionato sacrificio dell'altrui "ius excludendi". (La Corte non ha ravvisato la sussistenza del reato nell'ipotesi di mero recupero, nel fondo altrui, di un attrezzo necessario all'espletamento dell'incarico da parte di un consulente tecnico del giudice).
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Non costituisce reato l'occupazione di un terreno (qui: destinato ad ospitare una base militare), quando la condotta si esaurisce nel volgere di un periodo di tempo assolutamente limitato, e secondo forme meramente simboliche, data la sproporzione eclatante delle forze in campo, ben percepibile da tutti i soggetti presenti sul teatro dell'accadimento. TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GUGLIELMO AVOLIO alla pubblica udienza del 23.04.13 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO 1. B.D., nato a R. il (...) e residente a T. in via di P. n. 74, elett. te dom.to a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2009, n. 38725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38725 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 25/09/2009
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA LB - Consigliere - N. 4012
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 44535/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR DA;
nel procedimento a carico di:
IA SA;
avverso la sentenza 28.6.2006 del giudice di pace di Erba;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita la difesa di IA SA - Avv. Colombo Emanuela -, che si è associata alle conclusioni del PG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28.6.2006 il giudice di pace di Erba assolveva IA SA dal reato p. e p. ex art. 637 c.p. perché il fatto non sussiste.
La vicenda era nata in [...] un sopralluogo eseguito da un CTU (geom. OR) nello svolgere una consulenza nell'ambito di una lite civile promossa da TA LB e GI contro la IA e relativa ai rispettivi fondi: la sentenza del g.d.p. aveva dato credito alla giustificazione offerta dall'imputata e confermata dai testi OR e LI, secondo cui la IA si era introdotta nel fondo dei TA solo per prendere degli stivali che vi si trovavano e consentirne l'uso al CTU, che ne era sfornito, affinché potesse espletare il sopralluogo in campagna. UR DA - nella qualità di ricorrente che aveva chiesto la citazione a giudizio dell'imputata - ricorreva contro detta sentenza chiedendone l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) genericità e mera apparenza della motivazione;
b) vizio di costituzione del giudice;
c) violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. b) per mancata indicazione delle generalità delle parti private (vale a dire delle costituite parti civili TA LB e TA GI);
d) violazione dell'art. 546 c.p.p., n. 3, lett. f) perché il dispositivo della sentenza non aveva riportato la dizione relativa ai 15 gg. per il deposito della motivazione che compariva, invece, nel dispositivo letto in udienza;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva fatto riferimento, in dispositivo, all'art. 530 c.p.p., comma 2, mentre in motivazione si parlava dell'esistenza di una causa di giustificazione, il che avrebbe comportato l'assoluzione ex art.530 c.p.p., comma 3;
f) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per genericità delle ragioni di diritto e delle norme di legge applicate nel pervenire all'assoluzione della IA;
g) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso l'elemento soggettivo del reato di ingresso abusivo nel fondo altrui ritenendo che non fosse sicuro che l'imputata avesse consapevolezza e volontà di ledere l'altrui diritto nel momento in cui era entrata nel fondo di proprietà della UR, nonostante che l'art. 637 c.p. delineasse un reato a dolo generico e che dalle risultanze dibattimentali risultasse che la IA era consapevole di non poter passare su detto fondo;
h) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 192 e 187 c.p.p. nella parte in cui il g.d.p. non aveva dato credito ai testi a carico (le predette parti civili TA LB e TA GI) ritenendone l'attendibilità inficiata da palese e dichiarato sentimento di astio nei confronti dell'imputata, mentre aveva dato credito alla fantasiosa giustificazione di quest'ultima; altrettanto censurabile era la valutazione delle deposizioni dei testi LI e OR effettuata dalla statuizione di primo grado.
1- Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Il motivo che precede sub a) è generico - e quindi in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) - perché costituisce soltanto una preliminare introduzione di massima a tutte le altre doglianze di seguito esposte nell'atto di impugnazione.
2- Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si limita a ventilare un difetto di costituzione del g.d.p. che aveva preceduto, nel cominciare l'attività istruttoria, quello che aveva poi emesso la sentenza, vizio che ad avviso della ricorrente sarebbe consistito in una non meglio chiarita carenza di presa di possesso dell'ufficio: tuttavia il ricorso non chiarisce i termini esatti del vizio in questione, limitandosi a dire che ne "giunge notizia" (sic) e a sollecitare questa Corte Suprema a svolgere accertamenti in proposito, che invece sono notoriamente interdetti in sede di legittimità.
3- Manifestamente infondato è il terzo motivo, atteso che l'indicazione delle parti private prevista ex art. 546 c.p.p. può avvenire in qualsiasi punto della sentenza e non necessariamente nella relativa epigrafe: nella fattispecie, nell'intestazione della pronuncia impugnata sono specificamente riportate le conclusioni del difensore delle parti civili ed il nominativo di queste ultime è poi richiamato nel corpo della motivazione;
ne' è previsto a pena di nullità (per la quale ex art. 177 c.p.p. vige il principio di tassatività) che delle parti civili si riporti anche data e luogo di nascita, ne' nel caso di specie tale omissione ha comportato incertezza assoluta sulla loro concreta identificazione.
4 - Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub d), atteso che la mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine per il deposito della motivazione (contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza) non produce alcuna nullità della sentenza: l'art. 546 c.p.p., lett. f), nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione.
L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544 c.p.p., comma 3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 9620 dell'11.6.98, dep. 4.9.98). A maggior ragione ciò valga nel caso di specie, in cui il termine per il deposito della motivazione era stato indicato (ancorché non fosse neppure necessario) nei successivi 15 gg. a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 2. 5- I motivi che precedono sub e) e sub g), da esaminarsi congiuntamente perché intimamente connessi, si collocano al di fuori del perimetro dell'art. 606 c.p.p. perché i vizi di motivazione censurabili mediante ricorso per cassazione sono solo quelli relativi alla motivazione in fatto e non anche a quella in diritto, che può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.
In altre parole, non vi è ragione di doglianza quando la soluzione di una questione di diritto, anche se malamente motivata, è comunque esatta, mentre, se è errata, poco importa quali siano gli argomenti adoperati per sorreggerla (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p.;
più di recente v. in senso conforme Cass. Sez. 2^ n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634). Ex art. 619 c.p.p., comma 1 pur un'eventuale erronea indicazione di norme di legge non produce l'annullamento della sentenza se non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo (come non l'ha avuta nel caso in esame, essendo sostanzialmente corretta l'assoluzione dell'imputata per insussistenza del fatto: v. infra). Invero, prima ancora di parlare di dubbio sul dolo e/o sulla presenza di una causa di giustificazione, prevale il difetto del requisito oggettivo di cui all'art. 637 c.p., costituito dall'assenza di necessità dell'introduzione, necessità che, lungi dal confondersi con l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. (diversamente, la dizione legislativa risulterebbe pleonastica) deve intendersi come qualsiasi motivo che abbia una propria concretezza secondo il giudizio corrente nella comunità sociale e che risponda ad un'esigenza il cui soddisfacimento sia tale da non comportare uno sproporzionato sacrificio dell'altrui ius excludendi. Nel caso di specie, l'esigenza ritenuta (sia pure in termini di non del tutto sicura ricostruzione fattuale) dall'impugnata pronuncia era quella di fornire al CTU gli opportuni stivali per procedere al sopralluogo su un terreno reso fangoso dalle abbondanti piogge;
il tutto è avvenuto nell'ambito dell'espletamento di una consulenza tecnica disposta a fini di giustizia nel corso della lite fra la IA e le parti civili e senza che queste ultime - pur presenti al momento - vietassero l'ingresso (come espressamente si legge nella motivazione della sentenza de qua), di guisa che il diritto di proprietà dell'odierna ricorrente (e dei TA) non ha sofferto pregiudizio alcuno.
6 - Sempre manifestamente infondato è il motivo di censura che precede sub f), giacché l'art. 546 c.p.p. non prescrive a pena di nullità l'esplicita menzione delle norme di legge.
7 - Quanto al motivo di doglianza che precede sub h), si noti che in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto - con motivazione concisa, ma sufficiente - dalla sentenza impugnata in ordine alle prove testimoniali ed alla loro attendibilità. Nè lo stralcio di taluni passi delle deposizioni acquisite in dibattimento integrano una denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, costituendo invece mera istanza di differente rilettura degli atti e di diversa delibazione su persuasività e/o attendibilità delle dichiarazioni rese, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.
È noto infatti che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla cit. L. n. 46 del 2000, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) si è consolidata nello statuire che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cd. travisamento della prova finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Giova ribadire che non spetta alla S.C. rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbe - in ipotesi - farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti, ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o che presenti un contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione.
Nel particolare della prova dichiarativa, va ricordato che per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di (fisiologica) interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere ecc).
Pertanto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale operato dal giudicante, sarebbe necessario che avesse contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Infine, tale analisi comparativa, preclusa in sede di legittimità, non potrebbe essere neppure surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali pacificamente non ostensibili al giudice di legittimità.
8 - In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2009