Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/1998, n. 9620
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Sentenza 11 giugno 1998

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La mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché l'art. 546, lett. f)-, cod. proc. pen., nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. Ed invero, l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione.

Il presidente del collegio può redigere personalmente la motivazione della sentenza o designare un estensore tra i componenti del collegio e tale potere gli deriva dalla sua qualità nell'ambito del collegio giudicante, indipendentemente dalle funzioni che svolge nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il collegio che ha emesso la decisione. Ne consegue che il trasferimento ad altro ufficio, dopo la lettura del dispositivo e prima della sottoscrizione della sentenza, non fa venir meno il potere di redigere personalmente la motivazione o di designare un estensore tra gli altri componenti del collegio, trattandosi di una funzione connessa alla qualità di presidente del collegio, che permane fino al deposito della sentenza, indipendentemente dal perdurare dell'appartenenza all'ufficio giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/1998, n. 9620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9620
    Data del deposito : 11 giugno 1998

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