Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 2
La mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché l'art. 546, lett. f)-, cod. proc. pen., nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. Ed invero, l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione.
Il presidente del collegio può redigere personalmente la motivazione della sentenza o designare un estensore tra i componenti del collegio e tale potere gli deriva dalla sua qualità nell'ambito del collegio giudicante, indipendentemente dalle funzioni che svolge nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il collegio che ha emesso la decisione. Ne consegue che il trasferimento ad altro ufficio, dopo la lettura del dispositivo e prima della sottoscrizione della sentenza, non fa venir meno il potere di redigere personalmente la motivazione o di designare un estensore tra gli altri componenti del collegio, trattandosi di una funzione connessa alla qualità di presidente del collegio, che permane fino al deposito della sentenza, indipendentemente dal perdurare dell'appartenenza all'ufficio giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/1998, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 11.06.1998
l. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 751
3. Dott. DENARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N. 15609/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN RO n. il 09.07.1945
2) ZZ EM n. il 24.02.1961
3) BI QU n. il 19.11.1967
4) GN RO n. il 24.06.1962
5) BI NC n. il 26.04.1971
6) TO IZ EL n. il 03.08.1972
7) AN IA n. il 28.03.1968
avverso sentenza del 17.12.1997 CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere LA GIOIA Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Luigi Favino per il GN;
Svolgimento del processo
1 - Gli attuali ricorrenti sono stati condannati a pene varie, insieme a numerosi altri imputati, con sentenza pronunziata il 15/7/1996 dal Tribunale di Gela, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione, in continuazione tra loro.
2 - Nel giudizio di appello, promosso dagli imputati e dal P.G., i difensori di alcuni imputati e il P.G. hanno concordato, a sensi degli artt. 599 co.4 e 589 c.p.p., sull'accoglimento del motivo di appello relativo alla richiesta di irrogazione di una pena più mite, concordata tra le parti, con rinunzia a tutti gli altri motivi. In seguito all'accordo è stata disposta la separazione del giudizio nei confronti degli imputati predetti e, con sentenza pronunziata in camera di consiglio il 17/12/1997, la Corte di Appello di Caltanissetta, ritenuta congrua la misura proposta, ha ridotto le pene inflitte in primo grado le ha così rideterminate:
- RU AS anni10 mesi 6 lire 2.500.000;
- GN CC anni 9 mesi 1 lire 2.500.000;
- RU IN anni 8 mesi 6 lire 2.300.000;
- SC IZ anni 8 mesi 6 lire 2.500.000;
- AM LU anni 10 lire 2.500.000;
- IO AN anni 11 lire 2.300.000;
- MA CC anni 11 lire 2.500.000.
3 - Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, i predetti imputati, deducendo:
A - RU AS, RU IN, SC IZ, AM LU e IO AN, con motivi praticamente conformi:
1 - nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.546 co.1 lett.F e co.3 c.p.p. in quanto non sarebbe stato riportato per intero il dispositivo letto in udienza, in particolare non sarebbe stata riportata la indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione;
2 - nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.546 lett.G c.p.p. in quanto il presidente del collegio, pur dopo essere stato trasferito al ministero, ha emesso il provvedimento di revoca dell'incarico conferito ai giudici a latere di stendere la motivazione.
B - GN CC, con cinque motivi redatti personalmente:
1 - erronea applicazione della legge con riferimento alla condanna per partecipazione alla associazione mafiosa denominata "clan A" che sarebbe fondata su dichiarazioni inattendibili dei collaboratori di giustizia;
2 - violazione dell'art.129 c.p.p. con riferimento alla estorsione in danno di D'AM CE;
3 - violazione di legge con riferimento alla condanna per estorsione in danno di OV ZI;
4 - nullità della sentenza di primo grado, a sensi dell'art.546 co.2 c.p.p., perché sottoscritta dal solo presidente e non anche dagli estensori a suo tempo incaricati e poi revocati;
5 - mancanza e illogicità della motivazione in ordine alle estorsioni in danno di D'AM e OV per le quali avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di assoluzione a sensi dell'art.129 c.p.p. Con memoria presentata prima dell'udienza il difensore del GN ha ribadito la eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme che disciplinano la redazione della motivazione, essendo stata questa stesa dal solo Presidente del collegio, pur essendo stati in precedenza delegati i due giudici a latere.
C - MA CC, a mezzo del suo difensore, ha dedotto tre motivi di censura e precisamente:
1 - nullità, o meglio inesistenza, della sentenza di primo grado per violazione del principio, enunciato nell'art.544 co.1 c.p.p., della contestualità della redazione da parte di tutto il collegio;
2 - nullità della sentenza di primo grado derivante dalla incompatibilità del presidente il quale avrebbe svolto funzioni di G.U.P. in altro procedimento connesso;
3 - nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.546 lett.G c.p.p. in quanto il presidente, dopo il suo trasferimento a Roma presso il Ministero, avrebbe revocato il mandato conferito ai giudici a latere avente ad oggetto la stesura della motivazione.
Motivi della decisione
1 - Un motivo comune a tutti i ricorrenti (motivo n. 2 di AM LU, SC IZ, IO AN, RU AS, RU IN;
motivo n.4 di GN CC;
motivo n.3 di MA CC) concerne la pretesa nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt.544 e 546 lett.G c.p.p. in quanto la motivazione sarebbe stata redatta e sottoscritta dal solo presidente il quale, pur essendo stato ormai trasferito ad altro ufficio, avrebbe revocato il mandato a suo tempo conferito ai due giudici a latere già designati per la redazione della motivazione. Con varie sfumature tutti insistono nell'affermare che il presidente del collegio, essendo stato trasferito e non facendo più parte del Tribunale di Gela, non aveva più il potere di revocare la designazione dei due giudici incaricati di stendere la motivazione, potere che invece avrebbe dovuto essere esercitato dal magistrato che svolgeva le funzioni di Presidente del Tribunale.
La eccezione è infondata perché il presidente del collegio può redigere personalmente la motivazione della sentenza o designare un estensore tra i componenti del collegio (art.154 norme att. c.p.p.) e tale potere gli deriva dalla sua qualità nell'ambito del collegio giudicante, indipendentemente dalle funzioni che svolge nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il collegio che ha emesso la decisione.
Ne consegue che il trasferimento ad altro ufficio, dopo la lettura del dispositivo e prima della sottoscrizione della sentenza, non fa venir meno il potere di redigere personalmente la motivazione o di designare un estensore tra gli altri componenti del collegio. Si tratta di una funzione, connessa alla qualità di presidente del collegio, che permane fino al deposito della sentenza, indipendentemente dal perdurare della appartenenza all'ufficio giudiziario.
Appare pertanto corretta la decisione con la quale il presidente del collegio, pur essendo stato trasferito ad altro ufficio, dovendo ancora provvedere alla redazione della motivazione della sentenza già pronunziata, preso atto del ritardo da parte dei giudici a suo tempo designati, ha provveduto a redigere personalmente e sottoscrivere la motivazione, svolgendo così la funzione originariamente attribuita al presidente.
2 - Gli altri motivi di ricorso sono anch'essi tutti infondati. Anzitutto va ricordato che la decisione di appello è stata adottata sull'accordo delle parti, previa rinunzia ai motivi di impugnazione diversi da quello relativo alla misura della pena. Pertanto la Corte di Appello non doveva esaminare i motivi ai quali gli appellanti avevano rinunziato, ma doveva soltanto rilevare di ufficio eventuali nullità della sentenza di primo grado. Sono pertanto manifestamente infondati i motivi che ripropongono, sia pure sotto il profilo della applicazione dell'art.129 c.p.p., censure di merito attinenti alla responsabilità degli imputati o alla sufficienza e logicità della motivazione (motivi n.2, 3 e 5 di GN CC, relativi alle estorsioni in danno di D'AM CE e OV ZI).
Infondata è anche la censura relativa alla mancata indicazione, nel testo della sentenza depositata in cancelleria, del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione (motivo n.1 di AM LU, IO AN, SC IZ, RU AS, RU IN).
La mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, della indicazione del termine di 90 giorni fissato per il deposito della motivazione, termine invece indicato nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza perché l'art.546 lett. F c.p.p., richiamato dai ricorrenti, nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta diventata definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. Invece la indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art.544 co.3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza ma ha una rilevanza limitata alla determinazione ed alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini della successive fasi di giudizio o della esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione. Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla mancata sottoscrizione della motivazione da parte dei giudici designati come estensori (mativo n.4 di GN CC). Poiché la motivazione è stata estesa dal Presidente è evidente che questi ha sottoscritto nella doppia qualità di presidente e di estensore, sicché non era necessaria la sottoscrizione degli altri giudici.
Altrettanto infondata è la censura di nullità derivante dalla mancata redazione della motivazione da parte di tutto il collegio (motivo n.1 di MA CC).
Dalla circostanza certa che la motivazione non è stata redatta nè contestualmente alla decisione ne' nel termine di 90 giorni fissato nel dispositivo letto in udienza, il ricorrente trae la conclusione che sarebbe stato violato l'art.544 c.p.p. e che la motivazione non sarebbe stata espressa da un collegio concorde. La censura parte da un falso presupposto, che cioè la redazione della motivazione da parte del presidente anziché dei giudizi inizialmente designati e il mancato rispetto del termine fissato per la redazione, siano di per sè segno di mancata concordia del collegio sul contenuto della motivazione.
Non vi è invece alcun elemento che induca a dubitare che la motivazione indichi esattamente gli argomenti che i giudici, al momento della redazione del dispositivo, hanno posto a fondamento della decisione.
La redazione della motivazione da parte del presidente è stata giustificata dalla inadempienza dei giudici designati, ma non si può trarre da tale comportamento alcun indizio di mancanza di accordo sul contenuto della motivazione.
Infine è manifestamente infondata la eccezione di mullità della sentenza di primo grado per incompatibilità del presidente il quale avrebbe svolto funzioni di G.U.P. in altro procedimento a carico di IE IE e altri.
Di tale eventuale incompatibilità non vi è traccia in atti ne' essa è stata mai dedotta come motivo di ricusazione. In ogni caso non sembra che la incompatibilità possa derivare dalle funzioni svolte in altro separato procedimento che, come afferma lo stesso ricorrente, non è stato riunito a quello di cui ora si tratta. In conclusione i ricorsi devono essere tutti rigettati con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1998