CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2023, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA EM nato a [...] il [...] TA OL nato a [...] il [...] TA NE ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4813 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma respingeva l'istanza di ricusazione formulata da NI LA, NI PA e NI NE GI nei confronti del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, dott.ssa Roberta Conforti, ai sensi dell'art. 37, co. 1, lett. a), c.p.p. La suddetta istanza era stata motivata dalla circostanza che il giudice procedente aveva rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dagli imputati, motivando tale decisione sulla incongruità della pena concordata con il pubblico ministero, stante l'impossibilità di riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto contestato, e la sospensione condizionale della pena, nonché sulla insufficienza del risarcimento già versato dai prevenuti. Ciò aveva indotto il medesimo giudice a formulare istanza di astensione, che il presidente del tribunale aveva rigettato, con la restituzione degli atti al giudice procedente, per la prosecuzione del procedimento e la celebrazione dell'udienza preliminare, creando dunque le condizioni affinché gli imputati presentassero istanza di ricusazione, rigettata dalla corte di appello con il provvedimento impugnato in questa sede. Nel rigettare l'istanza di ricusazione, la corte territoriale ha evidenziato come la fattispecie concreta non integri alcuna delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37 del codice di rito, norma che, al pari di tutta la disciplina codicistica in subiecta materia, va interpretata restrittivamente, in considerazione del carattere eccezionale dell'istituto della ricusazione, che deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. 2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i menzionati imputati, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 34 e 37, c.p.p. Ad avviso dei ricorrenti, erra la corte di appello a porre a fondamento della sua decisione il dictum della sentenza n. 20744 del 2016 della Corte di Cassazione, non avendo il giudice di legittimità, in tale arresto, ritenuto sic et simpliciter la compatibilità del giudice che abbia rigettato l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti a celebrare l'udienza preliminare, ma ha affermato un principio diverso, ovvero che le cause di incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non comportano la nullità dei provvedimenti emessi, costituendo esse, eventualmente, motivo di ricusazione, che in quella specifica vicenda non era stata mai presentata, per essersi la difesa limitata ad eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio. I ricorrenti evidenziano come un provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti, debba considerarsi ostativo a che lo stesso giudice emetta il decreto che dispone il giudizio, poiché ciò implicherebbe un doppio giudizio del medesimo giudice nella stessa vicenda. In altri termini il giudice che abbia valutato negativamente la richiesta ex art. 444, c.p.p., entrando nel merito non solo della riconducibilità all'imputato del fatto contestato, dovendo escludere di poter pronunciare declaratoria ex art. 129, c.p.p., ma operando anche un controllo sulla dosimetria della pena ex art. 133, c.p., di tutte le circostanze e di eventuali benefici, non può ritenersi compatibile, in caso di rigetto, a emettere il decreto che dispone il giudizio, in virtù della idoneità di tale provvedimento a "pregiudicare" la fase processuale, come affermato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37207 del 2020. In via subordinata i ricorrenti sollecitano la remissione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, e 111, Cost.; 6, C.E.D.U. e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede la denunciata incompatibilità. 2.1. Con requisitoria scritta del 28.7.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia rigettato, con valutazione, se del caso, di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 34, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare a proseguire 2 l'udienza dopo avere rigettato una istanza di definizione della pena con l'accordo delle parti. 3. I ricorsi vanno rigettati perché sorretti da motivi infondati. 4. Va, innanzitutto, rilevato come non possa condividersi la critica difensiva sulla non pertinenza del precedente della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla corte territoriale. Se si legge con la necessaria attenzione la motivazione della sentenza pronunciata dalla TE Sezione Penale di questa Corte in data 4.2.2016, n. 20744 (Rv. 266567), appare evidente che il tema della incompatibilità, nella prospettazione difensiva, assumeva un ruolo centrale. E invero, come rilevava la Suprema Corte, "con un primo motivo si deducono l'erronea applicazione degli artt. 416 e seguenti c.p.p. e vizi della motivazione in ordine al rigetto della censura relativa alla nullità radicale del procedimento, conseguente alla nullità del decreto di rinvio a giudizio", da ritenersi nullo perché emesso dal giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, nel corpo di un unico provvedimento con cui il suddetto giudice, oltre a disporre il rinvio a giudizio, aveva contestualmente anche rigettato la richiesta di patteggiannento proposta dall'imputato, sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il suo consenso, "senza considerare che, a seguito del diniego del patteggiannento, egli si trovava in una situazione di incompatibilità ex art. 34, c.p.p.". Se, dunque, è vero che l'eccezione difensiva riguardava la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare, eccezione che il tribunale procedente aveva disatteso, è altrettanto vero che, nella prospettiva difensiva, siffatta nullità, come si è detto, discendeva dalla circostanza che a emetterlo era stato lo stesso giudice che aveva rigettato, nella medesima sede processuale, la richiesta di applicazione di pena su cui si era formato il consenso delle parti, "entrando abbondantemente nel merito del giudizio ed evidenziando la particolare gravità dei fatti" per cui si procedeva. 3 Orbene, nel rigettare il motivo di ricorso sul punto, il giudice di legittimità, premesso che nel caso in esame si trattava non di un unico provvedimento, ma di due distinti provvedimenti adottati, con forme diverse, dal medesimo giudice nella stessa udienza preliminare, consistenti nel decreto con cui veniva rigettata la richiesta di patteggiamento e nell'ordinanza di rinvio a giudizio innanzi al giudice del dibattimento, tra le ragioni giustificatrici della sua decisione poneva anche l'affermazione testuale che, "contrariamente a quanto asserito dalla difesa, nessuna incompatibilità è prevista dall'art. 34, c.p.p.,, per il Gup che, dopo avere rigettato la richiesta di patteggiamento, pronunci il decreto che dispone il giudizio" (cfr. p. 4). Inoltre, ben consapevole che il tema della incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento ha formato oggetto, nel corso degli anni, di reiterati interventi da parte della Corte Costituzionale con sentenze additive di accoglimento, che hanno ampliato la portata precettiva dell'art. 34, c.p.p., nella sentenza di cui si discute la Corte ha escluso l'estensione per analogia delle cause di incompatibilità riconosciute dalle sentenze della Corte Costituzionale n.155 del 1.996 e n.186 del 1992, essendo riferite a fattispecie diverse, relative alla incompatibilità del giudice che si sia pronunciato in materia cautelare personale e dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata. Al tempo stesso, nell'arresto in commento, si evidenziava, da un lato, come la Corte Costituzionale, "pur investita della relativa questione, non si è mai pronunciata nel merito, essendosi, con l'ordinanza n. 414 del 2005, limitata a rilevare profili di inammissibilità dell'ordinanza di rimessione", dall'altro, la non rilevanza della questione di legiittinnità costituzionale dell'art. 34, c.p.p., proposta dal ricorrente, in quanto l'adozione del decreto che dispone il giudizio in presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal menzionato art. 34 del codice di rito, non è causa di nullità dell'atto, che può essere solo dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 42, c.p.p., ove la dichiarazione di ricusazione 4 venga accolta, dichiarazione che nel caso portato all'attenzione della Corte non era stata presentata. In conclusione con la sentenza n. 20744 del 4.2.2016, n. 20744, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare a pronunciare il decreto che dispone il giudizio, ribadendo che le cause di incompatibilità rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 34, c.p.p., come definito di volta in volta dagli interventi additivi della Corte Costituzionale, devono essere fatte valere attraverso lo strumento processuale della ricusazione (artt. 37 e ss., c.p.p.). La corte di appello di Roma ha fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi affermati dalla più volte citata sentenza della TE Sezione Penale di questa Corte, a fronte di una richiesta degli imputati (ci'r. p. 6 dell'ordinanza oggetto di ricorso) volta a ricusare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a), e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare, assumendo, per le ragioni già esposte, che quest'ultimo si sia trovato in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 34 del codice di rito. La decisione della corte territoriale, peraltro, appare immune dai denunciati vizi, per una serie di ragioni. Innanzitutto va considerato il carattere eccezionale delle norme processuali disciplinanti la materia della incompatibilità, che esclude l'estensione attraverso un'interpretazione analogica o estensiva delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 34, c.p.p. Si tratta di un profilo affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che già nel 2009 ha affermato il principio, secondo cui le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Rv. 243747). 5 In disparte, per il momento, la questione della applicazione alla materia delle misure di prevenzione della disciplina della incompatibilità, preme rilevare come l'affermazione della natura eccezionale e tassativa delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 34, c.p.p., che possono fondare una richiesta di ricusazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a), e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., si saldi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità dei giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, Rv. 258449; Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, Rv. 272845). Ne consegue che le tassative ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 34, c.p.p., proprio in ragione del fatto di essere contenute in una norma eccezionale, non possono essere applicate a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma in questione, per via di interpretazione analogica o estensiva (cfr. sulla impossibilità che norme processuali di natura eccezionale possano formare oggetto di analogia o di interpretazione estensiva, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26011 del 25/06/2008, Rv. 240633, nonché Sez. 5, n. 36657 del 14/06/2007, Rv. 237713, che ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla persona offesa, non essendo, quest'ultima, parte del processo, sul presupposto che le norme sulla ricusazione hanno, per l'appunto, natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva). Già sulla base di queste considerazioni il primo motivo di ricorso appare infondato, perché esso si risolve nel pretendere di ampliare la portata applicativa del disposto dell'art. 34, c.p.p., per via analogica o estensiva, in modo da consentirne l'applicazione a una fattispecie diversa da quelle tassativamente contemplate nella norma processuale di cui si discute. 6 Operazione ermeneutica non consentita, per i motivi già esposti, che rappresentano il fondamento della lapidaria affermazione della TE Sezione Penale di questa Corte, già richiamata, nel senso di escludere che l'art. 34, c.p.p., preveda l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che, dopo avere rigettato la richiesta di patteggiarnento, pronunci il decreto che dispone il giudizio. Non ignora il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno temperato la portata di tali principi, "riconoscendo che è ragionevole ritenere che, anche a livello applicativo, debba considerarsi il valore costituzionale degli interessi in gioco e che nell'opera di interpretazione conforme vada verificata ogni possibilità di interpretazione anche estensiva se quella strettamente testuale risulta in contrasto con lo scopo di garanzia che il sistema dovrebbe assicurare" (cfr. Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011). Al tempo stesso, anche se potrebbe apparire superfluo, va rammentato come resti impregiudicata la possibilità di ampliare la portata applicativa dell'art. 34, c.p.p., attraverso un intervento additivo della Corte Costituzionale. Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che ogni tentativo di giungere a una conclusione diversa, utilizzando gli strumenti della interpretazione conforme a Costituzione ovvero dell'incidente di costituzionalità, non può non confrontarsi con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte Costituzionale, in materia di rapporti tra incompatibilità, da un lato, ricusazione e astensione, dall'altro. Sotto questo profilo si segnala l'importante contributo fornito da un recente arresto delle Sezioni Unite, nel quale si è affermato il principio di diritto secondo cui è applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio 7 penale (Fattispecie relativa a procedimento di merito cfr. Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Rv. 283350). Principio affermato in sintonia con il costante "adeguamento del sistema della prevenzione ai principi costituzionali e convenzionali, inciso sia dalle novelle legislative che dalle pronunce giurisprudenziali", che "ha così ridefinito non solo il perimetro sostanziale della materia ma anche quello procedimentale, determinando la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento, accompagnata da un graduale allineamento dapprima ai principi generali del giudizio ordinario (il primo tentativo di avvicinamento tra i due procedimenti è stato operato dal riconoscimento della non utilizzabilità delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento ordinario: Sez.. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271-01; allo stesso, ha fatto seguito il giudizio di illegittimità del giudizio di pericolosità fondai:o su dichiarazioni accusatorie indirette, rese in violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p.: Sez. 5, n. 3687 del 27/10/2010, dep. 2011, Cassano, Rv. 24969101) e poi a quelli propri del giusto processo". Sotto questo profilo la decisione del Supremo Collegio, a ben vedere, non si pone in contrasto con la natura tassativa delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37, c.p.p., o dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 34, c.p.p., rappresentando, piuttosto, la "na1:urale" conseguenza dell'attrazione nell'orbita del processo di cognizione e dei principi che lo regolano del giudizio di prevenzione, in considerazione dell'attitudine di tale procedimento a "incidere su diritti fondamentali quali la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 2 del Prot. n. 4 CEDU) e il diritto di proprietà e di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost., art. 1 Prot. add. CEDU)". Con la conseguenza che, "individuato il referente della giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure di prevenzione e dell'estensione allo stesso dei principi del 'giusto processo", tra questi ultimi assume un valore assolutamente primario quello dell'imparzialità del giudice, il cui difetto comporterebbe lo svuotamento sostanziale del significato proprio di tutte le regole e le 8 garanzie processuali, che si risolverebbero in un mero e formalistico simulacro, privo di alcuna reale incidenza sul corretto esercizio della funzione dello ius dicere"; imparzialità che trova il suo esplicito riconoscimento, non solo nell'art. 111, comma 2, della Costituzione ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"), ma anche, come diritto dell'individuo, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale") e nell'art. 14, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e polil:ici del 1966 ("Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge"). Al Supremo Collegio era stata, tuttavia, sottoposta dalla sezione remittente anche un'ulteriore questione, vale a dire se ed eventualmente in che limiti la disciplina processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al procedimento di prevenzione, che è stata affrontata partendo dalla distinzione tra gli istituti di cui al Capo VII, del Titolo I, del Libro I del codice di rito. Rilevano, in particolare, le Sezioni Unite, "che la ratio dell'istituto dell'incompatibilità è quella di preservare l'autonomia della funzione giudiziaria, onde garantirne l'imparzialità, rispetto ad attività compiute in fasi e gradi anteriori del medesimo processo. Al contrario, la causa giustificatrice dell'istituto della ricusazione (al pari dell'astensione), con la sola eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. g, c.p.p. - che richiama le situazioni di incompatibilità del giudice al fine d farne motivo di astensione e di ricusazione mediante il rinvio all'art. 37, comma 1, lett. a, c.p.p. - è quella di garantire l'imparzialità del giudicante a prescindere da ogni riferimento alla struttura del processo e ai suoi diversi momenti di svolgimento. L'istituto dell'incompatibilità opera, quindi, all'interno del medesimo procedimento in cui è esercitata la funzione pregiudicata e le situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo 9 specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è esercitata" (Corte Cost. n. 308 del 1997). Le incompatibilità trovano, pertanto, la loro ragione giustificatrice nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, "di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo" (Corte Cost. n. 306 del 1997). Ne consegue che, le cause che ne determinano il verificarsi, essendo astrattamente tipizzate dal legislatore, risultano prevedibili e prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così a "manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività" (Corte Cost. n. 307 del 1997). E, in relazione a tali situazioni processuali predeterminate, l'apprezzamento ben può essere di puro diritto. Di contro, gli istituti dell'astensione e della ricusazione si connotano per il riferimento a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante che, ad eccezione di quelle aventi come presupposto casi d'incompatibilità, di regola, preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lett. a, b, d, e ed f, c.p.p.) o, comunque, si collocano al di fuori di esso (artt. 36, comma 1, lett. c e 37, comma 1, lett. b, c.p.p.). Pertanto, le incompatibilità sono tutte previste in modo da operare in astratto, e le cause che le determinano, generalmente, sono tali da poter essere evitate preventivamente attraverso idonei provvedimenti di organizzazione dello svolgimento del processo, trasformandosi in motivi di astensione o ricusazione (art. 36, comma 1, lett. g, c.p.p.) solo quando essi non siano stati posti in essere ovvero non siano stati rispettati. Le cause di astensione e di ricusazione strutturalmente nulla hanno a che vedere con l'articolazione del processo e sono previste in modo da operare in concreto: sarebbe infatti "impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo ad individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato 10 funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale" (Corte Cost. n. 308 del 1997), ed ove tale onere venisse imposto al legislatore, "l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva" (Corte Cost. n. 307 del 1997)". Tanto premesso, il Supremo Collegio non si pronunciava in ordine alla prima questione sottoposta alla sua attenzione, "in presenza di fattispecie non pertinente alla soluzione del quesito" sottopostole, in quanto "l'art. 34 c.p.p. presuppone l'esistenza di un solo ed unico procedimento, a differenza dell'art. 37 c.p.p. che postula la ricorrenza di almeno due procedimenti. Nella fattispecie, si è al di fuori dalla previsione dell'art. 34 c.p.p., in quanto la situazione pregiudicante è maturata nel procedimento penale e quella pregiudicata o pregiudicabile è sorta nel distinto procedimento di prevenzione. La presente fattispecie può, pertanto, rilevare solo quale causa di ricusazione ex art. 37 c.p.p." Se, dunque, la ragione giustificatrice delle incompatibilità previste dall'art. 34, c.p.p., e dalla corrispondente causa di ricusazione sancita dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a) e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., che richiamano le situazioni di incompatibilità del giudice al fine di farne motivo di astensione e di ricusazione, è quella, come si è detto, "di preservare l'autonomia della funzione giudiziaria, onde garantirne l'imparzialità, rispetto ad attività compiute in fasi e gradi anteriori del medesimo processo", appare del tutto evidente come la fattispecie in esame esuli dal catalogo delle indicate cause di incompatibilità, astensione e ricusazione, trattandosi di provvedimenti resi dal medesimo giudice all'interno della medesima fase processuale, quella dell'udienza preliminare. In questo senso, peraltro, milita un costante orientamento della giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale che, come è stato autorevolmente evidenziato dalla dottrina, ha sempre escluso l'incompatibilità nel caso in cui il giudice venga chiamato ad emettere, 11 all'interno di una singola fase processuale, una pluralità di decisioni, anche di merito, concernenti lo stesso soggetto, appartenendo le valutazioni rilevanti ai fini del sorgere della incompatibilità a fasi diverse del processo ed essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e di globalità (cfr. C. cost. n. 1:31/96; nonché C. cost. n. 448/95; C. cost. n. 51/97, C. cost. n. 123/2004, con cui è stata confermata la linea interpretativa che subordina l'incompatibilità endoprocedimentale alla diversità delle fasi in cui interviene il provvedimento pregiudicante, rispetto alla sede pregiudicata). Nella indicata prospettiva appare, pertanto, non rilevante, ad avviso del Collegio il profilo, su cui si soffermano sia i ricorrenti che il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, della accentuazione della natura decisoria del rigetto della richiesta di patteggiamento per motivo di merito ovvero del provvedimento di rinvio a giudizio con cui si chiude la fase dell'udienza preliminare, trattandosi di provvedimenti assunti nella medesima fase processuale. Sicché appare anche manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. 5. Al rigetto, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.10.2022.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4813 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma respingeva l'istanza di ricusazione formulata da NI LA, NI PA e NI NE GI nei confronti del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, dott.ssa Roberta Conforti, ai sensi dell'art. 37, co. 1, lett. a), c.p.p. La suddetta istanza era stata motivata dalla circostanza che il giudice procedente aveva rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dagli imputati, motivando tale decisione sulla incongruità della pena concordata con il pubblico ministero, stante l'impossibilità di riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto contestato, e la sospensione condizionale della pena, nonché sulla insufficienza del risarcimento già versato dai prevenuti. Ciò aveva indotto il medesimo giudice a formulare istanza di astensione, che il presidente del tribunale aveva rigettato, con la restituzione degli atti al giudice procedente, per la prosecuzione del procedimento e la celebrazione dell'udienza preliminare, creando dunque le condizioni affinché gli imputati presentassero istanza di ricusazione, rigettata dalla corte di appello con il provvedimento impugnato in questa sede. Nel rigettare l'istanza di ricusazione, la corte territoriale ha evidenziato come la fattispecie concreta non integri alcuna delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37 del codice di rito, norma che, al pari di tutta la disciplina codicistica in subiecta materia, va interpretata restrittivamente, in considerazione del carattere eccezionale dell'istituto della ricusazione, che deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. 2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i menzionati imputati, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 34 e 37, c.p.p. Ad avviso dei ricorrenti, erra la corte di appello a porre a fondamento della sua decisione il dictum della sentenza n. 20744 del 2016 della Corte di Cassazione, non avendo il giudice di legittimità, in tale arresto, ritenuto sic et simpliciter la compatibilità del giudice che abbia rigettato l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti a celebrare l'udienza preliminare, ma ha affermato un principio diverso, ovvero che le cause di incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non comportano la nullità dei provvedimenti emessi, costituendo esse, eventualmente, motivo di ricusazione, che in quella specifica vicenda non era stata mai presentata, per essersi la difesa limitata ad eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio. I ricorrenti evidenziano come un provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti, debba considerarsi ostativo a che lo stesso giudice emetta il decreto che dispone il giudizio, poiché ciò implicherebbe un doppio giudizio del medesimo giudice nella stessa vicenda. In altri termini il giudice che abbia valutato negativamente la richiesta ex art. 444, c.p.p., entrando nel merito non solo della riconducibilità all'imputato del fatto contestato, dovendo escludere di poter pronunciare declaratoria ex art. 129, c.p.p., ma operando anche un controllo sulla dosimetria della pena ex art. 133, c.p., di tutte le circostanze e di eventuali benefici, non può ritenersi compatibile, in caso di rigetto, a emettere il decreto che dispone il giudizio, in virtù della idoneità di tale provvedimento a "pregiudicare" la fase processuale, come affermato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37207 del 2020. In via subordinata i ricorrenti sollecitano la remissione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, e 111, Cost.; 6, C.E.D.U. e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede la denunciata incompatibilità. 2.1. Con requisitoria scritta del 28.7.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia rigettato, con valutazione, se del caso, di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 34, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare a proseguire 2 l'udienza dopo avere rigettato una istanza di definizione della pena con l'accordo delle parti. 3. I ricorsi vanno rigettati perché sorretti da motivi infondati. 4. Va, innanzitutto, rilevato come non possa condividersi la critica difensiva sulla non pertinenza del precedente della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla corte territoriale. Se si legge con la necessaria attenzione la motivazione della sentenza pronunciata dalla TE Sezione Penale di questa Corte in data 4.2.2016, n. 20744 (Rv. 266567), appare evidente che il tema della incompatibilità, nella prospettazione difensiva, assumeva un ruolo centrale. E invero, come rilevava la Suprema Corte, "con un primo motivo si deducono l'erronea applicazione degli artt. 416 e seguenti c.p.p. e vizi della motivazione in ordine al rigetto della censura relativa alla nullità radicale del procedimento, conseguente alla nullità del decreto di rinvio a giudizio", da ritenersi nullo perché emesso dal giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, nel corpo di un unico provvedimento con cui il suddetto giudice, oltre a disporre il rinvio a giudizio, aveva contestualmente anche rigettato la richiesta di patteggiannento proposta dall'imputato, sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il suo consenso, "senza considerare che, a seguito del diniego del patteggiannento, egli si trovava in una situazione di incompatibilità ex art. 34, c.p.p.". Se, dunque, è vero che l'eccezione difensiva riguardava la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare, eccezione che il tribunale procedente aveva disatteso, è altrettanto vero che, nella prospettiva difensiva, siffatta nullità, come si è detto, discendeva dalla circostanza che a emetterlo era stato lo stesso giudice che aveva rigettato, nella medesima sede processuale, la richiesta di applicazione di pena su cui si era formato il consenso delle parti, "entrando abbondantemente nel merito del giudizio ed evidenziando la particolare gravità dei fatti" per cui si procedeva. 3 Orbene, nel rigettare il motivo di ricorso sul punto, il giudice di legittimità, premesso che nel caso in esame si trattava non di un unico provvedimento, ma di due distinti provvedimenti adottati, con forme diverse, dal medesimo giudice nella stessa udienza preliminare, consistenti nel decreto con cui veniva rigettata la richiesta di patteggiamento e nell'ordinanza di rinvio a giudizio innanzi al giudice del dibattimento, tra le ragioni giustificatrici della sua decisione poneva anche l'affermazione testuale che, "contrariamente a quanto asserito dalla difesa, nessuna incompatibilità è prevista dall'art. 34, c.p.p.,, per il Gup che, dopo avere rigettato la richiesta di patteggiamento, pronunci il decreto che dispone il giudizio" (cfr. p. 4). Inoltre, ben consapevole che il tema della incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento ha formato oggetto, nel corso degli anni, di reiterati interventi da parte della Corte Costituzionale con sentenze additive di accoglimento, che hanno ampliato la portata precettiva dell'art. 34, c.p.p., nella sentenza di cui si discute la Corte ha escluso l'estensione per analogia delle cause di incompatibilità riconosciute dalle sentenze della Corte Costituzionale n.155 del 1.996 e n.186 del 1992, essendo riferite a fattispecie diverse, relative alla incompatibilità del giudice che si sia pronunciato in materia cautelare personale e dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata. Al tempo stesso, nell'arresto in commento, si evidenziava, da un lato, come la Corte Costituzionale, "pur investita della relativa questione, non si è mai pronunciata nel merito, essendosi, con l'ordinanza n. 414 del 2005, limitata a rilevare profili di inammissibilità dell'ordinanza di rimessione", dall'altro, la non rilevanza della questione di legiittinnità costituzionale dell'art. 34, c.p.p., proposta dal ricorrente, in quanto l'adozione del decreto che dispone il giudizio in presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal menzionato art. 34 del codice di rito, non è causa di nullità dell'atto, che può essere solo dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 42, c.p.p., ove la dichiarazione di ricusazione 4 venga accolta, dichiarazione che nel caso portato all'attenzione della Corte non era stata presentata. In conclusione con la sentenza n. 20744 del 4.2.2016, n. 20744, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare a pronunciare il decreto che dispone il giudizio, ribadendo che le cause di incompatibilità rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 34, c.p.p., come definito di volta in volta dagli interventi additivi della Corte Costituzionale, devono essere fatte valere attraverso lo strumento processuale della ricusazione (artt. 37 e ss., c.p.p.). La corte di appello di Roma ha fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi affermati dalla più volte citata sentenza della TE Sezione Penale di questa Corte, a fronte di una richiesta degli imputati (ci'r. p. 6 dell'ordinanza oggetto di ricorso) volta a ricusare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a), e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare, assumendo, per le ragioni già esposte, che quest'ultimo si sia trovato in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 34 del codice di rito. La decisione della corte territoriale, peraltro, appare immune dai denunciati vizi, per una serie di ragioni. Innanzitutto va considerato il carattere eccezionale delle norme processuali disciplinanti la materia della incompatibilità, che esclude l'estensione attraverso un'interpretazione analogica o estensiva delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 34, c.p.p. Si tratta di un profilo affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che già nel 2009 ha affermato il principio, secondo cui le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Rv. 243747). 5 In disparte, per il momento, la questione della applicazione alla materia delle misure di prevenzione della disciplina della incompatibilità, preme rilevare come l'affermazione della natura eccezionale e tassativa delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 34, c.p.p., che possono fondare una richiesta di ricusazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a), e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., si saldi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità dei giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, Rv. 258449; Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, Rv. 272845). Ne consegue che le tassative ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 34, c.p.p., proprio in ragione del fatto di essere contenute in una norma eccezionale, non possono essere applicate a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma in questione, per via di interpretazione analogica o estensiva (cfr. sulla impossibilità che norme processuali di natura eccezionale possano formare oggetto di analogia o di interpretazione estensiva, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26011 del 25/06/2008, Rv. 240633, nonché Sez. 5, n. 36657 del 14/06/2007, Rv. 237713, che ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla persona offesa, non essendo, quest'ultima, parte del processo, sul presupposto che le norme sulla ricusazione hanno, per l'appunto, natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva). Già sulla base di queste considerazioni il primo motivo di ricorso appare infondato, perché esso si risolve nel pretendere di ampliare la portata applicativa del disposto dell'art. 34, c.p.p., per via analogica o estensiva, in modo da consentirne l'applicazione a una fattispecie diversa da quelle tassativamente contemplate nella norma processuale di cui si discute. 6 Operazione ermeneutica non consentita, per i motivi già esposti, che rappresentano il fondamento della lapidaria affermazione della TE Sezione Penale di questa Corte, già richiamata, nel senso di escludere che l'art. 34, c.p.p., preveda l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che, dopo avere rigettato la richiesta di patteggiarnento, pronunci il decreto che dispone il giudizio. Non ignora il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno temperato la portata di tali principi, "riconoscendo che è ragionevole ritenere che, anche a livello applicativo, debba considerarsi il valore costituzionale degli interessi in gioco e che nell'opera di interpretazione conforme vada verificata ogni possibilità di interpretazione anche estensiva se quella strettamente testuale risulta in contrasto con lo scopo di garanzia che il sistema dovrebbe assicurare" (cfr. Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011). Al tempo stesso, anche se potrebbe apparire superfluo, va rammentato come resti impregiudicata la possibilità di ampliare la portata applicativa dell'art. 34, c.p.p., attraverso un intervento additivo della Corte Costituzionale. Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che ogni tentativo di giungere a una conclusione diversa, utilizzando gli strumenti della interpretazione conforme a Costituzione ovvero dell'incidente di costituzionalità, non può non confrontarsi con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte Costituzionale, in materia di rapporti tra incompatibilità, da un lato, ricusazione e astensione, dall'altro. Sotto questo profilo si segnala l'importante contributo fornito da un recente arresto delle Sezioni Unite, nel quale si è affermato il principio di diritto secondo cui è applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio 7 penale (Fattispecie relativa a procedimento di merito cfr. Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Rv. 283350). Principio affermato in sintonia con il costante "adeguamento del sistema della prevenzione ai principi costituzionali e convenzionali, inciso sia dalle novelle legislative che dalle pronunce giurisprudenziali", che "ha così ridefinito non solo il perimetro sostanziale della materia ma anche quello procedimentale, determinando la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento, accompagnata da un graduale allineamento dapprima ai principi generali del giudizio ordinario (il primo tentativo di avvicinamento tra i due procedimenti è stato operato dal riconoscimento della non utilizzabilità delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento ordinario: Sez.. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271-01; allo stesso, ha fatto seguito il giudizio di illegittimità del giudizio di pericolosità fondai:o su dichiarazioni accusatorie indirette, rese in violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p.: Sez. 5, n. 3687 del 27/10/2010, dep. 2011, Cassano, Rv. 24969101) e poi a quelli propri del giusto processo". Sotto questo profilo la decisione del Supremo Collegio, a ben vedere, non si pone in contrasto con la natura tassativa delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37, c.p.p., o dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 34, c.p.p., rappresentando, piuttosto, la "na1:urale" conseguenza dell'attrazione nell'orbita del processo di cognizione e dei principi che lo regolano del giudizio di prevenzione, in considerazione dell'attitudine di tale procedimento a "incidere su diritti fondamentali quali la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 2 del Prot. n. 4 CEDU) e il diritto di proprietà e di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost., art. 1 Prot. add. CEDU)". Con la conseguenza che, "individuato il referente della giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure di prevenzione e dell'estensione allo stesso dei principi del 'giusto processo", tra questi ultimi assume un valore assolutamente primario quello dell'imparzialità del giudice, il cui difetto comporterebbe lo svuotamento sostanziale del significato proprio di tutte le regole e le 8 garanzie processuali, che si risolverebbero in un mero e formalistico simulacro, privo di alcuna reale incidenza sul corretto esercizio della funzione dello ius dicere"; imparzialità che trova il suo esplicito riconoscimento, non solo nell'art. 111, comma 2, della Costituzione ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"), ma anche, come diritto dell'individuo, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale") e nell'art. 14, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e polil:ici del 1966 ("Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge"). Al Supremo Collegio era stata, tuttavia, sottoposta dalla sezione remittente anche un'ulteriore questione, vale a dire se ed eventualmente in che limiti la disciplina processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al procedimento di prevenzione, che è stata affrontata partendo dalla distinzione tra gli istituti di cui al Capo VII, del Titolo I, del Libro I del codice di rito. Rilevano, in particolare, le Sezioni Unite, "che la ratio dell'istituto dell'incompatibilità è quella di preservare l'autonomia della funzione giudiziaria, onde garantirne l'imparzialità, rispetto ad attività compiute in fasi e gradi anteriori del medesimo processo. Al contrario, la causa giustificatrice dell'istituto della ricusazione (al pari dell'astensione), con la sola eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. g, c.p.p. - che richiama le situazioni di incompatibilità del giudice al fine d farne motivo di astensione e di ricusazione mediante il rinvio all'art. 37, comma 1, lett. a, c.p.p. - è quella di garantire l'imparzialità del giudicante a prescindere da ogni riferimento alla struttura del processo e ai suoi diversi momenti di svolgimento. L'istituto dell'incompatibilità opera, quindi, all'interno del medesimo procedimento in cui è esercitata la funzione pregiudicata e le situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo 9 specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è esercitata" (Corte Cost. n. 308 del 1997). Le incompatibilità trovano, pertanto, la loro ragione giustificatrice nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, "di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo" (Corte Cost. n. 306 del 1997). Ne consegue che, le cause che ne determinano il verificarsi, essendo astrattamente tipizzate dal legislatore, risultano prevedibili e prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così a "manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività" (Corte Cost. n. 307 del 1997). E, in relazione a tali situazioni processuali predeterminate, l'apprezzamento ben può essere di puro diritto. Di contro, gli istituti dell'astensione e della ricusazione si connotano per il riferimento a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante che, ad eccezione di quelle aventi come presupposto casi d'incompatibilità, di regola, preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lett. a, b, d, e ed f, c.p.p.) o, comunque, si collocano al di fuori di esso (artt. 36, comma 1, lett. c e 37, comma 1, lett. b, c.p.p.). Pertanto, le incompatibilità sono tutte previste in modo da operare in astratto, e le cause che le determinano, generalmente, sono tali da poter essere evitate preventivamente attraverso idonei provvedimenti di organizzazione dello svolgimento del processo, trasformandosi in motivi di astensione o ricusazione (art. 36, comma 1, lett. g, c.p.p.) solo quando essi non siano stati posti in essere ovvero non siano stati rispettati. Le cause di astensione e di ricusazione strutturalmente nulla hanno a che vedere con l'articolazione del processo e sono previste in modo da operare in concreto: sarebbe infatti "impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo ad individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato 10 funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale" (Corte Cost. n. 308 del 1997), ed ove tale onere venisse imposto al legislatore, "l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva" (Corte Cost. n. 307 del 1997)". Tanto premesso, il Supremo Collegio non si pronunciava in ordine alla prima questione sottoposta alla sua attenzione, "in presenza di fattispecie non pertinente alla soluzione del quesito" sottopostole, in quanto "l'art. 34 c.p.p. presuppone l'esistenza di un solo ed unico procedimento, a differenza dell'art. 37 c.p.p. che postula la ricorrenza di almeno due procedimenti. Nella fattispecie, si è al di fuori dalla previsione dell'art. 34 c.p.p., in quanto la situazione pregiudicante è maturata nel procedimento penale e quella pregiudicata o pregiudicabile è sorta nel distinto procedimento di prevenzione. La presente fattispecie può, pertanto, rilevare solo quale causa di ricusazione ex art. 37 c.p.p." Se, dunque, la ragione giustificatrice delle incompatibilità previste dall'art. 34, c.p.p., e dalla corrispondente causa di ricusazione sancita dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1, lett. a) e 36, co. 1, lett. g), c.p.p., che richiamano le situazioni di incompatibilità del giudice al fine di farne motivo di astensione e di ricusazione, è quella, come si è detto, "di preservare l'autonomia della funzione giudiziaria, onde garantirne l'imparzialità, rispetto ad attività compiute in fasi e gradi anteriori del medesimo processo", appare del tutto evidente come la fattispecie in esame esuli dal catalogo delle indicate cause di incompatibilità, astensione e ricusazione, trattandosi di provvedimenti resi dal medesimo giudice all'interno della medesima fase processuale, quella dell'udienza preliminare. In questo senso, peraltro, milita un costante orientamento della giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale che, come è stato autorevolmente evidenziato dalla dottrina, ha sempre escluso l'incompatibilità nel caso in cui il giudice venga chiamato ad emettere, 11 all'interno di una singola fase processuale, una pluralità di decisioni, anche di merito, concernenti lo stesso soggetto, appartenendo le valutazioni rilevanti ai fini del sorgere della incompatibilità a fasi diverse del processo ed essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e di globalità (cfr. C. cost. n. 1:31/96; nonché C. cost. n. 448/95; C. cost. n. 51/97, C. cost. n. 123/2004, con cui è stata confermata la linea interpretativa che subordina l'incompatibilità endoprocedimentale alla diversità delle fasi in cui interviene il provvedimento pregiudicante, rispetto alla sede pregiudicata). Nella indicata prospettiva appare, pertanto, non rilevante, ad avviso del Collegio il profilo, su cui si soffermano sia i ricorrenti che il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, della accentuazione della natura decisoria del rigetto della richiesta di patteggiamento per motivo di merito ovvero del provvedimento di rinvio a giudizio con cui si chiude la fase dell'udienza preliminare, trattandosi di provvedimenti assunti nella medesima fase processuale. Sicché appare anche manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. 5. Al rigetto, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.10.2022.