Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla persona offesa, la quale non riveste la qualità di parte e, quindi, non è legittimata, ex art. 37 cod. proc.pen., a proporla; d'altro canto le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 36657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36657 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 961
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 001218/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NN N. IL 27/06/1948;
avverso ORDINANZA del 05/10/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. G. Viglietti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza 5.10.2006 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione nei confronti del GIP di Rovigo Dott. LE ON, presentata da QU AN, parte offesa e quindi non legittimata ai sensi dell'art. 37 c.p.p.. Ricorre per Cassazione il difensore della QU chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Ritiene che, non essendo il GIP un magistrato inquirente, alle parti dovrebbe essere garantita la massima tutela della terzietà. La dichiarazione di ricusazione riguardava il GIP nel procedimento in camera di consiglio ex artt. 409, 410 c.p.p.; in questa fase non è consentito alla parte offesa di costituirsi parte civile, ma neppure l'indagato ha ancora assunto la posizione di imputato: l'istituto della ricusazione sarebbe allora escluso in questa fase, il che sarebbe smentito da pronunce della Cassazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso motivando sul fatto che le norme sulla ricusazione sono eccezionali e non suscettibili di interpretazione estensiva.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere dichiarata inammissibile perché è manifestamente infondato.
L'art. 37 c.p.p., è esplicito nel concedere la possibilità di ricusazione del giudice soltanto alle parti.
La QU aveva soltanto la veste di persona offesa dal reato e non può essere considerata parte (sulla posizione della persona offesa v. diffusamente Cass. Pen. S.U. 16.12.1998 n. 24 e Cass. Pen. sez. 4^, 1.4.2004 n. 37562). L'argomento secondo il quale dovrebbe essere consentito anche alla persona offesa la possibilità di ricusazione del giudice in quanto tale possibilità sarebbe riconosciuta dalla giurisprudenza all'indagato che non ha ancora assunto la qualità di imputato è inconsistente. Come correttamente ha osservato il Procuratore Generale, l'art. 61 c.p.p., estende all'indagato i diritti e le garanzie spettanti all'imputato ed una norma analoga non esiste per la persona offesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007