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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 150/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
US (TO) alla Strada Provinciale per Drusacco n. 30/2, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuliano Arimondo e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese
(TO), Corso Torino n. 116, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1303 del 19/09/2023 del COA di
Ivrea, come da procura in atti;
contro c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
San Maurizio, 86, domiciliato in Borgiallo (TO), Via Pianezze, 38, e ai fini del presente procedimento domiciliato in Rivarolo Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Per a) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed ai genitori, con collocazione presso Per_1
la madre nella cui abitazione i figli stessi avranno stabile residenza;
b) Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana nel giorno di sabato o di
domenica secondo le necessità lavorative dei genitori. Sino a quando il padre non disporrà di una
sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, gli incontri con i medesimi saranno unicamente diurni,
senza pernottamento, con intesa di valutare successivamente il pernotto presso il padre.
- Con riferimento alle vacanze estive: I minori potranno trascorrere una settimana con il padre nel mese
di agosto a partire dal 2026, nel rispetto delle determinazioni dei minori (detto periodo dovrà essere
comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno);
- In riferimento alle vacanze natalizie: Disporre la consueta alternanza fra i genitori dei periodi dal 24
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal 2026 purché il padre si renda
disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove
accoglierli, nel rispetto delle determinazioni dei minori stessi e della loro abitudine a non essere separati
l'una dall'altro;
- Con riferimento vacanze pasquali: I minori trascorreranno alternativamente i giorni di Pasqua e
Pasquetta a partire dal 2026 purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la
casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, rispettando comunque le determinazioni dei
minori stessi e la loro abitudine a stare insieme;
c) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori per il tempo in cui li terrà
con sé;
d) Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli minori ed CP_1 Per_1
Per
di euro 300,00 mensili (euro 150 per ciascun figlio) fino a dicembre 2024 e di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio) a partire da gennaio 2025, somme da corrispondersi dall'onerato alla sig.ra
entro il 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
CP_ e) Sia altresì disposto che il sig. corrisponda alla sig.ra il 50% delle spese mediche non Pt_1
coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e
pagina 2 di 7 ricreative dei medesimi, esborsi tutti previamente concordati e documentati (per la corretta
individuazione di tali spese valga il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in
materia di separazione e di divorzio adottato da codesto Tribunale, mentre per le spese da sostenersi per
CP_ i buoni mensa dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra euro 50,00 ogni volta venga richiesto Pt_1
e documentato il relativo esborso;
f) La madre percepirà l'assegno unico a titolo esclusivo;
g) Le spese di giudizio andranno interamente compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 18.1.2024, premesso che la relazione tra le parti Parte_1
era cessata definitivamente nel luglio 2023, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei
Per figli ed nati dalla loro relazione (rispettivamente in data 13.10.2020 e 20.12.2021) Per_1
alla madre, con collocazione degli stessi presso la di lei abitazione (o in subordine l'affido congiunto ad entrambi i genitori ma con collocazione degli stessi presso l'abitazione della
Per madre), un contributo al mantenimento dei figli minori ed (nati rispettivamente Per_1
il 13.10.2020 e il 20.12.2021) non inferiore ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e ricreative dei medesimi, determinando i tempi e le
Per modalità della presenza dei piccoli ed presso il padre (eventualmente tempo Per_1
ridotto di visita in un luogo specifico e/o che gli incontri si tengano in presenza di terzi sorveglianti).
Il padre ha chiesto invece disporsi l'affidamento condiviso dei figli (che vedeva regolarmente e con i quali aveva un buon rapporto) con regolamentazione del calendario di incontri con i genitori, e per il padre contributo al mantenimento dei figli della somma mensile di € 300,00
(150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie regolarmente giustificate, scolastiche,
mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, odontoiatriche, ricreative e sportive e,
pagina 3 di 7 in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea 24.06.2016; assegno unico a titolo esclusivo alla madre.
Alla luce della delicata situazione prospettata in ricorso, a tutela dei minori, è stato dato mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali che, in data 4.11.2024 hanno trasmesso relazione
(con allegata quella del Servizio Educativa) evidenziando in sintesi che:
- i genitori si sono presentati insieme al primo incontro riferendo di avere un buon rapporto tra loro e la madre, che inizialmente si diceva preoccupata che i figli stessero da soli con il papà per problemi di depressione dello stesso e perché non riusciva a gestirli in autonomia,
ha poi riferito che tali preoccupazioni erano superate e che ora i genitori si organizzavano in accordo per la gestione dei figli;
- la casa della madre è risultata adeguata così come quella del padre (che vive con una zia ed un cugino).
- il padre ha riferito di essere seguito dal CSM di Rivarolo che da settembre, alla luce delle condizioni di benessere dello stesso, aveva concordato per la sospensione della terapia farmacologica;
- i figli avevano un buon legame con entrambi i genitori con cui condividevano momenti ludici e affettivi, risultati entrambi adeguati per cui non si ravvisavano situazioni di pregiudizio.
Le parti, all'udienza del 13.11.2024 hanno raggiunto l'accordo e hanno quindi concluso congiuntamente come sopra riportato.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg.
c.p.c. in quanto compatibili;
pagina 4 di 7 b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità
giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il
14.11.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità, ossia ad avere pari accesso ad entrambe le figure genitoriali) possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, i Servizi incaricati del monitoraggio hanno riferito che i figli hanno un buon legame con entrambi i genitori (con cui condividevano momenti ludici e affettivi), risultati adeguati e che non si ravvisavano situazioni di pregiudizio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
della ricorrente, che ha trasmesso in data 21.11.2024 formale rinuncia al beneficio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
Per a) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ed ai genitori, con Per_1
collocazione presso la madre nella cui abitazione i figli stessi avranno stabile residenza;
b) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana nel giorno di sabato o di domenica secondo le necessità lavorative dei genitori. Sino a quando il padre non pagina 5 di 7 disporrà di una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, gli incontri con i medesimi saranno unicamente diurni, senza pernottamento, con intesa di valutare successivamente il pernotto presso il padre.
- Con riferimento alle vacanze estive: I minori potranno trascorrere una settimana con il padre nel mese di agosto a partire dal 2026, nel rispetto delle determinazioni dei minori (detto periodo dovrà essere comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno);
- In riferimento alle vacanze natalizie: Disporre la consueta alternanza fra i genitori dei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal 2026
purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, nel rispetto delle determinazioni dei minori stessi e della loro abitudine a non essere separati l'una dall'altro;
- Con riferimento vacanze pasquali: I minori trascorreranno alternativamente i giorni di
Pasqua e Pasquetta a partire dal 2026 purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, rispettando comunque le determinazioni dei minori stessi e la loro abitudine a stare insieme;
c) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori per il tempo in cui li terrà con sé;
d) Dispone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
Per
ed di euro 300,00 mensili (euro 150 per ciascun figlio) fino a dicembre 2024 e di Per_1
euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a partire da gennaio 2025, somme da corrispondersi dall'onerato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e rivalutabili Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese mediche non coperte dal CP_1 Pt_1
S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e ricreative dei medesimi, esborsi tutti previamente concordati e documentati (per la corretta individuazione di tali spese valga il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e di divorzio adottato da codesto Tribunale, mentre per le pagina 6 di 7 spese da sostenersi per i buoni mensa dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 Pt_1
euro 50,00 ogni volta venga richiesto e documentato il relativo esborso);
f) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre percepirà l'assegno unico a titolo esclusivo;
g) Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 150/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
US (TO) alla Strada Provinciale per Drusacco n. 30/2, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuliano Arimondo e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese
(TO), Corso Torino n. 116, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1303 del 19/09/2023 del COA di
Ivrea, come da procura in atti;
contro c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
San Maurizio, 86, domiciliato in Borgiallo (TO), Via Pianezze, 38, e ai fini del presente procedimento domiciliato in Rivarolo Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Per a) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed ai genitori, con collocazione presso Per_1
la madre nella cui abitazione i figli stessi avranno stabile residenza;
b) Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana nel giorno di sabato o di
domenica secondo le necessità lavorative dei genitori. Sino a quando il padre non disporrà di una
sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, gli incontri con i medesimi saranno unicamente diurni,
senza pernottamento, con intesa di valutare successivamente il pernotto presso il padre.
- Con riferimento alle vacanze estive: I minori potranno trascorrere una settimana con il padre nel mese
di agosto a partire dal 2026, nel rispetto delle determinazioni dei minori (detto periodo dovrà essere
comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno);
- In riferimento alle vacanze natalizie: Disporre la consueta alternanza fra i genitori dei periodi dal 24
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal 2026 purché il padre si renda
disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove
accoglierli, nel rispetto delle determinazioni dei minori stessi e della loro abitudine a non essere separati
l'una dall'altro;
- Con riferimento vacanze pasquali: I minori trascorreranno alternativamente i giorni di Pasqua e
Pasquetta a partire dal 2026 purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la
casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, rispettando comunque le determinazioni dei
minori stessi e la loro abitudine a stare insieme;
c) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori per il tempo in cui li terrà
con sé;
d) Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli minori ed CP_1 Per_1
Per
di euro 300,00 mensili (euro 150 per ciascun figlio) fino a dicembre 2024 e di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio) a partire da gennaio 2025, somme da corrispondersi dall'onerato alla sig.ra
entro il 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
CP_ e) Sia altresì disposto che il sig. corrisponda alla sig.ra il 50% delle spese mediche non Pt_1
coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e
pagina 2 di 7 ricreative dei medesimi, esborsi tutti previamente concordati e documentati (per la corretta
individuazione di tali spese valga il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in
materia di separazione e di divorzio adottato da codesto Tribunale, mentre per le spese da sostenersi per
CP_ i buoni mensa dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra euro 50,00 ogni volta venga richiesto Pt_1
e documentato il relativo esborso;
f) La madre percepirà l'assegno unico a titolo esclusivo;
g) Le spese di giudizio andranno interamente compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 18.1.2024, premesso che la relazione tra le parti Parte_1
era cessata definitivamente nel luglio 2023, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei
Per figli ed nati dalla loro relazione (rispettivamente in data 13.10.2020 e 20.12.2021) Per_1
alla madre, con collocazione degli stessi presso la di lei abitazione (o in subordine l'affido congiunto ad entrambi i genitori ma con collocazione degli stessi presso l'abitazione della
Per madre), un contributo al mantenimento dei figli minori ed (nati rispettivamente Per_1
il 13.10.2020 e il 20.12.2021) non inferiore ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e ricreative dei medesimi, determinando i tempi e le
Per modalità della presenza dei piccoli ed presso il padre (eventualmente tempo Per_1
ridotto di visita in un luogo specifico e/o che gli incontri si tengano in presenza di terzi sorveglianti).
Il padre ha chiesto invece disporsi l'affidamento condiviso dei figli (che vedeva regolarmente e con i quali aveva un buon rapporto) con regolamentazione del calendario di incontri con i genitori, e per il padre contributo al mantenimento dei figli della somma mensile di € 300,00
(150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie regolarmente giustificate, scolastiche,
mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, odontoiatriche, ricreative e sportive e,
pagina 3 di 7 in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea 24.06.2016; assegno unico a titolo esclusivo alla madre.
Alla luce della delicata situazione prospettata in ricorso, a tutela dei minori, è stato dato mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali che, in data 4.11.2024 hanno trasmesso relazione
(con allegata quella del Servizio Educativa) evidenziando in sintesi che:
- i genitori si sono presentati insieme al primo incontro riferendo di avere un buon rapporto tra loro e la madre, che inizialmente si diceva preoccupata che i figli stessero da soli con il papà per problemi di depressione dello stesso e perché non riusciva a gestirli in autonomia,
ha poi riferito che tali preoccupazioni erano superate e che ora i genitori si organizzavano in accordo per la gestione dei figli;
- la casa della madre è risultata adeguata così come quella del padre (che vive con una zia ed un cugino).
- il padre ha riferito di essere seguito dal CSM di Rivarolo che da settembre, alla luce delle condizioni di benessere dello stesso, aveva concordato per la sospensione della terapia farmacologica;
- i figli avevano un buon legame con entrambi i genitori con cui condividevano momenti ludici e affettivi, risultati entrambi adeguati per cui non si ravvisavano situazioni di pregiudizio.
Le parti, all'udienza del 13.11.2024 hanno raggiunto l'accordo e hanno quindi concluso congiuntamente come sopra riportato.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg.
c.p.c. in quanto compatibili;
pagina 4 di 7 b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità
giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il
14.11.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità, ossia ad avere pari accesso ad entrambe le figure genitoriali) possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, i Servizi incaricati del monitoraggio hanno riferito che i figli hanno un buon legame con entrambi i genitori (con cui condividevano momenti ludici e affettivi), risultati adeguati e che non si ravvisavano situazioni di pregiudizio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
della ricorrente, che ha trasmesso in data 21.11.2024 formale rinuncia al beneficio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
Per a) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ed ai genitori, con Per_1
collocazione presso la madre nella cui abitazione i figli stessi avranno stabile residenza;
b) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana nel giorno di sabato o di domenica secondo le necessità lavorative dei genitori. Sino a quando il padre non pagina 5 di 7 disporrà di una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, gli incontri con i medesimi saranno unicamente diurni, senza pernottamento, con intesa di valutare successivamente il pernotto presso il padre.
- Con riferimento alle vacanze estive: I minori potranno trascorrere una settimana con il padre nel mese di agosto a partire dal 2026, nel rispetto delle determinazioni dei minori (detto periodo dovrà essere comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno);
- In riferimento alle vacanze natalizie: Disporre la consueta alternanza fra i genitori dei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal 2026
purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, nel rispetto delle determinazioni dei minori stessi e della loro abitudine a non essere separati l'una dall'altro;
- Con riferimento vacanze pasquali: I minori trascorreranno alternativamente i giorni di
Pasqua e Pasquetta a partire dal 2026 purché il padre si renda disponibile a prelevare e riportare i figli presso la casa materna ed abbia un luogo idoneo dove accoglierli, rispettando comunque le determinazioni dei minori stessi e la loro abitudine a stare insieme;
c) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori per il tempo in cui li terrà con sé;
d) Dispone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
Per
ed di euro 300,00 mensili (euro 150 per ciascun figlio) fino a dicembre 2024 e di Per_1
euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a partire da gennaio 2025, somme da corrispondersi dall'onerato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e rivalutabili Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese mediche non coperte dal CP_1 Pt_1
S.S.N. e delle spese scolastiche da sostenersi per i figli, oltre al 50% delle spese sportive e ricreative dei medesimi, esborsi tutti previamente concordati e documentati (per la corretta individuazione di tali spese valga il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e di divorzio adottato da codesto Tribunale, mentre per le pagina 6 di 7 spese da sostenersi per i buoni mensa dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 Pt_1
euro 50,00 ogni volta venga richiesto e documentato il relativo esborso);
f) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre percepirà l'assegno unico a titolo esclusivo;
g) Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
pagina 7 di 7