TAR Firenze, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 632
TAR
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicabilità art. 115 D.Lgs. 163/2006

    Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, in quanto norma imperativa, si applica direttamente e immediatamente ai contratti di durata, anche in contrasto con eventuali disposizioni pattizie o della lex specialis difformi. La revisione prezzi è uno strumento a tutela dell'interesse pubblico a non peggiorare la qualità del servizio a causa dell'aumento dei costi a carico dell'appaltatore.

  • Accolto
    Interpretazione art. 9.4 Capitolato Tecnico

    La clausola contrattuale non introduce un termine di decadenza, ma richiede una formale comunicazione del fornitore per avviare il procedimento di revisione a partire dal secondo anno contrattuale. La revisione prezzi è quindi sottoposta unicamente al rispetto del termine prescrizionale quinquennale.

  • Accolto
    Quantificazione revisione prezzi

    Il Tribunale riconosce il diritto della MA s.r.l. alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018 - dicembre 2020.

  • Accolto
    Decorrenza interessi moratori

    La domanda di corresponsione degli interessi moratori è accolta a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. Non è possibile applicare la decorrenza stabilita dal D.Lgs. 231/2002 prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 632
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 632
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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