Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2023, proposto da
MA Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, CO, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 7 aprile 2016, prot. 179-1-3, emesso dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze nell’ambito della convenzione CO sottoscritta dalla ricorrente « per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione » (CIG 441084586F), previo annullamento, ove occorrer possa, della nota prot. 88/24-1/2023 del 13 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente;
nonché per la condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo di € 80.940,00 oltre IVA, dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nonché degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. NI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, MA Service s.r.l., agisce per l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito del contratto meglio indicato in epigrafe.
In particolare la MA ha stipulato con CO s.p.a. la Convenzione per l’affidamento dei “ Servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione ”.
L’art. 10, comma 5, della Convenzione CO prevedeva che: “ i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par 9.4 del Capitolato Tecnico ”.
A sua volta, l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione CO prevedeva che: “ annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura ”.
Disposizione di analogo tenore era dettata dall’art. 4 dell’Allegato D “Prezzi” e dall’art. 9 comma 4 dell’Allegato E “Condizioni generali”, il quale prevedeva che: “ il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione ”.
La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze rientrava tra i soggetti che potevano utilizzare la Convenzione CO e, con l’Ordinativo principale di fornitura prot. 179-1-3 del 7 aprile 2016, ha aderito alla Convenzione CO chiedendo a MA di provvedere all’esecuzione del servizio di pulizia, secondo le modalità e per gli immobili stabiliti nel Piano Dettagliato delle Attività.
Il servizio è stato regolarmente espletato per l’intera durata contrattuale dall’aprile 2016 fino al 31 dicembre 2020.
In data 7 settembre 2023, MA ha formulato istanza volta ad ottenere il riconoscimento della revisione prezzi, secondo le modalità previste dall’art. 9.4 del Capitolato, per il periodo da settembre 2018 al termine del servizio, rispetto al quale non era intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla legge.
Tale istanza del 7 settembre 2023 è stata riscontrata dall’Amministrazione con la nota prot. 88/24-1/2023 del 13 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale si evidenziava che: “ In relazione alla richiesta formulata con la PEC in riferimento, si rappresenta che l'art. 9.4 della richiamata convenzione prevede che ‘La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale’. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento, verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Relativamente ai servizi/attività a richiesta, la validità dei prezzi sarà connessa con la validità degli elenchi cui si riferiscono ”. In tal modo l’Amministrazione, secondo la ricorrente, avrebbe subordinato il diritto alla revisione prezzi ad un termine di decadenza, intendendo che la revisione dovesse essere richiesta e potesse essere riconosciuta esclusivamente dopo 12 mesi dalla stipula e solo a far tempo dalla formulazione dell’istanza.
Di tale nota si duole la ricorrente con il ricorso in esame, premettendo che, trattandosi di convenzione derivante da gara indetta nel 2012, si applica l’art. 115, D. Lgs. n. 163/2006, con giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133 lett. “e”, n.2, c.p.a. (secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie “ relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”).
La ricorrente sostiene che:
- a) sotto il profilo dell’ an della revisione, l’art. 115, D. Lgs. n. 163/2006, si applica in via diretta ed immediata e a tutti i contratti di durata stipulati con la P.A., ivi compresi quelli in cui non è prevista alcuna disposizione pattizia in tema di revisione prezzi o che, addirittura, prevedono una clausola di diverso e contrastante contenuto, sottoponendo ad esempio il diritto alla revisione a termini o decadenze;
- b) vi è quindi un diritto pieno ed incondizionato alla revisione, non sottoponibile a decadenza ma unicamente alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.;
- c) sotto il profilo del quantum , l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico prevedeva espressamente che la revisione prezzi dovesse essere effettuata “ in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente ”;
- d) tale norma costituisce applicazione della previsione dell’art. 7, comma 4, lett. “c”, e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, richiamato dall’art. 115 del medesimo decreto applicabile ratione temporis , il quale stabilisce che l’adeguamento dei prezzi debba essere operato a seguito di un’istruttoria svolta dall’Amministrazione sulla base degli indici individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica;
- e) l’indice Istat applicabile al contratto in esame è il FOI, ossia l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- f) facendone applicazione al caso di specie, l’importo dovuto per il periodo settembre 2018 – dicembre 2020 è complessivamente pari a € 80.940,00 oltre IVA, oltre al riconoscimento degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo;
- g) la suddetta quantificazione scaturisce dai conteggi effettuati nella tabella in doc. 8 ricorrente, unita alla fattura emessa da MA in data 31 agosto 2023, a sua volta allegata all’istanza di riconoscimento della revisione prezzi formulata in data 7 settembre 2023 da MA;
- h) spetterebbero inoltre alla ricorrente gli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002, applicabile ai contratti stipulati dopo l’8 agosto 2002, secondo cui “ Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ”;
- i) gli stessi spetterebbero fin dal momento in cui decorre il diritto alla revisione dei prezzi e la relativa decorrenza non dipende da una specifica richiesta avanzata all’Amministrazione, e ciò anche in ragione del fatto che, in astratto, l’istruttoria dell'Amministrazione dovrebbe essere svolta anche d’ufficio fin dal momento della decorrenza del diritto alla revisione dei prezzi;
- j) pertanto, la P.A. va condannata alla corresponsione dell’importo degli interessi di mora per l’importo dovuto sino alla data di notificazione del presente ricorso, cui deve aggiungersi l’ulteriore importo dovuto fino al saldo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo a favore del giudice ordinario ed eccependo nel merito che nella fattispecie la legge di gara faceva riferimento ad una revisione da operare annualmente sulla base di una formale comunicazione da parte dell’impresa, sicché solo in base ad una formale richiesta poteva sorgere in concreto il diritto alla revisione per l’ annualità futura e, quindi, non sarebbe stato possibile “recuperare” le integrazioni revisionali per le annualità precedenti e non richieste.
Con ordinanza n. 460 dell’11 marzo 2025, questo Tribunale “ stante la pendenza del giudizio di appello in punto di giurisdizione avverso le sentenze di questo T.A.R. relative alla medesima pretesa di revisione prezzi in base alla stessa convenzione CO per cui è causa (in via esemplificativa, T.A.R. Toscana n. 1588/2024, sulla quale pende appello C.d.S. n.r.g. 803/2025) ” ha disposto, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, in attesa dunque che venisse così definita la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione.
Nelle more il Consiglio di Stato ha riformato le richiamate sentenze di questo T.A.R. dichiarando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia.
L’odierno giudizio è stato dunque ritualmente riassunto dalla ricorrente con atto depositato il 1° luglio 2025.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di adeguarsi all’orientamento del Consiglio di Stato in ordine alla giurisdizione, espresso con diverse sentenze relative a ricorsi analoghi a quello odierno, ritenuti rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. amm. (per tutte si veda la sentenza della VII sez. del Cons. St. n. 4662 del 2025).
2. Nel merito il ricorso è fondato.
Al riguardo questo Tribunale condivide le soluzioni cui è giunta la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 29 aprile 2025, n. 614) la quale in altre analoghe cause (da ultimo si veda anche la sentenza del medesimo T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 21 giugno 2025, n. 858) ha chiaramente riconosciuto il diritto dell’affidataria del servizio – odierna ricorrente – all’adeguamento dei prezzi da corrispondere per l’esecuzione dell’appalto, a partire dal secondo anno di attività.
Infatti, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce espressamente – in capo all’operatore economico affidatario di un servizio ad esecuzione periodica o continuativa – il diritto alla revisione dei prezzi del contratto, senza alcun limite temporale e senza la sottoposizione a condizioni o a termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e deve essere applicata in via diretta ed immediata anche in contrasto con eventuali disposizioni pattizie o della lex specialis di tenore non perfettamente aderente o collimante. Del resto, era stato già opportunamente sottolineato da altra precedente giurisprudenza che la clausola di revisione periodica costituisce norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, che integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., mentre eventuali previsioni difformi sarebbero nulle (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015). L’istituto del compenso revisionale, in quanto strumentale al controllo delle sopravvenienze di carattere economico, tutela l’interesse pubblico a che nei contratti di durata, in ragione dell’aumento dei costi a carico dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazione, non ne peggiori la complessiva qualità (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 363/2019). Peraltro, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha evidenziato che il diritto alla revisione dei prezzi è “pieno ed incondizionato e che i contratti non possono subordinare tale diritto a formalità e decadenze” (C.G.A.R.S. n. 136/2018).
3. D’altro canto, nel caso di specie, l’art. 9.4 del Capitolato Speciale non ha posto alcuna clausola di decadenza.
Tale articolo prevede infatti unicamente che:
“ annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura ”.
È evidente come detta norma non introduca alcun termine di decadenza ma disponga unicamente che il procedimento per la valutazione della spettanza della revisione prezzi debba essere avviato “ previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente ”, e a partire dal secondo anno contrattuale (“ dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura ”).
In altri termini, la clausola pretende che la revisione venga disposta subordinatamente alla presentazione della relativa istanza da parte del privato e non in via autonoma dalla Committente, e che la revisione operi – com’è logico - dal secondo anno contrattuale e non prima.
La revisione prezzi, nel caso in esame, è quindi sottoposta unicamente al rispetto del termine prescrizionale quinquennale.
4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento della nota impugnata, dovendosi riconoscere il diritto della MA s.r.l. alla revisione dei prezzi – per il periodo settembre 2018 - dicembre 2020 - per l’esecuzione del servizio in questione.
5. Per quanto attiene, invece, alla domanda della ricorrente di corresponsione degli interessi moratori, ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2002, la stessa va accolta a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, dovendo essere quindi disattesa la pretesa di parte ricorrente alla differente (e più favorevole) decorrenza della scadenza per il pagamento dei corrispettivi revisionali, dovendosi escludere che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale possa trovare applicazione l’interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal Decreto legislativo n. 231/2002 (cfr. T.a.r. Puglia, Lecce, 4 marzo 2026, n. 338; T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 21 giugno 2025, 858; T.a.r. Campania, Napoli, sez. IX, n. 578 del 2025).
Tale soluzione è peraltro coerente con i passaggi argomentativi che hanno condotto il Consiglio di Stato a riconoscere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tale tipo di contenzioso; infatti, essendo l’Amministrazione titolare del potere di accertare i presupposti necessari non solo per riconoscere il diritto a conseguire il compenso revisionale ma anche per determinarne l’importo, soltanto a seguito dell’adozione del provvedimento prevedente tale compenso sorge la pretesa creditoria sulla quale – in caso di omesso ovvero ritardato pagamento – vanno corrisposti gli interessi moratori.
6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero e della Scuola Marescialli resistenti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto della serialità del contenzioso e di analoghi ricorsi proposti, sempre in materia di revisione prezzi, dalla stessa parte ricorrente; si ravvisano le giuste ragioni per compensarle con la CO, avuto riguardo al suo ruolo marginale in concreto rivestito nella fase di esecuzione del contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota impugnata.
Condanna il Ministero e la Scuola Marescialli resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 1.000 (euro mille/00), oltre accessori, come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti di CO s.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NI | DO GI |
IL SEGRETARIO