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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17845 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 39692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 16.12.2025, vertente
TRA
L' ; Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 88, presso lo studio dell'avv. Filippo Ungari Trasatti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Gaspara Stampa n. 125, presso lo studio dell'Avv. Matteo Di
Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Pugliese in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante in virtù di procura in atti;
- appellata –
pagina 1 di 5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15870/2023 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle di pagamento – sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha proposto appello avverso la sentenza n. 15870/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219013457769000 e avverso le cartelle di
[...] pagamento ad essa sottese, n. 09720140253103239000; n. 09720150155163811000; n.
09720150202045515000; n. 09720150216113983000; n. 09720160166354623000 e n.
09720160204004457000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada, oltre accessori.
Il Giudice di prime cure, ritenuta infondata la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione, in ragione dell'applicabilità della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento n. 09720140253103239000; n. 09720150202045515000; n. 09720150216113983000 e ha, di contro, dichiarato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720150155163811000; n. 09720160166354623000 e n. 09720160204004457000.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto necessario, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento n. 09720150155163811000, perfezionatasi mediante consegna dell'atto al portiere, la spedizione della raccomandata informativa, nonostante tale adempimento non risulti prescritto ai sensi dell'art. 26 comma primo D.P.R. n. 602/1973, in ipotesi di notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.
In relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720160166354623000 e n.
09720160204004457000, notificate a mezzo PEC, l' ha evidenziato Parte_1
l'illegittimità della statuizione di prime cure, per aver posto a fondamento della decisione documentazione tardivamente depositata dall'opponente, asseritamente attestante l'assenza di un indirizzo PEC riferibile alla debitrice. pagina 2 di 5 Da ultimo, in via subordinata, l'appellante ha contestato la quantificazione delle spese processuali poste a suo carico dal primo giudice, in quanto liquidate in violazione dei parametri fissati dal D.M 55/2014.
Si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare l'inammissibilità de gravame per CP_3 omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto il CP_3 rigetto del gravame in quanto infondato. ha aderito alle difese svolte dall' chiedendo CP_2 Parte_1
l'accoglimento dell'appello. In via subordinata, in ipotesi di rigetto del gravame, ha CP_2 chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali nei suoi confronti, in ragione della natura delle doglianze sollevate dall'opponente, afferenti all'attività imputabile all' Parte_1
.
[...]
2. L'eccezione di inammissibilità del gravame per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l'omesso deposito del provvedimento gravato non è idoneo ad incidere sulla procedibilità del gravame: “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio” (Cass. n. 24461/2020).
La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello (Cass. n. 12751/2021). Se dunque la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto, perché risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l'atto d'appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell'inammissibilità dell'impugnazione poiché aspecifica.
Nella specie la sentenza risulta peraltro prodotta in atti, sicché – a prescindere dalla circostanza che non sia stata depositata copia autentica del provvedimento impugnato - l'appello deve essere deciso nel merito.
3. L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720150155163811000, in quanto eseguita mediante consegna dell'atto al portiere in difetto di prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa. pagina 3 di 5 Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante tale adempimento non risulterebbe prescritto ai sensi dell'art. 26 comma primo D.P.R. n. 602/1973, in ipotesi di notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
In tema di notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita dal messo notificatore, o dall'ufficiale giudiziario ex art.60, primo comma, lett. a) d.P.R. n.600 del 1973, ovvero direttamente dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale.
Nel primo caso, applicandosi le norme del codice di rito in tema di notificazioni, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma
4 dell'art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che venga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuta consegna (Cass. n. 2229/2020)
Qualora, invece, l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario anziché la L. n. 890/1992. Ne deriva che, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario (cfr. Cass. n. 12083/2022; Cass. n. 16949/2014).
Nella specie, risulta documentato che la cartella di pagamento n. 09720150155163811000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, mediante invio da parte del concessionario della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale risulta sottoscritto dal portiere dello stabile dell'indirizzo di residenza del destinatario. Dovendo trovare applicazione nella specie le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, la notifica devono considerarsi perfezionata alla data di ricezione del plico da parte del portiere, attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la spedizione dell'ulteriore raccomandata informativa.
4. L ha poi contestato la statuizione del primo giudice nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto la nullità della notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento n.
09720160166354623000 e n. 09720160204004457000.
L'appellante ha evidenziato l'illegittimità della statuizione di prime cure, che avrebbe posto a fondamento della decisione documentazione tardivamente depositata dall'opponente, asseritamente attestante l'assenza di un indirizzo PEC riferibile alla debitrice, iscritto nel registro INI-PEC
pagina 4 di 5 Al riguardo si osserva, tuttavia, che a fronte della contestazione dell'opponente, che sin dall'introduzione del giudizio ha dedotto di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, era onere del concessionario della riscossione provare il rituale perfezionamento dell'adempimento e, a fronte della contestazione in ordine alla riferibilità alla debitrice dell'indirizzo utilizzato, documentarne la correttezza, mediante deposito di estratto del registro utilizzato.
Il motivo di gravame deve pertanto essere rigettato e la statuizione del primo giudice, sul punto, deve essere confermata.
5. L'accoglimento parziale del gravame giustifica una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e, conseguentemente, l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice.
L'esito complessivo del giudizio e segnatamente il rigetto dell'opposizione in relazione a quattro delle sei cartelle di pagamento impugnate, nonché in relazione alla domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione, determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
15870/2023 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da in CP_3 relazione alla cartella di pagamento n. 09720150155163811000; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 39692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 16.12.2025, vertente
TRA
L' ; Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 88, presso lo studio dell'avv. Filippo Ungari Trasatti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Gaspara Stampa n. 125, presso lo studio dell'Avv. Matteo Di
Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Pugliese in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante in virtù di procura in atti;
- appellata –
pagina 1 di 5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15870/2023 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle di pagamento – sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha proposto appello avverso la sentenza n. 15870/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219013457769000 e avverso le cartelle di
[...] pagamento ad essa sottese, n. 09720140253103239000; n. 09720150155163811000; n.
09720150202045515000; n. 09720150216113983000; n. 09720160166354623000 e n.
09720160204004457000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada, oltre accessori.
Il Giudice di prime cure, ritenuta infondata la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione, in ragione dell'applicabilità della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento n. 09720140253103239000; n. 09720150202045515000; n. 09720150216113983000 e ha, di contro, dichiarato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720150155163811000; n. 09720160166354623000 e n. 09720160204004457000.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto necessario, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento n. 09720150155163811000, perfezionatasi mediante consegna dell'atto al portiere, la spedizione della raccomandata informativa, nonostante tale adempimento non risulti prescritto ai sensi dell'art. 26 comma primo D.P.R. n. 602/1973, in ipotesi di notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.
In relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720160166354623000 e n.
09720160204004457000, notificate a mezzo PEC, l' ha evidenziato Parte_1
l'illegittimità della statuizione di prime cure, per aver posto a fondamento della decisione documentazione tardivamente depositata dall'opponente, asseritamente attestante l'assenza di un indirizzo PEC riferibile alla debitrice. pagina 2 di 5 Da ultimo, in via subordinata, l'appellante ha contestato la quantificazione delle spese processuali poste a suo carico dal primo giudice, in quanto liquidate in violazione dei parametri fissati dal D.M 55/2014.
Si è costituita in giudizio , eccependo in via preliminare l'inammissibilità de gravame per CP_3 omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto il CP_3 rigetto del gravame in quanto infondato. ha aderito alle difese svolte dall' chiedendo CP_2 Parte_1
l'accoglimento dell'appello. In via subordinata, in ipotesi di rigetto del gravame, ha CP_2 chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali nei suoi confronti, in ragione della natura delle doglianze sollevate dall'opponente, afferenti all'attività imputabile all' Parte_1
.
[...]
2. L'eccezione di inammissibilità del gravame per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l'omesso deposito del provvedimento gravato non è idoneo ad incidere sulla procedibilità del gravame: “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio” (Cass. n. 24461/2020).
La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello (Cass. n. 12751/2021). Se dunque la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto, perché risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l'atto d'appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell'inammissibilità dell'impugnazione poiché aspecifica.
Nella specie la sentenza risulta peraltro prodotta in atti, sicché – a prescindere dalla circostanza che non sia stata depositata copia autentica del provvedimento impugnato - l'appello deve essere deciso nel merito.
3. L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720150155163811000, in quanto eseguita mediante consegna dell'atto al portiere in difetto di prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa. pagina 3 di 5 Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante tale adempimento non risulterebbe prescritto ai sensi dell'art. 26 comma primo D.P.R. n. 602/1973, in ipotesi di notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
In tema di notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita dal messo notificatore, o dall'ufficiale giudiziario ex art.60, primo comma, lett. a) d.P.R. n.600 del 1973, ovvero direttamente dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale.
Nel primo caso, applicandosi le norme del codice di rito in tema di notificazioni, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma
4 dell'art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che venga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuta consegna (Cass. n. 2229/2020)
Qualora, invece, l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario anziché la L. n. 890/1992. Ne deriva che, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario (cfr. Cass. n. 12083/2022; Cass. n. 16949/2014).
Nella specie, risulta documentato che la cartella di pagamento n. 09720150155163811000 è stata notificata ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, mediante invio da parte del concessionario della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale risulta sottoscritto dal portiere dello stabile dell'indirizzo di residenza del destinatario. Dovendo trovare applicazione nella specie le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, la notifica devono considerarsi perfezionata alla data di ricezione del plico da parte del portiere, attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la spedizione dell'ulteriore raccomandata informativa.
4. L ha poi contestato la statuizione del primo giudice nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto la nullità della notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento n.
09720160166354623000 e n. 09720160204004457000.
L'appellante ha evidenziato l'illegittimità della statuizione di prime cure, che avrebbe posto a fondamento della decisione documentazione tardivamente depositata dall'opponente, asseritamente attestante l'assenza di un indirizzo PEC riferibile alla debitrice, iscritto nel registro INI-PEC
pagina 4 di 5 Al riguardo si osserva, tuttavia, che a fronte della contestazione dell'opponente, che sin dall'introduzione del giudizio ha dedotto di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, era onere del concessionario della riscossione provare il rituale perfezionamento dell'adempimento e, a fronte della contestazione in ordine alla riferibilità alla debitrice dell'indirizzo utilizzato, documentarne la correttezza, mediante deposito di estratto del registro utilizzato.
Il motivo di gravame deve pertanto essere rigettato e la statuizione del primo giudice, sul punto, deve essere confermata.
5. L'accoglimento parziale del gravame giustifica una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e, conseguentemente, l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice.
L'esito complessivo del giudizio e segnatamente il rigetto dell'opposizione in relazione a quattro delle sei cartelle di pagamento impugnate, nonché in relazione alla domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione, determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
15870/2023 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da in CP_3 relazione alla cartella di pagamento n. 09720150155163811000; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5