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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/10//2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2608/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Fortunato
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 4.05.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 pagina 1 di 3 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla data della visita di revisione a cura della CMC dell' (2.11.2022) si trova nelle CP_1 condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida nella percentuale non inferiore al 74
% con diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art 13 della L.
118/1971. Riferisce di avere quindi presentato ricorso di ATPO, iscritto al n. 1682/2023
RGAL del Tribunale di Velletri al cui esito il CTU confermava il giudizio negativo espresso nel procedimento amministrativo per cui contestava le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1682/2023. L'istanza di rinnovazione della CTU non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la seguente diagnosi: Esiti remota quadrantectomia SE mammella sin + asportazione linfonodo sentinella (2013) già radio ed ormono trattata, in assenza di ripresa della malattia (cod. rif. 9322=11%);
2. Stato ansioso-depressivo (cod. rif. 2206= /40%); 3.
Rachiartrosi C-L-S, rotoscoliosi D-L, listesi II° grado L5/S1, osteoporosi (cod. rif. per analogia di gravità 7003=31%); 4. ;
5. Dislipidemia;
6. Ipertensione arteriosa;
CP_2
7. Pregressa isterectomia per fibromatosi uterina. Ciò posto rileva che tali affezioni costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente,
pagina 2 di 3 determina una invalidità pari al 67%. Ed infatti: la ricorrente è risultata affetta da rachiartrosi C/L/S con discreto impegno funzionale in atto e scoliosi D/L con lieve deficit restrittivo;
nel corso della visita medica inoltre è stata obiettivata una elevata quota di ansia libera e lieve deflessione del tono dell'umore, che trovano riscontro documentale;
la patologia neoplastica mammaria allo stato attuale risulta, in assenza di ripresa della malattia, in follow-up: i valori della P.A. sono risultati nella norma in riferita assenza di trattamento farmacologico. Conclude, quindi, che si è in presenza di un quadro polipatologico dotato di discreta efficacia invalidante purtuttavia non tale da integrare i requisiti di legge per la concessione dell'Assegno Mensile per invalidità Civile, ex Art 13,
L. 118/1971.
In replica alle note critiche del CTP ribadisce che la ricorrente, benché affetta dalle patologie osteo-articolari in diagnosi è in grado di deambulare, effettuare i passaggi posturali e le fasi della vestizione in autonomia, senza particolari limitazioni. Ribadisce che i valori della P.A. erano nella norma (120/70), in soggetto in ottimo compenso cardio-circolatorio. Infine, in merito alla diastasi dei muscoli retti addominali, non si ritiene da porsi in relazione alla pregressa isterectomia per utero fibromatoso, evidenziando comunque che trattasi di laparocele di cm 4x3, senza incremento sotto ponzamento. Confermava quindi il GML precedentemente formulato.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 10 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/10//2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2608/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Fortunato
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 4.05.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 pagina 1 di 3 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla data della visita di revisione a cura della CMC dell' (2.11.2022) si trova nelle CP_1 condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida nella percentuale non inferiore al 74
% con diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art 13 della L.
118/1971. Riferisce di avere quindi presentato ricorso di ATPO, iscritto al n. 1682/2023
RGAL del Tribunale di Velletri al cui esito il CTU confermava il giudizio negativo espresso nel procedimento amministrativo per cui contestava le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1682/2023. L'istanza di rinnovazione della CTU non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la seguente diagnosi: Esiti remota quadrantectomia SE mammella sin + asportazione linfonodo sentinella (2013) già radio ed ormono trattata, in assenza di ripresa della malattia (cod. rif. 9322=11%);
2. Stato ansioso-depressivo (cod. rif. 2206= /40%); 3.
Rachiartrosi C-L-S, rotoscoliosi D-L, listesi II° grado L5/S1, osteoporosi (cod. rif. per analogia di gravità 7003=31%); 4. ;
5. Dislipidemia;
6. Ipertensione arteriosa;
CP_2
7. Pregressa isterectomia per fibromatosi uterina. Ciò posto rileva che tali affezioni costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente,
pagina 2 di 3 determina una invalidità pari al 67%. Ed infatti: la ricorrente è risultata affetta da rachiartrosi C/L/S con discreto impegno funzionale in atto e scoliosi D/L con lieve deficit restrittivo;
nel corso della visita medica inoltre è stata obiettivata una elevata quota di ansia libera e lieve deflessione del tono dell'umore, che trovano riscontro documentale;
la patologia neoplastica mammaria allo stato attuale risulta, in assenza di ripresa della malattia, in follow-up: i valori della P.A. sono risultati nella norma in riferita assenza di trattamento farmacologico. Conclude, quindi, che si è in presenza di un quadro polipatologico dotato di discreta efficacia invalidante purtuttavia non tale da integrare i requisiti di legge per la concessione dell'Assegno Mensile per invalidità Civile, ex Art 13,
L. 118/1971.
In replica alle note critiche del CTP ribadisce che la ricorrente, benché affetta dalle patologie osteo-articolari in diagnosi è in grado di deambulare, effettuare i passaggi posturali e le fasi della vestizione in autonomia, senza particolari limitazioni. Ribadisce che i valori della P.A. erano nella norma (120/70), in soggetto in ottimo compenso cardio-circolatorio. Infine, in merito alla diastasi dei muscoli retti addominali, non si ritiene da porsi in relazione alla pregressa isterectomia per utero fibromatoso, evidenziando comunque che trattasi di laparocele di cm 4x3, senza incremento sotto ponzamento. Confermava quindi il GML precedentemente formulato.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 10 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3