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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 18/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MARINI INES MARIA SA, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1693/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2199/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 06877202500006962000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'avviso di presa in carico, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante l'importo complessivo di euro 17.062,81.
L'appellante ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza per essere stata stata emessa su questione rilevata d'ufficio, senza preventivo contraddittorio delle parti.
Ha inoltre riproposto le questioni del precedente grado, tra le quali la eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di presa in carico
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza e, comunque, di sua infondatezza, con condanna dell'appellante alle spese, sottolineando che l'”avviso di accertamento” era stato ritualmente notificato .
L' Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere ai sensi dell'art 46 del Dlgs 546/1992 con compensazione delle spese di lite, precisando :
-che, nelle more del giudizio di appello , in sede di autotutela aveva proceduto allo sgravio della partita di debito, avendo riscontrato il vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto
L'appellante, nella “memoria illustrativa “ datata 26 gennaio 2026 , “preso atto dell'intervenuto sgravio… della partita di debito” , ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere e “in virtù del principio della soccombenza virtuale, la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del difensore antistatario”-
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
I
La Corte prende atto che il contribuente chiede di darsi atto della cessata materia del contendere, “ e, in virtù della soccombenza virtuale” , la condanna degli Enti impositori al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio .
Tanto premesso, la valutazione prognostica che questa Corre è chiamata ad esprimere conduce a ritenere fondate le doglianze dell'appellante in merito:
sia alla violazione da parte del primo giudice del contraddittorio avendo pronunciato d'ufficio su questione senza averla preventivamente sottoposta al vaglio delle parti;
sia al vizio di notifica, riconosciuto dallo stesso Ente impositore Agenzia delle Entrate , dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto di presa in carico, così da travolgere quest'ultimo.
L' Agenzia di Riscossione, che ancora in appello contesta la fondatezza delle pretese del contribuente nonostante il leale riconoscimento operato dall'Agenzia delle Entrate, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario.
Va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti della agenzia delle Entrate che si è costituita in appello al solo fine di comunicare l'avvenuto sgravio per riconoscimento della pretesa del contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento, in favore del contribuente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'Agenzia delle Entrate Milano, 13 febbraio 2026 Il
Presidente relatore estensore Ines Maria Luisa Marini
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MARINI INES MARIA SA, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1693/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2199/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 06877202500006962000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'avviso di presa in carico, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante l'importo complessivo di euro 17.062,81.
L'appellante ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza per essere stata stata emessa su questione rilevata d'ufficio, senza preventivo contraddittorio delle parti.
Ha inoltre riproposto le questioni del precedente grado, tra le quali la eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di presa in carico
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza e, comunque, di sua infondatezza, con condanna dell'appellante alle spese, sottolineando che l'”avviso di accertamento” era stato ritualmente notificato .
L' Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere ai sensi dell'art 46 del Dlgs 546/1992 con compensazione delle spese di lite, precisando :
-che, nelle more del giudizio di appello , in sede di autotutela aveva proceduto allo sgravio della partita di debito, avendo riscontrato il vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto
L'appellante, nella “memoria illustrativa “ datata 26 gennaio 2026 , “preso atto dell'intervenuto sgravio… della partita di debito” , ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere e “in virtù del principio della soccombenza virtuale, la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del difensore antistatario”-
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
I
La Corte prende atto che il contribuente chiede di darsi atto della cessata materia del contendere, “ e, in virtù della soccombenza virtuale” , la condanna degli Enti impositori al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio .
Tanto premesso, la valutazione prognostica che questa Corre è chiamata ad esprimere conduce a ritenere fondate le doglianze dell'appellante in merito:
sia alla violazione da parte del primo giudice del contraddittorio avendo pronunciato d'ufficio su questione senza averla preventivamente sottoposta al vaglio delle parti;
sia al vizio di notifica, riconosciuto dallo stesso Ente impositore Agenzia delle Entrate , dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto di presa in carico, così da travolgere quest'ultimo.
L' Agenzia di Riscossione, che ancora in appello contesta la fondatezza delle pretese del contribuente nonostante il leale riconoscimento operato dall'Agenzia delle Entrate, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario.
Va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti della agenzia delle Entrate che si è costituita in appello al solo fine di comunicare l'avvenuto sgravio per riconoscimento della pretesa del contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento, in favore del contribuente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'Agenzia delle Entrate Milano, 13 febbraio 2026 Il
Presidente relatore estensore Ines Maria Luisa Marini