Sentenza 16 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2020, n. 10262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10262 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'Avv. Giovanni Sisto Vecchio, difensore delle parti civili costituite UP TO, RÌ IA OS, RÌ IC e RÌ IA SE, deposita in udienza conclusioni e insiste per il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio;
L'avv. Salvatore Staiano, difensore di CI ON, insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 27.11.2018 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 8.9.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato CI ON colpevole dei reati di omicidio volontario e distruzione di cadavere, ha, esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche, ridotto la pena inflitta ad anni 14 di reclusione. L'imputazione riguarda l'omicidio volontario di RÌ GI ( capo A), e i successivi fatti di distruzione del cadavere della vittima ( capo B) e di danneggiamento dell'auto Fiat PA tg. EH652NV ( capo C), fatti commessi in Acquaro il 21.10.2013. Per l'imputazione di cui al capo C è stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nella giornata del 22.10.2013, da una parte, RÌ IC aveva denunciato la scomparsa del LI GI, il quale, allontanatosi da casa la sera precedente verso le ore 21.15 a bordo di auto Fiat PA, non era più rientrato e non aveva dato notizie di sé e, dall'altra, veniva rinvenuta in località Petrignano di Aquaro la predetta autovettura Fiat PA completamente bruciata, con all'interno un cadavere di sesso maschile, che veniva identificato come quello di RÌ GI. Agli accertamenti medico legali risultava che il decesso era avvenuto per traumatismo facciale, compatibile con l'azione di un mezzo contundente. La morte veniva cronologicamente collocata tra le ore 21.30 e 22.30 della serata del 21.10.2013 sulla base, da una parte, della testimonianza di UP RO, nipote della vittima, che aveva riferito di aver ricevuto la sera precedente una breve visita dello zio, che si era allontanato verso le ore 21.30, e di RE TO, che aveva dichiarato di aver notato, la sera precedente verso le ore 22.30, un incendio, di dimensioni circoscritte, in località Petrignano. I primi accertamenti sull'utenza telefonica della vittima consentivano di accertare che vi era stato, tra le 21.04 e le 21.23, uno scambio di messaggi con tale OR CU, la quale aveva affermato di essere sentimentalmente legale alla vittima, e che alle ore 21.33 la vittima aveva ricevuto una chiamata dalla signora AL LI, la quale aveva sostenuto di aver avuto con la vittima una relazione affettiva, durata pochi mesi, dal marzo al settembre di quell'anno. La signora AL, assunta come persona informata sui fatti, aveva aggiunto che nella serata del 21 ottobre aveva avuto appuntamento con RÌ GI in un luogo, nominato il boschetto, sito in contrada Maglia della frazione Limpidi di Aquaro, e di averlo sentito telefonicamente verso le 21.30 concordando l'appuntamento per le ore 22.00, previo "squillo" dell'uomo; la AL, non avendo ricevuto alcun segnale dal RÌ, lo chiamava, senza esito, e non riceveva più alcun segnale dall'uomo. Si accertava che la località denominata il boschetto, individuata anche perché alcuni mesi prima la vittima e la AL erano stati colà identificati, si trovava a meno di due chilometri dal luogo dove era stata incendiata la Fiat PA, con il cadavere della vittima. I familiari della AL - i figli ON e RI e il marito separato, ma ancora convivente, CI TO - confermavano di essere tutti rimasti a casa quella sera. Le prime verifiche consentivano di accertare, tramite alcune testimonianze e l'esame dei messaggi, che, in realtà, la rottura del legame con la AL era stata una iniziativa del RÌ, subita dalla donna. Con le prime indagini si procedeva alla acquisizione dei dati sul traffico telefonico e alla conseguente localizzazione degli utenti. Emergeva che AL LI e il LI CI ON avevano avuto diversi contatti fra le ore 20.30 e le ore 23, e " agganciando" diverse celle telefoniche, dato incompatibile con l'affermazione secondo la quale entrambi erano rimasti a casa. Gli inquirenti provvedevano a individuare le celle telefoniche, rispettivamente, serventi l'abitazione di LI AL - sita in contrada Pardelusa in frazione Piani di Aquaro - il così detto boschetto, l'abitazione di UP RO, nipote della vittima, l'abitazione di FI d'EL, persona risultata essere stata in contatto telefonico con la AL. Risultava quindi che: - AL LI si era trovata in zona prossima al boschetto alle ore 20.44, quando chiama il LI ON, alle 20.59, quando chiama D'EL, alle 21.01 e 21.33, quando chiama RÌ GI, e alle 21.58, quando chiama FI D'EL; - RÌ GI si era trovato nei pressi del boschetto alle 21.33, quando parla con la AL, e alle 22.03, quando riceve messaggio dalla CU;
- D'EL alle 20.59, quando riceve chiamata dalla AL, si trova nei pressi dell'abitazione della donna mentre alle 21.58, quando riceve altra chiamata della AL, si trova nei pressi del boschetto;
- CI ON si trova nei pressi del boschetto alle ore 22.10, quando riceve tre messaggi che gli erano stati inviati alle ore 21.20, 21.24 e 22.00, dato significativo del fatto che l'utenza era stata spenta dalle 21.20.AL LI risultava poi dirigersi verso la propria abitazione dalle ore 22.11, mentre CI ON rimaneva nei pressi del boschetto sino alle ore 22.35 e FI D'EL si trovava presso la propria abitazione solo alle 23.18. Veniva accertato che AL LI aveva in uso due utenze telefoniche, una, con numero finale 894, indicata anche agli inquirenti ed altra, con numero finale 237, taciuta, ma annotata nella rubrica del cellulare di RÌ GI con l'identificativo Libe2. L'utenza " 237" era stata utilizzata dalla AL per comunicare con il LI ON e con FI D'EL sino alle ore 21.58, e dopo non veniva più utilizzata. Fra AL LI e RÌ GI, dopo la conversazione delle ore 21.33, vi era stato solo un messaggio che la donna aveva inviato alle ore 00.02, mentre alcuna chiamata né messaggio la donna aveva inviato nel corso della giornata del 22 ottobre. Venivano attivate intercettazioni ambientali nell'auto della famiglia CI e nella sala d'aspetto della locale stazione carabinieri. Venivano colti colloqui di interesse investigativo: - in data 19.11.2013 la figlia RI, in auto, aveva rinfacciato alla madre che avrebbe pagato " ... i peccati ... Tu e qualcun altro"; - in data 9.12.2013 AL LI aveva suggerito alla figlia RI di dichiarare agli inquirenti che il fratello ON era solito, in casa, chiamare il cellulare della madre per trovarlo. 10)\ Le intercettazioni telefoniche consentivano di documentare che in data 14 / febbraio e 6 marzo 2014 AL LI aveva avvertito il LI ON che i carabinieri sarebbero venuti a casa a cercarlo, invitandolo a non farsi trovare. Il primo giudice giungeva quindi ad accertare che la sera del 21.10.2013 AL LI e RÌ IC si fossero effettivamente incontrati al boschetto dopo le ore 21.35, e nei minuti successivi fosse stato compiuto l'omicidio con l'intervento anche di CI ON e di FI D'EL. I dati oggettivi concernenti la localizzazione degli imputati nel corso di quella serata e l'esistenza, in capo a AL LI, di un forte motivo di rancore verso la vittima, per la interruzione della relazione sentimentale, letti unicamente alle dichiarazioni mendaci rilasciate agli inquirenti nell'immediatezza del fatto, ai tentativi di sviare le indagini, alle esplicite accuse formulate dalla figlia RI, costituivano un complesso indiziario comprovante il fatto che l'omicidio era stato commesso nel corso dell'incontro che, anche quella sera, la vittima aveva avuto al boschetto con AL LI. Quanto alla posizione di CI ON, veniva evidenziato che anch'egli veniva localizzato nei pressi del boschetto almeno alle ore 22.11, mentre in precedenza, e dalle ore 21.20, aveva tenuto spento il cellulare: questi dati oggettivi, letti unitamente al mendacio iniziale circa le sue attività in quella serata e al collegamento con la madre, giustificavano l'affermazione di colpevolezza in ordine ai reati ascritti. Il primo giudice esaminava anche l'ipotesi alternativa, secondo la quale il CI sarebbe giunto al boschetto dopo l'esecuzione dell'omicidio, fondata sul dato concernente la chiamata che alle ore 21.58 AL LI, dal boschetto, aveva fatto a FI D'EL, che si trovava assieme a CI ON. Il giudice, premesso che si era trattato semplicemente di uno" squillo" e che non vi era stata conversazione, ha ritenuto che fosse spiegabile come segnale che la donna, incaricata di verificare la possibilità di condurre il cadavere con la Fiat PA nel sito scelto per darvi fuoco, dava ai suoi correi, rimasti al boschetto. La menzionata ipotesi alternativa - secondo la quale la donna, con quello squillo, avrebbe sollecitato D'EL e il LI a raggiungere il boschetto - non era ritenuta verosimile sia perché, appunto, si era trattato solo di uno squillo, sia perché cronologicamente incompatibile con il fatto che alle 22.10, quando CI ON riattiva l'utenza cellulare e AL LI è sulla via del rientro a casa, l'operazione di trasporto del cadavere in località Petrignano e innesco dell'incendio doveva essere già conclusa. Il primo giudice, pur non potendo accertare chi avesse materialmente colpito la vittima né le precise modalità esecutive del fatto, ha quindi ritenuto che CI ON, presente al fatto, vi avesse partecipato mettendosi a disposizione della madre e quindi previamente assicurando il proprio contributo, che si era dispiegato anche nella successiva fase della distruzione del cadavere mediante incendio dell'auto. Il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, desumibile dal fatto che AL e D'EL avevano compiuto un sopralluogo al boschetto già prima delle ore 21, e che le modalità esecutive erano significative di adeguata preordinazione dell'azione omicidiaria.
2. La difesa di CI LF aveva proposto appello, che contestava la fondatezza dell'accertamento compiuto con riferimento alla specifica posizione dell'appellante. In particolare, dato atto che il primo giudice aveva ricostruito i tempi e i luoghi di quanto compiuto in quella serata dalla vittima e da AL LI, FI D'EL e CI ON sulla base di dati oggettivi non contestati, la difesa ( pagg. 20, 21) aveva riconosciuto che la vittima aveva incontrato AL LI al boschetto attorno alle ore 21.35 e che in quel luogo era avvenuto l'omicidio, con successivo trasporto della Fiat PA nel luogo dove era stata incendiata. Peraltro, si sosteneva che D'EL e CI ON erano giunti al boschetto non prima delle ore 21.58, quando la AL aveva chiamato telefonicamente D'EL. L'ulteriore rilievo del fatto che i tre erano rimasti insieme al boschetto sino alle 22.10, e non oltre, rendeva evidente che CI ON non aveva potuto nemmeno concorrere nella distruzione del cadavere. D'altra parte, si era aggiunto, FI D'EL e CI ON non avevano condiviso il movente omicidiario di AL LI. Con il secondo motivo veniva impugnata l'applicazione della aggravante della premeditazione e il diniego delle attenuanti generiche. I difensori di CI ON avevano depositato memoria di motivi nuovi, con la quale rilevavano che : - tramite l'individuazione delle celle telefoniche attivate dalle utenze non era possibile fondare uno specifico accertamento circa il luogo dove si trovava l'utente ; - non era stato accertato il luogo di esecuzione dell'omicidio, dato che i reperti rinvenuti al boschetto non avevano fornito elementi di interesse;
- la partecipazione di CI ON all'omicidio era incompatibile con la cronologia ritenuta dal primo giudice, che aveva affermato che CI era giunto al boschetto alle ore 22.10 e che l'incendio alle ore 22.30 era già in via di esaurimento. Veniva poi evidenziato che la sentenza di primo grado non aveva accertato la specifica condotta concorsuale posta in essere da CI ON e che alcun movente omicidiario potesse essere ascritto al CI, all'oscuro anche della relazione sentimentale tra la madre e la vittima.
3. La Corte di assise di appello ha condiviso l'accertamento del fatto compiuto dal primo giudice, osservando che, quantomeno, l'appellante aveva tenuto, nel corso dell'esecuzione dell'omicidio, un atteggiamento passivo che aveva espresso adesione al fatto e costituito rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ed aveva poi collaborato nella distruzione del cadavere. Il secondo giudice ha invece escluso l'aggravante della premeditazione, rilevando che era sostenibile la alternativa ipotesi secondo la quale CI ON si era trovato in una situazione improvvisa. Venivano riconosciute le attenuanti generiche per la giovane età, l'incensuratezza e la posizione succube verso la madre.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di CI ON, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento del luogo di commissione dell'omicidio e della contestuale presenza dell'imputato CI. La sentenza di appello non avrebbe esaminato i rilievi esposti dall'atto di gravame in ordine alla ricostruzione del fatto e dei movimenti dell'imputato. Alcun elemento probatorio era idoneo a provare che l'omicidio fosse stato commesso al boschetto e che CI ON si fosse recato in quel luogo. I dati desumibili dal traffico telefonico potevano condurre unicamente a un giudizio di compatibilità dell'ipotesi concernente la localizzazione del fatto, ed erano stati letti unitamente ad altre circostanze meramente congetturali, desunte dall'ipotizzato movente, dal mendacio nelle prime dichiarazioni, dal contenuto criptico delle conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali. Il giudizio di colpevolezza risultava dunque fondato su mere congetture, e non su circostanze indiziarie caratterizzate da gravità, precisione e univocità. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale. La sentenza impugnata, da una parte, aveva accertato la presenza del CI sul luogo dell'omicidio valorizzando congetture e nonostante le contrarie emergenze tecniche e, dall'altra, aveva qualificato come concorsuale una condotta di mera connivenza, senza alcuna specificazione in termini di contributo nemmeno morale. L'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, unita al rilievo di una condotta meramente passiva e alla assenza di un movente sono elementi incompatibili con la sussistenza in capo a CI ON di una volontà omicidiaria. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo B. La sentenza impugnata aveva omesso di motivare sull'elemento soggettivo del reato, ed aveva omesso di verificare l'ipotesi della strumentalità della distruzione del cadavere con l'azione onnicidiaria. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche non nella massima estensione.CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di impugnazione sono, alcuni, con contenuto di merito e, altri, generici, e quindi il ricorso va dichiarato inammissibile.
1. Si deve precisare che la cognizione devoluta al giudice di appello riguardava unicamente la specifica condotta dell'imputato CI ON, rimanendo incontestata la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice in ordine all'orario, dopo le 21.35, e al luogo, il così detto boschetto, dell'omicidio e alla responsabilità di AL LI. In particolare, con riferimento ai dati oggettivi, desunti dai tabulati telefonici, che avevano consentito di localizzare le posizioni, nel corso della serata del 21 ottobre 2013, della vittima e di AL LI, l'atto di appello aveva espressamente condiviso l'accertamento in fatto del primo giudice: AL LI si era trovata, da prima delle ore 21, al boschetto dove, verso le ore 21.35, era stata raggiunta da RÌ GI. L'impugnazione aveva contestato la fondatezza dell'accertamento relativo all'orario nel quale CI ON, accompagnato da FI D'LL, era giunto al boschetto, sostenendo che, pacifico il dato secondo il quale FI D'EL attorno alle ore 21 aveva lasciato AL LI al boschetto ed era andato a prendere a casa CI ON, l'ulteriore dato, costituito dalla chiamata che alle ore 21.58 AL LI, dal boschetto, aveva fatto a FI D'EL, provava il fatto che in quel momento FI D'EL e CI ON non si trovavano al boschetto, e dunque non potevano aver concorso al già consumato omicidio. Il primo motivo di ricorso ( alle pagine 5-6) dà atto delle menzionate circostanze di fatto riconosciute nell'atto di appello. Peraltro, l'atto di appello non aveva contestato nemmeno la fondatezza del giudizio che ha individuato nel così detto boschetto il luogo dell'omicidio, né che autrice fosse stata la AL né che il movente fosse stato la ritorsione per l'abbandono: " E' da ritenere che la fermezza manifestata da RÌ GI DA di porre termine alla relazione sentimentale con AL LI sia all'origine dell'azione aggressiva di quest'ultima, che si è tradotta nell'infierire nei confronti dell'uomo con un corpo contundente, cagionandogli lesioni rivelatesi mortali nella regione nasale destra e nella regione orbitaria destra " ( atto di appello, pag. 24). Con la memoria di motivi nuovi la difesa aveva evidenziato l'assenza di prove dirette in ordine all'orario e al luogo dell'omicidio, potendo l'individuazione delle celle telefoniche consentire la localizzazione degli utenti solo in termini approssimativi, ed aveva ribadito che, comunque, la presenza dell'appellante al boschetto era avvenuta in tempi incompatibili con la partecipazione all'esecuzione dell'omicidio.
2. I primi due motivi di ricorso, che denunciano carenze motivazionali nell'accertamento della condotta del ricorrente, hanno contenuto di merito e sono articolati genericamente.
2.1. Il primo motivo riguarda l'accertamento in ordine al luogo dell'omicidio. Vengono riproposti gli argomenti svolti con la memoria di motivi nuovi presentata nel giudizio di appello, senza tener conto, da una parte, di quanto argomentato nell'atto di appello né, dall'altra, della motivazione specifica resa sul punto dai giudici di merito. Invero, come si è visto, l'atto di appello non solo non aveva contestato la esattezza dei dati desunti dai tabulati telefonici, ma aveva anche riconosciuto che quei dati, letti unitamente ad altre emergenze, giustificavano l'accertamento secondo il quale AL LI e la vittima si erano incontrati al boschetto dopo le ore 21.35 del 21.10.2013. Il primo motivo, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio, valorizza la valenza probatoria della localizzazione operata tramite l'individuazione delle celle telefoniche attivate, osservando che poteva riguardare solo una ampia zona geografica e non uno specifico luogo, e rileva che dalle bi\ tracce rinvenute al boschetto non era emerso nulla che confermasse che quello era stato il luogo dell'omicidio. Ora, i giudici del merito, e anche la sentenza di appello, hanno ben evidenziato che in ordine alla individuazione del luogo dell'omicidio non erano state acquisite prove dirette e che l'esame delle tracce rinvenute in loco non aveva portato risultati rilevanti. Peraltro, l'accertamento è stato compiuto sulla base di una valutazione complessiva di dati che non sono stati posti in contestazione: il fatto che il boschetto fosse luogo già utilizzato dalla AL e dalla vittima per i loro incontri;
il fatto che la stessa AL ha dichiarato che quella sera aveva concordato appuntamento col RÌ proprio in quel luogo;
il fatto che sia la AL, dalle ore 20.44, che il RÌ, alle ore 21.33, si trovassero in zona prossima al boschetto;
il fatto che l'incendio della Fiat PA della vittima e del cadavere sia avvenuto, prima delle 22.30, a due chilometri di distanza dal boschetto.Questi dati oggettivi, letti unitamente ai plurimi mendaci ascritti a AL LI significativi della valenza illecita di quanto aveva voluto, con le falsità, dissimulare, sono stati ritenuti comprovanti l'accertamento in fatto di cui si è detto. E in relazione a tale apparato argomentativo il ricorso non ha proposto alcuna censura nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità, ma lo ha inteso contrastare offrendo una diversa, e parziale, lettura del compendio probatorio, rimanendo ancora nell'ambito di un, non più consentito, giudizio di merito.
2.2. Il primo motivo concerne anche l'accertamento della presenza del ricorrente al così detto boschetto. Anche in ordine a tale dato il ricorso propone una lettura dei dati probatori, privilegiando l'assenza di prove dirette sul punto e svalutando la ricostruzione indiziaria del fatto. Non vi è però un confronto critico nei confronti dell'argomentazione esposta a fondamento dell'accertamento in ordine alla presenza di CI ON, quella sera, presso il boschetto. D'altra parte, l'atto di appello aveva contestato la fondatezza dell'accertamento in ordine all'orario di arrivo di CI ON al boschetto, e non anche il dato concernente la presenza in quel luogo. Le sentenze di merito hanno dato conto dei dati oggettivi e logici che convergono nel ritenere che quella sera CI ON, accompagnato da FI D'EL, si sia recato al boschetto dove già si trovava la di lui madre: da una parte, la positiva localizzazione a partire dalle 22.10 e, dall'altra, i dati di logica offerti dall'essere in compagnia con FI D'EL ( che dal boschetto aveva Ijiato AL LI per andare a prendere il di lei LI), la volontà di non lasciare traccia dei propri movimenti desumibile dallo spegnimento del cellulare tra le 21.20 e le 22.10, l'interesse a dissimulare quanto effettivamente compiuto desumibile dal mendacio relativo al luogo dove aveva trascorso la serata. In relazione a tale struttura argomentativa, ribadita dalla sentenza di appello, il ricorso non ha svolto alcuna critica specifica, limitandosi a evidenziare l'approssimazione della localizzazione tramite le celle telefoniche e l'assenza di accuse dirette a CI ON desumibili dalle intercettazioni ambientali. Anche in ordine a tale punto, dunque, il ricorso rimane nell'ambito delle valutazioni di merito, senza denunciare alcun travisamento di prova né specifici vizi motivazionali.
2.3. Il secondo motivo argomenta in ordine all'accertamento della presenza di CI ON al boschetto nel contesto dell'esecuzione dell'omicidio. Sul punto, peraltro, il ricorso si limita a evidenziare l'assenza di prove positive desumibili dai tabulati telefonici, risultando segnalata la presenza di CI ON al boschetto solo dalle 22.10, orario in cui l'omicidio era già avvenuto. Ancora argomento di merito, che trascura il dato, incontroverso, dello spegnimento del cellulare di CI proprio fino alle 22.10 e quindi finisce per valorizzare una circostanza - l'utenza di CI è stata ri-attivata alle ore 22.10 - che le sentenze di merito hanno, invece, considerato come significativa della volontà di CI di impedire la propria localizzazione e quindi di dissimulare la propria reale condotta. Senza censurare la valutazione compiuta dai giudici di merito di un dato fattuale, ne viene proposta una lettura alternativa nella prospettiva di un, non più consentito, giudizio di merito. Inoltre, il motivo - né lo aveva fatto l'atto di appello - non si confronta criticamente con il fondamentale passaggio motivazionale con cui il primo giudice aveva esaminato l'ipotesi alternativa - secondo la quale D'EL e CI erano giunti al boschetto non prima delle ore 21.58 - desumibile dalla chiamata che alle 21.58 AL LI aveva fatto a D'EL. Il primo giudice, precisato che si era trattato solo di uno "squillo", aveva offerto una spiegazione di quella chiamata - nel senso che si era trattato di un segnale che la donna aveva dato ai correi circa la praticabilità del trasferimento della Fiat PA nel sito prescelto per l'incendio - ed aveva illustrato le ragioni che rendevano inverosimile che alle 21.58 la coppia D'EL - CI ON non fosse ancora giunta al boschetto. Gli atti di impugnazione non hanno mai svolto alcuna critica, nemmeno di merito, in ordine agli argomenti esposti dal primo giudice, che aveva compiuto una specifica valutazione di un dato oggettivo, che poteva essere letto in termini dissonanti rispetto alle conclusioni cui il giudicante era giunto, e aveva motivato il giudizio secondo il quale quel dato non era tale da fondare una ragionevole ipotesi alternativa. Il giudice dell'udienza preliminare ha evidenziato che, trattandosi di mero squillo, la chiamata era compatibile con una funzione di mero segnale ed ha osservato che l'operazione di trasferimento del cadavere necessitava la presenza di una "staffetta" che controllasse l'assenza di estranei lungo il percorso. Venivano poi evidenziati gli ulteriori elementi - in primis, l'avvenuto spegnimento del cellulare sin dalle ore 21.20 - che rendevano non verosimile l'ipotesi che D'LL e CI, assieme in auto da poco dopo le ore 21, non fossero ancora giunti al boschetto, distante pochi chilometri dalla abitazione di CI ON. Sul punto, dunque, il motivo ha contenuto di merito ed è articolato genericamente.
2.4. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento della specifica condotta concorsuale posta in essere dal ricorrente e, comunque, violazione dell'art. 110 cod. pen. per aver ravvisato il contributo del ricorrente nel fatto nella mera connivenza. Viene specificamente censurato il passaggio motivazionale laddove il secondo giudice ha attribuito al CI la " ... mancata assunzione di iniziativa diretta ad impedire quanto stava realizzandosi e nel mantenimento di un atteggiamento di non intervento ..." . Si tratta di censure articolate genericamente. Invero, i giudici del merito hanno condiviso l'accertamento in ordine al concorso di CI ON nell'omicidio di RÌ GI. Già il primo giudice aveva evidenziato che non era stata accertata la specifica condotta materiale posta in essere dal ricorrente nella fase esecutiva del delitto, ma che era stato accertato che CI era stato presente al fatto e si era messo a disposizione della madre sia nella fase esecutiva che in quella successiva destinata alla distruzione di cadavere. In particolare, l'accertamento dei giudici del merito è stato nel senso che i dati fattuali acclarati erano univocamente significativi del compimento da parte di CI ON di atti, pur non specificamente individuati, di concorso nell'omicidio e nella distruzione di cadavere. A fronte di tale accertamento solo con la memoria di motivi nuovi la difesa aveva rilevato che " ... il Gup non ha reso alcuna reale motivazione a riguardo del contributo reso dal CI, del quale non si è spiegato in che modo avesse con la sua presenza rafforzato l'intento criminoso dei ricorrenti ..." . La sentenza di appello ha quindi svolto il censurato passo motivazionale, che però risulta equivocato dalla difesa. Il giudice di appello ha condiviso il rilievo della mancata descrizione degli atti compiuti dal CI nella fase esecutiva dell'omicidio, confermando che i dati fattuali a disposizione erano univoci nell'indicare che CI, presente al fatto, avesse soggettivamente aderito all'azione omicidiaria e vi avesse dato contributo diretto, ed ha aggiunto, introducendo il rilievo con l'avverbio " quantomeno", che anche ove il CI si fosse limitato ad assistere all'omicidio la sua presenza aveva significato adesione ed aveva quindi rafforzato il proposito criminoso degli autori della azione omicidiaria. Il motivo di ricorso non intende che il secondo giudice aveva condiviso l'accertamento storico compiuto dal primo e, a fronte del rilievo svolto dalla difesa, vi aveva voluto rispondere concentrandosi sulla condotta meno significativa fra quelle attribuibili al CI, ed osservando che, in quel contesto, anche un atteggiamento di mero spettatore era concorsuale, perché, manifestando adesione e disponibilità al supporto, rafforzava il proposito criminoso e agevolava la organizzazione esecutiva del fatto. Il motivo, equivocando quel passaggio motivazionale, si risolve poi in una argomentazione di merito, in quanto equipara l'atteggiamento di presenza inerte alla connivenza non punibile, che, invece, presuppone che l'atteggiamento del connivente non esprima adesione al fatto né rafforzi la volontà omicidiaria.
3. Il terzo motivo riguarda il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di distruzione del cadavere. Viene svolta una censura, sotto i profili del difetto di motivazione e della violazione dell'art. 411 cod. pen., che concerne la motivazione dell'accertamento della partecipazione di CI ON alla attività di distruzione del cadavere, quella in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, infine, quella in relazione al concorso con la fattispecie di omicidio. Si deve rilevare che la difesa aveva devoluto al giudice di appello unicamente il punto della partecipazione materiale di CI ON alla condotta di trasferimento della Fiat PA, con all'interno il cadavere della vittima, e del successivo incendio - coerentemente con l'argomentazione principale secondo la quale CI era giunto al boschetto dopo le 21.58 - . Sul punto, che viene ripreso con il motivo di ricorso, la sentenza di appello ha motivato la conferma dell'accertamento del primo giudice, e quindi la partecipazione del CI sia nella fase esecutiva dell'omicidio che a quella successiva della distruzione del cadavere. Il punto relativo all'elemento soggettivo del reato e dell'assorbimento della fattispecie in quella di omicidio volontario non sono stati devoluti nel giudizio di appello. Va solo aggiunto che il primo giudice aveva già dato atto delle risultante degli accertamenti medico-legali, secondo i quali il decesso, causato da traumatismo facciale, aveva preceduto l'incendio. Il motivo quindi svolge censure, in parte, manifestamente infondate e, in parte, non consentite.
4. Il quarto motivo concerne la commisurazione della pena e, in particolare, la quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche. Viene denunciata la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in quanto la riduzione di pena non era stata operata nel massimo in ragione della gravità del fatto nonostante che alcuna norma di legge limiti la discrezionalità giudiziale in relazione al titolo del reato. Il motivo è manifestamente infondato. Il secondo giudice ha ridotto la pena base ( anni 23 di reclusione) nella misura di poco più di un terzo ( ad anni 19 di reclusione), esercitando la discrezionalità riconosciuta nella commisurazione della pena e indicando le ragioni della scelta compiuta ( la " particolare gravità del fatto ..."). A fronte quindi delle ragioni, eminentemente soggettive ( giovane età, incensuratezza, succubanza dalla madre), che avevano giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di assise di appello ha valorizzato i dati attinenti l'oggettività, e qualificati in termini di particolare gravità, nella commisurazione del quantum di diminuzione di pena. Risulta quindi adeguatamente applicato il precetto di cui all'art. 132 cod. pen.
5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. Il ricorrente è tenuto anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquida, considerata la maggiorazione per la pluralità di parti, in complessivi euro 5.600,00, oltre al 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'