Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2022, proposto da
Terminal San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Fo.Re.S.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Cuocolo, Luca Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza finalizzata a ottenere una concessione demaniale relativa a aree, beni e banchine site nel Porto di Genova, Ponte Somalia Ponente Prolungamento, con conseguente affidamento ad altro operatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova e di Fo.Re.S.T. S.p.A.;
Vista la memoria del 5.3.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
I) La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di rigetto dell’istanza presentata in data 25.10.2019 e finalizzata a ottenere una «concessione demaniale relativa a aree, beni e banchine site nel Porto di Genova, Ponte Somalia Ponente Prolungamento, attualmente nella disponibilità di FO.RE.S.T.”.
Si è costituita in giudizio l’Autorità chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 5.3.2026 parte ricorrente ha notificato l’atto di rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
L’Autorità resistente ha aderito, chiedendo però la condanna di parte ricorrente alle spese.
All’udienza di smaltimento del 22 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia.
Ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.: «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».
Nella specie, ricorrono i presupposti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo da ultimo citato, avendo parte ricorrente depositato in giudizio la dichiarazione di rinuncia, notificata alla controparte, che non ha rappresentato interesse alla prosecuzione del giudizio.
Per tale ragione, non resta al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ex art. 35, u.co., lett. c) del c.p.a.
Le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA NI | Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO