Ordinanza 29 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/07/2019, n. 34262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34262 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZ EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di IZ TE per il reato di lesioni volontarie.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito al denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa. In data 2 luglio 2019 la parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute nel grado.
3. Il ricorso é inammissibile. Non solo la Corte ha correttamente evidenziato come il rinvio a giudizio della persona offesa per il reato di atti persecutori in danno dell'imputata sia elemento sufficiente ad evidenziare che l'incontro tra i due sia da imputare alla condotta criminosa ipotizzata e che comunque è tutt'ora sub iudice, ma ha altresì evidenziato come la IZ abbia aggredito il Butera, quando, una volta avvistatolo poteva tranquillamente allontanarsi, difettando dunque il requisito dell'inevitabilità del pericolo.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Nulla è dovuto alla parte civile che si è limitata alla presentazione delle conclusioni.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 3 7/2019
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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