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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1680/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1808/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3025/2024 SI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2802/2024 SI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 3025/2024 del 12.12.2024 e n. 2802/2024 del
12.12.2024, per un importo complessivo rispettivamente di € 221,80 e di € 79,91, importo questi assertivamente dovuti per il mancato pagamento dell'avviso n. 1932 del 07.12.2019 presuntivamente notificato il 29.01.2020 e dell'avviso n. 3617 del 07.12.2019 presuntivamente notificato l' 8.1.2020, relativi al Tributo per i Servizi Indivisibili SI (anno di riferimento 2014), emesse dal Comune di Biancavilla, ivi incluse sanzioni, maggiorazioni e interessi di mora.
Deduce:
-omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
-omessa indicazione degli identificativi catastali dell'immobile tassato.
mancato invio del dettaglio degli importi.
-errata intestazione. in quanto riporta come destinatario il nome della ricorrente, mentre di seguito il funzionario responsabile della riscossione stranamente ingiunzione di pagamento ad un soggetto diverso, di fatto identificato nel di lei padre, ormai defunto, Nominativo_1 con termine di pagamento nei 60 giorni,.
-violazione dell'art. 6 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
-prescrizione del credito essendo trascorso ampiamente il termine quinquennale per poter azionare la procedura di riscossione
Si è costituito il Comune di Biancavilla rilevando che quanto all'omesso versamento della SI 2014 della ricorrente, che il provvedimento n. 1932 del 07.12.2019 (All.1) è stato notificato per compiuta giacenza il
29/01/2020 (All.2). A tale atto seguiva l'ingiunzione n. 3025/2024 impugnata.
Quanto all'omesso versamento della SI 2014 della ricorrente in qualità di erede, che il provvedimento n. 3617/2019 (All.3) è stato notificato per compiuta giacenza il 08/01/2020 (All.4); a tale atto seguiva l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 oggetto di impugnazione.
Rileva che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e dei suoi effetti sull'osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione per gli atti tributari,
Altresì che come specificato a pagina 1 dell'atto, l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 è stata emessa per l'omesso versamento della SI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1, ed in particolare dei signori Ricorrente_1 , Ricorrente_1 e Nominativo_3 ai sensi di quanto disposto dall'art 65 DPR N.600/1973
Infine, che nel caso di specie, si applica una sospensione dei termini di riscossione pari a 542 giorni, essendo gli atti divenuti definitivi IL 29/01/2020, slittando il normale termine prescrizionale e decadenziale al
26/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi n. 1932/2019 n. 3617/2019 rispettivamente notificati il 29.01.2020 e 8.1.2020, non stati impugnati e dunque sono divenuti definitivi e non più contestabili nel merito, neanche con riferimento alla eventuale violazione dei termini di decadenza (che avrebbero dovuto esser fatti valere con la impugnazione degli stessi).
Da tali date a quella di notifica delle ingiunzioni oggi impugnate non è decorso il quinquennio, e dunque nessuna prescrizione si è verificata.
Sono altresì sufficientemente motivati col rinvio per relationem ai precedenti avvisi, mai impugnati, che contenevano i dati identificativi.
Inoltre, l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 è stata emessa per l'omesso versamento della SI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1.
Cass.n. 15544 del 01/06/2023 precisa che “ In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
In definitiva, le irregolarità delle notifiche, in caso di morte del contribuente, per un verso sono sanate per il raggiungimento dello scopo e per altro verso neanche sussistono se, per l'omessa comunicazione da parte degli eredi, la notifica avvenga come se il de cuius sia ancora in vita o se gli eredi stessi siano stati comunque raggiunti dalla notifica.
Nessuno violazione dello statuto del contribuente infine è ravvisabile.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spse processuali che liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1808/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3025/2024 SI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2802/2024 SI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 3025/2024 del 12.12.2024 e n. 2802/2024 del
12.12.2024, per un importo complessivo rispettivamente di € 221,80 e di € 79,91, importo questi assertivamente dovuti per il mancato pagamento dell'avviso n. 1932 del 07.12.2019 presuntivamente notificato il 29.01.2020 e dell'avviso n. 3617 del 07.12.2019 presuntivamente notificato l' 8.1.2020, relativi al Tributo per i Servizi Indivisibili SI (anno di riferimento 2014), emesse dal Comune di Biancavilla, ivi incluse sanzioni, maggiorazioni e interessi di mora.
Deduce:
-omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
-omessa indicazione degli identificativi catastali dell'immobile tassato.
mancato invio del dettaglio degli importi.
-errata intestazione. in quanto riporta come destinatario il nome della ricorrente, mentre di seguito il funzionario responsabile della riscossione stranamente ingiunzione di pagamento ad un soggetto diverso, di fatto identificato nel di lei padre, ormai defunto, Nominativo_1 con termine di pagamento nei 60 giorni,.
-violazione dell'art. 6 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
-prescrizione del credito essendo trascorso ampiamente il termine quinquennale per poter azionare la procedura di riscossione
Si è costituito il Comune di Biancavilla rilevando che quanto all'omesso versamento della SI 2014 della ricorrente, che il provvedimento n. 1932 del 07.12.2019 (All.1) è stato notificato per compiuta giacenza il
29/01/2020 (All.2). A tale atto seguiva l'ingiunzione n. 3025/2024 impugnata.
Quanto all'omesso versamento della SI 2014 della ricorrente in qualità di erede, che il provvedimento n. 3617/2019 (All.3) è stato notificato per compiuta giacenza il 08/01/2020 (All.4); a tale atto seguiva l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 oggetto di impugnazione.
Rileva che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e dei suoi effetti sull'osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione per gli atti tributari,
Altresì che come specificato a pagina 1 dell'atto, l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 è stata emessa per l'omesso versamento della SI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1, ed in particolare dei signori Ricorrente_1 , Ricorrente_1 e Nominativo_3 ai sensi di quanto disposto dall'art 65 DPR N.600/1973
Infine, che nel caso di specie, si applica una sospensione dei termini di riscossione pari a 542 giorni, essendo gli atti divenuti definitivi IL 29/01/2020, slittando il normale termine prescrizionale e decadenziale al
26/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi n. 1932/2019 n. 3617/2019 rispettivamente notificati il 29.01.2020 e 8.1.2020, non stati impugnati e dunque sono divenuti definitivi e non più contestabili nel merito, neanche con riferimento alla eventuale violazione dei termini di decadenza (che avrebbero dovuto esser fatti valere con la impugnazione degli stessi).
Da tali date a quella di notifica delle ingiunzioni oggi impugnate non è decorso il quinquennio, e dunque nessuna prescrizione si è verificata.
Sono altresì sufficientemente motivati col rinvio per relationem ai precedenti avvisi, mai impugnati, che contenevano i dati identificativi.
Inoltre, l'ingiunzione di pagamento n. 2802/2024 è stata emessa per l'omesso versamento della SI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1.
Cass.n. 15544 del 01/06/2023 precisa che “ In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
In definitiva, le irregolarità delle notifiche, in caso di morte del contribuente, per un verso sono sanate per il raggiungimento dello scopo e per altro verso neanche sussistono se, per l'omessa comunicazione da parte degli eredi, la notifica avvenga come se il de cuius sia ancora in vita o se gli eredi stessi siano stati comunque raggiunti dalla notifica.
Nessuno violazione dello statuto del contribuente infine è ravvisabile.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spse processuali che liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano