TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 795
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e eccesso di potere

    Il Collegio rileva che la radicale carenza delle modalità di identificazione dei sottoscrittori, come accertata dalla Sottocommissione Elettorale, integra un vizio formale non sanabile, nemmeno con dichiarazioni postume o equipollenti. La giurisprudenza ha chiarito che l'indicazione delle modalità di identificazione è un elemento essenziale dell'autenticazione. L'affidamento ingenerato nei sottoscrittori non può prevalere sull'esigenza di garantire la genuinità delle sottoscrizioni secondo il regime previsto dal d.P.R. n. 445/2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 795
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 795
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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