Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2026, proposto da:
LA IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalla d.ssa Natascia Notarianni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Prefettura di Catanzaro, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
del verbale n. 63 del 26.04.2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme, con cui è stata disposta la ricusazione della lista dei candidati al Consiglio comunale e a Sindaco Uniti per AR e AG .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. La ricorrente -in qualità di candidata a Sindaco per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 nella lista Uniti per AR e AG - agisce per l’annullamento del verbale n. verbale n. 63 del 26.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme ne ha disposto la ricusazione.
Espone che venerdì 24 aprile 2026, alle ore 17:35, dinnanzi al Segretario comunale di AR è stata presentata l’indicata lista Uniti per AR e AG , guidata dall’esponente, Sindaco uscente.
All’esito delle attività di verifica funzionalmente ascrivibili allo stesso Segretario comunale, è stata rilasciata al presentatore della lista la ricevuta prot. 1/list del 24.04.2026, mediante la quale il Segretario comunale ha attestato la regolarità dei documenti ricevuti.
La lista e i documenti allegati sono stati quindi trasmessi lo stesso giorno alla Sottocommissione Elettorale, pertanto con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle liste, fissato alle ore 12:00 del giorno seguente, sabato 25.04.2026.
La Sottocommissione con la determinazione avversata ha tuttavia disposto la ricusazione della lista, poiché “ risulta non correttamente sottoscritta in base alle modalità contenute nell’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto completamente carente delle modalità di identificazione dei sottoscrittori, tanto nella forma della conoscenza diretta quanto in quella dell’acquisizione di un documento di riconoscimento. In particolare l’identificazione è carente sia nel riquadro compilato con i dati di ciascun presentatore, sia nella dichiarazione conclusiva dell’autenticatore ”.
La carente indicazione delle modalità di identificazione dei presentatori della lista è stata considerata vizio insanabile, poiché parte essenziale della dichiarazione di autenticazione del pubblico ufficiale procedente, ritenendo pertanto la Sottocommissione non valida la candidatura alla carica di Sindaco della deducente e ricusando così l’unica lista presentata alla competizione elettorale nel Comune di AR.
La ricorrente lamenta quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata.
3. All’udienza pubblica del 30 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Rileva il Collegio in prima battuta che l’atto di ricusazione è basato sulla ritenuta non conformità dell’autenticazione della sottoscrizione della lista all’art. 21, comma 2, d. P.R. n. 445/2000, poiché priva delle modalità di identificazione dei firmatari sia nella forma della conoscenza diretta sia mediante acquisizione di un documento di riconoscimento e ciò con riguardo tanto al riquadro compilato con i dati di ciascun presentatore che alla dichiarazione conclusiva dell’autenticatore.
Sostiene quindi l’esponente che l’esclusione della lista sarebbe avvenuta in base ad un’applicazione formalistica e letterale della normativa di riferimento, omettendo la Sottocommissione Elettorale di considerare il principio cardine del favor partecipationis e il principio di affidamento.
Infatti ad autenticare le firme dei sottoscrittori è stata la dipendente comunale, incaricata dal Sindaco, Angiolina Gallelli, la quale svolge la funzione di responsabile dell’ufficio elettorale di AR, paese di 1.300 abitanti, dalle cui modeste dimensioni demografiche è agevole dedurre la conoscenza di tutti i sottoscrittori.
La dipendente incaricata ha quindi attestato, mediante dichiarazione successiva, di avere personalmente identificato i trenta sottoscrittori della lista Uniti per AR e AG per “ conoscenza diretta ” e, per tale ragione, ha omesso di indicare gli estremi dei rispettivi documenti di identità, circostanza confermata dagli stessi trenta elettori sottoscrittori della lista, i quali hanno prodotto altrettante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Ad avviso della ricorrente, quindi, la mera omissione dell’inciso “ conoscenza diretta ” non può costituire motivo insanabile di invalidità dell’autenticazione, essendo peraltro pacifico che in presenza di un affidamento qualificato, riconducibile nella fattispecie all’attestazione del Segretario comunale circa la regolarità della documentazione presentata, le conseguenze nefaste di un atto invalido non possono ricadere in capo al privato, considerato inoltre che l’ampio lasso temporale restante fino alla scadenza del termine di presentazione delle liste avrebbe potuto consentire il ricorso al soccorso istruttorio per il completamento delle dichiarazioni di autentica.
Le censure sono infondate.
Giova premettere che a mente dell’art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000 “ l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio ”, definendo a monte l’art. 1, lett. i), d.P.R. 445/2000 l’autenticazione di sottoscrizione come “ l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive ”.
In argomento la giurisprudenza ha chiarito che:
- la necessità dell’autenticazione “ risiede nell’esigenza, prioritaria nelle operazioni connesse alle competizioni elettorali, di assicurare la genuinità delle sottoscrizioni da autenticare, impedendo abusi e contraffazioni ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2017 n. 2471);
- funzione essenziale dell’autenticazione è « “l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”, come prevede l’art. 1, comma 1, lett. i), dello stesso d.P.R. 445/2000, che ricalca la definizione dell’art. 2703, comma secondo, c.c. » (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 maggio 2016, n. 2244);
- « una simile attestazione sottintende, …, che l’identità del sottoscrivente sia stata accertata dal funzionario (proprio l’art. 2703, comma secondo, c.c., prevede, quale momento fondamentale dell’autenticazione, che “il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”), altrimenti l’oggetto dell’attestazione, paradossalmente, si limiterebbe al fatto storico dell’avvenuta apposizione nel modulo di una firma da parte di un soggetto “qualunque”, in quanto non identificabile con certezza » (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 maggio 2016, n. 2244);
- “ tale risultato può essere conseguito o attraverso la conoscenza diretta da parte del funzionario autenticatore, oppure attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento idoneo a verificare l’identità del sottoscrivente, formalità che appare adeguata allo scopo (non altrimenti conseguibile) suindicato, e peraltro tale da comportare un onere di diligenza minimo, tutt’altro che sproporzionato ”;
- “ pertanto, ove manchi l’indicazione (della conoscenza diretta, oppure…) delle modalità di identificazione del sottoscrivente …, viene meno l’elemento essenziale dell’autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2017 n. 2471).
In applicazione dei richiamati assunti ermeneutici, pertanto, la radicale carenza delle modalità di identificazione dei sottoscrittori, per come accertata dalla Sottocommissione Elettorale in sede di verifica, integra un vizio formale non sanabile e ciò neanche in forza delle dichiarazioni postume rese dalla dipendente comunale e dai firmatari della lista Uniti per AR e AG , non essendo ammessi equipollenti.
Né, sotto concorrente profilo, può assumere favorevole rilievo l’affidamento ingenerato nei sottoscrittori dall’assenza di carenze formali nella documentazione depositata, che risulterebbe attestata dal Segretario comunale, e ciò in quanto, per un verso, il Segretario comunale si è limitato a dare atto in termini meramente ricognitivi e descrittivi dei documenti presentati e, per altro verso, l’indefettibile esigenza di presidiare la genuinità delle sottoscrizioni può essere garantita solo dall’esecuzione dell’autenticazione in conformità al regime giudico di cui al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il ricorso è quindi respinto.
6. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AS, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RT LE, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RT LE | Gerardo AS |
IL SEGRETARIO