Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1803
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata

    La Corte rileva che non è contestato che l'avviso impugnato sia stato inserito nell'istanza di definizione agevolata e che sia stata espressa la rinuncia al giudizio pendente. Pertanto, il contribuente non ha più interesse al contenzioso giudiziale e l'atto è divenuto definitivo. L'Agenzia delle Entrate non ha interesse ad impugnare una pronuncia di estinzione, essendo la realizzazione del credito demandata alla fase amministrativa. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Cassazione che richiede un ricorso per revocazione per rimuovere gli effetti dell'estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1803
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1803
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo