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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1803/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6875/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 485/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 4 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6500/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno propone appello della ordinanza n.485/4/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno sez. IV, in data 22/3/2024 depositata il 22/4/2024 dichiarativa della estinzione del giudizio, instaurato da Resistente_1 avverso avviso di accertamento n. TF901M600358 per IRPEF anno 2016, per intervenuta definizione della lite, con spese a carico di chi le ha anticipate.
La Corte di primo grado, preso atto della fornita prova di avvenuto pagamento della prima rata dell'importo dovuto, ex art. 1 co.186-202 della L. 197/2022, e ritenuto che non occorre il controllo dell'Agenzia delle
Entrate sulla regolarità della procedura di definizione, ha dichiarato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 197 l.cit.
In appello l'ente finanziario lamenta che la Corte di primo grado aveva erroneamente dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata di liti pendenti, mentre invece il ricorrente aveva aderito alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 1 co. 231-252. Il contribuente, ricorrente per vizi formali e di merito avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2016 per redditi di impresa conseguenti ai maggiori ricavi non dichiarati della società Società_1 srl di cui l'ufficio aveva riscontrato la ristretta base partecipativa della compagine sociale, aveva prodotto cartelle e avvisi relativi a ruoli di accertamento per anni dal 2013 al 2016,
e se ne desumeva che la definizione dei carichi non aveva riguardato la pretesa portata nell'atto impugnato;
erroneamente, quindi, era stato dichiarato estinto un giudizio non definito. In sostanza, nessun atto afferente l'avviso di accertamento impugnato era inserito nei carichi per cui si procedeva a definizione.
Nelle controdeduzioni il Resistente_1 precisa di aver proceduto alla rottamazione dell'avviso di accertamento individuato dal n. 70021017256982004002 portante un importo di €. 17.073,54 – rottamato nella misura di
€. 6.479,41, e segnala che l'Agenzia delle Entrate non aveva espresso il diniego di rottamazione, né aveva esperito il rimedio della revocazione del provvedimento di estinzione ex ar.t 201 L.197/2022. Riguardo alla numerazione dell'atto incluso nella definizione fiscale, osserva il contribuente che l'appellante non ha fornito prove che i numeri identificativi dei titoli inseriti nella istanza di rottamazione affer5iscano ad altri avvisi di accertamento, e ad ogni modo l'importo indicato per il titolo n. 70021017256982004 (altro numero diverso da 70021017256982004002) porta in se un importo paria a circa 17mila euro, importo corrispondente all'importo per cui si contestava l'avviso di accertamento n. TF901M600358/2022.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle memorie illustrative del fascicolo di primo grado il ricorrente riferiva di aver presentato istanza perfezionata di definizione agevolata inerente “anche l'avviso di accertamento n.70021017256982004002 - identificativo interno dell'Agenzia delle Entrate dell'atto oggetto del presente giudizio”. Di seguito, richiamata la comunicazione di somme dovute proveniente dall'Agenzia Entrate Riscossione che aveva accolto l'istanza di rottamazione e aveva trasmesso anche il piano di rientro con le somme da versare, il ricorrente ha riferito di aver dichiarato, nell'istanza definitoria, di “assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Si osserva che non risulta contestato che l'avviso impugnato sia stato inserito nell'istanza amministrativa e che in essa sia stata riportata la rinuncia al giudizio pendente. Tale opzione di definizione in via amministrativa della pendenza tributaria oggetto dell'accertamento impugnato denota che non v'è più interesse del contribuente al contenzioso giudiziale, e che una volta espressa la rinuncia all'impugnazione dell'atto, esso
è divenuto definitivo. Non v'è quindi interesse dell'ente fiscale ad impugnare una pronuncia che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, essendo oramai rimessa alla fase amministrativa la realizzazione del credito tributario nelle forme agevolative consentite ex lege 197/22.
Corretta è poi l'osservazione difensiva della parte privata;
la Corte di Cassazione ha riferito che ”Per rimuovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - che, a differenza dei casi di cui agli artt. 310 e 338
c.p.c., fa cessare la materia del contendere e determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, travolgendo le precedenti decisioni - è necessario l'accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma
201 della medesima disposizione e, dunque, per poter procedere all'esame dell'impugnazione del sopravvenuto diniego dell'Amministrazione avanzata dal contribuente, occorre la domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego” (ord.
n.14071/2025)
Sotto questo duplice profilo (rinuncia al giudizio e sopravvenuta definitività dell'atto impugnato), entrambi sintomatici della carenza di interesse a proseguire nel giudizio, l'appello è divenuto inammissibile;
seguono le statuizioni sulle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
DIchiara inammissibile l'appello. Compensa le spese fra le parti. Salerno 29 ottobre 2025. il presidente dr.
EL Di IO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6875/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 485/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 4 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M600358/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6500/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno propone appello della ordinanza n.485/4/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno sez. IV, in data 22/3/2024 depositata il 22/4/2024 dichiarativa della estinzione del giudizio, instaurato da Resistente_1 avverso avviso di accertamento n. TF901M600358 per IRPEF anno 2016, per intervenuta definizione della lite, con spese a carico di chi le ha anticipate.
La Corte di primo grado, preso atto della fornita prova di avvenuto pagamento della prima rata dell'importo dovuto, ex art. 1 co.186-202 della L. 197/2022, e ritenuto che non occorre il controllo dell'Agenzia delle
Entrate sulla regolarità della procedura di definizione, ha dichiarato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 197 l.cit.
In appello l'ente finanziario lamenta che la Corte di primo grado aveva erroneamente dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata di liti pendenti, mentre invece il ricorrente aveva aderito alla cd. rottamazione quater di cui all'art. 1 co. 231-252. Il contribuente, ricorrente per vizi formali e di merito avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2016 per redditi di impresa conseguenti ai maggiori ricavi non dichiarati della società Società_1 srl di cui l'ufficio aveva riscontrato la ristretta base partecipativa della compagine sociale, aveva prodotto cartelle e avvisi relativi a ruoli di accertamento per anni dal 2013 al 2016,
e se ne desumeva che la definizione dei carichi non aveva riguardato la pretesa portata nell'atto impugnato;
erroneamente, quindi, era stato dichiarato estinto un giudizio non definito. In sostanza, nessun atto afferente l'avviso di accertamento impugnato era inserito nei carichi per cui si procedeva a definizione.
Nelle controdeduzioni il Resistente_1 precisa di aver proceduto alla rottamazione dell'avviso di accertamento individuato dal n. 70021017256982004002 portante un importo di €. 17.073,54 – rottamato nella misura di
€. 6.479,41, e segnala che l'Agenzia delle Entrate non aveva espresso il diniego di rottamazione, né aveva esperito il rimedio della revocazione del provvedimento di estinzione ex ar.t 201 L.197/2022. Riguardo alla numerazione dell'atto incluso nella definizione fiscale, osserva il contribuente che l'appellante non ha fornito prove che i numeri identificativi dei titoli inseriti nella istanza di rottamazione affer5iscano ad altri avvisi di accertamento, e ad ogni modo l'importo indicato per il titolo n. 70021017256982004 (altro numero diverso da 70021017256982004002) porta in se un importo paria a circa 17mila euro, importo corrispondente all'importo per cui si contestava l'avviso di accertamento n. TF901M600358/2022.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle memorie illustrative del fascicolo di primo grado il ricorrente riferiva di aver presentato istanza perfezionata di definizione agevolata inerente “anche l'avviso di accertamento n.70021017256982004002 - identificativo interno dell'Agenzia delle Entrate dell'atto oggetto del presente giudizio”. Di seguito, richiamata la comunicazione di somme dovute proveniente dall'Agenzia Entrate Riscossione che aveva accolto l'istanza di rottamazione e aveva trasmesso anche il piano di rientro con le somme da versare, il ricorrente ha riferito di aver dichiarato, nell'istanza definitoria, di “assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Si osserva che non risulta contestato che l'avviso impugnato sia stato inserito nell'istanza amministrativa e che in essa sia stata riportata la rinuncia al giudizio pendente. Tale opzione di definizione in via amministrativa della pendenza tributaria oggetto dell'accertamento impugnato denota che non v'è più interesse del contribuente al contenzioso giudiziale, e che una volta espressa la rinuncia all'impugnazione dell'atto, esso
è divenuto definitivo. Non v'è quindi interesse dell'ente fiscale ad impugnare una pronuncia che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, essendo oramai rimessa alla fase amministrativa la realizzazione del credito tributario nelle forme agevolative consentite ex lege 197/22.
Corretta è poi l'osservazione difensiva della parte privata;
la Corte di Cassazione ha riferito che ”Per rimuovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - che, a differenza dei casi di cui agli artt. 310 e 338
c.p.c., fa cessare la materia del contendere e determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, travolgendo le precedenti decisioni - è necessario l'accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma
201 della medesima disposizione e, dunque, per poter procedere all'esame dell'impugnazione del sopravvenuto diniego dell'Amministrazione avanzata dal contribuente, occorre la domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego” (ord.
n.14071/2025)
Sotto questo duplice profilo (rinuncia al giudizio e sopravvenuta definitività dell'atto impugnato), entrambi sintomatici della carenza di interesse a proseguire nel giudizio, l'appello è divenuto inammissibile;
seguono le statuizioni sulle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
DIchiara inammissibile l'appello. Compensa le spese fra le parti. Salerno 29 ottobre 2025. il presidente dr.
EL Di IO