TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a Controparte_1 C.F._1
UE DA (VENEZUELA) il 06/01/1982,
e
, nata a [...] Parte_1 C.F._2
(VENEZUELA) il 17/12/1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Francis Lucila GINART
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Vicenza (VI), Viale Quintino Sella N. 61 - Interno:
16, con i relativi arredi, rimarrà assegnata al Sig. Controparte_1
, che vi continuerà ad abitare insieme al figlio maggiorenne,
[...] ER
, il quale manterrà la residenza presso l'abitazione paterna. Le spese
[...]
relative all'affitto ed alla gestione della casa coniugale resteranno interamente a carico del Sig. , che ne avrà la piena Controparte_1
disponibilità.
3) Il figlio maggiorenne, , pur essendo collocato Persona_1
prevalentemente presso l'abitazione del padre, godrà di assoluta flessibilità
nella gestione del proprio tempo, avendo la piena autonomia nel decidere come e quando trascorrere il tempo con ciascun genitore, in base alle proprie eSIenze e preferenze. Inoltre, i pasti quotidiani continueranno ad essere a carico della madre, fermo restando che vi sarà piena flessibilità nella gestione degli stessi, in base alle eSIenze ed alle preferenze del figlio.
4) ex art. 337-septies cpc, la SI.ra , corrisponderà un Parte_1
contributo mensile a titolo di concorso per il mantenimento, direttamente al figlio maggiorenne , nella misura di € 150,00. Tale contributo Persona_1
sarà versato mediante bonifico bancario all'IBAN del figlio Persona_1
2 [...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per un totale di 12 (dodici) mensilità, e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni degli indici ISTAT. Tale contributo cesserà
automaticamente, nel momento in cui il figlio , raggiungerà Persona_1
l'indipendenza economica, con il reperimento di una stabile occupazione.
Inoltre, il figlio , continuerà a percepire direttamente l'Assegno Persona_1
Unico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, salvo eventuali modifiche normative che estendano l'erogazione.
5) la SI.ra , si farà carico delle spese relative alla Parte_1
frequenza universitaria del figlio , l'acquisto dei libri e Persona_1
materiale di corredo necessario al corso di laurea prescelto, ed a tutte le altre spese necessarie utili al completamento del percorso universitario, nonché al pagamento delle spese relative all'abbonamento per il trasporto pubblico e della palestra. Tali obblighi cesseranno automaticamente con il completamento del percorso universitario del figlio ed il raggiungimento della sua indipendenza economica.
6) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ER
, le spese straordinarie che si rendessero necessarie, saranno divise
[...]
nella misura dell'50 % in capo a ciascun genitore. Tutte secondo il seguente schema: I. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
3 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci,
terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g)
apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
II.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
III. Spese relative alla formazione academica
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; b) corsi di recupero e lezioni private;
c) alloggio presso la sede universitaria;
IV. Spese
complementari (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); b) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
V. Spese
complementari (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) viaggi e vacanze;
c) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
4 e lezioni pratiche) d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Deducibilità fiscale e varie La
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al figlio o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese universitarie/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese universitarie e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a qualsiasi richiesta di contributo al proprio sostentamento.
8) nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, i coniugi convengono che la piena proprietà dell'autovettura Renault Modus,
targata DF 919GS, acquistata in costanza del matrimonio, rimanga attribuita al SI. e la piena proprietà dell'autovettura Controparte_1
Toyota Aygo, targata DW016EJ, acquistata in costanza del matrimonio,
5 rimanga attribuita alla SI.ra , al fine di equilibrare i Parte_1
rispettivi patrimoni. Ciò posto, i SInori e Controparte_1 [...]
, si danno vicendevolmente atto di avere già provveduto alla Parte_1
suddivisione di ogni ulteriore bene comune, di talché essi dichiarano di nulla avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ulteriore titolo o ragione, essendo stato disciplinato in via definitiva ogni loro rapporto patrimoniale, sicché tra le stesse non residua alcuna ulteriore pendenza;
9) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza di separazione;
10) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Città Guayana, CP_2
(Venezuela) in data 15/11/2003, trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Vicenza (VI) al n. 147, parte II, serie C, anno 2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne
[...] ER
, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di
[...]
euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie al medesimo relative;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI), Viale Quintino Sella N. 61 - Interno: 16 in favore di
[...]
quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
7 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , uniti in matrimonio in Città Guayana,
[...] Parte_1
Caronì (Venezuela) in data 15/11/2003 con atto trascritto il 28/04/2024 in
Vicenza (VI) al n. 147, parte II, serie C, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
8 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a Controparte_1 C.F._1
UE DA (VENEZUELA) il 06/01/1982,
e
, nata a [...] Parte_1 C.F._2
(VENEZUELA) il 17/12/1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Francis Lucila GINART
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Vicenza (VI), Viale Quintino Sella N. 61 - Interno:
16, con i relativi arredi, rimarrà assegnata al Sig. Controparte_1
, che vi continuerà ad abitare insieme al figlio maggiorenne,
[...] ER
, il quale manterrà la residenza presso l'abitazione paterna. Le spese
[...]
relative all'affitto ed alla gestione della casa coniugale resteranno interamente a carico del Sig. , che ne avrà la piena Controparte_1
disponibilità.
3) Il figlio maggiorenne, , pur essendo collocato Persona_1
prevalentemente presso l'abitazione del padre, godrà di assoluta flessibilità
nella gestione del proprio tempo, avendo la piena autonomia nel decidere come e quando trascorrere il tempo con ciascun genitore, in base alle proprie eSIenze e preferenze. Inoltre, i pasti quotidiani continueranno ad essere a carico della madre, fermo restando che vi sarà piena flessibilità nella gestione degli stessi, in base alle eSIenze ed alle preferenze del figlio.
4) ex art. 337-septies cpc, la SI.ra , corrisponderà un Parte_1
contributo mensile a titolo di concorso per il mantenimento, direttamente al figlio maggiorenne , nella misura di € 150,00. Tale contributo Persona_1
sarà versato mediante bonifico bancario all'IBAN del figlio Persona_1
2 [...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, per un totale di 12 (dodici) mensilità, e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni degli indici ISTAT. Tale contributo cesserà
automaticamente, nel momento in cui il figlio , raggiungerà Persona_1
l'indipendenza economica, con il reperimento di una stabile occupazione.
Inoltre, il figlio , continuerà a percepire direttamente l'Assegno Persona_1
Unico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, salvo eventuali modifiche normative che estendano l'erogazione.
5) la SI.ra , si farà carico delle spese relative alla Parte_1
frequenza universitaria del figlio , l'acquisto dei libri e Persona_1
materiale di corredo necessario al corso di laurea prescelto, ed a tutte le altre spese necessarie utili al completamento del percorso universitario, nonché al pagamento delle spese relative all'abbonamento per il trasporto pubblico e della palestra. Tali obblighi cesseranno automaticamente con il completamento del percorso universitario del figlio ed il raggiungimento della sua indipendenza economica.
6) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ER
, le spese straordinarie che si rendessero necessarie, saranno divise
[...]
nella misura dell'50 % in capo a ciascun genitore. Tutte secondo il seguente schema: I. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
3 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci,
terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g)
apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
II.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
III. Spese relative alla formazione academica
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; b) corsi di recupero e lezioni private;
c) alloggio presso la sede universitaria;
IV. Spese
complementari (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); b) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
V. Spese
complementari (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) viaggi e vacanze;
c) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
4 e lezioni pratiche) d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Deducibilità fiscale e varie La
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al figlio o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese universitarie/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese universitarie e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a qualsiasi richiesta di contributo al proprio sostentamento.
8) nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, i coniugi convengono che la piena proprietà dell'autovettura Renault Modus,
targata DF 919GS, acquistata in costanza del matrimonio, rimanga attribuita al SI. e la piena proprietà dell'autovettura Controparte_1
Toyota Aygo, targata DW016EJ, acquistata in costanza del matrimonio,
5 rimanga attribuita alla SI.ra , al fine di equilibrare i Parte_1
rispettivi patrimoni. Ciò posto, i SInori e Controparte_1 [...]
, si danno vicendevolmente atto di avere già provveduto alla Parte_1
suddivisione di ogni ulteriore bene comune, di talché essi dichiarano di nulla avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ulteriore titolo o ragione, essendo stato disciplinato in via definitiva ogni loro rapporto patrimoniale, sicché tra le stesse non residua alcuna ulteriore pendenza;
9) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza di separazione;
10) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Città Guayana, CP_2
(Venezuela) in data 15/11/2003, trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Vicenza (VI) al n. 147, parte II, serie C, anno 2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne
[...] ER
, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di
[...]
euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie al medesimo relative;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI), Viale Quintino Sella N. 61 - Interno: 16 in favore di
[...]
quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
7 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , uniti in matrimonio in Città Guayana,
[...] Parte_1
Caronì (Venezuela) in data 15/11/2003 con atto trascritto il 28/04/2024 in
Vicenza (VI) al n. 147, parte II, serie C, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
8 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9