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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4538 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Lanzarone, presso il cui studio a Menfi (AG), via
Cacioppo n. 100, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Minerba, presso il cui studio a Marsala (TP), via
ES Struppa n. 60, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 31/10/2025 e depositato il 06/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/11/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 25/11/2016 e di aver generato due figli nato a Controparte_1 Per_1
MO il 26/12/2014 ed nato a [...] il [...], ha dedotto che i figli per Per_2 un certo periodo sono stati inseriti in comunità giusta decreto del Tribunale dei Minorenni del
10/12/2019; che successivamente sono stati dimessi ed autorizzati a rientrare presso la casa del ricorrente e dei suoi genitori;
che la resistente è stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale a causa del disinteresse nei confronti dei figli.
1 Ha precisato che la resistente continua oggi a non occuparsi dei figli, con i quali ha interrotto ogni rapporto da oltre due anni;
ha chiesto, pertanto, lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento esclusivo dei minori e l'onere della resistente di versae un assegno di € 400,00 al mese per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 30/10/2025 si è costituita in giudizio la quale si è Controparte_1 associata alla domanda di divorzio ed ha rappresentato di essere disoccupata e di non disporre di un mezzo di trasporto per spostarsi da MO a Villabate, dove i figli vivono, con conseguente impossibilità di provvedere alle loro esigenze.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 14/10/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Le parti hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 30/10/2025 e depositato in data 05/11/2025, che di seguito si riportano:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile …
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , nato il [...] a [...]
MO (PA) ed , nato il [...] a [...] al padre insieme al Persona_4 quale convivono a casa dei nonni paterni, nell'abitazione ubicata nel Comune di Villabate, via Roma, n. 66;
3. disporre che la madre ha la facoltà di vedere i figli e quando Per_2 Persona_3 lo riterrà opportuno sempre d'intesa con il padre e tenendo conto delle esigenze di vita e scolastiche dei due minori;
4. disporre un assegno mensile di mantenimento a carico della sig.ra in Controparte_1 favore dei due figli minori e , in ragione dello stato di Per_2 Persona_3 disoccupazione e delle precarie condizioni economiche, di complessivi euro 100,00 (cento/00)
2 per entrambi i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
5. disporre solo nel caso in cui la sig.ra venga regolarmente assunta con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato che l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli minori e sia pari a complessivi euro 300,00 Per_2 Persona_3
(trecento/00) oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi a mezzo bonifico bancario;
6. entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne, compreso l'affidamento esclusivo dei figli al padre, avuto riguardo al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso nei confronti della madre dal Tribunale per i minorenni di MO in data 10/12/2019 ed al successivo provvedimento del 12/01/2024.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bagheria (PA) in data 25/11/2016 da
, nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 06/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Bagheria al n. 75, parte I, dell'anno 2016).
Così deciso a MO, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA ES LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4538 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Lanzarone, presso il cui studio a Menfi (AG), via
Cacioppo n. 100, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Minerba, presso il cui studio a Marsala (TP), via
ES Struppa n. 60, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 31/10/2025 e depositato il 06/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/11/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 25/11/2016 e di aver generato due figli nato a Controparte_1 Per_1
MO il 26/12/2014 ed nato a [...] il [...], ha dedotto che i figli per Per_2 un certo periodo sono stati inseriti in comunità giusta decreto del Tribunale dei Minorenni del
10/12/2019; che successivamente sono stati dimessi ed autorizzati a rientrare presso la casa del ricorrente e dei suoi genitori;
che la resistente è stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale a causa del disinteresse nei confronti dei figli.
1 Ha precisato che la resistente continua oggi a non occuparsi dei figli, con i quali ha interrotto ogni rapporto da oltre due anni;
ha chiesto, pertanto, lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento esclusivo dei minori e l'onere della resistente di versae un assegno di € 400,00 al mese per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 30/10/2025 si è costituita in giudizio la quale si è Controparte_1 associata alla domanda di divorzio ed ha rappresentato di essere disoccupata e di non disporre di un mezzo di trasporto per spostarsi da MO a Villabate, dove i figli vivono, con conseguente impossibilità di provvedere alle loro esigenze.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 14/10/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Le parti hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 30/10/2025 e depositato in data 05/11/2025, che di seguito si riportano:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile …
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , nato il [...] a [...]
MO (PA) ed , nato il [...] a [...] al padre insieme al Persona_4 quale convivono a casa dei nonni paterni, nell'abitazione ubicata nel Comune di Villabate, via Roma, n. 66;
3. disporre che la madre ha la facoltà di vedere i figli e quando Per_2 Persona_3 lo riterrà opportuno sempre d'intesa con il padre e tenendo conto delle esigenze di vita e scolastiche dei due minori;
4. disporre un assegno mensile di mantenimento a carico della sig.ra in Controparte_1 favore dei due figli minori e , in ragione dello stato di Per_2 Persona_3 disoccupazione e delle precarie condizioni economiche, di complessivi euro 100,00 (cento/00)
2 per entrambi i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
5. disporre solo nel caso in cui la sig.ra venga regolarmente assunta con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato che l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli minori e sia pari a complessivi euro 300,00 Per_2 Persona_3
(trecento/00) oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi a mezzo bonifico bancario;
6. entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne, compreso l'affidamento esclusivo dei figli al padre, avuto riguardo al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso nei confronti della madre dal Tribunale per i minorenni di MO in data 10/12/2019 ed al successivo provvedimento del 12/01/2024.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bagheria (PA) in data 25/11/2016 da
, nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 06/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Bagheria al n. 75, parte I, dell'anno 2016).
Così deciso a MO, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA ES LA
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