Art. 1.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , quale risulta modificata dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , quale risulta modificata dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.