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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4877/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019017DI0000060200001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello principale dell'Ufficio e rigettare l'appello incidentale della contribuente, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Resistente/Appellato: In via principale, respingere l'appello di controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato e annullare l'avviso di liquidazione impugnato in quanto illegittimo per tutti gli ulteriori motivi esposti o, comunque, ritenere fondati detti motivi ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 546/1992. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 S.p.a. (d'ora in avanti Resistente_1) impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto alla società il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale (per euro 207.219,00) in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio n. 6020 del 5 novembre 2019 per la somma di euro 6.860.989,44, oltre interessi legali dalla data della domanda, indebitamente percepita a titolo di incentivi per efficientamento energetico, come da provvedimento e da nota del Resistente_1 rispettivamente del 22.11.2017 e del 22.02.2018. In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto di applicare, come evincibile dall'atto impositivo, l'aliquota del 3% stabilita dall'art. 8, comma 1 lettera b), della Tariffa, part I, allegata al DPR 131/1986 per i decreti ingiuntivi esecutivi “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”. Il ricorrente premetteva di essere una società per azioni interamente posseduta dal MEF che esercita funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e che: Società_1- nell'ambito della propria attività di controllo, aveva chiesto alla società S.r.l. la restituzione dei c.d. certificati bianchi ovvero la corresponsione del relativo equivalente monetario;
- non avendo ottenuto la spontanea esecuzione dell'operatore aveva ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n. 6020 del 5 novembre 2019 dal TAR Lazio;
- in data 10 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato avviso di liquidazione con cui gli aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale pari a euro 207.219,00 relativamente al suddetto decreto ingiuntivo;
- che detto atto era stato così motivato: “L'imposta di registro è dovuta ai sensi degli articoli 1 e 37 del D.P.R. n. 131/86 ed è richiesta ai sensi del successivo art. 54, comma 5, stesso decreto. Imposta liquidata ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla condanna al pagamento di incentivi indebitamente percepiti per euro 6.860.989,44 oltre interessi legali”. Venivano sollevate le seguenti eccezioni:
1. Violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
2. Violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA;
3. Violazione degli artt. 59, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito;
4. Violazione dell'art. 59, comma, 1 lettera d), del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito;
5. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000 - Carenza di motivazione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confutando le avverse eccezioni. Con sentenza n. 11327/2024, depositata in data 16.09.2024, la Corte accoglieva il ricorso motivando come segue: “Ritiene il Collegio che, effettivamente, il caso che occupa è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa parte I del d.P.R. n. 131/1986 che prevede il pagamento in misura fissa dell'imposta di registro allorquando si è al cospetto della declaratoria di nullità di un atto, di annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto. In particolare, persuade il ragionamento della difesa del ricorrente che si tratta nella fattispecie del recupero di somme indebitamente percepite dalla società beneficiaria (quindi di ripristino della situazione patrimoniale anteriore, senza trasferimento di ricchezza) e non dell'adempimento di un'obbligazione.”. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 1 ha tempestivamente e ritualmente appellato la predetta sentenza, con atto depositato in data 23 ottobre 2024, per i seguenti motivi:
1) Violazione/falsa applicazione degli artt. 20, 28 e 37 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera e) della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986.
2) Motivazione erronea, illogica e contradditoria. Ha controdedotto parte appellata, con atto depositato in data 23 dicembre 2024, insistendo per il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato in caso di accoglimento dell'appello principale in relazione ai motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado implicitamente rigettati in primo grado ovvero, qualora ritenuti assorbiti dalla impugnata decisione, reiterati in appello ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 546/1992. Parte appellante ha depositato memoria, corredata da tredici sentenze favorevoli all'Ufficio, in data 7 febbraio 2025, cui ha fatto seguito memoria illustrativa unitamente ad ulteriori undici sentenze parimenti favorevoli, emesse nell'anno 2025. La società appellata ha depositato memoria illustrativa in data 23 gennaio 2026 producendo cinque Resistente_1sentenze favorevoli a , pronunciate nell'anno 2024 e nell'anno 2025 La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante attiene alla corretta applicazione dell'imposta di registro con riguardo alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 6020/2019 con il quale il TAR del Società_1 Resistente_1Lazio ha condannato la al pagamento in favore di della somma di € 6.860.989,44. Orbene, l'art. 8, primo comma, lett. e), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è una norma speciale e di stretta interpretazione, la quale prevede l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore) (Cass., Sez. 5, n. 16814/2017; Sez. 5, n. 24954/2013; Sez. 5, n. 17584/2012; Sez. 5, n. 4537/2009). Nella specie, il suindicato provvedimento monitorio, lungi dal dichiarare la nullità o l'annullamento di alcun atto, ha ordinato il pagamento immediato di somma indebitamente percepita a titolo di incentivi. Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante di prime cure, risulta non fondatamente invocabile la speciale previsione di cui alla lettera e) dell'art. 8 della Tariffa, atteso che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, emesso sulla base della prova scritta costituita dal contratto recante la clausola risolutiva espressa, ha natura di sentenza di condanna, e, se esecutivo, va assoggettato all'imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 lettera b) della tariffa, parte prima, allegato A), del D.P.R. n. 131/1986, e non a quella in misura fissa di cui alla citata lettera e) (ex plurimis, Cass. n. 22856/2024, n. 13315/2006, n. 21160/2005, n. 11663/2001). Soltanto nel caso in cui l'effetto restitutorio di una somma di denaro consegua a pronuncia giudiziale di risoluzione di un contratto (art. 1458 cod. civ.), all'atto va applicata l'imposta di registro in misura fissa (Cass. n. 13315/2006). Di converso, nell'ipotesi di risoluzione negoziale non scaturente da provvedimento giudiziale, come avviene in presenza di clausola risolutiva espressa di un contratto ovvero nel caso previsto dall'art. 1454 c.c., il decreto ingiuntivo ha natura di sentenza di condanna, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (Cass. n. 2077/2000; id. n. 8880/2022; id. n. 11663/2001; id. n. 21160/2005). Essendo stato accolto l'appello principale, deve essere delibato l'appello incidentale condizionato in relazione agli ulteriori motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado implicitamente rigettati in primo grado ovvero ritenuti assorbiti. Al riguardo, parte appellante, in sede di memoria depositata il 7 febbraio 2025 ed anche al fine di controdedurre all'appello incidentale condizionato proposto dalla società, ha evidenziato che tredici distinte sentenze emesse dal Giudice tributario hanno rilevato l'infondatezza dei cinque motivi di Resistente_1doglianza prospettati dalla in relazione a fattispecie impositive e processuali sovrapponibili a quella in esame (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 13: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 710/2025; n. 9374/2024; n. 12692/2024; n. 14322/2024; n. 15262/2024; n. 15939/2024; n. 15251/2024; n. 8020/2024; n. 9176/2024; n. 13339/2024; n. 9584/2024; n. 11437/2024; n. 12525/30/2024). Con successiva memoria illustrativa, l'Agenzia ha rappresentato che anche successivamente (durante l'anno 2025), l'A.G. tributaria aveva riscontrato l'erroneità delle eccezioni di parte pure in relazione ad ulteriori undici controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 11: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025; n. 3072/2025; n. 3226/2025; n. 6466/2025; n. 6467/2025; n. 8733/2025; n. 2993/2025; n. 7085/2025; n. 10540/2025; n. 5534/2025 e n. 4056/2025). Ciò posto, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto affermato nelle ventiquattro decisioni Resistente_1sopraindicate che hanno motivatamente ritenuto non accoglibili le censure sollevate da nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare: Quanto al primo motivo relativo alla violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa, parte Resistente_1prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'annullamento degli incentivi promana da e precede il decreto ingiuntivo che, infatti, viene richiesto al TAR proprio a seguito dell'adozione di provvedimento Resistente_1di annullamento d'ufficio da parte sempre di . Se Resistente_1, in via amministrativa, annulla gli incentivi e di poi agisce in sede monitoria per il recupero coattivo della somma indebitamente percepita dall'operatore, deve escludersi che la propria azione abbia ad oggetto la declaratoria di nullità o di annullamento di una fonte contrattuale (causa di corrispettivi o prestazione di servizi, soggetti ad IVA), sicché l'imposta di registro va calcolata in misura proporzionale e non in misura fissa (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 5 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 6466/2025, n. 6467/2025): “Quanto alla tesi secondo cui l'imposta andrebbe calcolata in misura fissa va osservato che, da un lato, l'argomento secondo cui l'imposta fissa si applica agli atti di risoluzione per inadempimento è inconferente in quanto l'atto qui soggetto ad imposta è il decreto ingiuntivo del Tar, mentre la norma prevede che l'imposta fissa attenga ad un provvedimento giurisdizionale di risoluzione” (cfr. Allegati dal n. 6 al n. 9 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 8733/2025, n. 2993/2025, n. 7085/2025, n. 10540/2025). Quanto al secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA, G.S.E. è una società per azioni interamente partecipata dal M.E.F., ai fini della prenotazione a debito di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 131/1986, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato essere una persona giuridica di diritto privato, essendo stato costituita nelle forme di una società per azioni, che svolge pubbliche funzioni correlate alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 9/2019). Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale (cfr. Allegati nn. 10 e 11 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 5534/2025 e n. 4056/2025). Le disposizioni normative che prevedono esenzioni tributarie sono eccezionali e, come tali, sono applicabili unicamente allo “Stato-persona” e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato che sia, il quale svolga un'attività amministrativa anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica (cfr. Cass. Sez. 5, ord. n. 34854/2021; id. ord. n. 17034/2020; sentenza n. 938/2009). La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Pertanto, non riveste alcun rilievo, in tema di esenzioni fiscali, che Resistente_1 sia inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass. n. 29439/2023) (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 9: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 6466/2025, n. 6467/2025, n. 2993/2025, n. 7085/2025, n. 10540/2025). Quanto al terzo motivo relativo alla violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA, la S.C. ha ritenuto che gli incentivi indebitamente concessi dal Resistente_1 sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza danno luogo ad obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (cfr. S.S.U.U. Cass., ord. n. 18866/2023). Nessuna violazione del principio di alternatività registro/IVA è, dunque, ipotizzabile nel caso di specie: qualora un'azione giudiziaria sia intesa a regolare le conseguenze del previo scioglimento del sinallagma contrattuale, la vicenda sostanziale resta estranea ad una prestazione di servizi assoggettabile ad IVA o a questa riconducibile, trattandosi di mera obbligazione restitutoria scaturente da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., a seguito della caducazione della causa giustificativa (S.S.U.U. Cass., n. 18866/2023; Cass. n. 35043/2023; id. n. 12450/2024). Priva di pregio è la censura di parte appellata riferita agli allegati accordi conciliativi intercorsi ex art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 con la stessa Agenzia in altri giudizi riguardanti identiche fattispecie, atteso che l'Ufficio aveva espressamente affermato «di poter rideterminare la liquidazione dell'imposta di registro dovuta in via principale per la registrazione dei Decreti ingiuntivi n. 6129/2018 e n. 6130/2018 del TAR Lazio in esame, avuto riguardo alla circostanza che nel caso di specie il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione si riferisce effettivamente a operazione soggetta ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 per ciascuno ai sensi del combinato disposto della nota Il all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 e dell'art. 40 DPR 131/1986» (cfr. Allegati nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 12 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 2993/2025, n. 10540/2025, n. 4056/2025). Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 59, comma, 1 lettera d), del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito, incondivisibile è l'eccezione di applicabilità del particolare regime della prenotazione a debito previsto per i provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da “fatti costituenti reato” considerato che, dai decreti ingiuntivi emessi dal TAR del Lazio, nulla risulta, neanche presuntivamente o astrattamente, in ordine alla ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di reato e tantomeno ascrivibile a titolo doloso: “L'annullamento, determinato dalla riscontrata mancanza dei presupposti di legge, in ipotesi imputabili a mero errore o incolpevole istanza, non comportava, di per sé, rilievo di dolo o di 'astratta' configurabilità di ipotesi di reato, salvo prova contraria che nel caso di specie è mancata. A parte, poi, il corretto rilievo di parte convenuta secondo cui, ai sensi dell'art. 20 d.p.r. n. 131/1986, l'imposta di registro va applicata "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"”. L'imposta di registro va quindi applicata “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati” (ex multis, Cass. n. 22666/2024). Quanto al quinto motivo relativo alla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Resistente_1legge n. 212/2000 - Carenza di motivazione, in relazione all'eccezione sollevata da di carenza di motivazione dell'atto impositivo, l'odierno giudicante ritiene che l'atto impositivo in contestazione sia stato congruamente motivato e che nessuna violazione dello Statuto del contribuente sia ravvisabile nella specie. Pertanto, l'appello incidentale condizionato deve essere respinto. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale dell'Ufficio. Rigetta l'appello incidentale condizionato del contribuente. Condanna l'appellato principale al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado liquidate in €. 8.500,00 Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4877/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019017DI0000060200001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello principale dell'Ufficio e rigettare l'appello incidentale della contribuente, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Resistente/Appellato: In via principale, respingere l'appello di controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato e annullare l'avviso di liquidazione impugnato in quanto illegittimo per tutti gli ulteriori motivi esposti o, comunque, ritenere fondati detti motivi ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 546/1992. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 S.p.a. (d'ora in avanti Resistente_1) impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto alla società il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale (per euro 207.219,00) in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio n. 6020 del 5 novembre 2019 per la somma di euro 6.860.989,44, oltre interessi legali dalla data della domanda, indebitamente percepita a titolo di incentivi per efficientamento energetico, come da provvedimento e da nota del Resistente_1 rispettivamente del 22.11.2017 e del 22.02.2018. In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto di applicare, come evincibile dall'atto impositivo, l'aliquota del 3% stabilita dall'art. 8, comma 1 lettera b), della Tariffa, part I, allegata al DPR 131/1986 per i decreti ingiuntivi esecutivi “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”. Il ricorrente premetteva di essere una società per azioni interamente posseduta dal MEF che esercita funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e che: Società_1- nell'ambito della propria attività di controllo, aveva chiesto alla società S.r.l. la restituzione dei c.d. certificati bianchi ovvero la corresponsione del relativo equivalente monetario;
- non avendo ottenuto la spontanea esecuzione dell'operatore aveva ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n. 6020 del 5 novembre 2019 dal TAR Lazio;
- in data 10 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato avviso di liquidazione con cui gli aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale pari a euro 207.219,00 relativamente al suddetto decreto ingiuntivo;
- che detto atto era stato così motivato: “L'imposta di registro è dovuta ai sensi degli articoli 1 e 37 del D.P.R. n. 131/86 ed è richiesta ai sensi del successivo art. 54, comma 5, stesso decreto. Imposta liquidata ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla condanna al pagamento di incentivi indebitamente percepiti per euro 6.860.989,44 oltre interessi legali”. Venivano sollevate le seguenti eccezioni:
1. Violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
2. Violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA;
3. Violazione degli artt. 59, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito;
4. Violazione dell'art. 59, comma, 1 lettera d), del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito;
5. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000 - Carenza di motivazione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confutando le avverse eccezioni. Con sentenza n. 11327/2024, depositata in data 16.09.2024, la Corte accoglieva il ricorso motivando come segue: “Ritiene il Collegio che, effettivamente, il caso che occupa è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa parte I del d.P.R. n. 131/1986 che prevede il pagamento in misura fissa dell'imposta di registro allorquando si è al cospetto della declaratoria di nullità di un atto, di annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto. In particolare, persuade il ragionamento della difesa del ricorrente che si tratta nella fattispecie del recupero di somme indebitamente percepite dalla società beneficiaria (quindi di ripristino della situazione patrimoniale anteriore, senza trasferimento di ricchezza) e non dell'adempimento di un'obbligazione.”. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 1 ha tempestivamente e ritualmente appellato la predetta sentenza, con atto depositato in data 23 ottobre 2024, per i seguenti motivi:
1) Violazione/falsa applicazione degli artt. 20, 28 e 37 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera e) della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986.
2) Motivazione erronea, illogica e contradditoria. Ha controdedotto parte appellata, con atto depositato in data 23 dicembre 2024, insistendo per il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato in caso di accoglimento dell'appello principale in relazione ai motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado implicitamente rigettati in primo grado ovvero, qualora ritenuti assorbiti dalla impugnata decisione, reiterati in appello ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 546/1992. Parte appellante ha depositato memoria, corredata da tredici sentenze favorevoli all'Ufficio, in data 7 febbraio 2025, cui ha fatto seguito memoria illustrativa unitamente ad ulteriori undici sentenze parimenti favorevoli, emesse nell'anno 2025. La società appellata ha depositato memoria illustrativa in data 23 gennaio 2026 producendo cinque Resistente_1sentenze favorevoli a , pronunciate nell'anno 2024 e nell'anno 2025 La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante attiene alla corretta applicazione dell'imposta di registro con riguardo alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 6020/2019 con il quale il TAR del Società_1 Resistente_1Lazio ha condannato la al pagamento in favore di della somma di € 6.860.989,44. Orbene, l'art. 8, primo comma, lett. e), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è una norma speciale e di stretta interpretazione, la quale prevede l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore) (Cass., Sez. 5, n. 16814/2017; Sez. 5, n. 24954/2013; Sez. 5, n. 17584/2012; Sez. 5, n. 4537/2009). Nella specie, il suindicato provvedimento monitorio, lungi dal dichiarare la nullità o l'annullamento di alcun atto, ha ordinato il pagamento immediato di somma indebitamente percepita a titolo di incentivi. Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante di prime cure, risulta non fondatamente invocabile la speciale previsione di cui alla lettera e) dell'art. 8 della Tariffa, atteso che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, emesso sulla base della prova scritta costituita dal contratto recante la clausola risolutiva espressa, ha natura di sentenza di condanna, e, se esecutivo, va assoggettato all'imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 lettera b) della tariffa, parte prima, allegato A), del D.P.R. n. 131/1986, e non a quella in misura fissa di cui alla citata lettera e) (ex plurimis, Cass. n. 22856/2024, n. 13315/2006, n. 21160/2005, n. 11663/2001). Soltanto nel caso in cui l'effetto restitutorio di una somma di denaro consegua a pronuncia giudiziale di risoluzione di un contratto (art. 1458 cod. civ.), all'atto va applicata l'imposta di registro in misura fissa (Cass. n. 13315/2006). Di converso, nell'ipotesi di risoluzione negoziale non scaturente da provvedimento giudiziale, come avviene in presenza di clausola risolutiva espressa di un contratto ovvero nel caso previsto dall'art. 1454 c.c., il decreto ingiuntivo ha natura di sentenza di condanna, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (Cass. n. 2077/2000; id. n. 8880/2022; id. n. 11663/2001; id. n. 21160/2005). Essendo stato accolto l'appello principale, deve essere delibato l'appello incidentale condizionato in relazione agli ulteriori motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado implicitamente rigettati in primo grado ovvero ritenuti assorbiti. Al riguardo, parte appellante, in sede di memoria depositata il 7 febbraio 2025 ed anche al fine di controdedurre all'appello incidentale condizionato proposto dalla società, ha evidenziato che tredici distinte sentenze emesse dal Giudice tributario hanno rilevato l'infondatezza dei cinque motivi di Resistente_1doglianza prospettati dalla in relazione a fattispecie impositive e processuali sovrapponibili a quella in esame (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 13: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 710/2025; n. 9374/2024; n. 12692/2024; n. 14322/2024; n. 15262/2024; n. 15939/2024; n. 15251/2024; n. 8020/2024; n. 9176/2024; n. 13339/2024; n. 9584/2024; n. 11437/2024; n. 12525/30/2024). Con successiva memoria illustrativa, l'Agenzia ha rappresentato che anche successivamente (durante l'anno 2025), l'A.G. tributaria aveva riscontrato l'erroneità delle eccezioni di parte pure in relazione ad ulteriori undici controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 11: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025; n. 3072/2025; n. 3226/2025; n. 6466/2025; n. 6467/2025; n. 8733/2025; n. 2993/2025; n. 7085/2025; n. 10540/2025; n. 5534/2025 e n. 4056/2025). Ciò posto, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto affermato nelle ventiquattro decisioni Resistente_1sopraindicate che hanno motivatamente ritenuto non accoglibili le censure sollevate da nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare: Quanto al primo motivo relativo alla violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa, parte Resistente_1prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'annullamento degli incentivi promana da e precede il decreto ingiuntivo che, infatti, viene richiesto al TAR proprio a seguito dell'adozione di provvedimento Resistente_1di annullamento d'ufficio da parte sempre di . Se Resistente_1, in via amministrativa, annulla gli incentivi e di poi agisce in sede monitoria per il recupero coattivo della somma indebitamente percepita dall'operatore, deve escludersi che la propria azione abbia ad oggetto la declaratoria di nullità o di annullamento di una fonte contrattuale (causa di corrispettivi o prestazione di servizi, soggetti ad IVA), sicché l'imposta di registro va calcolata in misura proporzionale e non in misura fissa (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 5 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 6466/2025, n. 6467/2025): “Quanto alla tesi secondo cui l'imposta andrebbe calcolata in misura fissa va osservato che, da un lato, l'argomento secondo cui l'imposta fissa si applica agli atti di risoluzione per inadempimento è inconferente in quanto l'atto qui soggetto ad imposta è il decreto ingiuntivo del Tar, mentre la norma prevede che l'imposta fissa attenga ad un provvedimento giurisdizionale di risoluzione” (cfr. Allegati dal n. 6 al n. 9 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 8733/2025, n. 2993/2025, n. 7085/2025, n. 10540/2025). Quanto al secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA, G.S.E. è una società per azioni interamente partecipata dal M.E.F., ai fini della prenotazione a debito di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 131/1986, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato essere una persona giuridica di diritto privato, essendo stato costituita nelle forme di una società per azioni, che svolge pubbliche funzioni correlate alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 9/2019). Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale (cfr. Allegati nn. 10 e 11 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 5534/2025 e n. 4056/2025). Le disposizioni normative che prevedono esenzioni tributarie sono eccezionali e, come tali, sono applicabili unicamente allo “Stato-persona” e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato che sia, il quale svolga un'attività amministrativa anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica (cfr. Cass. Sez. 5, ord. n. 34854/2021; id. ord. n. 17034/2020; sentenza n. 938/2009). La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Pertanto, non riveste alcun rilievo, in tema di esenzioni fiscali, che Resistente_1 sia inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass. n. 29439/2023) (cfr. Allegati dal n. 1 al n. 9: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 6466/2025, n. 6467/2025, n. 2993/2025, n. 7085/2025, n. 10540/2025). Quanto al terzo motivo relativo alla violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 della nota II-bis) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Assoggettabilità ad IVA, la S.C. ha ritenuto che gli incentivi indebitamente concessi dal Resistente_1 sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza danno luogo ad obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (cfr. S.S.U.U. Cass., ord. n. 18866/2023). Nessuna violazione del principio di alternatività registro/IVA è, dunque, ipotizzabile nel caso di specie: qualora un'azione giudiziaria sia intesa a regolare le conseguenze del previo scioglimento del sinallagma contrattuale, la vicenda sostanziale resta estranea ad una prestazione di servizi assoggettabile ad IVA o a questa riconducibile, trattandosi di mera obbligazione restitutoria scaturente da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., a seguito della caducazione della causa giustificativa (S.S.U.U. Cass., n. 18866/2023; Cass. n. 35043/2023; id. n. 12450/2024). Priva di pregio è la censura di parte appellata riferita agli allegati accordi conciliativi intercorsi ex art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 con la stessa Agenzia in altri giudizi riguardanti identiche fattispecie, atteso che l'Ufficio aveva espressamente affermato «di poter rideterminare la liquidazione dell'imposta di registro dovuta in via principale per la registrazione dei Decreti ingiuntivi n. 6129/2018 e n. 6130/2018 del TAR Lazio in esame, avuto riguardo alla circostanza che nel caso di specie il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione si riferisce effettivamente a operazione soggetta ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 per ciascuno ai sensi del combinato disposto della nota Il all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 e dell'art. 40 DPR 131/1986» (cfr. Allegati nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 12 alla seconda memoria dell'Ufficio: sentenze della C.G.T. di primo grado di Roma n. 3068/2025, n. 3072/2025, n. 3226/2025, n. 2993/2025, n. 10540/2025, n. 4056/2025). Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 59, comma, 1 lettera d), del D.P.R. n. 131/1986 e 158 del D.P.R. n. 115/2022 - Registrazione a debito, incondivisibile è l'eccezione di applicabilità del particolare regime della prenotazione a debito previsto per i provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da “fatti costituenti reato” considerato che, dai decreti ingiuntivi emessi dal TAR del Lazio, nulla risulta, neanche presuntivamente o astrattamente, in ordine alla ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di reato e tantomeno ascrivibile a titolo doloso: “L'annullamento, determinato dalla riscontrata mancanza dei presupposti di legge, in ipotesi imputabili a mero errore o incolpevole istanza, non comportava, di per sé, rilievo di dolo o di 'astratta' configurabilità di ipotesi di reato, salvo prova contraria che nel caso di specie è mancata. A parte, poi, il corretto rilievo di parte convenuta secondo cui, ai sensi dell'art. 20 d.p.r. n. 131/1986, l'imposta di registro va applicata "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"”. L'imposta di registro va quindi applicata “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati” (ex multis, Cass. n. 22666/2024). Quanto al quinto motivo relativo alla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Resistente_1legge n. 212/2000 - Carenza di motivazione, in relazione all'eccezione sollevata da di carenza di motivazione dell'atto impositivo, l'odierno giudicante ritiene che l'atto impositivo in contestazione sia stato congruamente motivato e che nessuna violazione dello Statuto del contribuente sia ravvisabile nella specie. Pertanto, l'appello incidentale condizionato deve essere respinto. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale dell'Ufficio. Rigetta l'appello incidentale condizionato del contribuente. Condanna l'appellato principale al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado liquidate in €. 8.500,00 Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………