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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2317/2025 R.G. promosso con ricorso in data 31/10/2025 da parte di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ravenna n. 1026, c.f. CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
c.f. CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Ferrara - Via Voltapaletto n. 15, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis 51 c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 31 ottobre 2025, gli odierni istanti, premettendo di essere genitori di , nato dalla loro relazione sentimentale a Ferrara il 4 gennaio 2014, Persona_1 riconosciuto da entrambi;
che dopo qualche anno dalla nascita del figlio, la relazione cessava e le parti addivenivano ad un accordo per l'affidamento ed il mantenimento di , trasfuso Persona_1
1 nel ricorso congiunto datato 26.11.2019, con il quale veniva instaurato avanti al Tribunale di Ferrara procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale iscritto al n. 122/2020 R.G., ad esito del quale con decreto di accoglimento n. 554/2020 emesso in data 6 febbraio 2020, il Tribunale di Ferrara recepiva integralmente le condizioni concordate tra i ricorrenti;
ciò premesso hanno domandato la modifica delle predette condizioni conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone la modifica del decreto di accoglimento n. 554/2020 emesso e pubblicato il 06.02.2020 dal Tribunale di Ferrara nei seguenti termini:
1- il figlio continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
2- a far data dal mese di ottobre 2025, sarà collocato presso il padre, presso la Persona_1 cui abitazione verrà trasferita la sua residenza;
3- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Persona_1
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle 16:00 alla domenica sera alle ore 19:00; - nel corso della settimana, un pomeriggio, da concordare di volta in volta tra i genitori in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze e necessità del minore;
- sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
4- inoltre, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori i seguenti periodi: - durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno dell'Epifania; - durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
5- a far data dal mese di ottobre 2025, la Sig.ra verserà, entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, al Sig. l'importo Parte_2 di € 220,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Le parti concordano che, nel caso in cui, durante Persona_1
l'estate, trascorra presso la nonna materna (residente in [...]) un periodo Persona_1 di vacanza pari o superiore ad un mese, il contributo mensile dovuto dalla Sig.ra Parte_1
2 verrà versato – limitatamente al mese in cui il figlio si troverà presso Parte_1
l'abitazione della nonna materna - in favore di quest'ul tima;
alcun versamento, invece, sarà richiesto al Sig. Pt_2
6- entrambi i genitori continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , come da Persona_1 schema allegato: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi.
7- Le spese del presente procedimento saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2 che le assume.
[...]
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2317/2025 R.G. promosso con ricorso in data 31/10/2025 da parte di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ravenna n. 1026, c.f. CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
c.f. CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Ferrara - Via Voltapaletto n. 15, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis 51 c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 31 ottobre 2025, gli odierni istanti, premettendo di essere genitori di , nato dalla loro relazione sentimentale a Ferrara il 4 gennaio 2014, Persona_1 riconosciuto da entrambi;
che dopo qualche anno dalla nascita del figlio, la relazione cessava e le parti addivenivano ad un accordo per l'affidamento ed il mantenimento di , trasfuso Persona_1
1 nel ricorso congiunto datato 26.11.2019, con il quale veniva instaurato avanti al Tribunale di Ferrara procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale iscritto al n. 122/2020 R.G., ad esito del quale con decreto di accoglimento n. 554/2020 emesso in data 6 febbraio 2020, il Tribunale di Ferrara recepiva integralmente le condizioni concordate tra i ricorrenti;
ciò premesso hanno domandato la modifica delle predette condizioni conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone la modifica del decreto di accoglimento n. 554/2020 emesso e pubblicato il 06.02.2020 dal Tribunale di Ferrara nei seguenti termini:
1- il figlio continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
2- a far data dal mese di ottobre 2025, sarà collocato presso il padre, presso la Persona_1 cui abitazione verrà trasferita la sua residenza;
3- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Persona_1
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle 16:00 alla domenica sera alle ore 19:00; - nel corso della settimana, un pomeriggio, da concordare di volta in volta tra i genitori in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze e necessità del minore;
- sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
4- inoltre, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori i seguenti periodi: - durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno dell'Epifania; - durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
5- a far data dal mese di ottobre 2025, la Sig.ra verserà, entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, al Sig. l'importo Parte_2 di € 220,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Le parti concordano che, nel caso in cui, durante Persona_1
l'estate, trascorra presso la nonna materna (residente in [...]) un periodo Persona_1 di vacanza pari o superiore ad un mese, il contributo mensile dovuto dalla Sig.ra Parte_1
2 verrà versato – limitatamente al mese in cui il figlio si troverà presso Parte_1
l'abitazione della nonna materna - in favore di quest'ul tima;
alcun versamento, invece, sarà richiesto al Sig. Pt_2
6- entrambi i genitori continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , come da Persona_1 schema allegato: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi.
7- Le spese del presente procedimento saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2 che le assume.
[...]
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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