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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3261/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. BUSICO ANDREA Parte_1
e
, con l'Avv. BUSICO ANDREA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I ricorrenti, sig.ri e dal signor , premesso Controparte_1 Parte_1 quanto segue: a) in data 10 ottobre 2005 i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Trento, trascritto sul Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento sub n. 82, P.1, Uff. 1, anno 2005 ed hanno scelto il regime legale di separazione dei beni (doc. 1); b) dalla suddetta unione, in data 4 settembre 2011, in Vipiteno è nata la figlia
(C.F. ), cittadina italiana, residente in Persona_1 C.F._1 38121 Trento (TN), via dei Masetti, 3, in relazione alla quale non sono stati emessi provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) il loro rapporto personale si è andato deteriorando per insanabile incompatibilità di carattere, con la conseguenza che di comune accordo gli stessi hanno cessato la convivenza;
ad oggi la signora risiede in Trento, via CP_1 dei Masetti, 3, mentre il signor è domiciliato in Ragoli, via Roma, 27 Pt_1
(doc. 6); d) i ricorrenti raggiungevano concordemente la decisione di chiedere la separazione consensuale, talché con ricorso di data 5 marzo 2024, depositato presso l'intestato Tribunale- Sez. Volontaria Giurisdizione - e ivi rubricato sub n.
R.G. 1015/2024 (doc. 2), procedevano in tal senso, indicando le condizioni ivi meglio specificate;
e) con sentenza n. 155/2024 di data 5 giugno 2024, pubblicata in data 12 giugno 2024, successivamente oggetto di istanza ex art. 288 c.p.c. e di relativo decreto di correzione di errore materiale di data 10 luglio 2024, pubblicato in data 12 luglio
2024, munita di certificazione di passaggio in giudicato in data 28 marzo 2025 (doc. 3) l'intestato Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente in sentenza;
f) è trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, comma 4°, Legge n. 898/1970, ss.mm. senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
g) essi, quanto alle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici, intendono confermare in questa sede l'accordo già indicato in sede di separazione consensuale;
h) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore;
i) ai sensi dell'art. 473bis12, comma 2°, si specifica che non sono pendenti né esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse:
TUTTO QUANTO SOPRA premesso i ricorrenti chiedevano che il Tribunale adito dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1.disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la Per_1 madre nella casa sita in Trento, via dei Masetti, 3;
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2. nel periodo scolastico la figlia trascorrerà con la madre i giorni dalla Per_1 domenica sera al venerdì dopo pranzo e con il padre i giorni dal venerdì dopo pranzo a domenica sera;
nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, una settimana alternatamente dalla madre e dal padre, con domenica sera come giornata di scambio;
rimane salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, di volta in volta, laddove se ne verificasse la necessità;
3. i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia mediante Per_1 mantenimento diretto, talché ciascun genitore provvederà in prima persona, a soddisfare le esigenze della figlia quando ella si trovi presso di sé;
4. disporre che le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, mediche, farmaceutiche, dentistiche, scolastiche, sportive, corsi e colonie estive...), che si presenteranno necessarie per la vita della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti;
6. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
8. ai sensi dell'art. 473bis51, comma 3°, c.p.c. i coniugi: dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno espressa richiesta”.
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte. La domanda è fondata. Osserva il Tribunale che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 14.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm. È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . Controparte_1 Parte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dagli istanti, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate
Pag. 3 di 4 condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. ed inoltre risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora e dal signor in data 10 ottobre 2005, trascritto Controparte_1 Parte_1 sul Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento sub n. 82, P.1, Uff. 1, anno 2005alle condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3261/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. BUSICO ANDREA Parte_1
e
, con l'Avv. BUSICO ANDREA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I ricorrenti, sig.ri e dal signor , premesso Controparte_1 Parte_1 quanto segue: a) in data 10 ottobre 2005 i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Trento, trascritto sul Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento sub n. 82, P.1, Uff. 1, anno 2005 ed hanno scelto il regime legale di separazione dei beni (doc. 1); b) dalla suddetta unione, in data 4 settembre 2011, in Vipiteno è nata la figlia
(C.F. ), cittadina italiana, residente in Persona_1 C.F._1 38121 Trento (TN), via dei Masetti, 3, in relazione alla quale non sono stati emessi provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) il loro rapporto personale si è andato deteriorando per insanabile incompatibilità di carattere, con la conseguenza che di comune accordo gli stessi hanno cessato la convivenza;
ad oggi la signora risiede in Trento, via CP_1 dei Masetti, 3, mentre il signor è domiciliato in Ragoli, via Roma, 27 Pt_1
(doc. 6); d) i ricorrenti raggiungevano concordemente la decisione di chiedere la separazione consensuale, talché con ricorso di data 5 marzo 2024, depositato presso l'intestato Tribunale- Sez. Volontaria Giurisdizione - e ivi rubricato sub n.
R.G. 1015/2024 (doc. 2), procedevano in tal senso, indicando le condizioni ivi meglio specificate;
e) con sentenza n. 155/2024 di data 5 giugno 2024, pubblicata in data 12 giugno 2024, successivamente oggetto di istanza ex art. 288 c.p.c. e di relativo decreto di correzione di errore materiale di data 10 luglio 2024, pubblicato in data 12 luglio
2024, munita di certificazione di passaggio in giudicato in data 28 marzo 2025 (doc. 3) l'intestato Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente in sentenza;
f) è trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, comma 4°, Legge n. 898/1970, ss.mm. senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
g) essi, quanto alle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici, intendono confermare in questa sede l'accordo già indicato in sede di separazione consensuale;
h) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore;
i) ai sensi dell'art. 473bis12, comma 2°, si specifica che non sono pendenti né esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse:
TUTTO QUANTO SOPRA premesso i ricorrenti chiedevano che il Tribunale adito dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1.disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la Per_1 madre nella casa sita in Trento, via dei Masetti, 3;
Pag. 2 di 4
2. nel periodo scolastico la figlia trascorrerà con la madre i giorni dalla Per_1 domenica sera al venerdì dopo pranzo e con il padre i giorni dal venerdì dopo pranzo a domenica sera;
nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, una settimana alternatamente dalla madre e dal padre, con domenica sera come giornata di scambio;
rimane salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, di volta in volta, laddove se ne verificasse la necessità;
3. i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia mediante Per_1 mantenimento diretto, talché ciascun genitore provvederà in prima persona, a soddisfare le esigenze della figlia quando ella si trovi presso di sé;
4. disporre che le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, mediche, farmaceutiche, dentistiche, scolastiche, sportive, corsi e colonie estive...), che si presenteranno necessarie per la vita della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti;
6. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
8. ai sensi dell'art. 473bis51, comma 3°, c.p.c. i coniugi: dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno espressa richiesta”.
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte. La domanda è fondata. Osserva il Tribunale che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 14.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm. È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . Controparte_1 Parte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dagli istanti, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate
Pag. 3 di 4 condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. ed inoltre risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora e dal signor in data 10 ottobre 2005, trascritto Controparte_1 Parte_1 sul Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento sub n. 82, P.1, Uff. 1, anno 2005alle condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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