Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21230 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01590/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2019, proposto da -OMISSIS-, già rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Segarelli ed ora dall’avv. Francesca Segarelli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia, e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Faggella n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco p.t ., già rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Montanaro e poi dall'avv. Daniela Dante, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- del 3.5.2018 prot. -OMISSIS-, notificata in data 19.11.2018 presso la residenza della sig.ra -OMISSIS- in via -OMISSIS-, avente ad aggetto “parere contrario all'assegnazione in regolarizzazione di alloggio di ERP di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- nata a [...] il [...]”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il cons. NN MA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15 gennaio 2019 (dep. 5/02) la signora -OMISSIS- ha impugnato la determina meglio descritta in epigrafe con la quale è stato dato “parere contrario all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di ERP di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- nata a [...] il [...]”.
Avverso la predetta determina la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) “contraddittorietà e difetto di motivazione”, atteso che nella domanda presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, la stessa non ha menzionato altri componenti del nucleo familiare, essendo separata legalmente dal marito ed essendosi i due figli allontanati il 21 luglio 2006 per vivere altrove, e dovendo calcolarsi il suo solo reddito abbattendolo del 40% in quanto reddito da lavoro dipendente;
2) “difetto di istruttoria del procedimento amministrativo” per non avere l’Amministrazione consentito alcuna partecipazione alla ricorrente che avrebbe potuto produrre il provvedimento di separazione omologato e per non avere dato riscontro alla richiesta di voltura per subentro presentata in data 21.5.2001.
In data 11 febbraio 2019 si è costituita Roma Capitale con atto formale.
Il 30 settembre 2025 Roma Capitale ha depositato una relazione sulla vicenda per cui è causa nella quale si legge che:
- da accertamenti anagrafici il coniuge della richiedente, non inserito in domanda, risultava risiedere nell’alloggio fino al 1° febbraio 2018;
- il figlio -OMISSIS- vi ha risieduto fino al 20 luglio 2006 e vi è rientrato il 2 novembre 2010;
- il figlio -OMISSIS- vi ha risieduto fino al 20/7/2006;
- la determina è stata preceduta dal preavviso di rigetto riscontrata dal difensore dell’interessata con osservazioni acquisite il 22 gennaio 2018.
Con memoria depositata il 7 ottobre 2025 Roma Capitale resiste nel merito delle doglianze e chiede il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La questione controversa riguarda la legittimità della ricomprensione nel nucleo familiare della ricorrente del marito, dal quale la sig.ra -OMISSIS- documenta di essersi legalmente separata nel 2006, ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia popolare.
La ricorrente ha presentato domanda di regolarizzazione ex art. 53 l.r. 27/2006 ai sensi del quale:
“L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell'assegnazione. La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell'occupante in data anteriore al 20 novembre 2006;
b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis”.
Nel caso sub judice Roma Capitale ha rilevato che il nucleo familiare ha un reddito superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica conteggiando nel nucleo il coniuge della ricorrente, in quanto ivi residente fino al 1° febbraio 2018.
Le disposizioni della legge regionale sopra riportate richiedono che la data di inizio dell’occupazione sia comprovata “esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell'occupante in data anteriore al 20 novembre 2006”.
Altrettanto deve ritenersi per quanto concerne la consistenza del nucleo familiare ai fini del calcolo del reddito annuo dello stesso.
Ne consegue che se alla data in cui la domanda è stata presentata il coniuge della ricorrente, indipendentemente dal provvedimento di separazione legale, risiedeva nell’alloggio, il suo reddito andava conteggiato nel reddito del nucleo familiare, posto che la norma è chiara nel fare riferimento al reddito “alla data di presentazione della domanda”.
La ricorrente, da parte sua, non ha fornito prove idonee di una diversa residenza a quella data del coniuge, che ha spostato la propria residenza solo il 1° febbraio 2018, appena all’indomani del preavviso di rigetto ricevuto il 10 gennaio 2018.
Risulta peraltro significativa la circostanza che dalla relata di notifica del 10/1/2018, depositata dalla stessa ricorrente, emerge che a ricevere il preavviso di rigetto dell’istanza di regolarizzazione è stato lo stesso coniuge della ricorrente, -OMISSIS-, così confermando la sua presenza nell’alloggio fino a detta data.
Rientra senz’altro nei doverosi poteri di istruttoria del Comune la verifica della effettiva residenza dei componenti il nucleo familiare della richiedente la sanatoria, come si evince dal riferimento agli accertamenti della polizia municipale.
Nel caso di specie gli accertamenti anagrafici hanno fornito le informazioni necessarie a delineare l’esatta consistenza del nucleo familiare della richiedente la regolarizzazione.
La giurisprudenza ha poi precisato che “laddove l’Amministrazione abbia acquisito una risultanza qualificata, come un certificato storico di residenza, detta risultanza prevale su quelle emergenti da dichiarazioni sostitutive”.
E ciò in quanto, da un lato, “la certificazione ha una efficacia probatoria superiore alla dichiarazione sostitutiva, dall’altro le risultanze anagrafiche circa il luogo di residenza emergenti da una certificazione hanno sì valore presuntivo, ma possono essere superate soltanto da una prova contraria desumibile da una fonte di convincimento munita di determinati requisiti, relativi alla provenienza ed al procedimento di costituzione, che ne garantiscano l’attendibilità (…) (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28.03.2012, n. 2961; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-ter, 14.05.2010, n. 11330)” (così Tar Lazio, sez. V str., 7 dicembre 2023, n. 18375).
Si osserva inoltre che ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 12/99, che contiene la disciplina generale delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica, il requisito reddituale deve permanere alla data di assegnazione.
L’art. 11, comma 5, l.r. 12/99 nel definire il nucleo familiare ha precipuo riguardo all’elemento della convivenza per cui menziona, oltre al coniuge, ai figli, anche i conviventi di fatto, dequotando la rilevanza della mera esistenza di un accordo di separazione legale anche se omologato dal Tribunale ove lo stesso non sia accompagnato dall’abbandono dell’abitazione coniugale, atteso, peraltro, che l’atto del Tribunale di Roma non impone al coniuge di lasciare la casa familiare, ma si limita ad autorizzare i coniugi a vivere separati.
Va pertanto respinto il primo motivo di gravame con cui la ricorrente deduce la contraddittorietà ed il difetto di motivazione, atteso che il provvedimento risulta adeguatamente e logicamente motivato con l’accertata assenza del requisito reddituale per effetto della presenza nel nucleo familiare di altri portatori di reddito oltre la ricorrente, che hanno determinato il superamento dei limiti reddituali.
Infondata è anche la denunciata omissione della partecipazione della ricorrente al procedimento e la mancata acquisizione di elementi che, per quanto sopra osservato, si sono rilevati irrilevanti, ivi compresa l’istanza a suo tempo prodotta di voltura/subentro nell’appartamento.
Oggetto del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non era l’istanza di subentro per il quale, peraltro, questo Tribunale non ha giurisdizione, ma la richiesta di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo dell’alloggio ai sensi dell’art. 53 l.r. 27/2006.
In conclusione il ricorso va respinto poiché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’ubicazione dell’immobile di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO TO di NE, Presidente
NN MA NG, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN MA NG | IO TO di NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.