Articolo 10 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 1967
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Versione
8 maggio 2010
Art. 10. Iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata.
((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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