Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 24/03/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 57/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NI AC
Ida CONTINO IA d’RO
RT ZZ
Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al n.60636 del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.645/2022, depositata il 26 settembre 2022, non notificata, proposto da:
OMISSIS, nato a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS rappresentato e difeso disgiuntamente dall’Avv. Alessandro Mariani
(Codice fiscale [...]– indirizzo p.e.c.
alessandromariani@legalmail.it) e dall’Avv. Franco Ledda (Codice fiscale [...]– indirizzo p.e.c.
franco.ledda@avvocato.pe.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ardea n.27, Scala A, int. 22;
contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, con sede
SENT. 57/2026 in Roma, Viale dell’Esercito n.186, rappresentato e difeso dal Capo Sezione contenzioso Dr.ssa Iris Marocchini (Codice fiscale
[...]), a seguito di delega del Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva.
Visti l’atto di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l’Avv. Franco Ledda per l’appellante e il Ten. Col.
RT SU (in sostituzione della Dr.ssa Iris Marocchini) per il Ministero della Difesa.
FATTO
1. Con ricorso dell’8 novembre 2019 alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, il Colonnello in ausiliaria OMISSIS, arruolato il 7 gennaio 1981 e ufficiale dal 22 luglio 1993, posto in quiescenza dal 31 dicembre 2017 ai sensi dell’art.2229, comma 3, del d.lgs. n.66/2010
(Codice dell’ordinamento militare) e passato in ausiliaria con 24 anni, 5 mesi e 7 giorni di anzianità dalla nomina ad ufficiale (con successivo passaggio in riserva dal 31 dicembre 2022), ha chiesto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa:
- che sia dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del d.P.R.
n.1092/1973, il suo diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto SENT. 57/2026 dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;
- che sia dichiarato il suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, con attribuzione del trattamento economico di Generale di Brigata di classe 8°, con 0 scatti e 9/24 quote (come da precedenti atti dispositivi), con decorrenza dalla data di collocamento in pensione e corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
2. La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con l’avversata sentenza n.645/2022, depositata il 26 settembre 2022, atteso che nelle more del giudizio era stata liquidata al ricorrente la prestazione pensionistica richiesta ai sensi dell’art.54 del d.P.R. n.1092/1973, ha dichiarato la cessata materia del contendere con riguardo al primo motivo di ricorso.
Con la stessa sentenza è stato, invece, rigettato il secondo motivo di ricorso perché, per la c.d. “omogeneizzazione stipendiale”, disciplinata dall’art.1802 del d.lgs. n.66/2010 (abrogato dall’art.10 del d.lgs.
n.94/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018), non sarebbe utilizzabile SENT. 57/2026 il periodo di ausiliaria, non potendo quest’ultimo essere equiparato al servizio effettivo. L’art.1802, comma 2, del d.lgs. n.66/2010, secondo il primo Giudice, attribuiva solo “agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale …
il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica”, mentre il ricorrente è stato collocato in ausiliaria con la minore anzianità di 24 anni, 5 mesi e 7 giorni dalla nomina ad ufficiale.
3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la citata sentenza n.645/2022 è stata impugnata dall’OMISSIS secondo il quale, come si ricaverebbe dall’art.161 della legge n.312/1980, dall’art.43 della legge n.224/1986, dall’art.5 della legge n.231/1990, dall’art.5 della legge n.404/1990 e da numerosi articoli del d.lgs. n.66/2010, ivi compreso l’art.2229, comma 3, la normativa riconoscerebbe agli ufficiali collocati in ausiliaria prima del limite di età i benefici che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al limite di età previsto. In altri termini, secondo l’appellante, in base alle disposizioni e arresti giurisprudenziali richiamati, il legislatore considera utile, ai fini dei passaggi di classe o scatti di stipendio, quale servizio, anche il periodo trascorso in ausiliaria, fino al raggiungimento del limite di età.
L’appellante aggiunge che il d.lgs. n.66/2010, nel disciplinare il collocamento in ausiliaria, prevede la posizione di ausiliaria quale posizione di servizio imponendo obblighi e richiedendo determinati requisiti di salute.
4. Il Ministero della Difesa, nella memoria di costituzione, SENT. 57/2026 richiamando varia giurisprudenza, per quanto richiesto, ritiene, invece, il periodo in ausiliaria non equiparabile al servizio attivo e afferma che l’OMISSIS, avendo raggiunto il requisito dei 25 anni dalla nomina ad ufficiale solo nel corso dell’ausiliaria, non ha titolo ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico includendo nel calcolo anche l’assegno di omogeneizzazione. Secondo l’Amministrazione militare, il collocamento in ausiliaria dopo la cessazione del servizio attivo determina una situazione di quiescenza e deve, quindi, escludersi che il requisito della prestazione del servizio, senza demerito, per 25 anni dalla nomina ad ufficiale, prescritto dall’art.1802 del d.lgs. n.66/2010 per l’attribuzione del beneficio richiesto, possa maturare anche durante il periodo in ausiliaria, essendo la maturazione del requisito indicato configurabile sono in rapporto al servizio attivo.
Il Ministero della Difesa ha aggiunto che il carattere di eccezionalità dell’art.1802 del d.lgs. n.66/2010 esclude che possano trovare applicazione norme di favore, quali quella prevista dall’art.2229, comma 3, del medesimo d.lgs., che non risultano richiamate ai fini della c.d. “omogeneizzazione stipendiale” e che rispondono a diverse finalità, atteso che mentre l’omogeneizzazione stipendiale è conferita, con intento premiale, agli ufficiali che abbiano prestato un determinato periodo di servizio effettivo senza demerito, il collocamento in ausiliaria a domanda è previsto per favorire il congedo anticipato degli ufficiali.
5. L’appellante ha replicato al Ministero della Difesa con la memoria dell’8 gennaio 2026 nella quale viene evidenziato che la stessa SENT. 57/2026 Amministrazione, nella memoria di costituzione, avrebbe riconosciuto di aver assunto una determinazione pensionistica errata nel momento in cui ha riconosciuto che la pensione, calcolata sullo stipendio percepito all’atto della cessazione del servizio, avrebbe dovuto essere comunque maggiorata di quanto l’ufficiale avrebbe maturato se fosse rimasto in servizio fino al limite di età. L’appellante ribadisce, dunque, la domanda iniziale e chiede, in subordine, ritenendolo un minus compreso nella medesima domanda iniziale, quest’ultimo ricalcolo pensionistico.
6. Nell’ udienza pubblica del 20 gennaio 2026, come da verbale in atti, l’avv. Ledda, per l’appellante e il Ten. Col. SU, per il Ministero della Difesa, nel riportarsi a quanto ampiamente esposto negli atti scritti, ne hanno confermato le rispettive richieste conclusionali.
La causa è successivamente passata in decisione.
DIRITTO
1. La decisione del presente giudizio, riguardante la richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico che tenga conto della c.d. “omogeneizzazione stipendiale”, dipende evidentemente dalla corretta qualificazione giuridica del collocamento dei militari in ausiliaria e dalla corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 1802 (non più vigente perché abrogato dal d.lgs.
n.94/2017) e 2229 del Codice dell’ordinamento militare. Queste ultime sono norme aventi un contenuto analogo, rispettivamente, all’art.5, comma 3, lettera b), della legge n.231/1990 (riguardante l’omogeneizzazione stipendiale) e all’art.43, comma 5, della legge SENT. 57/2026 n.224/1986, disposizioni richiamate dallo stesso appellante, a loro volta non più vigenti perché abrogate dal d.lgs. n.66/2010, per le quali sussiste ampia ed univoca giurisprudenza contabile.
2. La posizione di ausiliaria non è una posizione di servizio attivo ma di congedo (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 7 giugno 2007, n.200). Ai sensi dell’art.924 del d.lgs. n.66/2010, infatti, al raggiungimento dei limiti di età, i militari cessano dal servizio permanente e vengono collocati in congedo con inquadramento in una delle categorie previste dalla legge, tra le quali rientra l’ausiliaria (Cons.
Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n.8524). In altri termini, il collocamento in ausiliaria, pur presentando caratteristiche peculiari e determinati obblighi a carico dell’interessato (es. art.994 del d.lgs. n.66/2010),
equivale al collocamento in quiescenza. Questo è espressamente confermato anche dall’art.992 del d.lgs. n.66/2010 secondo il quale “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio (grassetto aggiunto)…”. La posizione di ausiliaria non rappresenta, pertanto, una posizione di servizio attivo ma una vera e propria posizione di congedo alla quale sono strettamente collegati particolari obblighi che non ne mutano comunque il carattere (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 22 aprile 2010, n.138). Conseguentemente, il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo.
3. L’art.2229 del d.lgs. n.66/2010 (Codice dell’ordinamento militare),
nel disciplinare il regime “transitorio” del collocamento in ausiliaria, dispone, al comma 1, che “fino al 31 dicembre 2026, ai fini del SENT. 57/2026 progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età” (il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato, da ultimo, con l’art.11 del d.l. n.200/2025, convertito dalla legge n.26/2026). Lo stesso articolo, al comma 3, aggiunge che il suddetto collocamento in ausiliaria, avente l’espressa finalità di ridurre le dotazioni organiche complessive delle Forze armate, “è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio”. Appare opportuno precisare che tale equiparazione non risulta, invece, applicabile nella diversa ipotesi, disciplinata dal successivo comma 6 dello stesso articolo, in cui il collocamento in ausiliaria sia avvenuto a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo (a prescindere dall’età anagrafica), per un periodo di permanenza di 5 anni.
L’art.1802 del Codice dell’ordinamento militare (abrogato dall’art.10 del d.lgs. n.94/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018), invece, disponeva che, “al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare … è attribuito agli ufficiali che SENT. 57/2026 hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica”. Si trattava di una norma, di carattere evidentemente premiale nei confronti del personale militare, la cui applicazione è subordinata all’accertamento della assenza di demerito.
4. Alla luce del quadro normativo descritto, considerato che il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo e che il ricorrente è passato in ausiliaria con 24 anni, 5 mesi e 7 giorni di anzianità dalla nomina ad ufficiale, quindi con una anzianità dalla nomina ad ufficiale inferiore a 25 anni, l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il periodo assunto dal menzionato art.1802 (“… prestato servizio militare senza demerito 25 anni dalla nomina a ufficiale …”) a presupposto per il conseguimento del diritto all’omogeneizzazione, per espressa scelta del legislatore, deve, infatti, essere maturato al momento della cessazione del servizio attivo e non anche durante il collocamento in ausiliaria. In altri termini, il periodo in ausiliaria non può essere computato per conseguire un requisito giuridico (25 anni di anzianità dalla nomina ad ufficiale) che, per legge, deve essere maturato in servizio. Questa conclusione è confermata dalla necessità che il servizio sia svolto “senza demerito”. L’accertamento della assenza di demerito richiede, infatti, evidentemente, una valutazione logicamente e necessariamente collegata agli obblighi connessi al SENT. 57/2026 servizio attivo e non al periodo trascorso in quiescenza.
Non vale in senso contrario quanto disposto dall’art.2229, comma 3, citato. Quest’ultima disposizione, che ha consentito al ricorrente di conseguire un anticipato passaggio in ausiliaria, rappresenta, infatti, una norma eccezionale di favore, non ispirata da finalità premiali nei confronti del personale militare ma da finalità organizzative proprie dell’Amministrazione militare. Tale norma consente, eccezionalmente, al momento del collocamento del militare in ausiliaria, il riconoscimento dell’anzianità, degli scatti e delle classi da maturare nel periodo di servizio mancante per il raggiungimento del limite di età ma non consente anche di adeguare la pensione a quella di coloro che sono rimasti effettivamente in servizio. In altre parole, l’art.2229, comma 3, citato non consente ai relativi beneficiari l’automatico ed integrale adeguamento del trattamento pensionistico a quello del personale rimasto in servizio fino all’ultimo giorno, bensì consente di riconoscere come utile, ai fini del calcolo della pensione, anche il periodo mancante al raggiungimento dei limiti di età. Questa conclusione è confermata dall’esplicito riferimento al momento del collocamento in ausiliaria quale momento “statico” in cui individuare il "dies a quo" per la commisurazione del trattamento pensionistico.
Non essendo possibile conoscere, all'atto della cessazione dal servizio mediante collocamento in ausiliaria, quali siano gli aumenti stipendiali dei pari grado in servizio deve, dunque, escludersi che la legge abbia voluto prevedere future perequazioni. Il ricorrente non può, pertanto, ottenere la valutazione, in suo favore, di ogni incremento retributivo di SENT. 57/2026 carattere generale intervenuto successivamente, essendo a lui riconoscibile solo la progressione economica in classi e scatti stipendiali rapportati al periodo intercorrente tra la data di cessazione del servizio per effetto del collocamento in ausiliaria ed il raggiungimento del limite di età.
In definitiva, per quanto riguarda il trattamento pensionistico, le disposizioni di cui trattasi non hanno inteso prevedere una piena equiparazione tra il personale militare collocato, in ogni caso su domanda e non d’ufficio, in ausiliaria e il personale che resta in servizio, atteso che al primo spettano le competenze che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età ma non anche le competenze che sarebbero state successivamente introdotte per via di miglioramenti legislativi o contrattuali. Inoltre, il chiaro disposto di cui al menzionato art.1802 esclude che possano contemporaneamente trovare applicazione nei confronti del militare altre norme di favore, quale quella di cui all’art.2229, comma 3, citato, peraltro ispirata da diversa finalità, che non risultano espressamente richiamate e che, comunque, non prevedono l’automatico ed integrale adeguamento del trattamento pensionistico a quello di coloro che sono rimasti in servizio attivo fino all’ultimo giorno.
La correttezza della suddetta interpretazione appare anche confortata dalla ampia ed univoca giurisprudenza contabile sul tema (ex plurimis, Corte conti, Sez. I Appello, 4 febbraio 2008, n.61; Sez. II Appello, 18 settembre 2008, n.298; Sez. II Appello, 1° marzo 2011, n.116; Sez. III SENT. 57/2026 Appello, 19 ottobre 2010, n.700) che si è formata, in passato, in relazione all’art.5, comma 3, lettera b), della legge n.231/1990
(riguardante l’omogeneizzazione stipendiale) e all’art.43, comma 5, della legge n.224/1986 (che rinvia alle norme del secondo periodo del comma 4 che, a sua volta, rinvia ai benefici del comma 3, tra i quali, alla lettera a), “il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio”), norme richiamate dallo stesso appellante e aventi, come prima rappresentato, contenuto analogo alle disposizioni in esame.
Nello stesso senso, sia pure con riferimento all’indennità di buonuscita, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n.923).
5. L’art.193 c.g.c., applicabile anche all’appello in materia pensionistica per effetto del rinvio operato dall’art.170, comma 3, c.g.c., dispone che “nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio”. Tanto premesso, va dichiarata d’ufficio inammissibile la richiesta di ricalcolo pensionistico formulata dall’appellante, per la prima volta, in via subordinata, peraltro non nell’atto di gravame ma solo con la memoria dell’8 gennaio 2026. Si tratta, infatti, di una nuova domanda, non compresa in quella precedentemente formulata, in quanto rientrante, come sopra chiarito, in un diverso ambito normativo.
6. Le spese di lite sono a carico della parte appellante soccombente SENT. 57/2026 ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando:
- rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara, d’ufficio, inammissibile la richiesta di ricalcolo pensionistico formulata dall’appellante, in via subordinata, nella memoria dell’8 gennaio 2026;
- liquida, a carico della parte appellante soccombente, le spese di lite del presente grado di giudizio nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00),
in favore del Ministero della Difesa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nelle camere di consiglio del 20 gennaio 2026 e del 2 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. NI Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 24 MARZO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
IA CO
DECRETO
SENT. 57/2026 Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa NI Acanfora)
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 24 MARZO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
IA CO
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 24 MARZO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
IA CO