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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
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Articolo 273 Norme transitorie 1. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 10, comma 3 , e dall' articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonche' quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall' articolo 5 1, commi 3- ter e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il '31 marzo e il I' aprile 1999 limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120 .
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell' articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell' articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 .
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall' articolo 5 1, commi 3- ter e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il '31 marzo e il I' aprile 1999 limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120 .
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell' articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell' articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 .
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
Commentario • 1
- 1. La convocazione del consiglio comunaleRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2001 · 0.64198273
dott. Pietro Lomastro Salvo che l'Ente abbia autonomamente disciplinato, con proprio regolamento, le modalità per la redazione e consegna dell'avviso di convocazione del consiglio, è noto che fino all'approvazione di detto strumento, valgono le regole dettate dagli articoli 125,127 e 289 T.U. 4.2.1915 n.148 (v.art.273, c.6 TUEL 267/2000). Dette regole prevedono che l'avviso di convocazione redatto normalmente nelle forme del decreto, della determinazione o dell'ordinanza, sia emesso dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco nei comuni privi di tale figura. Le note disposizioni impongono che l'avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa …
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 08/03/2021, n. 426Provvedimento: […] travisamento dei fatti. I ricorrenti hanno contestato che lo Statuto comunale “ è stato pubblicato sul BUR della Regione Puglia del 12/01/2001 n. 9 ”, e quindi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000, da ciò facendo conseguire l'infondatezza ed erroneità del “ richiamo e applicazione al caso in specie degli art. 273 del d.lgs. 267/2000 e artt. 125, 127 e 289 del R.D. del 04/02/1915 n. 148 ” (cfr. pag. 12), quale presupposto per la valida costituzione del Consiglio comunale n. 29.8.2020.Leggi di più...
- abuso del diritto·
- quorum strutturale e funzionale·
- validità delle sedute consiliari·
- rendiconto di gestione·
- motivazione delle delibere·
- statuto comunale·
- disciplina transitoria TUEL·
- termini per l'approvazione del rendiconto·
- regolamento del consiglio comunale·
- eccesso di potere·
- annullamento delibera consiliare·
- violazione art. 141 e 227 d.lgs. 267/2000·
- legittimazione ad agire