Parere definitivo 7 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2025REG.PROV.COLL.
N. 01196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2022, proposto dalla signora VI GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vannicelli e Barbara Zenatti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Giacomo Bernardi e Viviana Biasetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 182/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e dato atto che nessuno è comparso per le parti e viste le note di passaggio in decisione da parte degli Avvocati Francesco Vannicelli, Viviana Biasetti e dell'Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora VI GA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento della determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sanitarie per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento n. 34 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto “restituzione alla Provincia autonoma di Trento di somme in applicazione dell’articolo 4 comma 2 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico e s.m.” impugnata unitamente ad altri atti endoprocedimentali.
2. L’appellante ha partecipato ad una delle procedure concorsuali bandite dalla Provincia Autonoma di Trento, per la creazione di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello nazionale per la formazione di medici specialisti in quelle branche che sono carenti nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della Legge 6 febbraio 1991, n. 4 della Provincia.
In particolare, per l’anno accademico 2015/2016, la Provincia aveva previsto un fabbisogno formativo di una unità nella specializzazione in malattie infettive e tropicali e ha, così, attivato il relativo contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la Scuola convenzionata dell’Università degli Studi di Verona, che è stato bandito con decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 20 maggio 2016 n. 313.
L’appellante ha conseguito il contratto aggiuntivo in questione, finanziato dalla Provincia di Trento, che ha sottoscritto il 26 settembre 2016 e per il quale la Provincia ha versato complessivamente un importo pari a € 102.000 per la formazione specialistica della dottoressa GA e quest’ultima ha conseguito la specializzazione in malattie infettive e tropicali.
A seguito della specializzazione in parola, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) ha proposto a parte appellante un incarico di natura libero professionale decorrente dall’11 gennaio 2021 e della durata massima di un biennio per lo svolgimento di attività presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’ospedale di Borgo Valsugana (cfr. e-mail del 7 gennaio 2021). La proposta, tuttavia, è stata rifiutata dall’appellante, ritenendo inadeguata la sua specializzazione in malattie infettive nell’ambito proposto di medicina interna e considerato che attraverso un contratto di natura libero professionale non avrebbe maturato alcun punteggio per eventuali futuri concorsi.
In conseguenza di ciò, con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sanitarie per la non autosufficienza n. 34 del 24 marzo 2021, l’Amministrazione appellata ha disposto la restituzione dell’importo di euro 70.000 da parte della dottoressa GA in applicazione dell’art. 4, comma 2, della l.p. n. 4 del 1991 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1564 del 26 luglio 2013.
Successivamente, in data 30 marzo 2021, l’APSS ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico nella disciplina Malattie Infettive presso l’Unità Operativa Malattie Infettive dell’Ospedale di Trento. La dottoressa GA si è collocata in posizione utile in graduatoria ai fini dell’assunzione; sicché il competente Ufficio dell’APSS ha invitato la stessa a prendere contatti con l’Ufficio assunzioni entro la data stabilita nella comunicazione, evidenziando che il mancato riscontro si sarebbe inteso quale rinuncia. Parte appellante non ha riscontrato la nota.
In seguito, l’Ufficio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento ha proposto all’odierna parte appellante una riduzione dell’importo della penale stante il nuovo incarico.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso premettendo che l’obbligo di collaborazione post specializzazione per la dottoressa consegue direttamente all’erogazione del finanziamento all’Università degli Studi di Verona da parte della Provincia di Trento che altrimenti costituirebbero un uso indebito delle risorse pubbliche a vantaggio di un privato. Il T.a.r. ha ritenuto che l’incarico libero professionale presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Borgo
Valsugana non fosse in contrasto con quanto previsto dalla l.p. 4/1991 poiché l’obbligo di collaborazione che consegue al finanziamento della specializzazione può attuarsi con qualsiasi forma contrattuale e non vi era alcun diritto ad essere inserita presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale S. Chiara di Trento anziché presso l’ospedale di Borgo Valsugana. Nessuna illegittimità dei provvedimenti impugnati poteva trarsi dalla constatazione che il decreto del Ministero della Sanità n.219900 del 31 gennaio 1998 che ha indicato la specializzazione in Malattie Infettive come affine a quella di Medicina Interna.
4. L’appello si fonda su cinque motivi.
4.1. Il primo motivo censura la sentenza di primo grado laddove afferma che il rifiuto opposto dalla Dott.ssa GA sia riconducibile a un interesse meramente privato.
Ritiene, invece, che il suo inserimento quale specializzata in infettivologia, fosse inadeguato nel dipartimento di medicina Interna, non potendo offrire un servizio idoneo al pubblico.
Nell’Unità Operativa di Medicina Interna di Borgo Valsugana non c’è multidisciplinarità: risulterebbe per tabulas che dieci medici su dodici impiegati presso la struttura ospedaliera sono internisti.
4.2. Il secondo motivo lamenta che la sentenza gravata avrebbe fatto riferimento a una circostanza del tutto inconferente, ossia la natura libero – professionale dell’incarico proposto e sarebbe erronea laddove ha ritenuto coerente con la specializzazione della dottoressa l’incarico presso l’U.O. di medicina interna.
4.3. Il terzo motivo considera illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che avrebbe dovuto proporre all’appellante una collaborazione ai sensi della l.p. 4/1991 come infettivologa già dal mese di gennaio 2021, stante l’asserita carenza di personale creatasi sin da allora.
4.4. Il quarto motivo lamenta la ritenuta validità del riferimento al decreto del Ministero della Sanità n. 219900 del 31 gennaio 1998 per giustificare l’affinità della specializzazione in Malattie Infettive con quella in Medicina Interna. Il decreto si è limitato a stabilire una tabella di specializzazioni affini per la partecipazione ai concorsi del primo livello del ruolo sanitario, ma non vale per le assunzioni e l’inquadramento del personale.
4.5. Il quinto motivo contesta il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance.
5 Si sono costituite in giudizio la Provincia Autonoma di Trento e Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento che hanno concluso per il rigetto dell’appello.
L’appello non è fondato.
6.1. La scelta della collocazione del medico all’interno di una delle strutture dell’Ospedale presso cui dovrebbe prestare servizio è una scelta organizzativa discrezionale della direzione sanitaria e laddove l’Ospedale non sia così complesso da prevedere un’autonoma struttura che si occupi di malattie infettive, ben può accadere che un simile servizio sia previsto nell’ambito del servizio di medicina interna. L’appellata che aveva conseguito la specializzazione grazie al pagamento della borsa di studio da parte della Provincia Autonoma di Trento avrebbe potuto contestare l’eventuale adibizione a mansioni estranee alla sua specializzazione, ma non contestare l’assegnazione ad una struttura sanitaria solo perché non prevedeva al suo interno un autonomo reparto dedicato alle malattie infettive.
Nei presidi periferici, come ha sottolineato l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’esigenza di specialisti viene soddisfatta con l’assegnazione di singoli medici specializzati nelle discipline che si rendono necessarie per assicurare la completezza delle cure ai pazienti.
6.2. Anche il secondo motivo non è fondato. Prescindendo dalla circostanza di fatto che l’appellante ha anche contestato la natura dell’offerta contrattuale ambendo ad essere assunta come dipendente e non come libero professionista, in base a quanto appena affermato nell’esame del primo motivo, l’assegnazione all’unità operativa di medicina interna non avrebbe mortificato la sua professionalità poiché sarebbe stata impiegata in un servizio coerente con la sua specializzazione.
6.3. Nel consentire alla dottoressa di assolvere l’obbligo contratto con l’Amministrazione per aver conseguito la specializzazione grazie al finanziamento provinciale, l’Azienda provinciale per i servizi non era vincolata ad alcuna specifica tipologia contrattuale ed ha inserito l’appellante nella struttura dove ha ritenuto ci fosse una maggiore esigenza di garantire il servizio di malattie infettive visto il protrarsi dell’epidemia di Covid; peraltro a quell’epoca non vi era alcuna graduatoria di concorso nella quale la dottoressa avesse trovato posto.
6.4. L’affinità ai fini dei concorsi sanitari prevista dal decreto del 31 gennaio 1998 garantisce la sussistenza di un’adeguata omogeneità professionale tra le discipline in questione e non può, pertanto, ritenersi che esso non abbia efficacia nell’assegnazione dei professionisti a disposizione nelle Unità Operative in cui si verifichino specifiche necessità, solo perché il professionista interessato all’assunzione non è passato attraverso la partecipazione ad un concorso.
6.5. L’infondatezza dell’appello si ripercuote nella richiesta di risarcimento poiché manca il presupposto dell’atto illegittimo.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle controparti le spese della presente fase di giudizio che liquida per ciascuna di esse in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO