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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8409/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monforte San Giorgio - Via Immacolata 2 98041 Monforte San Giorgio ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 127 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041829244 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5494/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240041829244, notificata in data 27.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €1.651,88, a titolo di IMU per l'anno 2015.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione e decadenza dell'ente ad esercitare la pretesa impositiva.
Il Comune di Monforte San Giorgio e l'Agenzia Entrate Riscossione, non sono costituiti.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa, per la mancata produzione della prova della rituale notifica di atti interruttivi del termine quinquennale applicabile all'imposta locale per cui è causa.
La ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi.
Orbene, stante la mancata costituzione della convenuta, agli atti del giudizio non vi è prova dell'avvenuta notifica dei prodromici atti indicati nei dettagli dell'atto opposto. Ne deriva che, in queste condizioni probatorie, non può dirsi adempiuto l'onere che gravava sull'ente impositore dal momento che non si po' esigere da parte ricorrente la prova di un fatto negativo (quale la omessa notifica dell'atto in questione).
Ne discende l'invalidità derivata dell'atto impugnato (cfr. sul punto per tutte Cass. Ordinanza del 15/09/2023
n. 26660 Sezione 5, laddove si afferma che" in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata").
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori come per legge, Cosi è deciso in Messina li, 25 settembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8409/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monforte San Giorgio - Via Immacolata 2 98041 Monforte San Giorgio ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 127 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041829244 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5494/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240041829244, notificata in data 27.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €1.651,88, a titolo di IMU per l'anno 2015.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione e decadenza dell'ente ad esercitare la pretesa impositiva.
Il Comune di Monforte San Giorgio e l'Agenzia Entrate Riscossione, non sono costituiti.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa, per la mancata produzione della prova della rituale notifica di atti interruttivi del termine quinquennale applicabile all'imposta locale per cui è causa.
La ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi.
Orbene, stante la mancata costituzione della convenuta, agli atti del giudizio non vi è prova dell'avvenuta notifica dei prodromici atti indicati nei dettagli dell'atto opposto. Ne deriva che, in queste condizioni probatorie, non può dirsi adempiuto l'onere che gravava sull'ente impositore dal momento che non si po' esigere da parte ricorrente la prova di un fatto negativo (quale la omessa notifica dell'atto in questione).
Ne discende l'invalidità derivata dell'atto impugnato (cfr. sul punto per tutte Cass. Ordinanza del 15/09/2023
n. 26660 Sezione 5, laddove si afferma che" in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata").
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori come per legge, Cosi è deciso in Messina li, 25 settembre 2025