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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 29.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, dalle parti resistenti e CP_1 CP_2
[...]
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2159/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
TRA
(c.f.: , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sorrentino ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
Contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta CP_1 C.F._2
Bifulco ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena SI CP_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.04.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver
Pag. 1 di 9 lavorato alle dipendenze dei sig.ri e presso l'abitazione di quest'ultima sita CP_1 CP_2 in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Lavinaio Cicchetti n.32/4; di aver iniziato a lavorare dal
01.09.2018 dopo essere stata assunta da , fratello di e di aver svolto CP_1 CP_2 mansioni di badante non convivente, addetta all'assistenza notturna della Sig.ra in quanto CP_2 affetta da disabilità fisica, nonché di assistenza in tutti gli altri bisogni quotidiani come la somministrazione di medicine, la preparazione dei pasti e la cura dell'igiene personale;
di aver ricevuto in contanti una retribuzione mensile di € 450,00, corrisposta materialmente dal sig. ed CP_1 alcune volte da che il rapporto è cessato in data 31.08.2021 a seguito di dimissioni;
che le CP_2 mansioni svolte rientrano nel livello C Super del c.c.n.l. Domestici a cui appartiene il collaboratore familiare da intendersi quale «assistente a persona non autosufficiente, che svolge le mansioni di assistenza ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti»; di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle 8:00 del mattino successivo, mentre la domenica il turno terminava alle ore 12:00 per poi riprendere alle ore 17:00; che, in data 11.09.2020, la resistente ha inoltrato istanza di emersione del lavoro irregolare al Ministero dell'Interno, dichiarando CP_2 la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time per 25 ore settimanali a decorrere dal 03.06.2020 con inquadramento nel livello C Super del CCNL di settore e, tuttavia, di fatto, il rapporto di lavoro non ha subito alcuna variazione ed è proseguito con le stesse modalità ed orari precedentemente indicati;
che al fine di procedere all'inoltro della suddetta istanza la sig.ra ha preteso il pagamento della somma di € 676,00; di non aver mai ricevuto per tutto il CP_2 rapporto lavorativo una regolare retribuzione mensile parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario svolto, maggiorazione per il lavoro notturno, la tredicesima, le ferie non godute, le festività, permessi e il t.f.r.; che non sono stati versati contributi assicurativi e previdenziali.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna delle parti resistenti, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 01.09.2018 al 31.08.2021 secondo le modalità dedotte in ricorso con svolgimento di mansioni rientranti nel livello C Super del CCNL Domestici, da applicarsi in via parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost., al pagamento della complessiva somma di euro 46.301,23, come analiticamente indicata nei conteggi allegati all'atto introduttivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al versamento dei contributi. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettata da parte ricorrente. In particolare, la Sig.ra CP_2 ha esposto che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato part-time di 25 ore
[...] settimanali unicamente nel periodo dal 03.06.2020 al 22.04.2021. Ha contestato, inoltre, i conteggi formulati da parte ricorrente, rappresentando di aver pagato tutto quanto spettava alla lavoratrice.
Pag. 2 di 9 Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità CP_1 ex art. 414 c.p.c. dell'atto introduttivo e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, evidenziando di non aver avuto mai contatti con la ricorrente, poiché, a causa dell'attività lavorativa svolta, ovvero agente di commercio, è sempre fuori regione. Ha eccepito, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_ Disposta la rinotifica, si è costituito l' chiedendo, per il caso di accertamento (e nei limiti di tale accertamento) del rapporto di lavoro regolare e/o del diritto a differenze retributive, di accogliere la connessa domanda, anch'essa avanzata dalla ricorrente, di pagamento all' dei conseguenti contributi CP_3 previdenziali nei limiti della prescrizione. Ha esposto, inoltre, che dagli accertamenti è stata riscontrata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo dal 03.06.2020 al
22.04.2021.
Letti gli atti, sottoposta la parte ricorrente e a libero interrogatorio, ammessa la prova CP_1 testimoniale richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria dal Giudice onorario, che, come Decreto
Presidenziale, ha rimesso gli atti allo scrivente per la decisione, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme evidenziare che il presente procedimento è stato sottoposto per la prima volta all'attenzione dello scrivente magistrato, assente dal servizio per congedo di maternità dal 28.02.2023 al 30.09.2023, in data 13.06.2024. Invero, la prima udienza di comparizione delle parti del 15.06.2023 e la successiva udienza del 28.09.2023 si sono svolte dinanzi al Giudice onorario in sostituzione sul ruolo della scrivente, il quale, in virtù della vigente normativa, non ha potuto ammettere i mezzi istruttori, ma solo controllare la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio e svolgere le attività istruttorie già ammesse dal titolare del ruolo.
Tanto premesso, in via preliminare il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che lo stesso contiene una sufficiente e chiara indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto della decisione.
Deve essere disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto la legittimazione passiva si determina sulla base della domanda, nel senso che è legittimato a resistere ad un giudizio il soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta;
qualora la domanda risulti infondata per insussistenza del rapporto di lavoro nei confronti di quel determinato soggetto, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva, ma unicamente di rigetto nel merito del ricorso. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto con il vincolo della subordinazione attività lavorativa alle dipendenze del resistente , il quale ha dunque legittimazione passiva a stare in giudizio. CP_1
Passando ad esaminare il merito, è pacifica tra tutte le parti la sussistenza tra la ricorrente e CP_2
Pag. 3 di 9 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 03.06.2020 al 22.04.2021, con inquadramento CP_2 part-time orizzontale 25 ore settimanali nel livello C Super del c.c.n.l. Domestici, con qualifica di badante.
Tale circostanza è provata dalla documentazione in atti (cfr. , estratto conto previdenziale). CP_4
Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze dei resistenti dal 01.09.2018 al 21.08.2021.
Premesso che durante tale arco temporale la parte è stata regolarmente inquadrata per il periodo dal
03.06.2020 al 22.04.2021, oggetto del presente giudizio è, dunque, da un lato, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.09.2018 al 02.06.2020 nonché dal 22.04.2021 al
21.08.2021, e, dall'altro, l'accertamento dello svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello di formale inquadramento per il periodo dal 03.06.2020 al 22.04.2021. Invero, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle 8:00 del mattino seguente, mentre la domenica il turno terminava alle ore 12:00 per poi riprendere alle ore 17:00.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Assumono pertanto rilievo le risultanze della prova testimoniale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la ricorrente in quanto è una Tes_1 mia lontana parente. Conosco soltanto di vista e per averci parlato alcune volte a telefono, non conosco CP_1 invece la sig.ra . Ho parlato telefono con per dirgli di regolarizzare la posizione lavorativa CP_2 CP_1 della ricorrente, e ciò l'ho fatto poiché non capisce né parla molto bene la lingua italiana. Posso dire che l'abitazione dove abita la ricorrente è ubicata vicino alla casa della sig.ra , e lo so in quanto io vado sempre nella casa della CP_2 ricorrente, essendo suo figlio mio amico;
spesso quando lei va lavoro di notte io dormo con lui a casa sua. io quando ritorno da lavoro, dop aver preso un caffè con suo figlio, andiamo a casa della ricorrente, e lei, verso le 18.00, 18.30 si reca presso
l'abitazione della resistente. la ricorrente ha iniziato ad andare presso l'abitazione di verso la fine del 2018, CP_2
Pag. 4 di 9 e posso dirlo in quanto collego tale evenienza al fatto che la ricorrente si è separato dal marito alla metà del 2018, e per tale motivo ha iniziato a lavorare. Questo è stato il suo primo lavoro. non so chi abbia contattato la ricorrente. non so quanto percepisse al mese, ma posso dire non più di 500 euro poiché mi ha passato il telefono per parlare con il sig. CP_1 per farle aumentare lo stipendio La ricorrente svolgeva le mansioni di badante in quanto, oltre a darle le medicine,
[...] le preparava da mangiare e la vestiva. La signora è disabile, non cammina ed è sulla sedia a rotelle. La ricorrente CP_2 lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, anche durante il periodo festivo. penso che gli ordini le venissero impartiti dal sig. in quanto era sempre lui che contattava me quando bisognava dare delle direttive alla ricorrente, e CP_1 anche quando doveva pagarla. Per quanto è mia conoscenza la ricorrente ha lavorato fino a verso la fine dell'anno 2021; è andata via dal lavoro in quanto in seguito alla telefonata con il sig , per aumentarle lo stipendio fino a 600 CP_1 euro, lo stesso ha detto che avrebbe accetta la paga di 500 euro oppure, per la somma da lei pretesa, avrebbe chiamato un'altra donna a badare per tutta la giornata. la ricorrente terminava il lavoro per le ore 08.30 del giorno successivo, e posso dirlo in quanto dormo presso la casa della ricorrente. Sono spostato ma, essendo la mia famiglia nel mio paese
d'origine, vado a dormire presso la ricorrente, essendo amico di suo figlio» (cfr. Verbale di udienza del 12.12.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la ricorrente in quanto Testimone_2
CP_ ho frequentato la sua abitazione durante il periodo della mia maternità. Conosco solo la signora dove ha lavorato la CP_ ricorrente. la sig.ra si trova a San Giuseppe Vesuviano. sono andata da in quanto una volta, verso CP_2
l'anno 2018, e una seconda, nel 2020, quando mi sono trovata parlare con la sorella di affinché inquadrassero
CP_2 la mia amica, cioè la ricorrente. In quegli anni sono entrata in casa della signor;
La signora stava appoggiata
CP_2 ad un tutore che serve per farla camminare e quando sono stata lì la ricorrente preparava la cena e la accompagnava in bagno. in genere andavo verso le ore 19.30 e in questo orario ho visto che la mia amica svolgeva queste attività. quando mi trovavo lì è venuta anche una cugina di , di cui non ricordo il nome, che dormiva presso la sua abitazione. una
CP_2 prima volta quando mi sono recata presso l'abitazione di , mi sono intrattenuta per circa mezz'ora; la seconda
CP_2
CP_ volta mi sono trattenuta per più tempo, fino a che non è arrivata la sorella di non ricordo l'orario di Per_1 arrivo di . Una volta arrivata la signora e anche il marito, insieme siamo andati dal commercialista Per_1 Per_1 di , affinché venisse regolarizzata la posizione della ricorrente. Prima che venisse regolarizzata, la ricorrente CP_2 lavorava dal lunedì fino al sabato, non la domenica;
dopo la regolarizzazione, invece, lavorava il sabato e la domenica. la ricorrente lavorava dalle ore 19.30 fino alle 07.30 del giorno successive, e lo so perché parlavo sempre con lei, e mi diceva che doveva accompagnare il figlio a scuola;
anche oi accompagnavo mio figlio a scuola;
dopo di ciò mi incontravo in strada con lei e mi diceva che era uscita dal lavoro. so cha la ricorrente non è andata più a lavorare nel 2021, e posso dirlo in quanto in quell'anno io sono rimasta incinta. Per quanto riguarda il motivo per cui non è più andata a lavoro, posso dire che essa aveva chiesto un aumento e non le era stato concesso, perciò era stata via;
non so se è stata poi sostituita da altra persona. preciso, inoltre che presso la signora , di mattina lavorava un'altra signora italiana, di cui non conosco CP_2 il nome, né l'ho mai vista. la mia amica ha un figlio grande. questo ragazzo, durante il periodo in cui la mia amica lavorava era disoccupato;
non so se sia mai andato a trovare la madre presso l'abitazione di , dove lei lavorava. La CP_2 ricorrente andava a lavorare anche durante i giorni festivi. La ricorrente ha sempre lavorato e soltanto quando doveva fare
Pag. 5 di 9 CP_ qualcosa di urgente non si recava a lavoro;
comunicava l'assenza al fratello della signora che non conosco;
posso dirlo in quanto mi è stato riferito dalla stessa ricorrente, poiché parliamo spesso. la paga veniva data alla ricorrente dal fratello di , oppure lasciava direttamente i soldi presso l'abitazione di . Posso riferire in merito agli orari
CP_2 CP_2 di lavoro in quanto parlavamo tra di noi, anche per mezzo di videochiamate. Con , io ho avuto contatti non
CP_2 solo personali ma anche tramite chiamate e video chiamate;
preciso che chiamavo la mia amica e lei, a volte, mi passava la CP_ signora Prima, la ricorrente abitava in via Macciotti, nelle vicinanze del supermercato MIMOSA, che si trova all'incirca a 20 minuti dalla abitazione di;
successivamente si è trasferita in una casa che dista circa 2 minuti
CP_2 da quella di . Quando la mia amica andava a lavoro qualche indicazione sul lavoro veniva data dalla signora
CP_2
a che lavorava con lei, ama anche i familiari di le dicevano che cosa fare. Preciso che durante il rapporto di CP_2 lavoro della mia amica, si era instaurato un rapporto familiare con la famiglia di » (cfr. Verbale d'udienza CP_2 del 16.01.2025).
Queste essendo le risultanze testimoniali, è evidente che i testi escussi non hanno avuto una conoscenza diretta dei fatti, in quanto si tratta di soggetti conoscitori di causa perché amici della ricorrente;
le testimonianze, difatti, sono assolutamente generiche con riferimento agli elementi della subordinazione. Si aggiunga, inoltre, che il teste ha reso una dichiarazione contraddittoria Tes_1 rispetto alla tipologia di rapporto che lo lega alla parte ricorrente;
invero, dapprima ha dichiarato di essere un suo lontano parente, per poi riferire di essere amico di suo figlio.
Nessuno dei due testi ha riferito dati temporali per delimitare con certezza l'inizio e la fine del rapporto lavorativo. ha dichiarato genericamente: «la ricorrente ha iniziato ad andare presso Tes_1
l'abitazione di verso la fine del 2018, e posso dirlo in quanto collego tale evenienza al fatto che la ricorrente si CP_2
è separato dal marito alla metà del 2018, e per tale motivo ha iniziato a lavorare…per quanto è a mia conoscenza la ricorrente ha lavorato fino a verso la fine dell'anno 2021», mentre il teste ha riferito: «So che Testimone_2 la ricorrente non è andata più a lavorare nel 2021, e posso dirlo in quanto in quell'anno io non rimasta incinta». Il teste non ha indicato l'inizio del rapporto lavorativo e la sola dichiarazione di , in quanto Tes_2 Tes_1 generica, non è sufficiente da sola a fornire la prova del momento di inizio del rapporto lavorativo;
parimenti, quanto alla cessazione, le dichiarazioni, considerata la contestazione delle parti resistenti sul punto, sono oltremodo generiche.
Ad ogni modo, non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo gli orari e i giorni indicati in ricorso, atteso che entrambe le testimonianze si pongono in contrasto con le stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo. Parte ricorrente ha dichiarato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del mattino seguente, mentre la domenica dalle ore 19.00 sino alle ore 12.00 per poi riprendere alle ore 17.00. Il teste ha invece espressamente riferito Testimone_2 che la ricorrente lavorava dal lunedì fino al sabato e non la domenica, dalle ore 19:30 fino alle 7:30 del giorno successivo, precisando di sapere questi orari solo perché parlava con la ricorrente, mentre il teste ha riferito che la ricorrente iniziava a lavorare verso le 18.00/18.30 e terminava alle Tes_1
Pag. 6 di 9 ore 08.30 del giorno successivo.
Quanto alle mansioni svolte, seppur entrambi i testi hanno riferito che la ricorrente svolgeva la mansione di badante, va precisato che il teste ha riferito dei compiti svolti dalla Tes_1 ricorrente non perché l'abbia vista lavorare, ma solo perché ha intrattenuto contatti telefonici un paio di volte con il sig. che le spiegava le mansioni che doveva svolgere la ricorrente. Il teste CP_1
, invece, ha dichiarato: «verso l'anno 2018 e verso metà anno del 2020 sono entrata in casa Testimone_2 della Sig.ra . La signora stava appoggiata ad un tutore che serve per farla camminare e quando sono stata la CP_2 ricorrente preparava la cena e la accompagnava in bagno». Tale dichiarazione risulta essere vaga in quanto è limitata alle pochissime volte in cui la stessa si è recata presso l'abitazione della signora ovvero due CP_2 volte nell'arco di tre anni (una volta nel 2018 e una volta nel 2020).
I testi si contraddicono anche sulle condizioni di salute della sig.ra atteso il teste CP_2 Tes_1
ha riferito che quest'ultima era disabile, non camminava e si trovava sulla sedia a rotelle, mentre
[...]
ha riferito che la stessa invece camminava pur appoggiandosi ad un tutore. La Testimone_2 testimonianza di appare inoltre inverosimile avendo lo stesso dichiarato di non conoscere Tes_1 la sig.ra CP_2
Oltremodo generiche sono anche le testimonianze circa l'eventuale potere disciplinare e direttivo esercitato dai Sig.ri e . ha riferito di non sapere chi abbia CP_2 CP_1 Tes_1 contatto la ricorrente per la sua assunzione, di non conoscere la sig.ra e di conoscere soltanto CP_2 di vista e di aver parlato un paio di volte al telefono con il Sig. , precisando poi: «Penso che CP_1 gli ordini le venissero impartiti dal Sig. in quanto era sempre lui che contattava me quando bisogna dare delle CP_2 direttive alla ricorrente».
Il secondo teste, , non ha riferito di un potere disciplinare esercitato dal sig. Testimone_2
, dichiarando che le indicazioni sul lavoro le venivano date dalla signora che lavorava con CP_1 lei, ma anche dai familiari di CP_2
Quanto alla retribuzione, il teste ha semplicemente dichiarato: «Non so quanto Tes_1 percepisse al mese, ma posso dire non più di 500,00€» senza neanche riferire chi le pagasse la retribuzione, mentre il teste , invece, non ha reso dichiarazioni al riguardo. Testimone_2
Infine, in ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, entrambi i testi hanno riferito che lo stesso si è interrotto perché la paga era bassa e, poiché non è stato concesso un aumento, la ricorrente si è licenziata. Tali dichiarazioni però si pongono in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente in sede di libero interrogatorio, la quale, contestando quanto dedotto dai resistenti ovvero che il proprio figlio si era introdotto in casa senza permesso nascondendosi nella scala che portava al soffitto, ha riferito di essersi dimessa a causa di queste accuse infondate (cfr. verbale di udienza del 28.09.2023).
Dal punto di vista documentale l'istante non ha fornito alcun elemento a conforto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.09.2018 al 02.06.2020 e dal 23.04.2021 al 21.08.2021.
Pag. 7 di 9 Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalle dichiarazioni dei due testi comuni ad entrambe le parti resistenti, ed Testimone_3 [...]
entrambi escussi all'udienza del 12.12.2024, conformemente al principio di Testimone_4 acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Entrambi hanno dichiarato di conoscere la ricorrente in quanto si occupava della sig.ra CP_2 sorella del sig. , svolgendo l'attività di badante. In particolare, il teste SI ha riferito CP_1 che la ricorrente ha iniziato a lavorare nell'estate del 2020 fino ad aprile 2021 e che non lavorava nei giorni festivi ma solo dal lunedì al venerdì, che era direttamente a pagarle la retribuzione, CP_2 che lavorava dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del mattino successivo. Il teste ha riferito che la sig.ra Tes_4
è stata assunta nell'anno 2020, che le direttive venivano impartire da che Parte_1 CP_2 provvedeva anche al pagamento della retribuzione, di non ricordare gli orari di lavoro.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè di aver lavorato con il vincolo della subordinazione alle dipendenze dei resistenti per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle 8:00 del mattino successivo e la domenica sino alle ore 12:00 per poi riprendere alle ore 17:00.
Va ora esaminata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo di formale inquadramento dal 03.06.2020 al 22.04.2021 alle dipendenze di CP_2
Non spettano le differenze retributive richieste a titolo di ferie e permessi, atteso che nulla è emerso al riguardo della prova testimoniale.
Quanto alle differenze a titolo di retribuzione mensile, tredicesima mensilità e TFR va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione mensile di 450,00, mentre la resistente ha esposto di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore, ovvero nel periodo CP_2 dal 03.06.2020 al 22.04.2021, lavorando dal lunedì al venerdì, dalle ore 22,00 di sera alle ore 07,00 di mattino, la ricorrente ha percepito uno stipendio di € 800,00, mensili.
La ricorrente ha dedotto, altresì, di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima mensilità e del
TFR.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 8 di 9 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte resistente ha solo dedotto, ma non provato, di aver corrisposto effettivamente alla CP_2 ricorrente la somma mensile di € 800,00, né ha provato di aver corrisposto il TFR e tredicesima.
In ordine al quantum debeatur non posso essere considerati i conteggi redatti da parte ricorrente, in quanto effettuati sul maggior orario dedotto in ricorso del quale non è stata fornita la prova.
Gli stessi vanno ricalcolati tenuto conto dell'orario contrattualmente pattuito, del percepito indicato nel ricorso introduttivo, nonché della retribuzione oraria del formale livello di inquadramento.
Questo giudicante, dunque, ritiene di poter utilizzare la retribuzione oraria come risultate dal CP_ contratto di lavoro (cfr. fasc. tel. Prodotto dall' e, alla luce di tale calcolo aritmetico di facile e pronta soluzione, pertanto effettuato dal giudicante senza ricorso ad ausiliari contabili, tenuto conto di quanto percepito dal ricorrente come dichiarato nell'atto introduttivo, la resistente va condannata CP_2 al pagamento della somma di € 4.590,85 a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità, di cui €
581,81 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, appare opportuno compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna a pagare alla parte ricorrente la somma di € 4.590,85 a titolo di differenze CP_2 retributive, di cui € 581,81 a titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
SI COMUNICHI.
Nola, 29.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 9 di 9