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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/09/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 13750/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Tesone (C.F. ) e domiciliato come C.F._2
in atti;
- OPPONENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo (C.F.
) e domiciliata come in atti;
C.F._3
-OPPOSTA –
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
-OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto 29.12.2022 ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale notificatagli il 15.12.2022 recante n. 07120210082167477000 per € 23.145,33, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada per il veicolo targato BV05143 e di cui ai verbali nn. 70/16460806, 70/16460807 e 70/16460805, tutti del 6.10.2019.
In particolare ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali ad essa sottesi;
inoltre ha rilevato che, dal momento che tali verbali son relativi a violazioni compiute dal figlio minore , avrebbe egli dovuto ricevere la Persona_1
loro notifica quale genitore esercente la potestà genitoriale assieme alla coniuge. Ancora, rileva l'attore come nemmeno fosse proprietario del veicolo targato BC05143, sicché nemmeno può essere ritenuto responsabile essendo nell'impossibilità materiale di evitare la circolazione del mezzo, non avendone la disponibilità materiale e giuridica.
In secondo luogo ha rilevato come nelle cartelle notificategli non siano stati indicati i criteri di calcolo degli interessi applicati, che hanno portato ad una somma triplicata rispetto ai minimi edittali delle sanzioni previste per le violazioni commesse.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità della cartella esattoriale per non aver ricevuto la notifica dei verbali sottesi, e la sua infondatezza per difetto di motivazione;
nel merito ha chiesto di dichiarare infondate le sanzioni irrogate nei suoi confronti, per non essere egli nella disponibilità materiale e giuridica del mezzo con cui le violazioni al codice della strada sono state commesse, e in via subordinata, di ridurre l'importo della sanzione ai minimi edittali.
In data 4.5.2023 si è costituita eccependo preliminarmente Controparte_3
l'incompetenza per materia del tribunale adito, essendo competente il Giudice di pace di Napoli
Nord, e la propria estraneità alle censure sollevate da parte attrice, dal momento che l'agente della riscossione non può astenersi dal notificare la cartella di pagamento e, pur rispondendo la cartella in esame alle prescrizioni di legge in ordine al suo contenuto minimo, non ha alcun potere di integrare spontaneamente le informazioni fornitele dall'ente impositore. Infatti, secondo l' le CP_1
contestazioni in merito al difetto di motivazione della cartella e alla mancata prova della notifica dei verbali potevano essere mosse soltanto all'ente impositore.
Nonostante sia stata destinataria di rituale notificazione a mezzo pec presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, da ultimo rinnovata con ordinanza del 19.2.2025, la non Controparte_2
si è costituita in giudizio.
La causa è stata assegnata a questo giudice in data 15.5.2025 e all'udienza del 25.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
2 Va preliminarmente dichiarata la contumacia della in quanto, Controparte_4 nonostante destinataria di rituale notificazione a mezzo pec, da ultimo anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 24.3.2025, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di incompetenza formulata dall' . Controparte_3
Tale eccezione è stata sì formulata nella comparsa di costituzione e risposta, ma l'
[...]
si è costituita in data 4.5.2025, e quindi solo quattro giorni prima della prima Controparte_3 udienza fissata in citazione per l'8.5.2025.
Infatti l'art. 38 c.p.c. prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio debbano essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, dovendosi intendere come tale quella depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, stante il disposto dell'art. 166 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie.
Pertanto nel caso di specie, non essendosi il convenuto costituito tempestivamente, deve considerarsi decaduto dalla possibilità di proporre l'eccezione di incompetenza per materia.
Né infine il precedente giudice istruttore aveva rilevato d'ufficio tale incompetenza alla prima udienza di trattazione secondo la previsione dell'art. 38 co.3 c.p.c.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Parte opponente, avendo eccepito la mancata notifica del verbale di accertamento, ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 co.1 c.p.c.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, laddove quale atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione (e non il ricorso come previsto dalla legge), la stessa può valere come ricorso, nel caso in cui sia rispettato il termine perentorio con il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito e l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. un., n. 2714 del
1991).
Tuttavia, l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha previsto una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo - sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge - ad impedire le decadenze e le preclusioni di legge.
3 Le Sezioni unite, con la sentenza n. 758 del 12/01/2022, hanno affermato che “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, si deve ritenere che il motivo di opposizione (da qualificarsi recuperatoria), formulato con atto di citazione “comunque notificato” nei trenta giorni dalla notifica della cartella, risulta tempestivo.
La cartella, infatti, risulta notificata il 15.12.2022 e l'opponente ha proposto la domanda nel rispetto dei termini di legge.
Ebbene, stante la mancata costituzione della non vi è prova della notifica dei Controparte_2
verbali; la cartella n. 07120210082167477000 deve, pertanto, essere annullata.
Va disposta la condanna dell' e della in Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione allo scaglione riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di Controparte_3
e della di procedere esecutivamente in danno di
[...] Controparte_2 Pt_1
in forza della cartella esattoriale n. 07120210082167477000;
[...]
4 - condanna e in solido fra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € 4.237,00, oltre spese Parte_1 generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Tesone.
Aversa, 27/09/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 13750/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Tesone (C.F. ) e domiciliato come C.F._2
in atti;
- OPPONENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo (C.F.
) e domiciliata come in atti;
C.F._3
-OPPOSTA –
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
-OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto 29.12.2022 ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale notificatagli il 15.12.2022 recante n. 07120210082167477000 per € 23.145,33, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada per il veicolo targato BV05143 e di cui ai verbali nn. 70/16460806, 70/16460807 e 70/16460805, tutti del 6.10.2019.
In particolare ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali ad essa sottesi;
inoltre ha rilevato che, dal momento che tali verbali son relativi a violazioni compiute dal figlio minore , avrebbe egli dovuto ricevere la Persona_1
loro notifica quale genitore esercente la potestà genitoriale assieme alla coniuge. Ancora, rileva l'attore come nemmeno fosse proprietario del veicolo targato BC05143, sicché nemmeno può essere ritenuto responsabile essendo nell'impossibilità materiale di evitare la circolazione del mezzo, non avendone la disponibilità materiale e giuridica.
In secondo luogo ha rilevato come nelle cartelle notificategli non siano stati indicati i criteri di calcolo degli interessi applicati, che hanno portato ad una somma triplicata rispetto ai minimi edittali delle sanzioni previste per le violazioni commesse.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità della cartella esattoriale per non aver ricevuto la notifica dei verbali sottesi, e la sua infondatezza per difetto di motivazione;
nel merito ha chiesto di dichiarare infondate le sanzioni irrogate nei suoi confronti, per non essere egli nella disponibilità materiale e giuridica del mezzo con cui le violazioni al codice della strada sono state commesse, e in via subordinata, di ridurre l'importo della sanzione ai minimi edittali.
In data 4.5.2023 si è costituita eccependo preliminarmente Controparte_3
l'incompetenza per materia del tribunale adito, essendo competente il Giudice di pace di Napoli
Nord, e la propria estraneità alle censure sollevate da parte attrice, dal momento che l'agente della riscossione non può astenersi dal notificare la cartella di pagamento e, pur rispondendo la cartella in esame alle prescrizioni di legge in ordine al suo contenuto minimo, non ha alcun potere di integrare spontaneamente le informazioni fornitele dall'ente impositore. Infatti, secondo l' le CP_1
contestazioni in merito al difetto di motivazione della cartella e alla mancata prova della notifica dei verbali potevano essere mosse soltanto all'ente impositore.
Nonostante sia stata destinataria di rituale notificazione a mezzo pec presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, da ultimo rinnovata con ordinanza del 19.2.2025, la non Controparte_2
si è costituita in giudizio.
La causa è stata assegnata a questo giudice in data 15.5.2025 e all'udienza del 25.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
2 Va preliminarmente dichiarata la contumacia della in quanto, Controparte_4 nonostante destinataria di rituale notificazione a mezzo pec, da ultimo anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 24.3.2025, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di incompetenza formulata dall' . Controparte_3
Tale eccezione è stata sì formulata nella comparsa di costituzione e risposta, ma l'
[...]
si è costituita in data 4.5.2025, e quindi solo quattro giorni prima della prima Controparte_3 udienza fissata in citazione per l'8.5.2025.
Infatti l'art. 38 c.p.c. prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio debbano essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, dovendosi intendere come tale quella depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, stante il disposto dell'art. 166 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie.
Pertanto nel caso di specie, non essendosi il convenuto costituito tempestivamente, deve considerarsi decaduto dalla possibilità di proporre l'eccezione di incompetenza per materia.
Né infine il precedente giudice istruttore aveva rilevato d'ufficio tale incompetenza alla prima udienza di trattazione secondo la previsione dell'art. 38 co.3 c.p.c.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Parte opponente, avendo eccepito la mancata notifica del verbale di accertamento, ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 co.1 c.p.c.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, laddove quale atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione (e non il ricorso come previsto dalla legge), la stessa può valere come ricorso, nel caso in cui sia rispettato il termine perentorio con il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito e l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. un., n. 2714 del
1991).
Tuttavia, l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha previsto una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo - sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge - ad impedire le decadenze e le preclusioni di legge.
3 Le Sezioni unite, con la sentenza n. 758 del 12/01/2022, hanno affermato che “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, si deve ritenere che il motivo di opposizione (da qualificarsi recuperatoria), formulato con atto di citazione “comunque notificato” nei trenta giorni dalla notifica della cartella, risulta tempestivo.
La cartella, infatti, risulta notificata il 15.12.2022 e l'opponente ha proposto la domanda nel rispetto dei termini di legge.
Ebbene, stante la mancata costituzione della non vi è prova della notifica dei Controparte_2
verbali; la cartella n. 07120210082167477000 deve, pertanto, essere annullata.
Va disposta la condanna dell' e della in Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione allo scaglione riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di Controparte_3
e della di procedere esecutivamente in danno di
[...] Controparte_2 Pt_1
in forza della cartella esattoriale n. 07120210082167477000;
[...]
4 - condanna e in solido fra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € 4.237,00, oltre spese Parte_1 generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Tesone.
Aversa, 27/09/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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