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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PO MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520249015945823000 IRPEF-ALIQUOTE 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7476/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015945823/000, notificata in data 27 novembre 2024 per l'importo complessivo di € 8.454,64 fondata sulla cartella n. 29520040054587289000 avente ad oggetto Contributo sanitario nazionale , contributo straordinario per l'Europa e Irpef, anno 1996, cartella di cui il contribuente negava essersi perfezionata la notifica. Eccepiva la nullità derivata;
la prescrizione decennale del credito vantato con l'atto impugnato , essendo stata l'intimazione notificata il 27/11/2024 e la cartella sottesa notificata il
7/04/2005; eccepiva la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese di lite.
IS si costituiva e depositava copia della relata di notifica della cartella n. 29520040054587289000 con consegna con messo in Indirizzo_1 a IL;
depositava estratto di ruolo della cartella e relata di notifica del 17/9/2014 ,con cartolina bianca e consegna diretta al destinatario , dell'intimazione n. 29520149008817555000 di cui veniva depositato estratto di ruolo.
Contestava i motivi formulati in ricorso di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con memoria successiva depositata il 26/11/2025 il contribuente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'Agente della IS di Messina ad emettere e notificare l'intimazione di pagamento impugnata, risiedendo il contribuente - come riportato nello stesso atto - in Meda provincia di Monza e della NZ . Depositava sul punto nutrita giurisprudenza di legittimità e di merito.
Contestava altresì la mancata produzione dell'intimazione intermedia da cui risultasse che la stessa fosse fondata sulla cartella n. 29520040054587289000 . Con riguardo alle somme dovute per contributo sanitario nazionale precisava che dal 1996 a seguito della Legge 335/1995 la prescrizione era quinquennale . Ribadiva la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi.
Fissato il giudizio, il GU all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza del concessionario formulata nella memoria del 26/11/2025.
L'eccezione è tardiva e come tale inammissibile .
Sin dal ricorso introduttivo il contribuente aveva avuto contezza che l'intimazione di pagamento impugnata era stata formata e notificata dall'Agente della IS di Messina, ma l'eccezione non è stata sollevata nei termini previsti dall'art. 21 Dlgs 546/92 .La cassazione sezione tributaria con la sentenza n.20014/2024 decidendo di un caso in cui il contribuente eccepiva tardivamente (in udienza di comparizione in primo grado) l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, chiariva che .
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio, in quanto causa di invalidità dell'atto, deve essere eccepita nei termini previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992 , dovendo il contribuente proporre tempestiva impugnazione nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546 del 1992, per evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria . Secondo i Giudici di legittimità, nella materia tributaria, troverebbe applicazione una categoria unitaria di invalidità, la quale richiederebbe sempre un'eccezione tempestiva da parte del contribuente, da proporsi in sede di ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Infondata l'eccezione relativa all'omesso deposito di copia dell'intimazione intermedia n.
29520149008817555000 , per avere la IS depositato l'estratto informatico di ruolo .
Sulla sufficienza dell'estratto di ruolo in Cassazione n.8700/2020 così si legge :” L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità
e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (Sez. 3, Sentenza
n. 11794 del 09/06/2016; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018).Del resto, in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (Sez. 5, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016).”
Dall'estratto di ruolo dell'intimazione de qua risultava che in essa era contenuta la cartella n.
29520040054587289000 e sulla relata prodotta, risultava stampigliato il numero dell'intimazione (n.
29520149008817555000 ) a cui faceva riferimento la notifica. La notifica dell'intimazione interruttiva dei termini di prescrizione è stata legittimamente notificata il 17/9/2014 ,con cartolina bianca e consegna diretta al destinatario.
Sulla prescrizione dei contributi del SSN
Tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata solo con la memoria del 26/11/2025 malgrado la pretesa fosse originariamente richiesta con l'atto impugnato e l'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ” fosse vigente alla data di proposizione del ricorso introduttivo avvenuta nel 2025 . Nel ricorso introduttivo alla pag 4 così veniva formulata l'eccezione : “ Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale
(art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d. lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.)” . Solo nella memoria del 26/11/2025 formulava la specifica eccezione : “ Si pone, altresì, in evidenza che per quanto riguarda i contributi al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8906/2025 ha affermato che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio 1996.” L'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto , da formularsi nel ricorso introduttivo in maniera specifica e non generica soprattutto quando – come nel caso di specie - sin dalla notifica dell'atto impugnato la pretesa presentava tutti gli elementi per poter essere compiutamente e specificatamente contestata .
Fondata l'eccezione di prescrizione di sanzioni ed interessi .
Da ultimo l'Ordinanza del 26 agosto 2024, la n. 23099 così decideva , per quanto d'interesse : “Dispone
l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento". La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi)….. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni
(già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle "pene pecuniarie"), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario'… In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486… Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989.
“Quanto agli interessi, il citato orientamento giurisprudenziale della Sezione cui il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, le quali si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass.,
Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio
2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass.,
Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955…”
Deve confermarsi la debbenza delle imposte erariali portate dall'intimazione impugnata, le quali, come indicato dallo stesso contribuente in ricorso, soggiacciono alla prescrizione decennale ( così Cassazione ord.n. 16232 del 29 luglio 2020; ordinanza n.16611/2020 ; n. 33266/2019 ; n. 32309/2019) ed applicando la sospensione degli 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale , alla data del 27 novembre 2024
( notifica dell'atto impugnato ) il termine decennale non era decorso.
Dato il parziale accoglimento del ricorso , le spese possono compensare tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
MA BR CO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PO MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520249015945823000 IRPEF-ALIQUOTE 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7476/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015945823/000, notificata in data 27 novembre 2024 per l'importo complessivo di € 8.454,64 fondata sulla cartella n. 29520040054587289000 avente ad oggetto Contributo sanitario nazionale , contributo straordinario per l'Europa e Irpef, anno 1996, cartella di cui il contribuente negava essersi perfezionata la notifica. Eccepiva la nullità derivata;
la prescrizione decennale del credito vantato con l'atto impugnato , essendo stata l'intimazione notificata il 27/11/2024 e la cartella sottesa notificata il
7/04/2005; eccepiva la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese di lite.
IS si costituiva e depositava copia della relata di notifica della cartella n. 29520040054587289000 con consegna con messo in Indirizzo_1 a IL;
depositava estratto di ruolo della cartella e relata di notifica del 17/9/2014 ,con cartolina bianca e consegna diretta al destinatario , dell'intimazione n. 29520149008817555000 di cui veniva depositato estratto di ruolo.
Contestava i motivi formulati in ricorso di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con memoria successiva depositata il 26/11/2025 il contribuente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'Agente della IS di Messina ad emettere e notificare l'intimazione di pagamento impugnata, risiedendo il contribuente - come riportato nello stesso atto - in Meda provincia di Monza e della NZ . Depositava sul punto nutrita giurisprudenza di legittimità e di merito.
Contestava altresì la mancata produzione dell'intimazione intermedia da cui risultasse che la stessa fosse fondata sulla cartella n. 29520040054587289000 . Con riguardo alle somme dovute per contributo sanitario nazionale precisava che dal 1996 a seguito della Legge 335/1995 la prescrizione era quinquennale . Ribadiva la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi.
Fissato il giudizio, il GU all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza del concessionario formulata nella memoria del 26/11/2025.
L'eccezione è tardiva e come tale inammissibile .
Sin dal ricorso introduttivo il contribuente aveva avuto contezza che l'intimazione di pagamento impugnata era stata formata e notificata dall'Agente della IS di Messina, ma l'eccezione non è stata sollevata nei termini previsti dall'art. 21 Dlgs 546/92 .La cassazione sezione tributaria con la sentenza n.20014/2024 decidendo di un caso in cui il contribuente eccepiva tardivamente (in udienza di comparizione in primo grado) l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, chiariva che .
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio, in quanto causa di invalidità dell'atto, deve essere eccepita nei termini previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992 , dovendo il contribuente proporre tempestiva impugnazione nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546 del 1992, per evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria . Secondo i Giudici di legittimità, nella materia tributaria, troverebbe applicazione una categoria unitaria di invalidità, la quale richiederebbe sempre un'eccezione tempestiva da parte del contribuente, da proporsi in sede di ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Infondata l'eccezione relativa all'omesso deposito di copia dell'intimazione intermedia n.
29520149008817555000 , per avere la IS depositato l'estratto informatico di ruolo .
Sulla sufficienza dell'estratto di ruolo in Cassazione n.8700/2020 così si legge :” L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità
e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (Sez. 3, Sentenza
n. 11794 del 09/06/2016; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018).Del resto, in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (Sez. 5, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016).”
Dall'estratto di ruolo dell'intimazione de qua risultava che in essa era contenuta la cartella n.
29520040054587289000 e sulla relata prodotta, risultava stampigliato il numero dell'intimazione (n.
29520149008817555000 ) a cui faceva riferimento la notifica. La notifica dell'intimazione interruttiva dei termini di prescrizione è stata legittimamente notificata il 17/9/2014 ,con cartolina bianca e consegna diretta al destinatario.
Sulla prescrizione dei contributi del SSN
Tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata solo con la memoria del 26/11/2025 malgrado la pretesa fosse originariamente richiesta con l'atto impugnato e l'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ” fosse vigente alla data di proposizione del ricorso introduttivo avvenuta nel 2025 . Nel ricorso introduttivo alla pag 4 così veniva formulata l'eccezione : “ Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale
(art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d. lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.)” . Solo nella memoria del 26/11/2025 formulava la specifica eccezione : “ Si pone, altresì, in evidenza che per quanto riguarda i contributi al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8906/2025 ha affermato che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio 1996.” L'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto , da formularsi nel ricorso introduttivo in maniera specifica e non generica soprattutto quando – come nel caso di specie - sin dalla notifica dell'atto impugnato la pretesa presentava tutti gli elementi per poter essere compiutamente e specificatamente contestata .
Fondata l'eccezione di prescrizione di sanzioni ed interessi .
Da ultimo l'Ordinanza del 26 agosto 2024, la n. 23099 così decideva , per quanto d'interesse : “Dispone
l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento". La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi)….. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni
(già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle "pene pecuniarie"), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario'… In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486… Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989.
“Quanto agli interessi, il citato orientamento giurisprudenziale della Sezione cui il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, le quali si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass.,
Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio
2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass.,
Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955…”
Deve confermarsi la debbenza delle imposte erariali portate dall'intimazione impugnata, le quali, come indicato dallo stesso contribuente in ricorso, soggiacciono alla prescrizione decennale ( così Cassazione ord.n. 16232 del 29 luglio 2020; ordinanza n.16611/2020 ; n. 33266/2019 ; n. 32309/2019) ed applicando la sospensione degli 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale , alla data del 27 novembre 2024
( notifica dell'atto impugnato ) il termine decennale non era decorso.
Dato il parziale accoglimento del ricorso , le spese possono compensare tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
MA BR CO