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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
10196/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 25/06/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10196/2024 R.G. L. promosso
DA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
, sc. 1 int. 1, c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.Alfio Franco C.F._1
Amato come da procura in atti di causa , domiciliato presso il suo studio in Paternò via Vittorio
Emanuele n. 389 ;
Ricorrente
CONTRO on Sede in Roma via Grezar 14, c. f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale , come da procura autenticata per atto notaio Controparte_2 in Roma , rep. 181515 , racc. n. 12772 del 25/7/2024 , in giudizio rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Alessandro Gullo come da procura depositata in atti, domiciliato presso il suo studio in Catania via Simili n. 23;
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli , Avv. Pier Luigi Tomaselli , Avv. Maria Rosaria Battiato
, Avv. Livia Gaezza , come da procura alle liti depositata in atti di causa , domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 parte attrice impugnava l'intimazione di pagamento
29320249026664970 000, notificata in data 20/09/2024 dall' con la Controparte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.833,69 , limitatamente l'avviso di addebito
5932015 000 2662240 000, riferito agli anni 2006-2007 avente ad oggetto il mancato versamento di contributi IVS. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione dei contributi per i quali veniva intimato il pagamento, essendo decorso il termine di prescrizione dei contributi secondo la regolamentazione prevista dalla legge n. 335/1995, eccepiva l'inesistenza giuridica del credito per decadenza dell'Ente ex art. 25 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva altresì l'omessa notifica dell'avviso di addebito del 2015 , sotteso all'intimazione di pagamento parimenti impugnata
. Sotto altro profilo deduceva la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati
. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione con l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito a questa sotteso.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione.
In data 11/02/2025 si costituiva in giudizio che in via preliminare Controparte_1 eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva poiché l'impugnazione all'esame non era afferente ai vizi dell'azione esecutiva posta in essere dal concessionario. Deduceva la legittimità della azione intrapresa dalla e l'insussistenza del decorso di prescrizione estintiva del CP_1 credito, chiedeva il rigetto del ricorso e chiedeva che la domanda fosse dichiarata inammissibile alla luce dell'omessa impugnazione dei contributi nei termini di legge , con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva altresì che deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito e che pertanto Pt_2
l'opposizione proposta fosse tardiva rispetto il termine previsto per impugnare i contributi dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 46/1999. Nel merito insisteva nella dovutezza dei contributi richiesti in pagamento, precisava che era avvenuto uno stralcio parziale delle somme portate dall'avviso di addebito ma il residuo era ancora dovuto. Chiedeva il rigetto del ricorso con conferma degli atti impugnati e con vittoria di spese di giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate ed allegati . Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. e con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare occorre evidenziare la tempestività dell'impugnazione di intimazione di pagamento, notificata in data 20/09/2024, mentre il ricorso risulta depositato in data 30/10/2024 pertanto risulta rispettato il termine di quaranta giorni previsto dalla legge per le impugnazioni aventi ad oggetto contributi (art. 24 D.LGS. n. 46/1999).
Dalla documentazione offerta in atti dalla parte resistente si evince la notifica dell'avviso di Pt_2 addebito sotteso ad intimazione di pagamento, n. 59320150002662240 000, eseguita a mezzo invio raccomandata diretta con avviso di ricevimento , in data 26/10/2015 presso la residenza del ricorrente a mani della figlia. La notifica risulta regolare poiché nella fattispecie non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. ma di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore , che ha superato il vaglio di costituzionalità come da sentenza Corte Cost.
175/2018. La forma di notifica diretta di raccomandata non richiede l'intervento dell'Agente notificatore, né la compilazione di relata di notifica, né invio C.A.D. Non trovano applicazione le regole di cui alla legge 890/1982 ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale ( cfr. Cass. 33563/2018, n. 12883/2020).
Avuto riguardo alla regolare notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione interviene quando il credito portato dall'atto impugnato è divenuto ormai definitivo. La prescrizione che può pertanto paralizzare la pretesa contributiva in capo all'Ente è solo quella che attiene il periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo. Pertanto il ricorso può essere giuridicamente qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non conosce decadenza.
Sotto tale profilo l'eccepita prescrizione del credito, successiva alla notifica dell'avviso di addebito risulta fondata per le ragioni che seguono. La resistente ha depositato in Controparte_1 atti di causa una serie di atti interruttivi che interrompono il decorso della prescrizione quinquennale dei contributi. Nello specifico alla notifica dell'avviso di addebito del 26/10/2015, ha fatto seguito la notificazione di preavviso di fermo amministrativo che risulta notificato dal concessionario a mezzo lettera raccomandata con a. r. in data 20.01.2017. Detto preavviso di fermo amministrativo n.
293201600038795000 porta numerosi atti impositivi sottesi , tra i quali l'avviso di addebito all'esame di giudizio ( 59320150002662240 000) come già specificato e pertanto dal 2017 e dalla data di notifica dell'atto indicato , decorreva un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Successivamente il concessionario documenta una intimazione di pagamento n. 2932022
9018535592000 che sarebbe stata notificata al ricorrente odierno. Tuttavia manca in atti la prova di regolare notifica di questo atto interruttivo, infatti non viene depositata alcuna relata di notifica da cui conoscere le forme e modalità di notificazione : sussiste soltanto un elenco di raccomandate ( n. 139) inviate per conto del ad altrettanti destinatari in data 18 maggio 2023, ma non viene CP_3 correttamente fornita prova della notificazione avvenuta ed in quali forme ( se a mezzo deposito in casa Comunale ovvero ex art. 139 c.p.c. ). Manca in atti prova di regolare notifica al ricorrente odierno di tale atto interruttivo e ne consegue che alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento 2932014902666497 00 00 , avvenuta il 20/09/2024 , i crediti erano prescritti e prescritto era il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei crediti , sia pure residui , portati dall'avviso di addebito all'esame di giudizio.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di poiché la prescrizione del diritto di agire in esecuzione Controparte_1 forzata per il recupero dei contributi è avvenuto quando l'avviso di addebito era stato già iscritto a ruolo dall'ente impositore e consegnato al . La determinazione delle spese tiene conto CP_3
CP_ del valore residuo dell'avviso di addebito e dello stralcio , come documentati dall' resistente con estratto di ruolo , allegato alla cartella dei documenti riguardanti il contribuente , ricorrente odierno., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex att. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10196/2024 R.G. L. promossa da con ricorso depositato il Parte_1
30/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei contributi portati dall'avviso di addebito 59320150002662240 000;
Annulla il titolo esecutivo sopra specificato;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente i contributi portati dall'avviso di addebito annullato e sopra specificato;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Controparte_1 che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Alfio Franco Amato ex art. 93 c.p.c.;
Nulla dovuto da nei confronti del ricorrente. Pt_2
Catania 25/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 25/06/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10196/2024 R.G. L. promosso
DA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
, sc. 1 int. 1, c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.Alfio Franco C.F._1
Amato come da procura in atti di causa , domiciliato presso il suo studio in Paternò via Vittorio
Emanuele n. 389 ;
Ricorrente
CONTRO on Sede in Roma via Grezar 14, c. f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale , come da procura autenticata per atto notaio Controparte_2 in Roma , rep. 181515 , racc. n. 12772 del 25/7/2024 , in giudizio rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Alessandro Gullo come da procura depositata in atti, domiciliato presso il suo studio in Catania via Simili n. 23;
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli , Avv. Pier Luigi Tomaselli , Avv. Maria Rosaria Battiato
, Avv. Livia Gaezza , come da procura alle liti depositata in atti di causa , domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 parte attrice impugnava l'intimazione di pagamento
29320249026664970 000, notificata in data 20/09/2024 dall' con la Controparte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.833,69 , limitatamente l'avviso di addebito
5932015 000 2662240 000, riferito agli anni 2006-2007 avente ad oggetto il mancato versamento di contributi IVS. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione dei contributi per i quali veniva intimato il pagamento, essendo decorso il termine di prescrizione dei contributi secondo la regolamentazione prevista dalla legge n. 335/1995, eccepiva l'inesistenza giuridica del credito per decadenza dell'Ente ex art. 25 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva altresì l'omessa notifica dell'avviso di addebito del 2015 , sotteso all'intimazione di pagamento parimenti impugnata
. Sotto altro profilo deduceva la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati
. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione con l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito a questa sotteso.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione.
In data 11/02/2025 si costituiva in giudizio che in via preliminare Controparte_1 eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva poiché l'impugnazione all'esame non era afferente ai vizi dell'azione esecutiva posta in essere dal concessionario. Deduceva la legittimità della azione intrapresa dalla e l'insussistenza del decorso di prescrizione estintiva del CP_1 credito, chiedeva il rigetto del ricorso e chiedeva che la domanda fosse dichiarata inammissibile alla luce dell'omessa impugnazione dei contributi nei termini di legge , con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva altresì che deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito e che pertanto Pt_2
l'opposizione proposta fosse tardiva rispetto il termine previsto per impugnare i contributi dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 46/1999. Nel merito insisteva nella dovutezza dei contributi richiesti in pagamento, precisava che era avvenuto uno stralcio parziale delle somme portate dall'avviso di addebito ma il residuo era ancora dovuto. Chiedeva il rigetto del ricorso con conferma degli atti impugnati e con vittoria di spese di giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate ed allegati . Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. e con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare occorre evidenziare la tempestività dell'impugnazione di intimazione di pagamento, notificata in data 20/09/2024, mentre il ricorso risulta depositato in data 30/10/2024 pertanto risulta rispettato il termine di quaranta giorni previsto dalla legge per le impugnazioni aventi ad oggetto contributi (art. 24 D.LGS. n. 46/1999).
Dalla documentazione offerta in atti dalla parte resistente si evince la notifica dell'avviso di Pt_2 addebito sotteso ad intimazione di pagamento, n. 59320150002662240 000, eseguita a mezzo invio raccomandata diretta con avviso di ricevimento , in data 26/10/2015 presso la residenza del ricorrente a mani della figlia. La notifica risulta regolare poiché nella fattispecie non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. ma di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore , che ha superato il vaglio di costituzionalità come da sentenza Corte Cost.
175/2018. La forma di notifica diretta di raccomandata non richiede l'intervento dell'Agente notificatore, né la compilazione di relata di notifica, né invio C.A.D. Non trovano applicazione le regole di cui alla legge 890/1982 ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale ( cfr. Cass. 33563/2018, n. 12883/2020).
Avuto riguardo alla regolare notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione interviene quando il credito portato dall'atto impugnato è divenuto ormai definitivo. La prescrizione che può pertanto paralizzare la pretesa contributiva in capo all'Ente è solo quella che attiene il periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo. Pertanto il ricorso può essere giuridicamente qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non conosce decadenza.
Sotto tale profilo l'eccepita prescrizione del credito, successiva alla notifica dell'avviso di addebito risulta fondata per le ragioni che seguono. La resistente ha depositato in Controparte_1 atti di causa una serie di atti interruttivi che interrompono il decorso della prescrizione quinquennale dei contributi. Nello specifico alla notifica dell'avviso di addebito del 26/10/2015, ha fatto seguito la notificazione di preavviso di fermo amministrativo che risulta notificato dal concessionario a mezzo lettera raccomandata con a. r. in data 20.01.2017. Detto preavviso di fermo amministrativo n.
293201600038795000 porta numerosi atti impositivi sottesi , tra i quali l'avviso di addebito all'esame di giudizio ( 59320150002662240 000) come già specificato e pertanto dal 2017 e dalla data di notifica dell'atto indicato , decorreva un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Successivamente il concessionario documenta una intimazione di pagamento n. 2932022
9018535592000 che sarebbe stata notificata al ricorrente odierno. Tuttavia manca in atti la prova di regolare notifica di questo atto interruttivo, infatti non viene depositata alcuna relata di notifica da cui conoscere le forme e modalità di notificazione : sussiste soltanto un elenco di raccomandate ( n. 139) inviate per conto del ad altrettanti destinatari in data 18 maggio 2023, ma non viene CP_3 correttamente fornita prova della notificazione avvenuta ed in quali forme ( se a mezzo deposito in casa Comunale ovvero ex art. 139 c.p.c. ). Manca in atti prova di regolare notifica al ricorrente odierno di tale atto interruttivo e ne consegue che alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento 2932014902666497 00 00 , avvenuta il 20/09/2024 , i crediti erano prescritti e prescritto era il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei crediti , sia pure residui , portati dall'avviso di addebito all'esame di giudizio.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di poiché la prescrizione del diritto di agire in esecuzione Controparte_1 forzata per il recupero dei contributi è avvenuto quando l'avviso di addebito era stato già iscritto a ruolo dall'ente impositore e consegnato al . La determinazione delle spese tiene conto CP_3
CP_ del valore residuo dell'avviso di addebito e dello stralcio , come documentati dall' resistente con estratto di ruolo , allegato alla cartella dei documenti riguardanti il contribuente , ricorrente odierno., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex att. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10196/2024 R.G. L. promossa da con ricorso depositato il Parte_1
30/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei contributi portati dall'avviso di addebito 59320150002662240 000;
Annulla il titolo esecutivo sopra specificato;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente i contributi portati dall'avviso di addebito annullato e sopra specificato;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Controparte_1 che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Alfio Franco Amato ex art. 93 c.p.c.;
Nulla dovuto da nei confronti del ricorrente. Pt_2
Catania 25/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo