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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2228/2023, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PENNA GIULIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TARTARA FEDERICA e l'Avv. PIPITONE CLAUDIA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile con parte resistente in Alessandria (AL) in data 24 settembre 2011, che dall'unione nascevano Persona_1
1 ad Alessandria il 13 aprile 2011 e nato ad Alessandria (AL) in [...] 8 Per_2 Persona_3
dicembre 2013. Le parti si separavano giusto decreto di omologa del Tribunale di Alessandria del
27 aprile 2022. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli.
Parte resistente si costituiva associandosi in punto status e contestando per il resto quanto ex adverso dedotto. In sede di udienza del 14 dicembre 2023 le parti precisavano le conclusioni in punto status congiuntamente e, all'esito dell'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 22
c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 21 dicembre 2023, il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva quindi istruita mediante incarico ai Servizi Sociali e Sanitari;
sul punto l'ultima relazione dep. 15 maggio 2025, complessivamente positiva, come anche confermato dai SS in sede di udienza del 21 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo “i difensori dichiarano che chiedono di confermare il regime di visita del 23 gennaio 2025, affido condiviso, confermare il mantenimento diretto con spese straordinarie al 50 %, assegno unico al 50 % ciascuno. Interventi come da indicazione dei SS nell'ultima relazione con prosieguo a discrezione dei SS. per il resto festività alternate;
d'estate ciascun genitore potrà passare fino a tre settimane anche consecutive di vacanza con i minori. Dette settimane verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Individuate le settimane di vacanza di ciascuno, poi i genitori si accorderanno rispetto al resto dell'estate cercando di passare in totale ciascuno un numero di settimane pari con
i figli, se possibile sempre con alternanza. I difensori chiedono la rimessione in decisione immediata con rinuncia ai termini conclusionali, con accordo di compensazione delle spese. Si riassume che gli interventi nei fatti attivi sono monitoraggio, coordinazione, educativa per Per_1 anche con la mamma”.
Gli accordi dei genitori possono venire tutti recepiti, in quanto frutto di un lungo percorso che ha visto la collaborazione dei genitori, nonché comunque perché trattasi di regime di visite in uso e provato, di talché si ritiene nell'interesse dei minori;
non si ravvisano accordi per il resto contrari a norme imperative.
Spese compensate, stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto del già pronunciato scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 19 dicembre 2023;
- affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, Per_3 Persona_4
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- visite come segue: settimane alternate tra i genitori dal venerdì, con cena con l'altro genitore il mercoledì e visita a settimane alternate (una settimana un minore, una settimana un altro) con l'altro genitore il lunedì. Si ribadisce che ci vuole elasticità nel lunedì in particolare e bisogna accogliere le richieste dei minori, limitando le ragioni di scontro;
- per il resto festività alternate;
d'estate ciascun genitore potrà passare fino a tre settimane anche consecutive di vacanza con i minori. Dette settimane verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Individuate le settimane di vacanza di ciascuno, poi i genitori si accorderanno rispetto al resto dell'estate cercando di passare in totale ciascuno un numero di settimane pari con i figli, se possibile sempre con alternanza;
- dispone la prosecuzione degli interventi in essere a discrezione del Servizio nel tempo
(coordinazione genitoriale, educativa per monitoraggio); Per_1
- i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori per il tempo che passano presso ciascuno;
le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori al 50 %, regolate come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al . Tes_1
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2228/2023, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PENNA GIULIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TARTARA FEDERICA e l'Avv. PIPITONE CLAUDIA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile con parte resistente in Alessandria (AL) in data 24 settembre 2011, che dall'unione nascevano Persona_1
1 ad Alessandria il 13 aprile 2011 e nato ad Alessandria (AL) in [...] 8 Per_2 Persona_3
dicembre 2013. Le parti si separavano giusto decreto di omologa del Tribunale di Alessandria del
27 aprile 2022. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli.
Parte resistente si costituiva associandosi in punto status e contestando per il resto quanto ex adverso dedotto. In sede di udienza del 14 dicembre 2023 le parti precisavano le conclusioni in punto status congiuntamente e, all'esito dell'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 22
c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 21 dicembre 2023, il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva quindi istruita mediante incarico ai Servizi Sociali e Sanitari;
sul punto l'ultima relazione dep. 15 maggio 2025, complessivamente positiva, come anche confermato dai SS in sede di udienza del 21 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo “i difensori dichiarano che chiedono di confermare il regime di visita del 23 gennaio 2025, affido condiviso, confermare il mantenimento diretto con spese straordinarie al 50 %, assegno unico al 50 % ciascuno. Interventi come da indicazione dei SS nell'ultima relazione con prosieguo a discrezione dei SS. per il resto festività alternate;
d'estate ciascun genitore potrà passare fino a tre settimane anche consecutive di vacanza con i minori. Dette settimane verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Individuate le settimane di vacanza di ciascuno, poi i genitori si accorderanno rispetto al resto dell'estate cercando di passare in totale ciascuno un numero di settimane pari con
i figli, se possibile sempre con alternanza. I difensori chiedono la rimessione in decisione immediata con rinuncia ai termini conclusionali, con accordo di compensazione delle spese. Si riassume che gli interventi nei fatti attivi sono monitoraggio, coordinazione, educativa per Per_1 anche con la mamma”.
Gli accordi dei genitori possono venire tutti recepiti, in quanto frutto di un lungo percorso che ha visto la collaborazione dei genitori, nonché comunque perché trattasi di regime di visite in uso e provato, di talché si ritiene nell'interesse dei minori;
non si ravvisano accordi per il resto contrari a norme imperative.
Spese compensate, stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto del già pronunciato scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 19 dicembre 2023;
- affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, Per_3 Persona_4
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- visite come segue: settimane alternate tra i genitori dal venerdì, con cena con l'altro genitore il mercoledì e visita a settimane alternate (una settimana un minore, una settimana un altro) con l'altro genitore il lunedì. Si ribadisce che ci vuole elasticità nel lunedì in particolare e bisogna accogliere le richieste dei minori, limitando le ragioni di scontro;
- per il resto festività alternate;
d'estate ciascun genitore potrà passare fino a tre settimane anche consecutive di vacanza con i minori. Dette settimane verranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Individuate le settimane di vacanza di ciascuno, poi i genitori si accorderanno rispetto al resto dell'estate cercando di passare in totale ciascuno un numero di settimane pari con i figli, se possibile sempre con alternanza;
- dispone la prosecuzione degli interventi in essere a discrezione del Servizio nel tempo
(coordinazione genitoriale, educativa per monitoraggio); Per_1
- i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori per il tempo che passano presso ciascuno;
le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori al 50 %, regolate come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al . Tes_1
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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