Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2738
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica atto presupposto (avviso di accertamento)

    Il ricorso è inammissibile perché, ai sensi del D.lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 6bis, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, è necessario evocare in giudizio sia l'ente che ha emesso l'atto impugnato sia l'ente che ha emesso l'atto presupposto, configurando un litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Prescrizione (cartella di pagamento)

    Il ricorso è rigettato in quanto la cartella di pagamento è stata notificata in data successiva all'emanazione del preavviso di fermo, e il tributo in questione è soggetto a prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2738
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2738
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo