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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2738/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7994/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400041817000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2244/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
CO impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe indicata,che riportava quali atti presupposti una cartella di pagamento afferente il recupero ticket anni 2014, 2016 e
2017 e, un avviso di accertamento n. 250TETM003978 relativo al recupero addizionale IRPEF anno
2016.
A fondamento del ricorso deduceva l'insusssistenza del titolo a fondamento della pretesa azionata in ragione dell'omessa notifica dei titolo presupposti riportati nel provvedimento di fermo impugnato e della conseguenza intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO eccependo che il ricorso era infondato e,per tale ragione,andava rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si configura inammissibile con riferimento all'avviso di accertamento n. 250TETM003978 atteso che,nella recente riforma del processo tributario, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, il comma 6bis, del D.lgs. n. 546/1992 all'art. 14, è previsto, che, se nel ricorso introduttivo si contesta il vizio di notificazione di un atto presupposto, debbano essere evocati in giudizio,a pena di inammissibilità, sia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, sia il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto del quale è contestata la notifica,configurando la suindicata norma,in deroga al principio generale, un litisconsorzio necessario, tra il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto.(cfr ex multis Corte di Giustizia di secondo grado della Campania sentenza 8906 del 2025.
Viceversa, con riferimento alla cartella 07120220168433149000 il ricorso deve essere rigettato risultando, la medesima, notificata in data 06.04.2023, a mezzo posta con la conseguenza che anche l'eccezione deve essere rigettata risultando il gravato provvedimento di preavviso di fermo notificato in data 07.04.2025 venendo in rilievo un tributo soggetto a termine di presrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile limitatamente all'avviso di accertamento riportato in motivazione e rigetta nel resto.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400, a favore della resistente costiuita,oltre oneri accessori,se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7994/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400041817000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2244/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
CO impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe indicata,che riportava quali atti presupposti una cartella di pagamento afferente il recupero ticket anni 2014, 2016 e
2017 e, un avviso di accertamento n. 250TETM003978 relativo al recupero addizionale IRPEF anno
2016.
A fondamento del ricorso deduceva l'insusssistenza del titolo a fondamento della pretesa azionata in ragione dell'omessa notifica dei titolo presupposti riportati nel provvedimento di fermo impugnato e della conseguenza intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO eccependo che il ricorso era infondato e,per tale ragione,andava rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si configura inammissibile con riferimento all'avviso di accertamento n. 250TETM003978 atteso che,nella recente riforma del processo tributario, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, il comma 6bis, del D.lgs. n. 546/1992 all'art. 14, è previsto, che, se nel ricorso introduttivo si contesta il vizio di notificazione di un atto presupposto, debbano essere evocati in giudizio,a pena di inammissibilità, sia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, sia il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto del quale è contestata la notifica,configurando la suindicata norma,in deroga al principio generale, un litisconsorzio necessario, tra il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto.(cfr ex multis Corte di Giustizia di secondo grado della Campania sentenza 8906 del 2025.
Viceversa, con riferimento alla cartella 07120220168433149000 il ricorso deve essere rigettato risultando, la medesima, notificata in data 06.04.2023, a mezzo posta con la conseguenza che anche l'eccezione deve essere rigettata risultando il gravato provvedimento di preavviso di fermo notificato in data 07.04.2025 venendo in rilievo un tributo soggetto a termine di presrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile limitatamente all'avviso di accertamento riportato in motivazione e rigetta nel resto.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400, a favore della resistente costiuita,oltre oneri accessori,se dovuti.