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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAETTI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia il Trib. Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa ammissione di ogni occorrendo mezzo istruttorio,
Nel merito
pagina 1 di 4 - Accertato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è cessata e non può essere ricostituita,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario, in Borgaro
Torinese in data 25.7.1998 in regime di separazione dei beni fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri di matrimonio del Comune di al n. 297, parte II, Controparte_1
Serie B Uff.1 anno 1998, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di
provvedere alle debite annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
- Dare atto che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi
obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
- Disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne
in misura non superiore ad €.100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1
concordate secondo Protocollo del Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese ed onorari in caso di opposizione.”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgaro Parte_1 Controparte_1
Torinese (To) il 25/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgaro Torinese
(To) (atto n. 24, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 12/06/2002, maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 8/11/2013.
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 20/01/2025 la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
pagina 2 di 4 Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per Controparte_1
la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2
Considerato che la figlia maggiorenne ha ormai 23 anni, che la convenuta ha deciso di rimanere contumace nonostante la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e tenuto conto dei redditi del sig. (che vive a Torino con la nuova compagna, il figlio avuto da Pt_1
quest'ultima ed il figlio della stessa, in casa in affitto con canone di locazione mensile di 370 euro mensili, lavora come magazziniere con un guadagno di circa 1500 euro al mese su cui grava un pignoramento, di talché egli percepisce la somma netta mensile di euro 900/1000) la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento.
Il Tribunale ritiene quindi di porre a carico del ricorrente un contributo a carico per il mantenimento della figlia maggiorenne di 100,00 euro mensili , oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1
trascrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgaro Torinese (To) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi ad , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma di euro 100,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAETTI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia il Trib. Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa ammissione di ogni occorrendo mezzo istruttorio,
Nel merito
pagina 1 di 4 - Accertato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è cessata e non può essere ricostituita,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario, in Borgaro
Torinese in data 25.7.1998 in regime di separazione dei beni fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri di matrimonio del Comune di al n. 297, parte II, Controparte_1
Serie B Uff.1 anno 1998, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di
provvedere alle debite annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
- Dare atto che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi
obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
- Disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne
in misura non superiore ad €.100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1
concordate secondo Protocollo del Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese ed onorari in caso di opposizione.”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgaro Parte_1 Controparte_1
Torinese (To) il 25/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgaro Torinese
(To) (atto n. 24, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 12/06/2002, maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 8/11/2013.
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 20/01/2025 la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
pagina 2 di 4 Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per Controparte_1
la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2
Considerato che la figlia maggiorenne ha ormai 23 anni, che la convenuta ha deciso di rimanere contumace nonostante la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e tenuto conto dei redditi del sig. (che vive a Torino con la nuova compagna, il figlio avuto da Pt_1
quest'ultima ed il figlio della stessa, in casa in affitto con canone di locazione mensile di 370 euro mensili, lavora come magazziniere con un guadagno di circa 1500 euro al mese su cui grava un pignoramento, di talché egli percepisce la somma netta mensile di euro 900/1000) la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento.
Il Tribunale ritiene quindi di porre a carico del ricorrente un contributo a carico per il mantenimento della figlia maggiorenne di 100,00 euro mensili , oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Controparte_1
trascrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgaro Torinese (To) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi ad , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma di euro 100,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4