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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 09.50 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte opponente l'avv. PANSINI VINCENZO;
per parte opposta l'avv. DE LUCA MARCELLO;
CP_1 per parte opposta l'avv. Ceparano e De Luca;
CP_2
per parte opposta l'avv. Ceparano;
CP_3
per il terzo chiamato\intervenuto , l'avv. Valentina Intorre per delega dell'INTORRE CP_4
CARMELO; per l'intervenuta l'avv. Ceparano;
Controparte_5
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di tutte le parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 9.55
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 (cui sono riuniti i giudizi portanti r.g.
n. 11268\2023 e 8334\2023) promossa da:
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA) alla via Comunale del Principe
n. 13/A, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al-la via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pansini (c.f. ), dal quale è rappr.ta e difesa in C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE anche nei giudizi portanti rg.g. n. 1128\2023 e 8334\2023
Contro
, (c.f. ), elett.te dom.to in Na-poli (NA) alla Parte_2 C.F._2 via dei Cimbri n. 23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca (c.f.
), che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in cal-ce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta unitamente all'avv. Caterina Cepara-no, (c.f. ) C.F._4
- OPPOSTO
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Na-poli (NA) Controparte_6 C.F._5
alla via Dica della Marra n.12 presso lo studio dell'avv. Carmelo Intorre (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._6
di intervento;
-CHIAMATO IN CAUSA anche nel giudizio portante r.g. 11268\2023 ed interventore nel pagina 2 di 9 giudizio portante r.g. n. 8334\23
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Casandrino (NA) in Parte_3 C.F._7
viale Luigi Milo n.13, presso lo studio dell'avv. Caterina Ceparano (c.f.
) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta;
- OPPOSTO nel giudizio portante r.g. n. 11268\2023
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Controparte_7 C.F._8 via dei Cimbri n. 23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca (c.f.
) che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Ceparano, (c.f.
) C.F._4
- OPPOSTA nel giudizio portante r.g. n. 8334\2025
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Napoli, (NA) alla Parte_4 C.F._9 via dei Cimbri n.23, presso l'avv. Caterina Ceparano (c.f. ) che la C.F._4
rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
-INTERVENTRICE nel giudizio portante r.g. n. 8334\2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' , in persona del direttore Parte_1
generale, ha convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo del 21 novembre 2022 n. 8352 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultimo, la somma di € 178.672,61 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionario del 24% credito risarcitorio, pari a
744.496,22 euro, vantato da nei confronti di essa opponente, giusta Controparte_6
sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 del Tribunale di Torre Annunziata.
pagina 3 di 9 Con un distinto atto di citazione, con il quale è stato introdotto il giudizio portante r.g.n.
11268\2023, l' , in persona del direttore generale, ha Parte_1
convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
del 1 marzo 2023 n. 2021 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultimo, la somma di € 357.345,22, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionario del 48% credito risarcitorio pari a 744.496,22 euro vantato da nei confronti di essa opponente, giusta sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 Controparte_6
del Tribunale di Torre Annunziata.
Con un ulteriore atto di citazione, con il quale è stato introdotto il giudizio portante r.g.n.
8334\2023, l' , in persona del direttore generale, ha Parte_1
convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_7 del 29 dicembre 2022 n. 9350 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultima, la somma di € 178.672,61, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionaria del 24% credito risarcitorio pari a 744.496,22 euro vantato da nei confronti di essa opponente, giusta sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 Controparte_6
del Tribunale di Torre Annunziata.
A fondamento di tutte e tre le opposizioni, l' ha eccepito che il Tribunale Parte_5
di Torre Annunziata, all'esito del giudizio intrapreso da , con sentenza n. Controparte_6
946 del 23 giugno 2020, l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di € 744.469,22, oltre interessi e spese di lite della procedura monitoria;
di aver, pertanto, provveduto al pagamento della predetta somma in favore di con Controparte_6
bonifico sul conto corrente indicatogli del 27.10.2020, giusta determina dirigenziale n. 2418 del
01.10.2020, e che ciò nonostante, e in Parte_2 Parte_3 Controparte_7
qualità di cessionari rispettivamente del 24%, 48% e del 24% del credito vantato dal , CP_4
giuste tre distinte scritture private autenticate del 10.06.2020 e le cui notifiche le sono pervenute il 29 settembre 2020, le hanno disgiutamente chiesto il pagamento della porzione di credito ceduta;
di non dover nulla agli opposti dato che non ha prestato adesione alle predette cessioni e perché, comunque, negli atti di cessione all'art. 2, pagina 7, si precisa che “nel caso in cui il pagamento della detta porzione o parte della medesima, pervenga alla parte cedente, questa è tenuta a corrispondere immediatamente le somme ricevute alla parte cessionaria”, per pagina 4 di 9 cui ha concluso chiedendo accogliersi le opposizioni e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti ed, in via riconvenzionale, annullare gli atti di cessione per incapacità di di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa al fine di consentirgli di Controparte_6
esercitare l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1441 c.c. .
Costituitosi dedotta la validità ed efficacia della cessione e la sua avvenuta Parte_2
notifica all'opponente, in data 29 settembre 2020, prima del pagamento eseguito da quest'ultima in favore del creditore cedente, avvenuto in data 27.10.2020, ha rappresentato che lo stesso non ha efficacia liberatoria nei suoi confronti, per cui ribadita la fondatezza della pretesa creditoria, ha concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi nel richiamato giudizio, proposte le medesime argomentazioni di Parte_3
ha concluso in senso conforme. Parte_2
Costituitasi nel richiamato giudizio, premesso di aver ceduto il credito di cui Controparte_7
è causa in favore di il 11.11.2022, ha dedotto e concluso in senso conforme Parte_4
alla difesa degli ulteriori opponenti.
Costituitosi , in qualità di terzo chiamato nel presente giudizio e nel Controparte_6
giudizio portante r.g. n. 11268\2023 e di interventore adesivo dipendente rispetto alla posizione di nel giudizio portante r.g. n. 8334\23, ha rappresentato di aver Controparte_7 volotariamente ceduto le porzioni di credito vantato nei confronti dell' Parte_1
agli odierni opposti, nel pieno possesso delle sue facoltà, per cui esclusa la
[...]
proposizione dell'azione di annullamento delle relative cessioni del credito, ha concluso in senso conforme agli opposti.
Costituitasi nel giudizio portante r.g. n. 8334\23 ha rappresentato di essere Parte_4
la cessionaria del credito vantato da ed ha aderito alla posizione di Controparte_7
quest'ultima.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ai decreti ingiuntivi opposti, i giudizi sono stati istruiti con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e pervenuti alla scrivente in fase decisoria e, disposta la riunione degli stessi, con ordinanze dell'11.01.2025 e del 04.02.2025, sono stati rinviati all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
pagina 5 di 9 Occorre, in primo luogo, dar atto che alcuna censura è stata formulata dall'opponente in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, per cui è possibile passare ad accertare la fondatezza della pretesa monitoria.
Venendo al merito, occorre premettere che nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, per cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente, pertanto grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre è a carico del debitore opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In applicazione del criterio generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del titolo della pretesa creditoria, vale a dire del negozio di cessione e della sussistenza dei presupposti di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., vale a dire dell'avvenuta notifica a quest'ultimo o della sua accettazione o, in mancanza, che questi fosse a conoscenza della cessione anche prima della sua notifica, non occorrendo, ai fini della validità ed efficacia della cessione, come sostenuto dall'opponente,
l'adesione del debitore ceduto, in ragione della sua qualifica di ente pubblico, dato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che <<…il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali>> (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
24/10/2023, n. 29420 che richiama Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019).
Ebbene, è documentalmente provato, oltre che non contestato, che , con le Controparte_6
richiamate scritture private autenticate dal notaio del 10.06.2020, abbia ceduto porzioni del richiamato credito, vantato nei confronti dell' , ad Parte_5 Parte_2
e e che nonostante l' abbia ricevuto, in Parte_3 Controparte_7 Parte_5
data 29.09.2020, la notifica della cessione del credito, ha autorizzato, con la determina pagina 6 di 9 dirigenziale n. 2418 del 01.10.2020, il pagamento dell'intero credito in favore di CP_6
, corrispondendogli l'importo con bonifico del 27.10.2020.
[...]
Tuttavia, all'art. 2 degli atti di cessione del credito in questione le parti hanno convenuto che nel caso in cui il pagamento del credito fosse pervenuto alla parte cedente questa sarebbe stata
“tenuta a corrispondere immediatamente le somme ricevute alla parte cessionaria”.
La predetta previsione va interpretata nel senso che, a fronte del pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente matura su quest'ultimo l'obbligo di corresponsione di quanto riscosso al creditore cessionario.
In altri termini, anche se l' ha eseguito il pagamento in favore del cedente Parte_5 in epoca successiva all'avvenuta notifica della cessione, può dirsi che tale pagamento, per specifica volontà dei contraenti la cessione, ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei cessionari i quali avrebbero dovuto avanzare la loro pretesa creditoria nei confronti del cedente tenuto a corrispondere immediatamente le somme ricevute.
In virtù della richiamata clausola, pertanto, può escludersi che Parte_2 [...]
e abbiano un diritto di credito nei confronti dell' Pt_3 Controparte_7 Parte_5
potendo vantare per il credito cedutogli pretese unicamente nei confronti di
[...] CP_6
.
[...]
In ragione di quanto esposto l'opposizione va accolta in quanto Parte_2 [...]
e avrebbero dovuto rivolgere la pretesa creditoria nei confronti di Pt_3 Controparte_7
Parte
e non nei confronti dell' opponente. Controparte_6
Di contro è infondata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente avente ad oggetto disporsi l'annullamento degli atti di cessione del credito per incapacità di intendere e volere di al momento della sua stipula atteso che, ai sensi dell'art. 1441 c.c., solo Controparte_6 quest'ultimo avrebbe potuto proporla e, pur costituitosi in giudizio, non ha inteso farlo.
All'accoglimento dell'opposizione ed al rigetto della domanda riconvenzionale, consegue la compensazione per 1\3 delle spese di lite con condanna di e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2\3 delle spese di lite in favore Controparte_7
dell' , in persona del direttore generale, che si Parte_1
liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro, tenuto pagina 7 di 9 conto della fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
Sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato CP_6
occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese
[...]
sostenute dal terzo chiamato in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ciò premesso, nel caso di specie, ricorre il presupposto indicato di arbitrarietà della chiamata in giudizio di tenuto conto che è stato convenuto unicamente per sollecitare la Controparte_6 proposizione da parte di quest'ultimo l'azione di annullamento degli atti di cessione che questi non aveva e non ha mai avuto alcuna intenzione di proporre, ne deriva, quindi, che le spese di lite sostenute dalla terza chiamata devono essere poste a carico della chiamante Parte_5
, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dei parametri minimi previsti
[...]
previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da nei confronti di Parte_5
, Parte_2 Controparte_8 Controparte_7 CP_6
ed così dispone:
[...] Parte_4
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8352 del
21.11.2022, il decreto ingiuntivo n. 2021 del 1marzo 2023 ed il decreto ingiuntivo n. 9350 del
29 dicembre 2022 n. 9350 resi dal Tribunale di Napoli;
pagina 8 di 9 2.rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' dell' Parte_1
, in persona del direttore generale;
[...]
3. compensa per 1\3 le spese di lite con condanna di e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2\3 in favore dell' Controparte_7 [...]
, in persona del direttore generale, che si liquidano in 524,00 Parte_1
euro per spese e 9.445,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna l' , in persona del direttore generale, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in 2.29,00 euro Controparte_6
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. Carmelo Intorre che si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 09.50 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte opponente l'avv. PANSINI VINCENZO;
per parte opposta l'avv. DE LUCA MARCELLO;
CP_1 per parte opposta l'avv. Ceparano e De Luca;
CP_2
per parte opposta l'avv. Ceparano;
CP_3
per il terzo chiamato\intervenuto , l'avv. Valentina Intorre per delega dell'INTORRE CP_4
CARMELO; per l'intervenuta l'avv. Ceparano;
Controparte_5
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di tutte le parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 9.55
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 (cui sono riuniti i giudizi portanti r.g.
n. 11268\2023 e 8334\2023) promossa da:
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA) alla via Comunale del Principe
n. 13/A, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al-la via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pansini (c.f. ), dal quale è rappr.ta e difesa in C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE anche nei giudizi portanti rg.g. n. 1128\2023 e 8334\2023
Contro
, (c.f. ), elett.te dom.to in Na-poli (NA) alla Parte_2 C.F._2 via dei Cimbri n. 23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca (c.f.
), che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in cal-ce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta unitamente all'avv. Caterina Cepara-no, (c.f. ) C.F._4
- OPPOSTO
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Na-poli (NA) Controparte_6 C.F._5
alla via Dica della Marra n.12 presso lo studio dell'avv. Carmelo Intorre (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._6
di intervento;
-CHIAMATO IN CAUSA anche nel giudizio portante r.g. 11268\2023 ed interventore nel pagina 2 di 9 giudizio portante r.g. n. 8334\23
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Casandrino (NA) in Parte_3 C.F._7
viale Luigi Milo n.13, presso lo studio dell'avv. Caterina Ceparano (c.f.
) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta;
- OPPOSTO nel giudizio portante r.g. n. 11268\2023
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Controparte_7 C.F._8 via dei Cimbri n. 23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca (c.f.
) che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Ceparano, (c.f.
) C.F._4
- OPPOSTA nel giudizio portante r.g. n. 8334\2025
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Napoli, (NA) alla Parte_4 C.F._9 via dei Cimbri n.23, presso l'avv. Caterina Ceparano (c.f. ) che la C.F._4
rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
-INTERVENTRICE nel giudizio portante r.g. n. 8334\2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' , in persona del direttore Parte_1
generale, ha convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo del 21 novembre 2022 n. 8352 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultimo, la somma di € 178.672,61 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionario del 24% credito risarcitorio, pari a
744.496,22 euro, vantato da nei confronti di essa opponente, giusta Controparte_6
sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 del Tribunale di Torre Annunziata.
pagina 3 di 9 Con un distinto atto di citazione, con il quale è stato introdotto il giudizio portante r.g.n.
11268\2023, l' , in persona del direttore generale, ha Parte_1
convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
del 1 marzo 2023 n. 2021 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultimo, la somma di € 357.345,22, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionario del 48% credito risarcitorio pari a 744.496,22 euro vantato da nei confronti di essa opponente, giusta sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 Controparte_6
del Tribunale di Torre Annunziata.
Con un ulteriore atto di citazione, con il quale è stato introdotto il giudizio portante r.g.n.
8334\2023, l' , in persona del direttore generale, ha Parte_1
convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_7 del 29 dicembre 2022 n. 9350 con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di quest'ultima, la somma di € 178.672,61, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nella sua qualità di cessionaria del 24% credito risarcitorio pari a 744.496,22 euro vantato da nei confronti di essa opponente, giusta sentenza n. 946 del 23 giugno 2020 Controparte_6
del Tribunale di Torre Annunziata.
A fondamento di tutte e tre le opposizioni, l' ha eccepito che il Tribunale Parte_5
di Torre Annunziata, all'esito del giudizio intrapreso da , con sentenza n. Controparte_6
946 del 23 giugno 2020, l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di € 744.469,22, oltre interessi e spese di lite della procedura monitoria;
di aver, pertanto, provveduto al pagamento della predetta somma in favore di con Controparte_6
bonifico sul conto corrente indicatogli del 27.10.2020, giusta determina dirigenziale n. 2418 del
01.10.2020, e che ciò nonostante, e in Parte_2 Parte_3 Controparte_7
qualità di cessionari rispettivamente del 24%, 48% e del 24% del credito vantato dal , CP_4
giuste tre distinte scritture private autenticate del 10.06.2020 e le cui notifiche le sono pervenute il 29 settembre 2020, le hanno disgiutamente chiesto il pagamento della porzione di credito ceduta;
di non dover nulla agli opposti dato che non ha prestato adesione alle predette cessioni e perché, comunque, negli atti di cessione all'art. 2, pagina 7, si precisa che “nel caso in cui il pagamento della detta porzione o parte della medesima, pervenga alla parte cedente, questa è tenuta a corrispondere immediatamente le somme ricevute alla parte cessionaria”, per pagina 4 di 9 cui ha concluso chiedendo accogliersi le opposizioni e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti ed, in via riconvenzionale, annullare gli atti di cessione per incapacità di di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa al fine di consentirgli di Controparte_6
esercitare l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1441 c.c. .
Costituitosi dedotta la validità ed efficacia della cessione e la sua avvenuta Parte_2
notifica all'opponente, in data 29 settembre 2020, prima del pagamento eseguito da quest'ultima in favore del creditore cedente, avvenuto in data 27.10.2020, ha rappresentato che lo stesso non ha efficacia liberatoria nei suoi confronti, per cui ribadita la fondatezza della pretesa creditoria, ha concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi nel richiamato giudizio, proposte le medesime argomentazioni di Parte_3
ha concluso in senso conforme. Parte_2
Costituitasi nel richiamato giudizio, premesso di aver ceduto il credito di cui Controparte_7
è causa in favore di il 11.11.2022, ha dedotto e concluso in senso conforme Parte_4
alla difesa degli ulteriori opponenti.
Costituitosi , in qualità di terzo chiamato nel presente giudizio e nel Controparte_6
giudizio portante r.g. n. 11268\2023 e di interventore adesivo dipendente rispetto alla posizione di nel giudizio portante r.g. n. 8334\23, ha rappresentato di aver Controparte_7 volotariamente ceduto le porzioni di credito vantato nei confronti dell' Parte_1
agli odierni opposti, nel pieno possesso delle sue facoltà, per cui esclusa la
[...]
proposizione dell'azione di annullamento delle relative cessioni del credito, ha concluso in senso conforme agli opposti.
Costituitasi nel giudizio portante r.g. n. 8334\23 ha rappresentato di essere Parte_4
la cessionaria del credito vantato da ed ha aderito alla posizione di Controparte_7
quest'ultima.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ai decreti ingiuntivi opposti, i giudizi sono stati istruiti con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e pervenuti alla scrivente in fase decisoria e, disposta la riunione degli stessi, con ordinanze dell'11.01.2025 e del 04.02.2025, sono stati rinviati all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
pagina 5 di 9 Occorre, in primo luogo, dar atto che alcuna censura è stata formulata dall'opponente in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, per cui è possibile passare ad accertare la fondatezza della pretesa monitoria.
Venendo al merito, occorre premettere che nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, per cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente, pertanto grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre è a carico del debitore opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In applicazione del criterio generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del titolo della pretesa creditoria, vale a dire del negozio di cessione e della sussistenza dei presupposti di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., vale a dire dell'avvenuta notifica a quest'ultimo o della sua accettazione o, in mancanza, che questi fosse a conoscenza della cessione anche prima della sua notifica, non occorrendo, ai fini della validità ed efficacia della cessione, come sostenuto dall'opponente,
l'adesione del debitore ceduto, in ragione della sua qualifica di ente pubblico, dato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che <<…il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali>> (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
24/10/2023, n. 29420 che richiama Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019).
Ebbene, è documentalmente provato, oltre che non contestato, che , con le Controparte_6
richiamate scritture private autenticate dal notaio del 10.06.2020, abbia ceduto porzioni del richiamato credito, vantato nei confronti dell' , ad Parte_5 Parte_2
e e che nonostante l' abbia ricevuto, in Parte_3 Controparte_7 Parte_5
data 29.09.2020, la notifica della cessione del credito, ha autorizzato, con la determina pagina 6 di 9 dirigenziale n. 2418 del 01.10.2020, il pagamento dell'intero credito in favore di CP_6
, corrispondendogli l'importo con bonifico del 27.10.2020.
[...]
Tuttavia, all'art. 2 degli atti di cessione del credito in questione le parti hanno convenuto che nel caso in cui il pagamento del credito fosse pervenuto alla parte cedente questa sarebbe stata
“tenuta a corrispondere immediatamente le somme ricevute alla parte cessionaria”.
La predetta previsione va interpretata nel senso che, a fronte del pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente matura su quest'ultimo l'obbligo di corresponsione di quanto riscosso al creditore cessionario.
In altri termini, anche se l' ha eseguito il pagamento in favore del cedente Parte_5 in epoca successiva all'avvenuta notifica della cessione, può dirsi che tale pagamento, per specifica volontà dei contraenti la cessione, ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei cessionari i quali avrebbero dovuto avanzare la loro pretesa creditoria nei confronti del cedente tenuto a corrispondere immediatamente le somme ricevute.
In virtù della richiamata clausola, pertanto, può escludersi che Parte_2 [...]
e abbiano un diritto di credito nei confronti dell' Pt_3 Controparte_7 Parte_5
potendo vantare per il credito cedutogli pretese unicamente nei confronti di
[...] CP_6
.
[...]
In ragione di quanto esposto l'opposizione va accolta in quanto Parte_2 [...]
e avrebbero dovuto rivolgere la pretesa creditoria nei confronti di Pt_3 Controparte_7
Parte
e non nei confronti dell' opponente. Controparte_6
Di contro è infondata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente avente ad oggetto disporsi l'annullamento degli atti di cessione del credito per incapacità di intendere e volere di al momento della sua stipula atteso che, ai sensi dell'art. 1441 c.c., solo Controparte_6 quest'ultimo avrebbe potuto proporla e, pur costituitosi in giudizio, non ha inteso farlo.
All'accoglimento dell'opposizione ed al rigetto della domanda riconvenzionale, consegue la compensazione per 1\3 delle spese di lite con condanna di e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2\3 delle spese di lite in favore Controparte_7
dell' , in persona del direttore generale, che si Parte_1
liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro, tenuto pagina 7 di 9 conto della fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
Sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato CP_6
occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese
[...]
sostenute dal terzo chiamato in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ciò premesso, nel caso di specie, ricorre il presupposto indicato di arbitrarietà della chiamata in giudizio di tenuto conto che è stato convenuto unicamente per sollecitare la Controparte_6 proposizione da parte di quest'ultimo l'azione di annullamento degli atti di cessione che questi non aveva e non ha mai avuto alcuna intenzione di proporre, ne deriva, quindi, che le spese di lite sostenute dalla terza chiamata devono essere poste a carico della chiamante Parte_5
, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dei parametri minimi previsti
[...]
previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da nei confronti di Parte_5
, Parte_2 Controparte_8 Controparte_7 CP_6
ed così dispone:
[...] Parte_4
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8352 del
21.11.2022, il decreto ingiuntivo n. 2021 del 1marzo 2023 ed il decreto ingiuntivo n. 9350 del
29 dicembre 2022 n. 9350 resi dal Tribunale di Napoli;
pagina 8 di 9 2.rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' dell' Parte_1
, in persona del direttore generale;
[...]
3. compensa per 1\3 le spese di lite con condanna di e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2\3 in favore dell' Controparte_7 [...]
, in persona del direttore generale, che si liquidano in 524,00 Parte_1
euro per spese e 9.445,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna l' , in persona del direttore generale, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in 2.29,00 euro Controparte_6
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. Carmelo Intorre che si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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