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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 134/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carolina Prati Parte_2 C.F._2 Lucca e dall'Abogado Marco Minotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Varese via Marcobi n. 3
PARTI RICORRENTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
BIANCHETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania (VB),
P.zza A. Moro n. 5
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito, ed in riforma del decreto impugnato, liquidare, in favore del CTU, l'importo di Euro
3.338,46 per onorari ed euro 209,00 per spese documentate e non documentate, oltre IVA, detratto l'acconto già corrisposto di euro 2.537,60, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel procedimento per ATP indicato in epigrafe, per un totale dovuto a saldo pari ad euro 1.744,32;
pagina 1 di 14 - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il resistente:
“Nel merito: respingere integralmente il ricorso avversario e le domande avversarie perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente confermare il decreto di liquidazione datato 11.01.2024, condannando in ogni caso i Sig.ri Parte_1
e al pagamento in favore del resistente della somma di euro 7.744,22= o
[...] Parte_2 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, comprensiva dell'acconto già versato, per onorari, oltre ad oneri previdenziali, I.V.A. di legge ed euro 209,00= per spese vive.
- Con favore di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281deciec c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio chiedendo, previa sospensione della sua efficacia Controparte_1 esecutiva, la riforma del decreto di liquidazione del compenso in favore di quest'ultimo. In particolare, hanno dedotto:
- che in data 11/4/2023 il Giudice, Dott.ssa Mingione Vittoria, aveva nominato CTU l'ing.
con studio in Verbania Piazza Aldo Moro n. 5, nella causa R.G. 108/2023 di Controparte_1
consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c., promossa da e Parte_1 da;
Parte_2
- che la causa aveva ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo anche ai fini conciliativi volto a verificare lo stato effettivo in cui versava l'immobile che i ricorrenti avevano acquistato dalle resistenti, per l'accertamento delle irregolarità e degli abusi edilizi, la determinazione dei costi di sanatoria e di ripristino degli abusi e delle difformità e, dunque, la conseguente stima del minor valore dell'immobile compravenduto, anche ai fini, in caso di mancata conciliazione, dell'instaurando giudizio di merito inteso ad ottenere il ripristino degli abusi e delle difformità, nonché il conseguimento del risarcimento dei danni già arrecati;
pagina 2 di 14 - che al ricorso gli odierni ricorrenti avevano allegato la perizia espletata dal proprio tecnico di parte e la relazione di Rispondenza Edilizia e Conformità Catastale;
- che il Giudice aveva sottoposto al nominato CTU, il seguente quesito: “Il CTU accerti la sussistenza delle irregolarità e degli abusi edilizi dell'immobile di proprietà (comprese le parti comuni) lamentati da parte ricorrente;
determini la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate;
tenti la conciliazione della lite”;
- che, successivamente, il Giudice aveva disposto l'integrazione del quesito sottoposto al
CTU, come segue: “Vista la proposta di integrazione del quesito da parte ricorrente, dispone che il
CTU tenga conto della integrazione proposta ai fini della valutazione della diminuzione di valore dell'immobile”, in quanto parte ricorrente aveva chiesto che fosse demandato al CTU di determinare i costi di ripristino/sanatoria, comprensivi delle sanzioni da corrispondere al i costi da sostenere per le sanatorie ed i costi dei lavori edili volti a rendere CP_2 conforme l'immobile;
- che in data 8.5.2023 il nominato CTU aveva chiesto ai ricorrenti di procedere al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di acconto e che il predetto acconto, pari a complessivi euro 2.537,60, era stato corrisposto dai ricorrenti;
- che le operazioni peritali da parte del nominato CTU erano state avviate in data 29.5.2023 con il sopralluogo ed il rilievo metrico;
- che, a seguito di una richiesta di chiarimenti, il Giudice aveva specificato che il CTU non avrebbe dovuto procedere all'accertamento della natura condominiale o in titolarità esclusiva del sottotetto condominiale, ma che avrebbe dovuto svolgere la verifica della conformità catastale;
- che in data 18.07.2023 era stato svolto un incontro tecnico con il CTU e le parti, da cui era emersa la necessità di effettuare un nuovo accesso per rilievo metrico di dettaglio dell'immobile, fissato per il giorno 04.08.2023;
pagina 3 di 14 - che in data 08.09.2023 era stato effettuato un incontro presso l'ufficio del CTU, nell'ambito del quale era stata formulata una prima ipotesi conciliativa rispetto alla quale ciascuna delle parti aveva svolto le proprie determinazioni;
- che in data 10.10.2023 si era tenuto un altro incontro presso l'ufficio del CTU per valutare la possibilità di una convergenza delle posizioni delle parti;
- che, a seguito dell'istanza del CTU, era stata autorizzata una proroga e il nuovo termine per le operazioni peritali era stato fissato in data 04.01.2024;
- che conseguentemente le parti avevano esposto via mail al CTU le proprie ipotesi conciliative e, attesa la divergenza delle parti, il CTU aveva proceduto in data 18.11.2023 all'invio della bozza dell'elaborato peritale alle parti ed in data 7.12.2023 aveva depositato la relazione finale;
- che in data 11/1/2024 era stato emesso il decreto di liquidazione del CTU, notificato ai ricorrenti in data 12.01.2024, per l'importo complessivo di € 7.744,22 comprensivo dell'acconto già disposto, per onorari oltre oneri previdenziali ed I.V.A. ed € 209,00 per spese vive;
- che le operazioni peritali avevano avuto inizio in data 29.05.2023 e l'incarico era terminato in data 04.01.2024;
- che il nominato CTU aveva svolto due sopralluoghi presso l'immobile oggetto di lite, un incontro tecnico presso il proprio ufficio e due incontri ai fini del tentativo di conciliazione;
- che il CTU aveva effettuato due accessi all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Verbania, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, per acquisire la documentazione relativa all'immobile;
- che la tecnica liquidatoria utilizzata dal Giudice non era condivisibile;
- che l'attività di accertamento di irregolarità ed abusi edilizi e di verifica della conformità catastale rientrava non già nell'attività di cui all'art. 11 del DM 30/05/2002 “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali,
pagina 4 di 14 impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni”, bensì nell'attività di cui all'art. 12 del DM 30/05/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”;
- che per tale attività il compenso non andava determinato a scaglioni ed a vacazioni ma secondo l'onorario indicato dall'art. 12 e che appariva congruo prendere come riferimento l'onorario massimo indicato dall'art. 12 e, dunque, 970,42 euro;
- che l'attività di determinazione della diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate, tenuto conto dei costi di ripristino, sanatoria e sanzioni rientrava non nell'art. 11 del DM 30/05/2022, bensì piuttosto nell'attività di cui all'art. 3 del DM 30/05/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.”;
- che occorreva, pertanto, applicare la tecnica della terminazione dell'onorario, secondo gli scaglioni indicati dall'art. 2 del DM 30/05/2022, ridotto della metà;
- che, secondo il calcolo a scaglioni e non a vacazione, in applicazione degli artt. 2 e 3 del DM
30.05.2002, tenuto conto della tariffa massima, il compenso per la predetta attività era pari ad euro 2.191,86;
- che l'onorario per l'esperimento del tentativo di conciliazione della lite doveva essere determinato in base al criterio delle vacazioni;
pagina 5 di 14 - che la scelta del Giudice di applicare l'aumento del 30% non era condivisibile, in quanto gli accessi all'immobile erano stati solo due, oltre ad un incontro tecnico presso lo studio del
CTU e due incontri per il tentativo di conciliazione;
- che, quanto alla complessità dell'incarico, appariva già congrua l'applicazione della tariffa massima sia nel calcolo da effettuarsi a percentuale che a scaglioni, tenuto conto, altresì, del fatto che il Giudice, in riscontro al chiarimento richiesto dal CTU, in ordine ai quesiti sottoposti, aveva chiarito che non avrebbe dovuto procedere all'accertamento della natura condominiale o in titolarità esclusiva del bene, ovvero del sottotetto condominiale;
- che l'attività del CTU non poteva considerarsi complessa neppure in ordine all'acquisizione della documentazione urbanistica, giacché l'accesso agli atti per l'acquisizione di detta documentazione e la conseguente messa a disposizione della medesima al CTU erano stati effettuati dai ricorrenti per il tramite del proprio consulente di parte, con ciò di fatti sollevando il CTU da detto adempimento e, dunque, dall'effettuare ulteriori accessi;
- che la verifica della conformità catastale era un'ordinaria attività che non giustificava un aumento del 30%.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di Controparte_1
liquidazione impugnato. In particolare, ha esposto:
- che il compenso spettante al CTU andava determinato avuto riguardo all'attività demandata complessivamente considerata, posto che il quesito era unico;
- che, ad avviso della giurisprudenza, in presenza di un unico incarico, un'articolazione del quesito in “sub-quesiti” comportava un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti solo se gli stessi sono di natura differente o riferibili a materie differenti;
- che tale ipotesi non ricorreva nel caso in esame, laddove non si ravvisavano differenti materie oggetto del quesito, vertendosi sempre e comunque nell'ambito dell'accertamento di irregolarità ed abusi edilizi e delle conseguenze dello stesso;
pagina 6 di 14 - che la complessità dell'incarico era dimostrata dalla necessità di chiedere due proroghe del termine inizialmente fissato per il deposito della relazione peritale e dai numerosi accessi ai luoghi oggetto di lite quali: 29.05.2023 e 04.08.2023 (n. 2 sopralluoghi presso l'immobile per verifica dello stato dei luoghi); 18.07.2023, 08.09.2023 e 10.10.2023 (in totale 3 incontri presso l'ufficio del Ctu, di cui il primo per discussioni e verifiche tecniche sugli accertamenti condotti durante il sopralluogo del 29.05.2023 e quelli del 08.09.2023 e 10.10.2023 per il tentativo di conciliazione della lite);
- che secondo la giurisprudenza, il comma 1 dell'art. 12, invocato dalle controparti, poteva essere applicato solo in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi;
- che tale disposizione si riferiva ad attività che andavano distinte da quelle compensate con l'onorario a percentuale di cui all'art. 11: le prime erano costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione;
le seconde erano configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi, come avvenuto nel caso di specie;
- che l'Ing. aveva dovuto non solo visionare la documentazione inerente le CP_1 autorizzazioni edilizie al fine di accertare abusi e irregolarità rispetto a quanto realizzato, ma aveva dovuto, altresì, ipotizzare scenari differenti in ragione del fatto che la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto del contenzioso non era nota;
- che lo stesso ha dovuto, altresì, eseguire un rilievo di dettaglio dei n. 4 piani che componevano l'abitazione (piano interrato, terra, primo e sottotetto) e dell'autorimessa, con restituzione dell'elaborato su CAD;
pagina 7 di 14 - che, inoltre, di fatto, si era resa necessaria una variazione catastale per il controllo di lievi difformità, peraltro condivisa dal CTP dei Sig.ri e , come emergeva dal Parte_1 Pt_2
verbale delle operazioni peritali datato 08.09.2023;
- che il quesito posto al CTU era stato poi integrato dal Giudice in data 23.06.2023 estendendo l'indagine anche alla verifica della conformità catastale dell'immobile, su istanza proprio dei ricorrenti;
- che, ad avviso della giurisprudenza, la liquidazione del compenso doveva avvenire in base all'art. 11, norma generale, qualora l'incarico commesso al consulente avesse ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori, non compresi nella previsione di quest'ultimo articolo;
- che l'Ing. non si era limitato ad una mera verifica, ma aveva dovuto espletare CP_1
ulteriori attività quali, ad esempio l'accertamento della diminuzione di valore dell'immobile in ragione delle irregolarità riscontrate, tenuto conto dei costi di ripristino e sanatoria, sanzioni e costi per lavori edili;
- che l'art. 3 del citato decreto era inconferente al caso in esame, essendo, peraltro, collocato tra le norme che regolavano la perizia e la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, e quelle in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite, mentre quelle in materia di costruzioni edilizie risultavano disciplinate dagli art. 11 e 12;
- che, con riferimento al tentativo di conciliazione, i ricorrenti non avevano assolutamente specificato il motivo per il quale avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio residuale delle vacazioni, anziché quello a percentuali;
- che il criterio delle vacazioni era stato correttamente applicato alla sola attività esulante dal parametro tabellare, consistita nella simulazione del modello DOCFA, con predisposizione di una variazione catastale pronta per il deposito;
- che dovevano essere condivise le motivazioni contenute nel decreto impugnato, avuto riguardo alla particolare complessità dell'incarico per il numero di accessi, di incontri e di pagina 8 di 14 parti, nonché per il fatto che la verifica aveva interessato la conformità catastale ed urbanistica dell'immobile;
- che il quesito demandato al CTU non era limitato alla mera visione e verifica della documentazione relativa alle autorizzazioni edilizie, al fine di accertare abusi e irregolarità rispetto a quanto realizzato, indagine resa ancora più complessa per il fatto che la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto di indagine non era nota;
- che, difatti, si era reso necessario eseguire un rilievo particolareggiato di dettaglio dei n. 4 piani che componevano l'abitazione (piano interrato, terra, primo e sottotetto) e dell'autorimessa con restituzione su CAD, nonché una variazione catastale per le difformità riscontrate pronta per il deposito;
- che erano stati effettuati dal CTU due sopralluoghi presso l'immobile e tre incontri tecnici presso lo Studio dell'Ing. oltre ad un incontro riservato proprio con Sig.ri CP_1 Per_1
in data 18.10.2023, durante il quale il CTU aveva rappresentato vantaggi e svantaggi di
[...] una ipotetica conciliazione;
- che nell'adempimento dell'incarico demandato il CTU aveva intrapreso un complesso tentativo di conciliazione, la cui prosecuzione era stata richiesta con insistenza proprio dai ricorrenti;
- che il quesito iniziale era stato, poi, integrato dal Giudice sempre in data 23.06.2023, estendendo le indagini anche alla verifica della conformità catastale dell'immobile, dopo le molteplici insistenze degli odierni ricorrenti, benché l'indagine relativa non fosse stata richiesta dai ricorrenti ed era stata tuttavia ammessa dal Giudice in prospettiva conciliativa;
- che il CTU aveva dovuto effettuare due accessi agli atti presso l'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Verbania, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali con acquisizione della documentazione relativa all'immobile;
pagina 9 di 14 - che in occasione di detto incontro del 18.07.2023 era stata esaminata la documentazione catastale dell'immobile come acquisita dal CTU e, dopo aver dato atto di alcune difformità tra lo stato dei luoghi come accertato nel sopralluogo del 29.05.2023 e le planimetrie catastali depositate, con discussione anche sulle modalità di calcolo dei vani, era stato condiviso con i rispettivi CTP che sarebbe stato necessario effettuare un apposito rilievo di dettaglio dell'immobile, affinché il CTU potesse procedere con risposte esaustive e motivate sui quesiti che gli erano stati posti.
Con decreto del 13.5.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione e, all'esito dell'udienza del 18.9.2024, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data 8.9.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto di liquidazione in materia di spese di giustizia non è mezzo d'impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta nella istanza di liquidazione in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (così, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/01/2018, n. 1470). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale procedimento ha carattere interamente devolutivo, imponendo, quindi, un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, fermo il limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/01/2018, n. 1470).
In tale giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri pagina 10 di 14 per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale (cfr. Cass. n. 36396/2021 e Cass. n. 29876/2019).
In giurisprudenza è stato, inoltre, chiarito che la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio deve essere condotta in maniera autonoma se devono essere svolti una pluralità di accertamenti non interdipendenti e, quindi, di natura differente o riferiti a materie diverse (cfr. Cass. n. 32521/2023).
Nella specie, il CTU era stato incaricato di verificare la sussistenza delle irregolarità e degli abusi edilizi dell'immobile di proprietà lamentati da parte ricorrente e di determinare la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate. A seguito di una richiesta di chiarimenti, il Giudice ha ritenuto opportuno, in un'ottica conciliativa, estendere l'incarico del CTU alla verifica della conformità catastale, in quanto la difformità catastale era stata evidenziata dal consulente tecnico di parte.
La liquidazione del compenso è stata svolta sulla base del criterio art. 11 D.M. 30.5.2002, mentre è stato applicato in via analogica l'art. 12 D.M. 30.5.2002 con riferimento all'attività di regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale.
In merito al rapporto tra il criterio di cui all'art. 11 e quello di cui all'art. 12, è stato affermato in giurisprudenza che “la previsione contenuta nell'art. 12 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientra nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo (Cass. n. 9849/ 2010; Cass. n. 21245/2009). Ed invero l'art. 11 non contiene alcuna indicazione sul tipo di accertamento tecnico considerato, laddove l'attività prevista dal precedente art. 12 concerne la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base all'art. 11, norma generale, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori, non compresi nella
pagina 11 di 14 previsione di quest'ultimo articolo” (Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 8726/1993; Cass. n.
6378/1998).
Nella specie, l'attività svolta dal CTU non si è esplicata in un mero controllo e riscontro di dati già acquisiti, ma ha riguardato valutazioni ulteriori quali la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi riscontrati, nonché la determinazione dei costi di ripristino e di sanatoria relativi alle predette irregolarità. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, è stato, quindi, correttamente applicato l'art.11, in quanto l'incarico, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, ha avuto ad oggetto anche accertamenti ulteriori rispetto a quelli indicati in quest'ultima disposizione. Le valutazioni in ordine alla diminuzione del valore dell'immobile per le irregolarità edilizie e per la quantificazione dei relativi costi rimediali sono strettamente connesse all'accertamento circa la sussistenza degli abusi edilizi lamentati dai ricorrenti e rientra, quindi, nel campo d'applicazione del criterio di cui all'art. 11, essendo del tutto inconferente il richiamo agli artt. 2 e 3 D.M. 30.5.2002 concernenti, peraltro, materie non attinenti al caso concreto.
Gli accertamenti relativi agli abusi edilizi e le valutazioni ad essi correlati riguardano, inoltre, la medesima materia e sono stati, quindi, in maniera condivisibile, considerati unitariamente ai fini della liquidazione del compenso del CTU e della conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 11 D.M. 30.5.2002. Riveste, invece, natura differente l'attività riguardante la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale e, trattandosi di un'attività non espressamente disciplinato all'interno del D.M. 30.5.2002, è stato correttamente applicato in via analogica l'art. 12 D.M. cit., liquidando il compenso nella misura massima pari a € 970,42.
Si è, infatti, trattato di una simulazione con modello DOCFA che ha determinato la redazione di una variazione catastale pronta per essere depositata (doc. 4 e 5 parte resistente).
Infine, non è fondata la censura dei ricorrenti in merito all'insussistenza delle condizioni per l'aumento del 30% in applicazione dell'art. 52 D.M. 30/05/2002, il quale prevede che per le pagina 12 di 14 prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Nel caso concreto risulta dimostrata la natura complessa dell'attività svolta dal CTU incaricato. Essa non ha, infatti, riguardato soltanto l'accertamento in merito agli abusi e alle irregolarità rispetto a quanto realizzato, ma è stata anche verificata la regolarità catastale ed è stato necessario eseguire un rilievo particolareggiato di dettaglio dei quattro piani che compongono l'abitazione e dell'autorimessa, con restituzione su CAD (cfr. doc.
3-4 parte resistente). L'attività si è, peraltro, sostanziata nella simulazione del modello DOCFA, con predisposizione di una variazione catastale pronta per il deposito (doc. 5). È, inoltre, incontestata la circostanza, foriera di profili di complessità, che non fosse nota la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto di indagine.
Al fine di riconoscere la complessità dell'attività svolta, va, inoltre, considerato che si sono resi necessari due sopralluoghi presso l'immobile per la verifica dello stato dei luoghi e un incontro presso l'ufficio del CTU per discutere gli accertamenti condotti durante tali sopralluoghi, nonché due ulteriori incontri per tentare la conciliazione tra le parti.
Anche l'ulteriore attività svolta dall'ing. per il tentativo di conciliazione, sebbene CP_1
non rappresenti un'autonoma voce liquidabile, deve essere valorizzata nella valutazione del grado di complessità dell'incarico conferito. Infine, a tal fine, deve essere tenuta in considerazione, altresì, la considerevole durata delle operazioni peritali che hanno ricoperto l'arco temporale dal 29.05.2023 al 04.01.2024, essendosi rese necessarie due proroghe dei termini per il deposito dell'elaborato peritale.
Posto ciò, un aumento del 30%, a fronte della possibilità legale di giungere sino al 100%, risulta essere proporzionato al grado di difficoltà dell'incarico conferito.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve, dunque, essere rigettata e deve essere confermato il decreto di liquidazione emesso in data 11.1.2024.
pagina 13 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale (considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente il decreto di liquidazione datato
11.01.2024;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite liquidate in euro 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 16.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 134/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Carolina Prati Parte_2 C.F._2 Lucca e dall'Abogado Marco Minotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Varese via Marcobi n. 3
PARTI RICORRENTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
BIANCHETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania (VB),
P.zza A. Moro n. 5
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito, ed in riforma del decreto impugnato, liquidare, in favore del CTU, l'importo di Euro
3.338,46 per onorari ed euro 209,00 per spese documentate e non documentate, oltre IVA, detratto l'acconto già corrisposto di euro 2.537,60, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel procedimento per ATP indicato in epigrafe, per un totale dovuto a saldo pari ad euro 1.744,32;
pagina 1 di 14 - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il resistente:
“Nel merito: respingere integralmente il ricorso avversario e le domande avversarie perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente confermare il decreto di liquidazione datato 11.01.2024, condannando in ogni caso i Sig.ri Parte_1
e al pagamento in favore del resistente della somma di euro 7.744,22= o
[...] Parte_2 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, comprensiva dell'acconto già versato, per onorari, oltre ad oneri previdenziali, I.V.A. di legge ed euro 209,00= per spese vive.
- Con favore di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281deciec c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio chiedendo, previa sospensione della sua efficacia Controparte_1 esecutiva, la riforma del decreto di liquidazione del compenso in favore di quest'ultimo. In particolare, hanno dedotto:
- che in data 11/4/2023 il Giudice, Dott.ssa Mingione Vittoria, aveva nominato CTU l'ing.
con studio in Verbania Piazza Aldo Moro n. 5, nella causa R.G. 108/2023 di Controparte_1
consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c., promossa da e Parte_1 da;
Parte_2
- che la causa aveva ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo anche ai fini conciliativi volto a verificare lo stato effettivo in cui versava l'immobile che i ricorrenti avevano acquistato dalle resistenti, per l'accertamento delle irregolarità e degli abusi edilizi, la determinazione dei costi di sanatoria e di ripristino degli abusi e delle difformità e, dunque, la conseguente stima del minor valore dell'immobile compravenduto, anche ai fini, in caso di mancata conciliazione, dell'instaurando giudizio di merito inteso ad ottenere il ripristino degli abusi e delle difformità, nonché il conseguimento del risarcimento dei danni già arrecati;
pagina 2 di 14 - che al ricorso gli odierni ricorrenti avevano allegato la perizia espletata dal proprio tecnico di parte e la relazione di Rispondenza Edilizia e Conformità Catastale;
- che il Giudice aveva sottoposto al nominato CTU, il seguente quesito: “Il CTU accerti la sussistenza delle irregolarità e degli abusi edilizi dell'immobile di proprietà (comprese le parti comuni) lamentati da parte ricorrente;
determini la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate;
tenti la conciliazione della lite”;
- che, successivamente, il Giudice aveva disposto l'integrazione del quesito sottoposto al
CTU, come segue: “Vista la proposta di integrazione del quesito da parte ricorrente, dispone che il
CTU tenga conto della integrazione proposta ai fini della valutazione della diminuzione di valore dell'immobile”, in quanto parte ricorrente aveva chiesto che fosse demandato al CTU di determinare i costi di ripristino/sanatoria, comprensivi delle sanzioni da corrispondere al i costi da sostenere per le sanatorie ed i costi dei lavori edili volti a rendere CP_2 conforme l'immobile;
- che in data 8.5.2023 il nominato CTU aveva chiesto ai ricorrenti di procedere al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di acconto e che il predetto acconto, pari a complessivi euro 2.537,60, era stato corrisposto dai ricorrenti;
- che le operazioni peritali da parte del nominato CTU erano state avviate in data 29.5.2023 con il sopralluogo ed il rilievo metrico;
- che, a seguito di una richiesta di chiarimenti, il Giudice aveva specificato che il CTU non avrebbe dovuto procedere all'accertamento della natura condominiale o in titolarità esclusiva del sottotetto condominiale, ma che avrebbe dovuto svolgere la verifica della conformità catastale;
- che in data 18.07.2023 era stato svolto un incontro tecnico con il CTU e le parti, da cui era emersa la necessità di effettuare un nuovo accesso per rilievo metrico di dettaglio dell'immobile, fissato per il giorno 04.08.2023;
pagina 3 di 14 - che in data 08.09.2023 era stato effettuato un incontro presso l'ufficio del CTU, nell'ambito del quale era stata formulata una prima ipotesi conciliativa rispetto alla quale ciascuna delle parti aveva svolto le proprie determinazioni;
- che in data 10.10.2023 si era tenuto un altro incontro presso l'ufficio del CTU per valutare la possibilità di una convergenza delle posizioni delle parti;
- che, a seguito dell'istanza del CTU, era stata autorizzata una proroga e il nuovo termine per le operazioni peritali era stato fissato in data 04.01.2024;
- che conseguentemente le parti avevano esposto via mail al CTU le proprie ipotesi conciliative e, attesa la divergenza delle parti, il CTU aveva proceduto in data 18.11.2023 all'invio della bozza dell'elaborato peritale alle parti ed in data 7.12.2023 aveva depositato la relazione finale;
- che in data 11/1/2024 era stato emesso il decreto di liquidazione del CTU, notificato ai ricorrenti in data 12.01.2024, per l'importo complessivo di € 7.744,22 comprensivo dell'acconto già disposto, per onorari oltre oneri previdenziali ed I.V.A. ed € 209,00 per spese vive;
- che le operazioni peritali avevano avuto inizio in data 29.05.2023 e l'incarico era terminato in data 04.01.2024;
- che il nominato CTU aveva svolto due sopralluoghi presso l'immobile oggetto di lite, un incontro tecnico presso il proprio ufficio e due incontri ai fini del tentativo di conciliazione;
- che il CTU aveva effettuato due accessi all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Verbania, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, per acquisire la documentazione relativa all'immobile;
- che la tecnica liquidatoria utilizzata dal Giudice non era condivisibile;
- che l'attività di accertamento di irregolarità ed abusi edilizi e di verifica della conformità catastale rientrava non già nell'attività di cui all'art. 11 del DM 30/05/2002 “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali,
pagina 4 di 14 impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni”, bensì nell'attività di cui all'art. 12 del DM 30/05/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”;
- che per tale attività il compenso non andava determinato a scaglioni ed a vacazioni ma secondo l'onorario indicato dall'art. 12 e che appariva congruo prendere come riferimento l'onorario massimo indicato dall'art. 12 e, dunque, 970,42 euro;
- che l'attività di determinazione della diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate, tenuto conto dei costi di ripristino, sanatoria e sanzioni rientrava non nell'art. 11 del DM 30/05/2022, bensì piuttosto nell'attività di cui all'art. 3 del DM 30/05/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.”;
- che occorreva, pertanto, applicare la tecnica della terminazione dell'onorario, secondo gli scaglioni indicati dall'art. 2 del DM 30/05/2022, ridotto della metà;
- che, secondo il calcolo a scaglioni e non a vacazione, in applicazione degli artt. 2 e 3 del DM
30.05.2002, tenuto conto della tariffa massima, il compenso per la predetta attività era pari ad euro 2.191,86;
- che l'onorario per l'esperimento del tentativo di conciliazione della lite doveva essere determinato in base al criterio delle vacazioni;
pagina 5 di 14 - che la scelta del Giudice di applicare l'aumento del 30% non era condivisibile, in quanto gli accessi all'immobile erano stati solo due, oltre ad un incontro tecnico presso lo studio del
CTU e due incontri per il tentativo di conciliazione;
- che, quanto alla complessità dell'incarico, appariva già congrua l'applicazione della tariffa massima sia nel calcolo da effettuarsi a percentuale che a scaglioni, tenuto conto, altresì, del fatto che il Giudice, in riscontro al chiarimento richiesto dal CTU, in ordine ai quesiti sottoposti, aveva chiarito che non avrebbe dovuto procedere all'accertamento della natura condominiale o in titolarità esclusiva del bene, ovvero del sottotetto condominiale;
- che l'attività del CTU non poteva considerarsi complessa neppure in ordine all'acquisizione della documentazione urbanistica, giacché l'accesso agli atti per l'acquisizione di detta documentazione e la conseguente messa a disposizione della medesima al CTU erano stati effettuati dai ricorrenti per il tramite del proprio consulente di parte, con ciò di fatti sollevando il CTU da detto adempimento e, dunque, dall'effettuare ulteriori accessi;
- che la verifica della conformità catastale era un'ordinaria attività che non giustificava un aumento del 30%.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di Controparte_1
liquidazione impugnato. In particolare, ha esposto:
- che il compenso spettante al CTU andava determinato avuto riguardo all'attività demandata complessivamente considerata, posto che il quesito era unico;
- che, ad avviso della giurisprudenza, in presenza di un unico incarico, un'articolazione del quesito in “sub-quesiti” comportava un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti solo se gli stessi sono di natura differente o riferibili a materie differenti;
- che tale ipotesi non ricorreva nel caso in esame, laddove non si ravvisavano differenti materie oggetto del quesito, vertendosi sempre e comunque nell'ambito dell'accertamento di irregolarità ed abusi edilizi e delle conseguenze dello stesso;
pagina 6 di 14 - che la complessità dell'incarico era dimostrata dalla necessità di chiedere due proroghe del termine inizialmente fissato per il deposito della relazione peritale e dai numerosi accessi ai luoghi oggetto di lite quali: 29.05.2023 e 04.08.2023 (n. 2 sopralluoghi presso l'immobile per verifica dello stato dei luoghi); 18.07.2023, 08.09.2023 e 10.10.2023 (in totale 3 incontri presso l'ufficio del Ctu, di cui il primo per discussioni e verifiche tecniche sugli accertamenti condotti durante il sopralluogo del 29.05.2023 e quelli del 08.09.2023 e 10.10.2023 per il tentativo di conciliazione della lite);
- che secondo la giurisprudenza, il comma 1 dell'art. 12, invocato dalle controparti, poteva essere applicato solo in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi;
- che tale disposizione si riferiva ad attività che andavano distinte da quelle compensate con l'onorario a percentuale di cui all'art. 11: le prime erano costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione;
le seconde erano configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi, come avvenuto nel caso di specie;
- che l'Ing. aveva dovuto non solo visionare la documentazione inerente le CP_1 autorizzazioni edilizie al fine di accertare abusi e irregolarità rispetto a quanto realizzato, ma aveva dovuto, altresì, ipotizzare scenari differenti in ragione del fatto che la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto del contenzioso non era nota;
- che lo stesso ha dovuto, altresì, eseguire un rilievo di dettaglio dei n. 4 piani che componevano l'abitazione (piano interrato, terra, primo e sottotetto) e dell'autorimessa, con restituzione dell'elaborato su CAD;
pagina 7 di 14 - che, inoltre, di fatto, si era resa necessaria una variazione catastale per il controllo di lievi difformità, peraltro condivisa dal CTP dei Sig.ri e , come emergeva dal Parte_1 Pt_2
verbale delle operazioni peritali datato 08.09.2023;
- che il quesito posto al CTU era stato poi integrato dal Giudice in data 23.06.2023 estendendo l'indagine anche alla verifica della conformità catastale dell'immobile, su istanza proprio dei ricorrenti;
- che, ad avviso della giurisprudenza, la liquidazione del compenso doveva avvenire in base all'art. 11, norma generale, qualora l'incarico commesso al consulente avesse ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori, non compresi nella previsione di quest'ultimo articolo;
- che l'Ing. non si era limitato ad una mera verifica, ma aveva dovuto espletare CP_1
ulteriori attività quali, ad esempio l'accertamento della diminuzione di valore dell'immobile in ragione delle irregolarità riscontrate, tenuto conto dei costi di ripristino e sanatoria, sanzioni e costi per lavori edili;
- che l'art. 3 del citato decreto era inconferente al caso in esame, essendo, peraltro, collocato tra le norme che regolavano la perizia e la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, e quelle in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite, mentre quelle in materia di costruzioni edilizie risultavano disciplinate dagli art. 11 e 12;
- che, con riferimento al tentativo di conciliazione, i ricorrenti non avevano assolutamente specificato il motivo per il quale avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio residuale delle vacazioni, anziché quello a percentuali;
- che il criterio delle vacazioni era stato correttamente applicato alla sola attività esulante dal parametro tabellare, consistita nella simulazione del modello DOCFA, con predisposizione di una variazione catastale pronta per il deposito;
- che dovevano essere condivise le motivazioni contenute nel decreto impugnato, avuto riguardo alla particolare complessità dell'incarico per il numero di accessi, di incontri e di pagina 8 di 14 parti, nonché per il fatto che la verifica aveva interessato la conformità catastale ed urbanistica dell'immobile;
- che il quesito demandato al CTU non era limitato alla mera visione e verifica della documentazione relativa alle autorizzazioni edilizie, al fine di accertare abusi e irregolarità rispetto a quanto realizzato, indagine resa ancora più complessa per il fatto che la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto di indagine non era nota;
- che, difatti, si era reso necessario eseguire un rilievo particolareggiato di dettaglio dei n. 4 piani che componevano l'abitazione (piano interrato, terra, primo e sottotetto) e dell'autorimessa con restituzione su CAD, nonché una variazione catastale per le difformità riscontrate pronta per il deposito;
- che erano stati effettuati dal CTU due sopralluoghi presso l'immobile e tre incontri tecnici presso lo Studio dell'Ing. oltre ad un incontro riservato proprio con Sig.ri CP_1 Per_1
in data 18.10.2023, durante il quale il CTU aveva rappresentato vantaggi e svantaggi di
[...] una ipotetica conciliazione;
- che nell'adempimento dell'incarico demandato il CTU aveva intrapreso un complesso tentativo di conciliazione, la cui prosecuzione era stata richiesta con insistenza proprio dai ricorrenti;
- che il quesito iniziale era stato, poi, integrato dal Giudice sempre in data 23.06.2023, estendendo le indagini anche alla verifica della conformità catastale dell'immobile, dopo le molteplici insistenze degli odierni ricorrenti, benché l'indagine relativa non fosse stata richiesta dai ricorrenti ed era stata tuttavia ammessa dal Giudice in prospettiva conciliativa;
- che il CTU aveva dovuto effettuare due accessi agli atti presso l'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Verbania, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali con acquisizione della documentazione relativa all'immobile;
pagina 9 di 14 - che in occasione di detto incontro del 18.07.2023 era stata esaminata la documentazione catastale dell'immobile come acquisita dal CTU e, dopo aver dato atto di alcune difformità tra lo stato dei luoghi come accertato nel sopralluogo del 29.05.2023 e le planimetrie catastali depositate, con discussione anche sulle modalità di calcolo dei vani, era stato condiviso con i rispettivi CTP che sarebbe stato necessario effettuare un apposito rilievo di dettaglio dell'immobile, affinché il CTU potesse procedere con risposte esaustive e motivate sui quesiti che gli erano stati posti.
Con decreto del 13.5.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione e, all'esito dell'udienza del 18.9.2024, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data 8.9.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto di liquidazione in materia di spese di giustizia non è mezzo d'impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta nella istanza di liquidazione in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (così, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/01/2018, n. 1470). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale procedimento ha carattere interamente devolutivo, imponendo, quindi, un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, fermo il limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/01/2018, n. 1470).
In tale giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri pagina 10 di 14 per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale (cfr. Cass. n. 36396/2021 e Cass. n. 29876/2019).
In giurisprudenza è stato, inoltre, chiarito che la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio deve essere condotta in maniera autonoma se devono essere svolti una pluralità di accertamenti non interdipendenti e, quindi, di natura differente o riferiti a materie diverse (cfr. Cass. n. 32521/2023).
Nella specie, il CTU era stato incaricato di verificare la sussistenza delle irregolarità e degli abusi edilizi dell'immobile di proprietà lamentati da parte ricorrente e di determinare la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi e delle irregolarità edilizie riscontrate. A seguito di una richiesta di chiarimenti, il Giudice ha ritenuto opportuno, in un'ottica conciliativa, estendere l'incarico del CTU alla verifica della conformità catastale, in quanto la difformità catastale era stata evidenziata dal consulente tecnico di parte.
La liquidazione del compenso è stata svolta sulla base del criterio art. 11 D.M. 30.5.2002, mentre è stato applicato in via analogica l'art. 12 D.M. 30.5.2002 con riferimento all'attività di regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale.
In merito al rapporto tra il criterio di cui all'art. 11 e quello di cui all'art. 12, è stato affermato in giurisprudenza che “la previsione contenuta nell'art. 12 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientra nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo (Cass. n. 9849/ 2010; Cass. n. 21245/2009). Ed invero l'art. 11 non contiene alcuna indicazione sul tipo di accertamento tecnico considerato, laddove l'attività prevista dal precedente art. 12 concerne la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base all'art. 11, norma generale, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori, non compresi nella
pagina 11 di 14 previsione di quest'ultimo articolo” (Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 8726/1993; Cass. n.
6378/1998).
Nella specie, l'attività svolta dal CTU non si è esplicata in un mero controllo e riscontro di dati già acquisiti, ma ha riguardato valutazioni ulteriori quali la diminuzione di valore dell'immobile in ragione degli abusi riscontrati, nonché la determinazione dei costi di ripristino e di sanatoria relativi alle predette irregolarità. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, è stato, quindi, correttamente applicato l'art.11, in quanto l'incarico, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, ha avuto ad oggetto anche accertamenti ulteriori rispetto a quelli indicati in quest'ultima disposizione. Le valutazioni in ordine alla diminuzione del valore dell'immobile per le irregolarità edilizie e per la quantificazione dei relativi costi rimediali sono strettamente connesse all'accertamento circa la sussistenza degli abusi edilizi lamentati dai ricorrenti e rientra, quindi, nel campo d'applicazione del criterio di cui all'art. 11, essendo del tutto inconferente il richiamo agli artt. 2 e 3 D.M. 30.5.2002 concernenti, peraltro, materie non attinenti al caso concreto.
Gli accertamenti relativi agli abusi edilizi e le valutazioni ad essi correlati riguardano, inoltre, la medesima materia e sono stati, quindi, in maniera condivisibile, considerati unitariamente ai fini della liquidazione del compenso del CTU e della conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 11 D.M. 30.5.2002. Riveste, invece, natura differente l'attività riguardante la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale e, trattandosi di un'attività non espressamente disciplinato all'interno del D.M. 30.5.2002, è stato correttamente applicato in via analogica l'art. 12 D.M. cit., liquidando il compenso nella misura massima pari a € 970,42.
Si è, infatti, trattato di una simulazione con modello DOCFA che ha determinato la redazione di una variazione catastale pronta per essere depositata (doc. 4 e 5 parte resistente).
Infine, non è fondata la censura dei ricorrenti in merito all'insussistenza delle condizioni per l'aumento del 30% in applicazione dell'art. 52 D.M. 30/05/2002, il quale prevede che per le pagina 12 di 14 prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Nel caso concreto risulta dimostrata la natura complessa dell'attività svolta dal CTU incaricato. Essa non ha, infatti, riguardato soltanto l'accertamento in merito agli abusi e alle irregolarità rispetto a quanto realizzato, ma è stata anche verificata la regolarità catastale ed è stato necessario eseguire un rilievo particolareggiato di dettaglio dei quattro piani che compongono l'abitazione e dell'autorimessa, con restituzione su CAD (cfr. doc.
3-4 parte resistente). L'attività si è, peraltro, sostanziata nella simulazione del modello DOCFA, con predisposizione di una variazione catastale pronta per il deposito (doc. 5). È, inoltre, incontestata la circostanza, foriera di profili di complessità, che non fosse nota la data di esecuzione degli interventi realizzati presso le unità immobiliari oggetto di indagine.
Al fine di riconoscere la complessità dell'attività svolta, va, inoltre, considerato che si sono resi necessari due sopralluoghi presso l'immobile per la verifica dello stato dei luoghi e un incontro presso l'ufficio del CTU per discutere gli accertamenti condotti durante tali sopralluoghi, nonché due ulteriori incontri per tentare la conciliazione tra le parti.
Anche l'ulteriore attività svolta dall'ing. per il tentativo di conciliazione, sebbene CP_1
non rappresenti un'autonoma voce liquidabile, deve essere valorizzata nella valutazione del grado di complessità dell'incarico conferito. Infine, a tal fine, deve essere tenuta in considerazione, altresì, la considerevole durata delle operazioni peritali che hanno ricoperto l'arco temporale dal 29.05.2023 al 04.01.2024, essendosi rese necessarie due proroghe dei termini per il deposito dell'elaborato peritale.
Posto ciò, un aumento del 30%, a fronte della possibilità legale di giungere sino al 100%, risulta essere proporzionato al grado di difficoltà dell'incarico conferito.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve, dunque, essere rigettata e deve essere confermato il decreto di liquidazione emesso in data 11.1.2024.
pagina 13 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale (considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente il decreto di liquidazione datato
11.01.2024;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite liquidate in euro 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 16.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 14 di 14