Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/02/2026, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14286 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Giacomo, Paolo Ravaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 12733/2025 (pubblicata il 26 giugno 2025 e passata in giudicato il 25 settembre 2025). Voglia, per l'effetto, ordinare alle suddette Pubbliche Amministrazioni di provvedere, rispettivamente:
- il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, a re-istruire la domanda di visto d'ingresso in Italia per “Lavoro subordinato” presentata dal sig. -OMISSIS-, rilasciando all'esito il visto richiesto;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ove nelle more non dovesse aver provveduto - a corrispondere integralmente l'importo dovuto in forza dell'atto di precetto notificato il 27.10.2025, pari ad € 2.103,47.
Voglia altresì nominare, ove occorra per l'esecuzione del giudicato, un commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'Amministrazione inottemperante. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza delo TAR Lazio-Roma n. 12733/2025 (pubblicata il 26 giugno 2025 e passata in giudicato il 25 settembre 2025) con la quale è stato annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato chiedendo, per l'effetto, la condanna delle suddette Pubbliche Amministrazioni di provvedere, rispettivamente: - per quanto concerne il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, a re-istruire la domanda di visto d'ingresso in Italia per “Lavoro subordinato” presentata dal sig. -OMISSIS-, rilasciando all'esito il visto richiesto; - per quanto concerne il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ove nelle more non dovesse aver provveduto - a corrispondere integralmente l'importo dovuto in forza dell'atto di precetto notificato il 27.10.2025, pari ad € 2.103,47. Chiede inoltre la nomina, ove occorra per l'esecuzione del giudicato, un commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'Amministrazione inottemperante. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
2. L’intimato Ministero si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
3. Con memoria, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di condanna al pagamento delle spese di lite relative alla precedente sentenza, avendo nelle more il Ministero liquidato la somma, insistendo per la domanda di ottemperanza relativa al ri-esame dell’istanza di visto, con quanto ne consegue.
4. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, considerato che l’Ambasciata, alla quale la sentenza è stata notificata già il 26 giugno 2025, nonostante il tempo trascorso, non ha attivato il procedimento di riesame della richiesta di visto di ingresso presentata dal ricorrente.
Si deve perciò ordinare all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento di riesame mediante l’adozione di un provvedimento espresso – nell’esercizio del proprio potere e degli spazi di discrezionalità lasciati liberi del giudicato – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione e, dunque, in mancanza dell’adozione di atto conclusivo del procedimento di riesame, si provvede sin da ora a nominare, quale Commissario ad acta, il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti”, presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie (DGIEPM) del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, a dare integrale esecuzione alla predetta sentenza.
Vista la memoria del 27/01/2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla sola domanda di condanna al pagamento dell’importo dovuto in forza dell’atto di precetto notificato il 27.10.2025, ai sensi dell'art. 34, co. 5, cod. proc. amm. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
I) lo accoglie relativamente alla domanda di ottemperanza della sentenza, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto dispone le misure attuative del giudicato indicate in motivazione;
II) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.103,47;
III) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RR | CE LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.