Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2025, proposto dalla sig.ra IM CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 69/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 204/2024 del Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.5.2024, notificata il 30.8.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della “Retribuzione Professionale Docente” dell’importo di euro 710,04.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SC IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza del 7.5.2024 n. 69 (giudizio R.G. n. 204/2024) il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e dal CCNI del 31.8.1999, in relazione all’attività lavorativa espletata tra il 9.2.2019 e il 18.6.2019, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme e, più nello specifico, “ a pagare alla ricorrente quanto risulterà dovuto, all’esito dei provvedimenti di liquidazione, in ragione della moltiplicazione del coefficiente giornaliero di euro 5,82 per i periodi non coperti da prescrizione (in relazione, cioè, ai giorni di lavoro maturati tra la data del 9.2.2019 e il 18.6.2019), oltre interessi di mora, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo ”;
- la citata sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, è rimasta ineseguita ed è stata notificata con formula esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 30 agosto 2024;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
- con il ricorso in esame la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza della sopra citata sentenza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto in essa indicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, che si dichiarano antistatari;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato una relazione dell’USR per la Sardegna - Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro, nella quale si rappresenta che “ l’istituto comprensivo Siniscola 1 e 2, in data 21/05/2024 ha emanato decreto di liquidazione della predetta sentenza, riconoscendo alla docente CA IM il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, di cui all’art. 7 del CCNL 15/03/2001, nella misura complessiva di €. 710,04, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, che dovranno essere liquidati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Nuoro ” e che “ allo stato attuale l’importo risulta essere in liquidazione ”;
- dopo due rinvii, disposti alle camere di consiglio del 15 gennaio e 28 gennaio 2026 per verificare l’effettivo pagamento della somma capitale, all’odierna camera di consiglio la difesa erariale non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:
- che il ricorso sia fondato e che, in mancanza di prova circa l’effettivo pagamento delle somme dovute, l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva debba essere accolta;
- che, ai fini dell’esecuzione dell’incarico, possa essere nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta ;
- che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della sentenza del Tribunale ordinario di Nuoro - Sezione lavoro n. 69/2024 il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
SC IU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IU | TO RU |
IL SEGRETARIO