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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16394 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. VINCENZO DESIDERIO, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 8/11/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 16/10/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NI OL. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto delle doglianze difensive e della ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato; che nel caso di specie non di usura e di estorsione si tratta, ma della richiesta di restituzione di una somma prestata per un investimento di trading on line, per il quale erano stati promessi lauti guadagni (a fronte di una dazione di ventitremila euro era stata promessa la restituzione di quarantamila euro); che la stessa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16394 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/04/2024 persona offesa non ha mai riferito di aver subito minacce né dall'odierno ricorrente, né dal coindagato SE OC, che si sarebbero limitati a richiedere costantemente la restituzione delle somme prestate;
che solo per timore di eventuali ritorsioni veniva contattato un legale affinché interessasse soggetti della criminalità organizzata locale per evitare aggressioni al proprio nucleo familiare. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la illogicità della motivazione in relazione alla estensione al OL della circostanza aggravante del metodo mafioso. Osserva che detta circostanza viene estesa al ricorrente "perché vi era stata la minaccia di far saltare il negozio dello zio del UR RA" e perché nella percezione delle vittime il OL era associato ai fratelli NL ed SC VI CE, senza tuttavia l'indicazione degli elementi sui quali siffatte affermazioni si fondano;
che, con riferimento al primo assunto, la minaccia non ha trovato alcuna realizzazione, nemmeno ipotetica;
che in ogni caso l'odierno ricorrente non aveva contezza che il OC ed i fratelli CE avessero aggredito DA UR con fare mafioso, al fine di recuperare la somma di denaro che doveva essere restituita al OC;
che in una occasione in cui il OC aggredì fisicamente RA UR fu proprio il OL ad allontanare il primo, ammonendolo;
che in conclusione il ricorrente non ha mai condiviso il metodo mafioso, né ha mai agevolato l'associazione CE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, i due motivi - che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati, in quanto per un verso ripropongono le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limitano a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo 2 formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive, che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto si confronta solo in apparenza con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente che il OL ed il OC avessero minacciato gravemente il UR per ottenere la restituzione della somma di quarantamila euro a fronte della originaria somma dì ventitremila euro consegnata appena venti giorni prima;
come eventuali operazioni di trading on line da effettuare ad opera della persona offesa, anche in favore dell'odierno 3 ricorrente, non fossero il motivo del prestito, ma come dette operazioni poste precedentemente in essere avessero solo aggravato la preesistente situazione debitoria della famiglia;
come dietro il prestito usurario vi fossero i due fratelli NL ed SC VI CE ("sono sempre soldi nostri"); come appaia priva di rilievo la circostanza che in una occasione il OL si fosse frapposto tra il OC ed il UR per evitare che il primo percuotesse il secondo, tenuto conto che si era comunque recato a pretendere il pagamento degli interessi usurari e che dal contenuto delle intercettazioni emerge il ruolo attivo nel perpetrare le richieste estorsive, spalleggiate dai fratelli CE. In relazione alla contestata circostanza aggravante, poi, il provvedimento impugnato valorizza lo stretto collegamento tra il OL ed il OC, che rende inverosimile che nella presente vicenda estorsiva solo il secondo fosse collegato ai fratelli CE;
evidenzia, altresì, che dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa emerge evidente che anche l'odierno ricorrente fosse un emissario dei CE;
che la stessa minaccia di far saltare il negozio dello zio del UR, VI SO, è evocativa di metodologie mafiose;
che in tal senso depone anche la circostanza che la persona offesa e la di lui madre si fossero rivolte ad un legale perché intercedesse con i fratelli CE. Il Tribunale, dunque, si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento alle conversazioni intercettate ed in relazione alla sussistenza dei reati contestati, nonchè alla ricorrenza della circostanza dell'utilizzo del metodo mafioso;
ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.
udito il difensore, avv. VINCENZO DESIDERIO, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 8/11/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 16/10/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NI OL. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto delle doglianze difensive e della ricostruzione dei fatti offerta dall'indagato; che nel caso di specie non di usura e di estorsione si tratta, ma della richiesta di restituzione di una somma prestata per un investimento di trading on line, per il quale erano stati promessi lauti guadagni (a fronte di una dazione di ventitremila euro era stata promessa la restituzione di quarantamila euro); che la stessa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16394 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/04/2024 persona offesa non ha mai riferito di aver subito minacce né dall'odierno ricorrente, né dal coindagato SE OC, che si sarebbero limitati a richiedere costantemente la restituzione delle somme prestate;
che solo per timore di eventuali ritorsioni veniva contattato un legale affinché interessasse soggetti della criminalità organizzata locale per evitare aggressioni al proprio nucleo familiare. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la illogicità della motivazione in relazione alla estensione al OL della circostanza aggravante del metodo mafioso. Osserva che detta circostanza viene estesa al ricorrente "perché vi era stata la minaccia di far saltare il negozio dello zio del UR RA" e perché nella percezione delle vittime il OL era associato ai fratelli NL ed SC VI CE, senza tuttavia l'indicazione degli elementi sui quali siffatte affermazioni si fondano;
che, con riferimento al primo assunto, la minaccia non ha trovato alcuna realizzazione, nemmeno ipotetica;
che in ogni caso l'odierno ricorrente non aveva contezza che il OC ed i fratelli CE avessero aggredito DA UR con fare mafioso, al fine di recuperare la somma di denaro che doveva essere restituita al OC;
che in una occasione in cui il OC aggredì fisicamente RA UR fu proprio il OL ad allontanare il primo, ammonendolo;
che in conclusione il ricorrente non ha mai condiviso il metodo mafioso, né ha mai agevolato l'associazione CE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, i due motivi - che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati, in quanto per un verso ripropongono le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limitano a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo 2 formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive, che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto si confronta solo in apparenza con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente che il OL ed il OC avessero minacciato gravemente il UR per ottenere la restituzione della somma di quarantamila euro a fronte della originaria somma dì ventitremila euro consegnata appena venti giorni prima;
come eventuali operazioni di trading on line da effettuare ad opera della persona offesa, anche in favore dell'odierno 3 ricorrente, non fossero il motivo del prestito, ma come dette operazioni poste precedentemente in essere avessero solo aggravato la preesistente situazione debitoria della famiglia;
come dietro il prestito usurario vi fossero i due fratelli NL ed SC VI CE ("sono sempre soldi nostri"); come appaia priva di rilievo la circostanza che in una occasione il OL si fosse frapposto tra il OC ed il UR per evitare che il primo percuotesse il secondo, tenuto conto che si era comunque recato a pretendere il pagamento degli interessi usurari e che dal contenuto delle intercettazioni emerge il ruolo attivo nel perpetrare le richieste estorsive, spalleggiate dai fratelli CE. In relazione alla contestata circostanza aggravante, poi, il provvedimento impugnato valorizza lo stretto collegamento tra il OL ed il OC, che rende inverosimile che nella presente vicenda estorsiva solo il secondo fosse collegato ai fratelli CE;
evidenzia, altresì, che dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa emerge evidente che anche l'odierno ricorrente fosse un emissario dei CE;
che la stessa minaccia di far saltare il negozio dello zio del UR, VI SO, è evocativa di metodologie mafiose;
che in tal senso depone anche la circostanza che la persona offesa e la di lui madre si fossero rivolte ad un legale perché intercedesse con i fratelli CE. Il Tribunale, dunque, si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento alle conversazioni intercettate ed in relazione alla sussistenza dei reati contestati, nonchè alla ricorrenza della circostanza dell'utilizzo del metodo mafioso;
ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.